Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 7033 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 7033 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12075/2019 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, elettiva mente domiciliati in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE RAGIONE_SOCIALEO STATO (P_IVAP_IVA che li rappresenta e difende
-ricorrenti-
contro
C.P. C.M. P.V.
domiciliati ex lege in ROMA, INDIRIZZO
CAVOUR presso la CANCELLERIA RAGIONE_SOCIALEa CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
COGNOME
Numero registro AVV_NOTAIO CODICE_FISCALE
Numero sezionale 1110,2024
Numero di raccolta AVV_NOTAIO 7033,2024
Data pubblicazione 15,012024
-controricorrenti-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO MILANO n. 4564/2018 depositata il 22/10/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/03/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI E RAGIONI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
CRAGIONE_SOCIALEK.
tutti cittadini stranieri di Stati extracomunitari, convennero COGNOME in giudizio davanti al Tribunale di Milano il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, i RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE, premettendo: a) di avere corrisposto, per ottenere il rilascio e rinnovo dei permessi di soggiorno importi variabili tra euro 80,00 (per i permessi di durata superiore a tr mesi e inferiore o pari a un anno) euro 100,00 (per i permessi di durata superiore a un anno e inferiore o pari a due anni) ed euro 200,00 euro (per i permessi di soggiornanti di lungo periodo); b) che tali importi, determinati dall’art.15, c.2-ter T.U. Immigrazione sulla base del D.M. 6 maggio 2011, reso in attuazione RAGIONE_SOCIALEa legge 15 luglio 2009 n. 94, con la quale era stato istituito il «Fo rimpatri», alimentato dalla metà del gettito conseguito dalla riscossione del contributi anzidetti; c) che tali importi erano st ritenuti sproporzionati dalla Corte di Giustizia UE, con sentenza 2 settembre 2015, C-309/2014 rispetto agli obiettivi perseguiti dalla direttiva UE 2003/109/2015 CE del 23 novembre 2003; d) che malgrado tale pronunzia le autorità nazionali non avevano modificato il D.M. ult.cit., costringendo i ricorrenti a versare import dovuti sulla base di disposizioni discriminatorie (in ragione RAGIONE_SOCIALEa nazionalità), in quanto volte ad imporre a cittadini stranieri l corresponsione di somme notevolmente superiori a quelle versate Corte di Cassazione – copia non ufficiale
COGNOME
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7033,2024
Numero( raccra varale dai cittadini italiani per prestazioni dal contenuto analogo qua J ata puillicazione 1 5,03,2024 esempio, il rilascio RAGIONE_SOCIALEa carta d’identità).
1.1. Sulla base di tali premesse, gli attori chiedevano che fos accertata la discriminazione posta in essere dalle amministrazioni convenute per aver determinato l’importo dovuto dai cittadini stranieri per la richiesta di rinnovo o rilascio del permesso soggiorno in misura sproporzionata rispetto a quello richiesto al cittadino italiano per documenti di analoga natura, nonché la condanna RAGIONE_SOCIALEe convenute al risarcimento dei danni conseguenti alla discriminazione, da quantificare in misura corrispondente alla differenza tra quanto effettivamente pagato e quanto dovuto se il contributo fosse stato fissato in modo proporzionato.
2. Il Tribunale di Milano, con sentenza RAGIONE_SOCIALE‘S luglio 2016, dopo avere disatteso l’eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Milano a favore RAGIONE_SOCIALEa competenza del Tribunale di Roma, riteneva che: a) la Corte di Giustizia UE (sent. 2.9.2015, causa C-309/2014) nel dare seguito al rinvio pregiudiziale proposto dal TAR Lazio nell’ambito del ricorso nel quale era stato impugnato il D.M. 6 ottobre 2011, aveva dichiarato che «la direttiva 2003/109 osta ad una normativa nazionale, come quella controversa nel procedimento principale, che impone ai cittadini di paesi terzi che chiedono il rilascio o il rinnovo di un permesso di soggiorno nello Stato membro considerato di pagare un contributo di importo variabile tra EUR SO e EUR 200, in quanto siffatto contributo è sproporzionato rispetto alla finalità perseguita dalla direttiva ed è atto a creare un ostacolo all’esercizio dei dirit conferiti da quest’ultima»; b) lo stesso giudice di Lussemburgo aveva attribuito al giudice nazionale, qualora sia stata accertata una discriminazione incompatibile con il diritto comunitario, il potere di disapplicare qualsiasi disposizione discriminatoria finché non siano adottate misure volte a ripristinare la parità d trattamento, senza doverne chiedere o attendere la previa
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rimozione da parte del legislatore, e il dovere di COGNOME applicare ai ..ilata pubblicazione 15,012024 componenti RAGIONE_SOCIALEa categoria sfavorita lo stesso regime che viene riservato alle persone RAGIONE_SOCIALE‘altra categoria (Corte Giust., 16 gennaio 2008, cause riunite da C-128/07 a C- 131/07); c) il TAR Lazio, all’esito del rinvio pregiudiziale, aveva annullato il DM 6.10.2011 (limitatamente agli artt. 1, commi 1, che fissava i contributi, 80,00, 100,00 e 200,00 euro, 2, 2, e 3) precisando che «l’effetto utile sarebbe compromesso anche dalla fissazione di un contributo eccessivo nei confronti di coloro che richiedono il rilascio di permessi di soggiorno più brevi, dato che il conseguimento di questi ultimi costituisce il presupposto logico e giuridico per i conseguendo status di soggiornante di lungo periodo», senza dunque limitare il criterio enunciato alla fattispecie del permesso d soggiorno di lungo periodo; d) le disposizioni che determinano la misura del contributo per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno, nei limiti indicati, erano da considerare, sulla base una valutazione compiuta in via incidentale, del tutto illegittime e si traducevano in un atto dal contenuto discriminatorio; e) la legge ordinaria (e il DM, adottato a norma degli articoli 5, comma 2 ter, e 14 bis del decreto legislativo n. 286/1998) avevano quindi introdotto, in contrasto con il diritto comunitario, una disparità d trattamento del cittadino straniero rispetto al cittadino italian posto che gli stessi, per ottenere il permesso di soggiorno, eran stati costretti a pagare una somma notevolmente superiore, pari a circa otto volte a quella pagata dagli italiani per usufruire prestazioni dal contenuto analogo, come il rilascio di carta d’identità nazionale; f) la discriminazione per motivi di nazionalità opera in ragione del mero rilievo del trattamento deteriore riservato allo straniero quale effetto RAGIONE_SOCIALEa sua appartenenza ad una nazionalità diversa da quella italiana; g) i ricorrenti, costrett corrispondere le somme di cui al DM 6.10.2011 per ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno, dovevano ritenersi vittime di Corte di Cassazione – copia non ufficiale
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ti e g Nume lat e 16/03,2024
TABLE
discriminazione fondata sulla nazionalità; h) l’assunto pro COGNOME spe, Num’ero di rccoita g enerale 7033/2024 dalle amministrazioni resistenti circa l’esistenza di unaDataeimiEtà -on istruttoria più complessa, necessaria per il rilascio dei permessi d soggiorno rispetto al rilascio di titoli di contenuto analogo per cittadini italiani, non era stata in alcun modo dimostrata; i) una volta COGNOME accertata COGNOME la COGNOME discriminazione, COGNOME stante l’impossibilità COGNOME di determinare in via giurisdizionale l’importo previsto per le tre tipologie di permessi di soggiorno (determinazione che rientra nella discrezionalità RAGIONE_SOCIALEa P.A., da esercitare nei limiti tracciati da Corte di Giustizia e dalla presente decisione, così da esigere import analoghi a quelli richiesti ai cittadini italiani per documenti analoga natura) la domanda di restituzione (casi riqualificata la domanda di condanna al risarcimento del danno proposta dai ricorrenti) poteva essere accolta con riferimento alla differenza tra l’importo previsto per il permesso di soggiorno elettronico, pari ad euro 27,50 e quello versato dai ricorrenti in base all’art. 28 d D.Lgs. COGNOME 150/2001;h) COGNOME pertanto, COGNOME andavano riconosciuti a RAGIONE_SOCIALE.
