Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 36259 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 36259 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/12/2023
OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE , in persona del Ministro pro tempore, E RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, ambedue rappresentati e difesi dall’RAGIONE_SOCIALE, con domicilio legale in Roma, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE
-ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE ASSUNTA IN MARTIGNACCO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, dalla quale, unitamente all’AVV_NOTAIO e all’AVV_NOTAIO, è rappresentato e difeso
-controricorrente –
Avverso la sentenza n. 472/2020 RAGIONE_SOCIALEa CORTE DI APPELLO DI TRIESTE, depositata il giorno 28 ottobre 2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 novembre 2023 dal AVV_NOTAIOigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Nell’agosto 2018 l’RAGIONE_SOCIALE notificò alla RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE Maria Assunta in Martignacco (in appresso, per brevità: la RAGIONE_SOCIALE) una cartella di pagamento del complessivo importo di euro 143.490,21, di cui euro 139.000 per sorte capitale causalmente ascritta a recupero contributo erogato ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 11bis del d.l. 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, conseguente al decreto del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE con cui era stata disposta la revoca parziale di un contributo assegnato all’ente ecclesiastico.
Avverso siffatta cartella dispiegò opposizione all’esecuzione la RAGIONE_SOCIALE, chiedendo accertarsi l’inesistenza (totale o parziale) del diritto di credito azionato.
Il giudizio di prime cure, svolto in contraddittorio con il RAGIONE_SOCIALE e con RAGIONE_SOCIALE, venne definito dal Tribunale di Udine con il rigetto RAGIONE_SOCIALE‘opposizione.
La decisione in epigrafe indicata ha accolto l’appello interposto dalla RAGIONE_SOCIALE e dichiarato l’inesistenza del diritto di credito portato dalla cartella opposta, regolando le spese secondo soccombenza.
Ricorrono uno actu per cassazione il RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE, affidandosi ad un unico motivo; resiste, con controricorso illustrato da memoria, la RAGIONE_SOCIALE.
Il Collegio si è riservato il deposito RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza nel termine di cui al secondo comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 -bis. 1 cod. proc. civ..
RAGIONI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
In via preliminare, non occorre verificare l’avvenuta evocazione nel presente grado di giudizio RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, litisconsorte nei gradi di merito (benché non indicato nell’epigrafe RAGIONE_SOCIALEa
r.g. n. 12307/2021 AVV_NOTAIO. est. NOME COGNOME
sentenza d’appello, nonostante la regolare citazione per tale giudizio notificata il 5 dicembre 2019), non costituito in sede di legittimità, stante l’i nammissibilità del ricorso per le ragioni in appresso esplicate.
Il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone infatti al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 cod. proc. civ.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione RAGIONE_SOCIALE stesso, tra i quali rientrano certamente quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo, in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l’atto finale è destinato ad esplicare i suoi effetti. Ne consegue che, in caso di ricorso per cassazione prima facie infondato o inammissibile, appare superflua, pur potendone sussistere i presupposti, la fissazione del termine per la rinnovazione RAGIONE_SOCIALEa notifica del ricorso ad una parte o per l’integrazione del contraddittorio nei riguardi di un litisconsorte pretermesso, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei tempi di definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia RAGIONE_SOCIALE‘effettività dei diritti processuali RAGIONE_SOCIALE parti (cfr., sulla scia di Cass., Sez. U, 22/03/2010, n. 6826, tra le tante, Cass. 21/05/2018, n. 12515; Cass. 15/05/2020, n. 8980; Cass. 20/04/2023, n. 10718).
2. L’unico motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione degli artt, 1, comma 29, RAGIONE_SOCIALEa legge 30 dicembre 2004, n. 311, 11bis , comma 1, del d.l. n. 203 del 2005, convertito dalla legge n. 248 del 2005, e del d.m. 1° marzo 2006, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ..
