Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 351 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 351 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 05/01/2024
COMUNE DI L’AQUILA;
-intimato – avverso la sentenza della Corte d’appello di L’Aquila n. 150/19, depositata il
24 gennaio 2019.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12793/2019 R.G. proposto da UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE DELLA CITTA’ DI L’AQUILA, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, INDIRIZZO -ricorrente – contro
COGNOME NOME COGNOME rappresentato e difeso dagli Avv. NOME COGNOME e NOME COGNOME con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO
-controricorrente –
e
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 ottobre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME, proprietario di un’unità immobiliare in costruzione sita in L’Aquila, alla INDIRIZZO e riportata in Catasto al foglio 53, particella 328, propose ricorso al Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo, per sentir annullare il provvedimento del 3 settembre 2014, prot. n. 10871, con cui l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Città di L’Aquila gli aveva negato il contributo per la riparazione dei danni subìti dall’immobile a seguito del sisma del 6 aprile 2009.
Premesso che il diniego era stato giustificato con il divieto di cumulo previsto dall’art. 1, comma quarto, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3779 del 6 giugno 2009 e dall’art. 1, comma terzo, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3790 del 9 luglio 2009, essendo stato concesso un analogo contributo per la riparazione dell’immobile in cui dimorava il nucleo familiare di NOME COGNOME, del quale faceva parte anche esso ricorrente, il COGNOME sostenne che il beneficio non spettava al nucleo familiare del richiedente, ma al proprietario dell’immobile, in riferimento al quale doveva quindi essere verificata la cumulabilità dei benefici.
1.1. Con sentenza del 20 aprile 2016, il Tar dichiarò il difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo.
Il giudizio fu pertanto riassunto dinanzi al Tribunale di L’Aquila, che con ordinanza del 9 gennaio 2017 rigettò la domanda.
L’impugnazione proposta dal COGNOME è stata accolta dalla Corte d’appello di L’Aquila, che con sentenza del 24 gennaio 2019 ha accertato il diritto dell’attore all’assegnazione ed all’erogazione del contributo.
Premesso che le ordinanze nn. 3779 e 3790 del 2009, nell’individuare i presupposti per la concessione del beneficio, fanno riferimento alla nozione di «abitazione principale» prevista dall’art. 8, comma secondo, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e precisato che la ratio di tale disciplina consiste nel tutelare le popolazioni colpite dagli eventi sismici, consentendo la riparazione innanzitutto delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale, la Corte
ha ritenuto che il destinatario del contributo debba essere individuato nella persona fisica titolare del diritto reale sulla stessa. Rilevato infatti che il sistema normativo mira a garantire un unico contributo per la copertura integrale delle spese occorrenti per la riparazione dell’abitazione principale o un contributo per la copertura dell’80% delle spese occorrenti per la riparazione di unità immobiliari diverse, ivi comprese quelle destinate ad uso non abitativo, a meno che queste ultime non siano adibite all’esercizio dell’impresa o della professione, ha affermato da tale disciplina non può desumersi il divieto, per i componenti del nucleo familiare non proprietari o titolari di un diritto reale sull’immobile destinato ad abitazione principale, di fruire a loro volta di un contributo per la ricostruzione di unità immobiliari diverse, fino a copertura dell’80% della spesa occorrente per la riparazione, trattandosi di una conseguenza non prevista dalle norme richiamate, ritenute di stretta interpretazione. Ha concluso pertanto che, in qualità di proprietario di un immobile che all’epoca del sisma si trovava in avanzato stato realizzativo ed era divenuto inagibile a seguito del sisma, il COGNOME aveva diritto al riconoscimento del contributo previsto dall’art. 1, comma terzo, dell’ordinanza n. 3790 del 2009, essendo intervenuto, per gl’immobili in corso di costruzione, il decreto n. 5, emesso il 23 luglio 2014 dal titolare dell’Ufficio Speciale.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Ufficio Speciale, per un solo motivo. Il COGNOME ha resistito con controricorso, anch’esso illustrato con memoria. Il Comune non ha svolto attività difensiva.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo d’impugnazione, il ricorrente denuncia la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 1 dell’ordinanza n. 3379 del 2009, dell’art. 1 dell’ordinanza n. 3790 del 2009, dell’art. 3 del d.l. 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, dell’art. 3ter del d.l. 5 agosto 2010, n. 125, convertito con modificazioni dalla legge 1° ottobre 2010, n. 163, e dell’art. 8 del d.lgs. n. 504 del 1992, sostenendo che il rinvio alla nozione di abitazione principale contenuto nel comma secondo di quest’ultima disposizione, implicando il riferimento alla dimora abituale, consente d’individuare il destinatario del contributo nell’intero nucleo familiare
del proprietario dell’immobile. Afferma pertanto che, qualora un soggetto abbia già fruito, in qualità di componente di un nucleo familiare, di un contributo per la riparazione di un’unità immobiliare destinata ad abitazione principale, non può beneficiare di un ulteriore contributo per altre unità immobiliari, determinandosi altrimenti una moltiplicazione dei contributi, con conseguente elusione della normativa in esame. Aggiunge che nella specie l’attore non aveva fornito una prova idonea a superare la presunzione di coincidenza tra l’abitazione principale e la residenza anagrafica, non avendo negato di convivere con i propri genitori, ed avendo ammesso che l’immobile per la cui riparazione aveva chiesto il contributo era ancora in costruzione alla data del sisma.