(che avevano corrisposto euro 200,00 ciascuno per 2 richieste di rinnovo del permesso di soggiorno) la somma di euro 145,00 ciascuno, oltre interessi dalla data RAGIONE_SOCIALEa domanda.
3.Avverso la decisione del Tribunale è stato proposto appello dalle Amministrazioni convenute in primo grado le quali, nel corso del giudizio precisavano che il RAGIONE_SOCIALE, di concerto con il RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, aveva provveduto, con il decreto 5/5/2017 ( G.U. n. 131 del 8/6/2017), a modificare le disposizioni interessate alla vicenda oggetto di valutazione sostenendo che gli originari importi di cui all’art. 1 D.M. 6/10/201
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accolta N umero e erano stati ridotti, sulla base RAGIONE_SOCIALEa discrezionalità ric onosc uta ilata pubblicazione 15,012024 Stato membro dalla stessa Corte di Giustizia UE di far gravare sui soggetti che ne beneficiavano una parte dei costi RAGIONE_SOCIALE‘istruttori necessaria al rilascio del permesso di soggiorno, e che i nuov importi, indicati con riferimento alla durata dei singoli permessi di soggiorno, risultavano proporzionati e non ostativi all’effetto util che la direttiva comunitaria aveva inteso raggiungere.
La Corte di appello di Milano, con sentenza n.4564/2018, ha rigettato l’impugnazione, confermando la sentenza impugnata.
4.1 Per quel che qui ancora rileva, la Corte di appello ha osservato che: a) la domanda giudiziale del ristoro del danno patrimoniale non era stata proposta autonomamente, ma dipendeva dall’azione discriminatoria alla quale i ricorrenti avevano collegato la richiest risarcitoria, per la quale vigeva la competenza funzionale, inderogabile ed esclusiva del Tribunale del luogo in cui il ricorrente ha il domicilio alla stregua RAGIONE_SOCIALE‘art. 28 del d.lgs. n. 150/2011, venendo in discussione alcuna azione autonoma di risarcimento del danno per inadempimento di direttive comunitarie; b) era corretta la decisione impugnata laddove, nel condividere l’assunto espresso dal RAGIONE_SOCIALE di Stato con la sentenza n.4487/2016, di conferma RAGIONE_SOCIALEa sentenza del Tar Lazio del 24.6.2016, aveva ritenuto che la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di Giustizia del 2 settembre 2015 si era consapevolmente e deliberatamente occupata, per evidenti e ben motivate ragioni di ordine logico-sistematico, anche RAGIONE_SOCIALEa misura dei contributi stabiliti per il rilascio o il rinnovo dei permess breve durata, per quanto non contemplati dalla direttiva n. 2003/109/CE, sicché «la realizzazione degli obiettivi per -seguiti dalla direttiva è un limite invalicabile al potere discrezionale degl Stati membri nella determinazione dei contributi anche con riferimento ai permessi di soggiorno di breve periodo; tra le condizioni per l’acquisizione RAGIONE_SOCIALEo status di soggiornante di lungo periodo vi è anche quella del soggiorno legale ed ininterrotto nel Corte di Cassazione – copia non ufficiale 8 5
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territorio del singolo Stato membro per diversi a nn,», cio p re Data pubi) icazione 15,012024 ricavandosi dai consideranda RAGIONE_SOCIALEa direttiva n.2003/109/CE ( n. 9, 10 e 18 ); COGNOME c) l’attività istruttoria COGNOME necessaria per il rilascio dei permessi di soggiorno non poteva ritenersi complessa e si risolveva in adempimenti burocratici che permettono la facile reperibilità RAGIONE_SOCIALEe informazioni necessarie, nemmeno differendo in base alla tipologia di permesso di soggiorno; d) la destinazione RAGIONE_SOCIALEa metà del gettito del contributo al finanziamento del «RAGIONE_SOCIALE rimpatri» per le spese connesse al rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi rintracciati in posizione irregolare sul territorio nazionale ver i Paesi di origine o di provenienza era in contrasto con la finali rappresentata dalle Amministrazioni appellanti, secondo cui i costi sostenuti dallo Stato italiano per l’accertamento dei requisiti pe l’acquisizione RAGIONE_SOCIALEo status di soggiornante di lungo periodo e per il rilascio del permesso di soggiorno potevano essere pari o anche maggiori al gettito del contributo; e) il D.M. del 6/10/2011 aveva introdotto un trattamento differenziato dei cittadini di Paesi terzi rispetto ai cittadini italiani, per motivi di nazionalità, costringend a pagare contributi di importo notevolmente superiori a quelli versati dai cittadini italiani per ottenere documenti elettronici analoga natura, dando luogo ad una situazione di svantaggio per i cittadini extracomunitari a causa di una caratteristica che, pur non senza espressamente indicare il fattore discriminante era ad esso intimamente e inscindibilmente connesso, creando un ostacolo al conseguimento RAGIONE_SOCIALE‘effetto utile perseguito dalle disposizioni comunitarie, in aperto contrasto con la parità di trattamento garantita anche dall’art. 11 RAGIONE_SOCIALEa direttiva 2003/109/CE; f) acclarata dalla Corte di giustizia UE la natura sproporzionata dei contributi fissati dall’ordinamento nazionale, doveva ritenersi che la violazione RAGIONE_SOCIALEa direttiva, così come accertata, consentiva a cittadino straniero che ha pagato l’importo sproporzionato di ottenere a titolo di risarcimento danni (danno patrimoniale) Corte di Cassazione – copia non ufficiale
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Numero ra u olta g enerale g l’importo in eccedenza versato; poiché la Direttiva comuni aria non ata pubblicazione 15,012024 fissava un importo massimo da versare, era condivisibile il criterio di liquidazione adottato dal Tribunale di Milano sulla base di un principio di equità; g) la nuova normativa entrata in vigore il 9/6/2017 e con cui sono stati fissati i nuovi contributi per le dive e singole tipologie di permessi, non conteneva disposizioni transitorie, sicché si doveva ribadire la correttezza degli importi d restituire indicati nella sentenza impugnata.