AVV_NOTAIO. est. NOME COGNOME
Parte ricorrente assume, breviter , che, diversamente da quanto opinato dal giudice territoriale, l’acquisto di terreni e fabbricati operato dal beneficiario non poteva considerarsi compreso tra gli interventi finanziati con il contributo per cui è causa, siccome estraneo all’opera indicata nella legge di bilancio e riconosciuta di pubblico interesse: tale acquisto, pertanto, importava un’arbitraria modifica RAGIONE_SOCIALEa destinazione del contributo, giustificandone la revoca e il recupero coattivo.
2.1. Il motivo è inammissibile.
Con diffusa e specifica argomentazione, la gravata sentenza ha reputato che la locuzione « lavori di restauro architettonico RAGIONE_SOCIALEa ex Chiesa parrocchiale » -ovvero la descrizione RAGIONE_SOCIALE‘intervento oggetto di finanziamento contenuta nel d.m. di assegnazione del contributo includesse « necessariamente anche i lavori sulla sagrestia e sull’area scoperta, e perciò comprendesse anche l’acquisizione RAGIONE_SOCIALEa proprietà degli immobili da parte RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE ».
In particolare, a tale conclusione il giudice territoriale è pervenuto attraverso una disamina dei modi e RAGIONE_SOCIALE finalità di erogazione del contributo, RAGIONE_SOCIALEa entità RAGIONE_SOCIALE stesso (siccome eccessivo rispetto a lavori di restauro del fabbricato ‘ ex chiesa ‘), del contenuto del progetto per l’esecuzione RAGIONE_SOCIALE‘intervento finanziato, del necessario interessamento RAGIONE_SOCIALEa sagrestia e RAGIONE_SOCIALE‘area esterna ‘ ex cimitero ‘ per il ripristino e l’utilizzo RAGIONE_SOCIALE‘intero complesso nella disponibilità RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE: in altre parole, RAGIONE_SOCIALEa necessità di acquisizione RAGIONE_SOCIALEa sagrestia e del terreno per realizzare la finalità di tutela dei beni culturali e di promozione RAGIONE_SOCIALE sviluppo sociale del territorio cui mirava il contributo.
A fronte di una trama motivazionale così articolata – incentrata sulla ricostruzione non solo e non tanto RAGIONE_SOCIALEa disciplina applicabile al tempo, ma soprattutto RAGIONE_SOCIALE‘ampiezza RAGIONE_SOCIALE‘oggetto RAGIONE_SOCIALE‘intervento in ragione RAGIONE_SOCIALEa pure singolare genericità RAGIONE_SOCIALEa sua descrizione – la doglianza di parte ricorrente si presenta formulata in termini generici ed assertivi,
senza sottoporre ad adeguata critica gli assunti giustificativi e fondativi RAGIONE_SOCIALEa statuizione adottata, che possono dirsi complessivamente non implausibili, sia pur esclusivamente in ragione RAGIONE_SOCIALEa singolare vaghezza e latitudine RAGIONE_SOCIALEa normativa applicabile ratione temporis : in sintesi, non attinge criticamente la ratio decidendi RAGIONE_SOCIALEa impugnata sentenza.
E tanto giustifica l’inammissibilità del ricorso.
Il regolamento RAGIONE_SOCIALE spese del grado segue la soccombenza.
Non trova infine applicazione il disposto RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115: il provvedimento che dichiara la parte impugnante tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato non può essere pronunciato nei confronti di quelle parti RAGIONE_SOCIALEa fase o del giudizio di impugnazione, come le amministrazioni pubb liche difese dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa RAGIONE_SOCIALEa loro qualità soggettiva, dal versamento del contributo, con il meccanismo RAGIONE_SOCIALEa prenotazione a debito ( ex plurimis, Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315; Cass. 29/01/2016, n. 1778; Cass. 14/03/2014, n. 5955).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna le parti ricorrenti, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, in solido tra loro, alla refusione in favore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE Maria Assunta in Martignacco, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 5.000 per compensi professionali, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di AVV_NOTAIOiglio RAGIONE_SOCIALEa Terza Sezione