1.1. Il motivo è infondato.
L’art. 3 del d.l. n. 39 del 2009, nel disciplinare la ricostruzione e la riparazione degl’immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi in Abruzzo nel mese di aprile 2009, prevede infatti la concessione di due diversi tipi di contributi, finalizzati rispettivamente alla ricostruzione o riparazione di «immobili adibiti ad abitazione considerata principale ai sensi del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, distrutti, dichiarati inagibili o danneggiati» (lett. a ), e di «immobili diversi da quelli adibiti ad abitazione principale, nonché di immobili ad uso non abitativo distrutti o danneggiati» (lett. e ).
Tale disciplina ha trovato attuazione mediante l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3779 del 2009, la quale ha previsto, all’art. 1, il riconoscimento di un «contributo, fino alla copertura integrale delle spese occorrenti per la riparazione, per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale» (comma terzo) e di un «contributo fino alla co pertura dell’80% delle spese occorrenti per la riparazione e, comunque, di importo non superiore ad 80.000 euro, anche per la riparazione di immobili diversi da quelli adibiti ad abitazione principale, nonché di immobili ad uso non abitativo danneggiati» (comma quarto). Quest’ultima disposizione ha costituito oggetto di ulteriore precisazione ad opera dell’art. 1 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3790 del 2009, il quale ha stabilito che per le unità immobiliari ad uso non abitativo il contributo è riconosciuto soltanto se le stesse sono state distrutte o hanno riportato danni tali da renderle inagibili
(comma terzo). Entrambe le ordinanze hanno infine disposto che il contributo previsto per la riparazione di immobili diversi da quelli adibiti ad abitazione principale o d’immobili ad uso non abitativo «compete per una sola unità immobiliare» ed è cumulabile con quello previsto per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale «solo se riguardante l’unità immobiliare ad uso non abitativo adibita all’esercizio dell’impresa o della professione».
Ai fini dell’individuazione dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, l’art. 3, comma primo, lett. a) , del d.l. n. 39 del 2009 impone poi di fare riferimento alla nozione dettata dal d.lgs. n. 504 del 1992, il quale stabilisce, all’art. 8, comma secondo, che «per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente» (ultimo periodo), precisando che essa coincide, salvo prova contraria, con quella di residenza anagrafica del soggetto passivo (primo periodo).
La lettura combinata di tali disposizioni consente di rilevare che il legislatore ha inteso introdurre da un lato un contributo pari al 100% delle spese occorrenti per la ricostruzione o la riparazione delle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale nelle quali il titolare dimori abitualmente con i suoi familiari, e dall’altro un contributo pari all’80% delle spese occorrenti per la ricostruzione o la riparazione di altre unità immobiliari, anch’esse evidentemente possedute ai predetti titoli, ma non necessariamente adibite ad uso abitativo e a dimora del titolare e dei suoi familiari, distrutte o rese inagibili dagli eventi sismici. Benché le norme richiamate non lo precisino espressamente, entrambi i contributi possono essere riconosciuti soltanto in favore di uno dei soggetti indicati dall’art. 8, comma secondo, del d.lgs. n. 504 del 1992, cioè in favore del proprietario, dell’usufruttuario o del titolare di un altro diritto reale sull’immobile: in tal senso depongono chiaramente l’art. 3, comma quinto, del d.l. n. 39 del 2009, secondo cui il contributo non spetta per i beni alienati in data successiva al 6 aprile 2009, e l’art. 2 dell’ordinanza n. 3779 del 2009, che per le unità immobiliari situate in edifici condominiali individua i soggetti legittimati alla proposizione della domanda nell’amministratore o nei singoli proprietari, nonché, per quanto possa rilevare, il modulo allegato alla predetta ordinanza, nel
quale il richiedente deve dichiarare di essere proprietario o comproprietario dell’unità immobiliare per cui viene richiesto il contributo, fin da data anteriore a quella del sisma.