5. Il RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE hanno impugnato la sentenza indicata in epigrafe con ricorso per cassazione, affidato a due motivi, al quale
RAGIONE_SOCIALE.
hanno resistito con controricorso.
I controricorrenti hanno depositato memoria. La causa è stata posta in decisione all’udienza del 7.3.2024.
7.Con il primo motivo le ricorrenti prospettano la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art.25 c.p.c. e RAGIONE_SOCIALE‘art.28 del d.lgs. n.150/2011, non RAGIONE_SOCIALE‘art.101 c.p.c. La Corte di appello avrebbe errato nel qualificare la domanda come azione di discriminazione, anziché quale azione di risarcimento del danno quantificato nelle somme versate, a titolo di contributo, in eccedenza rispetto al dovuto, risultando dunque fondata l’eccezione di incompetenza del Tribunale di Milano ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.25 c.p.c. Inoltre, avendo i ricorrenti azionato la prete risarcitoria in relazione alla permanenza di una normativa in contrasto con il diritto RAGIONE_SOCIALE‘Unione europea, non potrebbe che discenderne il difetto di legittimazione passiva del RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, poiché il RAGIONE_SOCIALE era l’unico soggetto deputato alla riscossione del contributo per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.
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7.1 Con il secondo motivo i ricorrenti deducono la violazione e arsa ilata pu blicazione 1543121324 applicazione degli artt.5, comma 2-ter, 43 e 44 del d.lgs n.286/1998, 2 d.lgs. n.215/2003, 1, c.22, lett.b) I.n.94/2005 viciesquater d.l.n.7/2005, D.M. 4.4.2006, D.M. 6.10.2011, D.M. 5.5.2017. La Corte di appello avrebbe errato nel ritenere equiparabili gli importi dovuti per il rilascio di permessi di soggiorn a quelli sostenuti dai cittadini italiani per ottenere document elettronici ritenuti di natura analoga, parimenti errando nel considerare che l’attività necessaria per il rilascio dei primi fos non particolarmente complessa, muovendo da un’erronea ricostruzione RAGIONE_SOCIALEa nozione di discriminazione. Infatti, nel caso d specie, l’imposizione del contributo economico a tutti I richiedenti i permesso di soggiorno non potrebbe assurgere a comportamento discriminatorio, risultando detti contributi fissati «in ragione RAGIONE_SOCIALEa complessità degli accertamenti e RAGIONE_SOCIALEe operazioni di rilascio e di rinnovo dei predetti titoli, non assimilabili a quelli richiesti l’emissione di altri documenti amministrativi». La Corte di appello non avrebbe dunque considerato la divergenza per natura e funzione fra permessi di soggiorno e documenti di identità rilasciati ai cittadini italiani, i primi legittimando la presenza RAGIONE_SOCIALEo stranie sul territorio nazionale sulla base di una attività provvedimentale a contenuto autorizzatorio ed i secondi consistendo in una mera attività dichiarativa finalizzata alla dimostrazione RAGIONE_SOCIALE‘identi nazionale. La Corte di giustizia UE non avrebbe dunque conclamato l’esistenza di un comportamento discriminatorio quale effetto del D.M. RAGIONE_SOCIALE‘ottobre 2011, essendosi limitata ad affermare la natura sproporzionata del contributo come fissato a livello nazionale. Peraltro, l’art.5 bis d.l.n.66/2014, convertito con modificazioni nel I.n.89/2014, aveva introdotto un contributo consolare di euro 300,00 per le spese istruttorie necessarie al trattamento RAGIONE_SOCIALE domanda di riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa cittadinanza italiana iure sanguinis. Per tali motivi dovrebbe escludersi la discriminazione a Corte di Cassazione – copia non ufficiale
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NOME iii raccolta clenerale INDIRIZZO
carico dei richiedenti il permesso di soggiorno, anche in, ragione uata pubbiicazione 15/012024 RAGIONE_SOCIALE‘esiguità RAGIONE_SOCIALEa misura posta a loro carico. Peraltro, il D. 5.5.2017, nel rideterminare gli importi dovuti per il rilascio del varie tipologie di permesso di soggiorno, in attuazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza del RAGIONE_SOCIALE di Stato n.4487/2016, che aveva confermato TAR Lazio n.6095/2016, era stato erroneamente ritenuto non applicabile in quanto sprovvisto di disposizioni transitorie, essendo stato adottato «ora per allora» proprio in relazione alla decisione del RAGIONE_SOCIALE di Stato, rendendo erronea la decisione del giudice di appello in punto di quantificazione del contributo dovuto dai ricorrenti sulla base dei costi per il rilascio di documen elettronico, non afferendo minimamente alle spese istruttorie sottese al rilascio dei permessi di soggiorno.
I COGNOME controricorrenti, COGNOME nel COGNOME controricorso, COGNOME hanno COGNOME dedotto l’inammissibilità COGNOME ed COGNOME infondatezza COGNOME dei COGNOME motivi COGNOME proposti. Le amministrazioni appellanti, nel precisare le conclusioni innanzi alla Corte COGNOME di COGNOME appello, COGNOME avrebbero COGNOME rinunciato COGNOME alla COGNOME domanda originariamente proposta di rigetto integrale RAGIONE_SOCIALEe domande attoree, limitando le conclusioni di merito alla sola rideterminazione degli importi mediante modifica del parametro di riferimento del residuo importo dovuto; ciò precluderebbe, a loro dire, l’esame RAGIONE_SOCIALE‘eccezione di incompetenza territoriale e RAGIONE_SOCIALEa questione relativa all’accertamento sul carattere discriminatorio, apparendo comunque corretta la decisione Impugnata.
Il primo motivo è infondato sotto tutti i profili esposti.
9.1. Per un verso, COGNOME giova ricordare che la rilevazione ed interpretazione del contenuto RAGIONE_SOCIALEa domanda è attività riservata al giudice di merito ed è sindacabile: a) ove ridondi in un vizio d nullità processuale, nel qual caso è la difformità RAGIONE_SOCIALE‘attività giudice dal paradigma RAGIONE_SOCIALEa norma processuale violata che deve essere dedotto come vizio di legittimità ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.; b) qualora comporti un vizio del ragionamento logico
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decisorio, eventualità in cui, se la inesatta rilevazione del con tenu to Numero di raccolta g enerale 7033,2024 RAGIONE_SOCIALEa domanda determina un vizio attinente alla individuazionentelone 15,03,2024 petitum, potrà aversi una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, che dovrà essere prospettato come vizio di nullità processuale ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 4, c.p. c) quando si traduca in un errore che coinvolge la qualificazione giuridica dei fatti allegati nell’atto introduttivo, ovvero la omes rilevazione di un atto allegato e non contestato da ritenere decisivo, COGNOME ipotesi COGNOME nella COGNOME quale COGNOME la COGNOME censura COGNOME va COGNOME proposta, rispettivamente, in relazione al vizio di error in iudicando, in base all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., o al vizio di error facti, nei limiti consentiti COGNOME dall’art. COGNOME 360, COGNOME comma COGNOME 1, COGNOME n. COGNOME 5, COGNOME c.p.c. (cfr.Cass.n.11103/2020).
9.2. La decisione impugnata, nel disattendere l’eccezione di incompetenza ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.25 c.p.c., si è correttamente limitat ad interpretare le domande proposte dai ricorrenti in primo grado, cogliendone l’inscindibile collegamento fra domanda risarcitoria e condotta COGNOME discriminatoria COGNOME derivate COGNOME dalla COGNOME normativa COGNOME interna prospettata dalle parti attrici, per la quale è prevista la competenza funzionale del Tribunale del luogo nel quale il ricorrente ha i domicilio (art.28 d.lgs.n.150/2011), in tal modo coerentemente escludendo, con statuizione che si sottrae alla verifica di quest Corte, il radicamento RAGIONE_SOCIALEa competenza in base all’art.25 c.p.c.
9.3. A conferma RAGIONE_SOCIALEa correttezza RAGIONE_SOCIALEe valutazioni operate in punto di competenza dal giudice di merito, è utile ricordare che la giurisprudenza di questa Corte ha più volte evidenziato la natura speciale disciplina processuale dettata dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 28, individuandone il fondamento nelle preminenti esigenze di tutela RAGIONE_SOCIALEe vittime di atti e comportamenti discriminatori e riconoscendo, quindi, il carattere funzionale ed esclusivo del foro da essa introdotto, ritenuto prevalente sugli altri fori anch inderogabili previsti dal codice di rito o da norme speciali
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garanzia di interessi ulteriori, anch’essi considerati meritevoli il ata pubblicazione 15/012024 particolare tutela (cfr. Cass., Sez. VI, 29/10/2013, n. 24419). S infatti sottolineata l’importanza primaria che, nel nostro sistema di valori, rivestono le finalità perseguite dal legislatore attraverso disciplina antidiscriminatoria, affermandosi che, in quanto finalizzata ad una piena realizzazione del fondamentale principio di uguaglianza, la cui completa attuazione risulta impedita o comunque ostacolata dai predetti atti o comportamenti, essa di certo prevale, per tale connotazione ulteriore, sulle norme inderogabili che, nell’intento di garantire il minore disagio possibil nell’esercizio dei diritti in sede giudiziaria, concentrano competenza in un determinato foro, individuato secondo criteri di prossimità con l’oggetto RAGIONE_SOCIALEa controversia (cfr., per le controversi in materia di lavoro, Cass. n. 3936/2017). E’ stato inoltr richiamato il principio, ripetutamente affermato da questa Corte in riferimento all’ipotesi in cui la medesima controversia ricada astrattamente nell’ambito applicativo di più norme che contemplino fori diversi, tutti inderogabili, secondo cui il conflitto dev’es risolto affermando la prevalenza di quello previsto dalla norma più recente, alla quale dev’essere riconosciuta una portata limitatrice di quelle precedenti (cfr. Cass., Sez. I, 9/10/2015, n. 20304; Cass Sez. VI, 12/03/2014, n. 5703; Cass., Sez. III, 9/06/2011, 12685)-cfr.Cass.n.3936/2017-. Resta solo da aggiungere che nel valutare nel merito la domanda proposta nei confronti di tutti i soggetti che avevano a vario titolo contribuito, nella prospettiv esposta dai ricorrenti e condivisa dal giudice di merito, a dar luogo, ciascuno per gli atti di propria competenza, alle condotte discriminatorie, non può ravvisarsi alcuna violazione in punto di legittimazione passiva, come prospettato dalle ricorrenti, riguardando piuttosto il tema di causa la fondatezza nel merito (fd est la titolarità passiva) RAGIONE_SOCIALEe domande proposte dai ricorrenti in primo grado. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
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10. Passando all’esame del secondo motivo, lo stesso si riassu m e ilata pubi) icazione 19:NUMERO_DOCUMENTO nelle censure che, per un verso, contestano l’affermazione dalla ritenuta natura discriminatoria in relazione alla pronunzia RAGIONE_SOCIALEa Corte di giustizia UE che si sarebbe limitata ad accertare il carattere sproporzionato dei contributi originariamente disposti dalla normativa secondaria interna e non già il carattere discriminatorio RAGIONE_SOCIALEe stesse. Per altro verso, andrebbe escluso l’effetto discriminatorio in relazione alla finalità RAGIONE_SOCIALE‘imposizione contributo, collegata alla complessità degli accertamenti per il rilascio dei permessi, tutt’affatto diversi da quelli correl all’emissione RAGIONE_SOCIALEe carte di identità ai cittadini italiani, unicame rivolte a determinare l’identità personale del titolare. Per alt verso ancora, le ricorrenti contestano, in definitiva, quantificazione del risarcimento del danno riconosciuto dal giudice di merito, ritenendo che il parametro utilizzato per tale liquidazione non sarebbe corretto, dovendosi utilizzare quello del D.M. 5.5.2017, dotato di efficacia retroattiva, in quanto emesso per conformarsi alla decisione del giudice amministrativo
10.1 Occorre a questo punto riflettere sul senso da attribuire alla decisione RAGIONE_SOCIALEa Corte di giustizia UE.
Non vi è dubbio che la Corte di giustizia UE, con la sentenza del 2 settembre 2015, in causa C-309/2014, abbia per un verso acclarato la natura sproporzionata dei contributi fissati a livel RAGIONE_SOCIALE, senza operare alcuna distinzione fra i costi dei permessi di soggiorno richiesti (o per i relativi rinnovi) a carico dei sogge lungo-soggiornanti ( e cioè di coloro che sono cittadini di paesi ter stabilitisi a titolo duraturo negli Stati membri) da quelli previsti carico di richiedenti altre tipologie di permessi di soggiorno all’epoca dei fatti per cui è processo, profondamente modificata dalla legislazione successiva.