La ratio della disciplina in esame consiste essenzialmente nel favorire la ricostruzione o la riparazione del maggior numero possibile d’immobili situati nei Comuni interessati dagli eventi sismici dell’aprile 2009, senza circoscrivere l’intervento a quelli destinati a dimora abituale del titolare e del suo nucleo familiare (cui si riferiscono l’art. 3, comma primo, lett. a) , del d.l. n. 39 del 2009, l’art. 1, comma terzo, dell’ordinanza n. 3779 del 2009 e l’art. 1, comma secondo, dell’ordinanza n. 3790 del 2009), ma estendendolo a quelli adibiti ad uso abitativo diversi dalla dimora abituale, nonché a quelli adibiti ad uso diverso da quello abitativo, purché distrutti o divenuti inagibili (cui si riferiscono l’art. 3, comma primo, lett. e) , del d.l. n. 39 del 2009, l’art. 1, comma quarto, dell’ordinanza n. 3779 del 2009 e l’art. 1, comma terzo, della ordinanza n. 3790 del 2009). Relativamente a queste ultime due categorie d’immobili, il contributo, oltre ad essere limitato all’80% delle spese, può essere tuttavia riconosciuto per una sola unità immobiliare, e può essere cumulato con quello previsto per l’abitazione principale soltanto se l’unità immobiliare per cui è richiesto è adibita ad uso non abitativo ed è destinata all’esercizio dell’impresa o della professione: esso non può quindi essere riconosciuto a) nel caso in cui il titolare dell’immobile (adibito ad uso abitativo o diverso) abbia già fruito del contributo per un altro immobile non adibito a dimora abituale propria e del proprio nucleo familiare, b) nel caso in cui l’immobile per cui è richiesto sia destinato ad uso abitativo, ed il titolare abbia già fruito del contributo per un altro immobile adibito a dimora abituale propria e del proprio nucleo familiare, e c) nel caso in cui l’immobile per cui è richiesto sia destinato ad uso diverso da quello abitativo (ma non all’esercizio dell’impresa o della professione), ed il titolare abbia già fruito del contributo per un altro immobile adibito a dimora abituale propria e del proprio nucleo familiare, mentre può essere riconosciuto d) nel caso in cui l’immobile per cui è richiesto sia destinato all’esercizio dell’impresa o della professione del titolare, il quale abbia già fruito del contributo per un altro immobile adibito ad abitazione principale, e e) nel caso in cui l’immobile per cui è richiesto sia destinato ad
uso abitativo, ma non a dimora abituale, ed il titolare non abbia fruito del contributo per un altro immobile.
Non può dunque condividersi la tesi sostenuta dalla difesa erariale, secondo cui il riferimento all’abitazione principale, contenuto nell’art. 3 del d.l. n. 39 del 2009 e nelle ordinanze nn. 3779 e 3790 del 2009, implicando la considerazione dell’intero nucleo familiare del richiedente, conformemente alla previsione dell’art. 8 del d.lgs. n. 504 del 1992, consentirebbe di escludere la spettanza del contributo anche nel caso in cui il titolare dell’unità immobiliare per cui è stato richiesto, pur non potendo fruire del contributo per l’immobile nel quale risieda, per non esserne titolare, faccia parte del nucleo familiare di un altro soggetto, il quale abbia ottenuto il riconoscimento del beneficio, in qualità di titolare dell’immobile destinato ad abitazione principale propria e del proprio nucleo familiare. La nozione di «abitazione principale» viene infatti in considerazione esclusivamente ai fini del riconoscimento del contributo di cui all’art. 3, comma primo, lett. a) , del d.l. n. 39 del 2009, e non anche ai fini della concessione di quello di cui alla lett. e) del medesimo comma, il quale prescinde dalla destinazione dell’immobile a dimora abituale del titolare e del suo nucleo familiare, nonché dalla titolarità di altro immobile avente tale destinazione, assumendo quest’ultima rilievo soltanto nel caso in cui il titolare abbia fruito o possa fruire del beneficio di cui alla lett. a) . Ininfluente appare pertanto la circostanza, fatta valere dalla difesa erariale, che alla data del sisma il COGNOME risultasse ancora convivente con i propri genitori, uno dei quali aveva ottenuto, in qualità di titolare dell’unità immobiliare adibita ad abitazione del nucleo familiare, la concessione del contributo per la riparazione della stessa. Quanto poi alla circostanza che l’immobile per la cui riparazione è stato chiesto il riconoscimento del contributo fosse ancora in costruzione alla data del sisma, correttamente la sentenza impugnata ha richiamato il decreto n. 5 del 23 luglio 2014, con cui il titolare dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione di L’Aquila ha esteso agl’immobili in corso di costruzione la disciplina dettata dalle precedenti ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri.
Il ricorso va pertanto rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del controricorrente,
che si liquidano come dal dispositivo.
Trattandosi di procedimento esente dal contributo unificato, in quanto promosso da un organo dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, risulta esentato dal pagamento delle imposte e tasse gravanti sul processo, non trova applicazione l’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma il 5/10/2023