10.2. A tale conclusione è pervenuto motivatamente il RAGIONE_SOCIALE di Stato: «dalla lettura RAGIONE_SOCIALEa sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di Giustizia
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tiumerQ di raccolta g enerale 7033,2024 RAGIONE_SOCIALE‘Unione europea del 2 settembre 2015, in C-309114, emerge Data pubbht’azione 15,012024 chiaramente che, al contrario di quanto sostengono le , essa abbia inteso riferirsi consapevolmente e deliberatamente, per evidenti e ben motivate ragioni di ordine logico-sistematico, anche alla misura dei contributi stabiliti per il rilascio o il rinnov permessi di breve durata, per quanto non contemplati dalla direttiva n. 2003/109/CE. 12.1. se è pur corretto affermare, come sostiene (‘Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALEo Stato nell’appello qui in esame, che fa direttiva n. 2003/109/CE regoli esclusivamente i permessi VE per soggiornanti di fungo periodo, non è altrettanto corretto dedurne che il diritto eurounitario sia estraneo, ed indifferente, al percorso normativo che nel suo complesso ogni singolo Stato delinea per il conseguimento di tali permessi. 12.2. Se fosse vero che solo il segmento finale di tale percorso e, cioè, quello esclusivamente concernente fa procedura -e il contributoper (‘ottenimento del permesso VE per i soggiornanti di lungo periodo debba essere oggetto di normazione eurounitaria e di interpretazione da parte RAGIONE_SOCIALEa Corte di Giustizia, ogni singolo Stato potrebbe introdurre una normativa sui permessi di più breve soggiorno tanto restrittiva da rendere sostanzialmente impossibile o eccessivamente oneroso per gli stranieri fa legale permanenza nel territorio per cinque anni necessari a stabilizzare la foro posizione all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘Unione europea e a consentirne l’Inserimento nel tessuto socioeconomico. 12.3. In questo modo la libertà di stabilimento, che pure la direttiva n. 2003/109/CE mira a proteggere, diverrebbe puramente teorica finendo di fatto per essere vanificata, perché – mediante l’introduzione di una legislativa nazionale relativa ai permessi di più breve durata, sostanzialmente penalizzante o addirittura proibitiva, già solo a livello economico, per la stabile permanenza degli stranieri nel territorio nazionale – l’obiettivo di conseguire i permessi di lunga durata sarebbe un traguardo irraggiungibile e Illusorio per molti di Corte di Cassazione – copia non ufficiale
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essi, per quanto in possesso di tutti i requisiti prenst, aro ilata pu blicazione 15,012024 normativa eurounitaria, con evidente elusione RAGIONE_SOCIALEe finalità perseguite dalla stessa direttiva n. 2003/109/CE. 12.4. Quanto all’aspetto qui controverso dei contributi richiesti per il rilascio rinnovo dei permessi, la Corte di Giustizia ha evidenziato tale percorso ed ha censurato nel suo complesso la normativa italiana sullo straniero intenzionato a stabilizzarsi, avente tutti i requis previsti dalla direttiva, perché tale normativa pone una serie di ostacoli sproporzionati rispetto alle finalità perseguite dalla direttiv – l’inserimento dei lungo soggiornanti – e costituenti un ostacolo all’esercizio dei diritti che essa loro conferisce»
Queste argomentazioni sono state condivise sia dal giudice di primo grado sia dalla Corte di non sono nemmeno contrastate dalle ricorrenti, le quali hanno del resto dato atto che è stata dat piena attuazione alla decisione di annullamento del D.M.6.10.2011 pronunziata dal giudice amministrativo per effetto RAGIONE_SOCIALE‘adozione di un nuovo D.M.(5.5.2017).
10.3. Ora, la posizione espressa dalla Corte di appello appare pienamente condivisibile ove appunto si consideri che nella ricordata sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di giustizia UE il giudice d Lussemburgo, dopo avere espressamente ricordato il D.M. del 2011 e gli importi fissati per i permessi di breve periodo e per quel relativi ai soggiornanti di lungo periodo, ebbe ad aggiungere che «l’incidenza economica di un contributo siffatto può essere considerevole per taluni cittadini di paesi terzi che soddisfano le condizioni poste dalla direttiva 2003/109 per il rilascio dei permessi di soggiorno previsti da quest’ultima, e ciò a maggior ragione per il fatto che, in considerazione RAGIONE_SOCIALEa durata di tali permessi, tali cittadini sono costretti a richiedere il rinnovo dei loro titoli assa frequente e che all’importo di detto contributo può aggiungersi quello di altri tributi previsti dalla preesistente normativa nazionale cosicché, in tali circostanze, l’obbligo di versare il contributo di c
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trattasi nel procedimento principale può rappresentare un ostacolo Numero di raccolta g enerale 7033,2024 alla possibilità per i predetti cittadini dei paesi terzi di (aravo leitiAbzione 16/03,2024 diritti conferiti loro dalla summenzionata direttiva.»(cfr. § 27 Corte giust., 2 settembre 2015, C-309/14).
10.4. Tanto è sufficiente per ritenere che la Corte di giustizia U abbia effettivamente individuato il punto di collegamento fra i costi previsti a livello nazionale per le diverse tipologie dei permessi soggiorno in Italia all’epoca previsti, individuando la necessità che test di proporzionalità reso necessario dalla dir.2003/109 dovesse estendersi necessariamente a tutte le tipologie regolate dal D.M. del 2011.
10.5. A questo sindacato, d’altra parte, era stata sollecitato giudice comunitario dal TAR Lazio che, con l’ordinanza di rinvio pregiudiziale n.5290/2014, aveva per l’appunto esposto, nella parte motiva del rinvio, il proprio avviso secondo il quale «risulta che l’imposizione del pagamento di un contributo per il rilascio del titolo a soggiornare sul territorio RAGIONE_SOCIALEo Stato italiano, richiesto da u cittadino di un Paese terzo, pari nel minimo a circa 8 volte il costo del rilascio RAGIONE_SOCIALEa carta d’identità, tenuto conto di quanto già affermato dalla Corte di giustizia VE nella decisione n. 508 del 2012, appare con fliggente con i ricordati principi di livell comunitario e soprattutto non sembra coerente con il citato principio di proporzionalità nel senso espresso dalla direttiva 2003/109/CE.»
10.6. Orbene, sotto questo profilo la decisione del giudice d Lussemburgo, resa con riferimento ai costi per i permessi dei soggiornanti di luogo periodo e dei loro familiari si riferisce al direttiva 109 già ricordata, nella quale peraltro non vi era alcun espresso riferimento alla proporzionalità dei costi, diversamente che per altri permessi disciplinati da ulteriori strumenti comunitari nei quali il riferimento alla necessità di contenere detti costi è st espressamente considerata (cfr., ad es., art.36 dir.UE 11 maggio
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2016, 2006/801 relativa alle condizioni di ingressoe soggiorno dei ilata pubblicazione 15433,2024 cittadini di paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tiroci volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi, e collocamento alla pari rifusione;art.19, par.1, Dir.2014/36/UE del 26 febbraio 2014 sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavorato stagionali).
10.7. Ciò posto, non è superfluo evidenziare che la Corte giustizia UE, in piena linea di continuità con quanto già ritenuto nella pronunzia che aveva riguardato la procedura di infrazione nei confronti del Regno di Olanda e RAGIONE_SOCIALEa Grecia, sempre relativa ai costi sproporzionati fissati per il rilascio di permessi di soggiorno soggetti soggiornanti di lungo periodo, aveva ritenuto che la fissazione di importi sproporzionati previsti dal D.M. del 2011, in attuazione RAGIONE_SOCIALE‘art.5, c.2 ter, T.U.I., era anche atta a creare ostacolo all’esercizio dei diritti conferiti da quest’ultima.
10.8. Pare dunque al Collegio che tale precisazione abbia estremo rilievo ai fini del presente giudizio, dimostrando che la decision resa dal giudice di Lussemburgo fosse orientata ad evitare che i Paesi RAGIONE_SOCIALE‘Unione potessero, attraverso una politica relativa ai cost per i permessi di soggiorno pur riservata alla discrezionalità degli stessi, tuttavia incidere negativamente sui diritti che la ste direttiva 109 intendeva espressamente salvaguardare e, fra questi quello di soggiorno insieme ai diritti fondamentali.
10.9. Né può essere senza significato che tale indicazione riflett ancora una volta, il contenuto RAGIONE_SOCIALEa sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di giustizia UE del 2012, causa 508/10, cit., resa nel procedimento di infrazione ricordato, allorché si era espressamente affermato che «,..Contributi aventi un’Incidenza finanziaria considerevole per cittadini di paesi terzi che soddisfano le condizioni previste dalla direttiva 2003/109 per il rilascio di detti permessi di soggiorno potrebbero privare tali cittadini RAGIONE_SOCIALEa possibilità di far valere i di
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conferiti dalla direttiva in parola, contrariament Data puWazione 15,012024 considerando RAGIONE_SOCIALEa medesima. Orbene, come emerge da tate considerando, il sistema di regole procedurali per l’esame RAGIONE_SOCIALEe domande intese al conseguimento RAGIONE_SOCIALEo status di soggiornante di lungo periodo non dovrebbe costituire un mezzo per ostacolare l’esercizio del diritto di soggiorno» (cfr. § 70 e 71 Corte giust. C508/10).
10.10. Ciò consente di affrontare l’ulteriore censura esposta nel secondo motivo di ricorso e dunque di verificare il senso e la portata RAGIONE_SOCIALEa sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di giustizia UE più volte ricordata e RAGIONE_SOCIALEe pronunzie del giudice amministrativo sul quale si appunta parte RAGIONE_SOCIALEa censura, contestandosi dai ricorrenti l’equiparazione fra ritenuta «sproporzione» del contributo originariamente fissato sul piano RAGIONE_SOCIALE e «discriminazione» invece nel caso di specie ritenuta dal giudice di merito (di primo e di secondo grado).
10.11. La censura è infondata, posto che il giudice di appello ha argomentato sulla ritenuta sussistenza di una discriminazione indiretta correlata al D.M. 6.10.2011 proprio muovendo dall’esame compiuto RAGIONE_SOCIALEa sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di giustizia e RAGIONE_SOCIALEa precisazione, ivi già ricordata, in ordine alla necessità che la polit in tema di costi per il rilascio di permessi di soggiorno non finisc col costituire un ostacolo al diritto di soggiorno dei richiedenti e n pregiudichi i loro diritti fondamentali in modo discriminatorio.
10.12. In altri termini, è stato il giudice di merito – di primo e secondo grado- ad individuare il contegno discriminatorio sotteso al D.M. del 2011 in base alla nazionalità nei confronti dei richiedenti permessi di soggiorno provenienti da paesi terzi, assoggettandoli ad un peso economico ingiustificato destinato ad incidere sul diritto di soggiorno, nella ricorrenza dei relativi presupposti individuati dal richiedente, TARGA_VEICOLO e appunto discriminatorio rispetto ai cittadini richiedenti un titolo ritenuto corrispondente (carta d’identità) per i rilascio COGNOME del COGNOME quale COGNOME l’ordinamento COGNOME positivo COGNOME richiedeva COGNOME costi
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notevolmente inferiori. E ciò ha fatto correttamente sussumen la uata COGNOME blicazione 15/012024 fattispecie nel corretto quadro normativo (art.43 d.lgs.n.286/1998 e art.2 d.lgs.n.215/2003).
10.13. Ciò esclude, dunque, di poter profilare il vizio sotto il prof RAGIONE_SOCIALEa non corretta applicazione RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza comunitaria al caso di specie. Ed invero, il giudice di merito ha operat direttamente una verifica in ordine alla ricorrenza nel caso di specie di un comportamento discriminatorio in violazione RAGIONE_SOCIALE‘art.2, c.2, lett.b) del d.lgs.n.215/2003, affermando che «il D.M. del 6/10/2011 ha introdotto un trattamento differenziato dei cittadini di Paesi terzi, rispetto ai cittadini italiani, per motivi di naziona poiché li ha costretti a pagare dei contributi di importo notevolmente superiori a quelli versati dai cittadini italiani pe ottenere documenti elettronici che ben possono essere considerati di analoga natura».
10.14. Ragion per cui bene ha fatto la Corte di appello a ritenere, con valutazione autonoma – ed al contempo intimamente collegata – rispetto a quella relativa al giudizio di proporzionalità opera dalla Corte di giustizia UE, che il D.M. del 2011, in attuazione RAGIONE_SOCIALE legge già ricordata (art.5, c.2 ter, T.U.I.), aveva consapevolment creato una situazione di svantaggio per i cittadini non comunitari, onerandoli di contributi economici necessari per l’ottenimento dei permessi di soggiorno non solo sproporzionati rispetto alle finalità perseguite dalla direttiva UE 109, cit., ma altresì idonei rappresentare un fattore discriminante per l’ottenimento tanto RAGIONE_SOCIALEo status di lungo-soggiornanti che dei permessi di soggiorni di più breve durata.
10.15. E altrettanto corretto deve ritenersi il giudizio di contrarie ai canoni di non discriminazione fatti propri dalla stessa direttiva CE n.109/2003 con le declinazioni contenute nell’art. 11.
10.16. In definitiva, nelle affermazioni esposte dalla Corte d appello non si ravvisa il vizio prospettato dai ricorrenti.
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10.17. Ciò perché il giudice di merito ha correttamente ritenlho Data pubi) icazione 15/012024 sussistente una discriminazione indiretta, valutando che la differenza di trattamento fra i costi sopportati dai cittadini italia richiedenti una carta d’identità e quelli richiesti ai richiedent permessi di soggiorno dei lungo-soggiornanti e/ richiedenti che avrebbero perciò potuto acquisire lo status anzidetto, stimata in misura pari ad otto volte, costituiva una discriminazione fondata sulla nazionalità e quindi un ostacolo all’ottenimento RAGIONE_SOCIALEa certificazione fondata sulla nazionalità.
Così facendo, la Corte territoriale non è incorsa in alcun error iuris rispetto alla sussunzione RAGIONE_SOCIALEa condotta nel tipo di discriminazione indiretta, ove solo si consideri che ai fini del giudizio s discriminazione non si richiede la completa identità RAGIONE_SOCIALEe fattispecie che renderebbe inapplicabile la tutela antidiscriminatoria; è invece sufficiente che le situazioni siano simili o analoghe, come appunto ha ritenuto, correttamente, il giudice di merito.
10.18. Mette del resto conto rilevare, a conferma RAGIONE_SOCIALEa soluzione espressa dalla Corte di appello, che l’AVV_NOTAIO, nelle conclusioni relative alla causa 508/10 presentata il 19 gennaio 2012, ult.cit., relativa al procedimento di infrazione definito con sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di giustizia del 26 aprile 2012, aveva affermato che «…robiettivo perseguito dalla direttiva, volta a favorire l’Integrazione dei soggiornanti di lungo periodo attraverso la loro assimilazione, sia pure parziale, ai cittadini RAGIONE_SOCIALE‘Unione debba condurre a trattare i primi in condizioni paragonabili a quelle applicate ai secondi qualora, in forza di tale direttiva, ess chiedano, in condizioni simili, il rilascio di documenti analoghi. Anche in mancanza di disposizioni relative al percepimento dei contributi, tale obiettivo mi pare renda illegittima una disparità d trattamento clic non sia giustificata da alcuna ragione oggettiva, Il margine di discrezionalità riconosciuto agli Stati membri mi pare peraltro soggetto ad una seconda serie di limiti, concernenti il
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rispetto del diritti fondamentali. Emerge, in fattf, COGNOME a una ata pubblicazione 15,012024 giurisprudenza costante RAGIONE_SOCIALEa Corte, che i doveri inerenti alla tutela dei principi generali riconosciuti nell’ordinamento giuridico RAGIONE_SOCIALE‘Unione, tra i quali vanno annoverati i diritti fondamentali vincolano parimenti gli Stati membri quando danno esecuzione alle normative RAGIONE_SOCIALE‘Unione e, quindi, questi sono tenuti, quanto più possibile, ad applicare siffatte normative in condizioni tali da non violare detti doveri. Il terzo considerando RAGIONE_SOCIALEa direttiva precisa, d’altro canto, che quest’ultima rispetta i diritti fondamentali osserva i principi riconosciuti segnatamente nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti RAGIONE_SOCIALE‘uomo e RAGIONE_SOCIALEe libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e nella Carta dei diritti fondamentali RAGIONE_SOCIALE‘Unione europea. Ne consegue che le disposizioni di attuazione RAGIONE_SOCIALEa direttiva devono essere valutate alla luce dei diritti fondamentali e, più in particolare, del principio di n discriminazione. Richiamato nel quinto considerando RAGIONE_SOCIALEa direttiva, la quale precisa che «fgili Stati membri dovrebbero attuare le disposizioni RAGIONE_SOCIALEa presente direttiva senza operare discriminazioni fondate su sesso, razza, colore RAGIONE_SOCIALEa pelle, origine etnica o sociale, caratteristiche genetiche, lingua, religione o convinzioni personali, opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, appartenenza a una minoranza nazionale, censo, nascita, disabllità, età o tendenze sessuali», il principio di non discriminazione mi pare osti alla previsione di contributi il cui importo sia dissuasivo per i cittadini paesi terzi che non dispongano di capacità finanziarie sufficientemente consistenti.» Corte di Cassazione – copia non ufficiale 0
10.19. Ora, tali argomentazioni espresse dall’Avvocato Generale, pur ovviamente non dotate di alcuna efficacia vincolante rispetto al sistema RAGIONE_SOCIALE, risultano pienamente convincenti ed utilizzabili, con l’autorevolezza che può riconoscersi alle conclusioni degli Avvocati generali presso la Corte di giustizia UE, per ulteriormente corroborare il giudizio operato dalla Corte di appello, poiché
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appaiono anch’esse orientate a considera re, proprio sta COGNOME ase ta pu blicazione 15,012024 RAGIONE_SOCIALE‘esame diretto RAGIONE_SOCIALEe disposizioni contenute nella dir.109, cit., effetti discriminatori prodotti dalla determinazione sproporzionata dei costi dei permessi di soggiorno su soggetti provenienti da paesi terzi, alcuni dei quali, peraltro, particolarmente vulnerabili propri per la loro condizione di non soggiornanti di lungo periodo e richiedenti in Italia il rilascio di tali permessi.
10.20. D’altra parte, l’ulteriore censura mossa dalle ricorrenti i ordine al fatto che sarebbe stata operata una indebita comparazione fra situazioni differenti è infondata. Sul punto, è sufficiente rammentare che ancora una volta la Corte di giustizia (Corte giust., sez. II, sentenza 26/04/2012, C-508/10) nell’accertare l’inadempimento dei Paesi Bassi agli obblighi nascenti dalla dir.109/2003 per avere introdotto costi sproporzionati per i rilascio dei permessi ai lungo-soggiornanti, ebbe tra l’altro a affermare che «gli importi dei contributi richiesti dal Regno dei Paesi Bassi variano all’RAGIONE_SOCIALE di una forbice il cui valore più basso è all’incirca sette volte superiore all’importo dovuto per ottenere una carta nazionale d’identità. Anche se i cittadini olandesi ed cittadini di paesi terzi nonché i loro familiari contemplati dall direttiva UE 2003/109 non si trovano in una situazione identica, un simile divario dimostra fa natura sproporzionata dei contributi richiesti in applicazione RAGIONE_SOCIALEa normativa nazionale in esame» (cfr. Corte giust. 26/04/2012, C-508/10, p.77) per concludere, appunto, che i contributi richiesti dal Regno dei Paesi Bassi ai sensi del normativa nazionale che attua la direttiva 2003/109 risultavano di per sé, sproporzionati e idonei a creare un ostacolo all’esercizio de diritti conferiti da tale direttiva. 10.21. Ciò consente di affermare che la comparazione fra situazioni simili operata dal giudice di merito sia esente dal vizio prospettat e rappresenti TARGA_VEICOLO il fondamento RAGIONE_SOCIALE‘accertata discriminazione, Corte di Cassazione – copia non ufficiale 2 1
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u COGNOME dovendosi sul punto richiamare le considerazioni espresse su ata p ub blicam on e 15,012024 10.17.
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10.22. Né migliore sorte può riconoscersi alla censura esposta nel motivo qui scrutinato, nella parte in cui prospetta la comparazione con i costi richiesti per il rilascio RAGIONE_SOCIALEa cittadinanza italiana iure sanguinis ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.5 bis del d.l.n.66/2014 per desumerne la proporzionalità dei costi determinati nel D.M. del 2011 per il rilasci o rinnovo del permesso di soggiorno, non apparendo in questo caso rispettato il canone RAGIONE_SOCIALEa similitudine fra i permessi di soggiorn richiesti in Italia e la richiesta relativa ai diritti consol riscuotersi dagli uffici diplomatici e consolari, ai sensi RAGIONE_SOCIALEa cenna disposizione.
10.23. Resta infine da esaminare la censura dei ricorrenti in ordine alla mancata considerazione da parte RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello, ai fini del danno liquidato, del D.M.5.5.2017. Giova rilevare che la Corte di appello, acclarata l’esistenza di una discriminazione, ha confermato la decisione di primo grado ritenendo che «la nuova normativa in vigore dal 9.6.2017 con cui sono stati fissati i nuovi contributi per le diverse e singole tipologie di permessi, …non contiene disposizioni transitorie».
10.24 Orbene, occorre precisare ancora una volta che sul piano RAGIONE_SOCIALE, all’esito RAGIONE_SOCIALEa sentenza del RAGIONE_SOCIALE di Stato sopr ricordata, il D.M. 5.5.2017, che ha esso stesso regolato la materi in modo dissonante rispetto a quanto previsto dall’art.5, comma 2ter del d.lgs. n.286/1998, ove si prevedeva che per la richiesta rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno era necessario versare un contributo «fra un minimo di euro SO e un massimo di curo 200». Ed infatti, l’arti. del D.M. ult. cit. ha previsto che l’ar comma 1, del decreto del Ministro RAGIONE_SOCIALE, di concerto con il Ministro RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE del 6 ottobre 2011, si sostituito dal seguente: «Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 22, lettera b) RAGIONE_SOCIALEa legge 15 luglio 2009, n. 94, la misura del contributo per li
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rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno a carico 3 – eriG ata pu icazione 19312024 dirigarilli?;-rérale 7033,2024 di età superiore ad anni diciotto è determinata come segue: a) RAGIONE_SOCIALE 40,00 per i permessi di soggiorno di durata superiore a tre mesi e inferiore o pari a un anno; b) RAGIONE_SOCIALE 50,00 per i permessi di soggiorno di durata superiore a un anno e inferiore o pari a due anni; c) RAGIONE_SOCIALE 100,00 per il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e per i dirigenti e i lavorator specializzati richiedenti il permesso di soggiorno ai sensi degli articoli 27, comma 1, lettera a), 27-quinquies, comma 1, lettere a) e b) e 27-sexies, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286 e successive modificazioni e integrazioni».
Disciplina, quest’ultima, che dunque è andata a modificare il testo normativo primario (art.5, c.2-ter T.U. imm., introdotto dall’arti., c.22 1.n.94/2009, cit.), individuando come costo per alcuni permessi importi inferiori a quelli «legali», proprio in ragione RAGIONE_SOCIALE scelta di adottare sul piano RAGIONE_SOCIALE una regolamentazione che seguisse i principi espressi dalla Corte di giustizia UE nell’ambit RAGIONE_SOCIALE‘interpretazione dalla stessa espressa con riguardo alla dir.109/2003/CE, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo.
10.25. Orbene, non pare condivisibile l’argomentazione utilizzata dalla Corte di appello per escludere la rilevanza del D.M. ai fini RAGIONE_SOCIALE quantificazione RAGIONE_SOCIALEa domanda di restituzione RAGIONE_SOCIALEe somme indebitamente corrisposte, così riqualificata la richiesta risarcitori da parte del Tribunale di Milano, secondo la quale non emergerebbe alcun elemento dal D.M. medesimo per confermare la sua efficacia retroattiva.
10.26 Ed invero, premesso che gli stessi controricorrenti hanno dato atto nella memoria conclusionale che il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, in epoca successiva al pagamento RAGIONE_SOCIALEe somme versate dagli stessi per il rilascio dei permessi si era adeguato al D.M. del 2017 sostenendone però la non applicabilità alle somme corrisposte
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prima RAGIONE_SOCIALEa sua entrata in vigore in linea con la COGNOME ecisio e ala p ub COGNOME on e 15,012024 impugnata, questa Corte ritiene che, a prescindere dalla circostanza che il RAGIONE_SOCIALE abbia ritenuto applicabile il D.M. 5.5.2017 alle vicende anteriori (circolare n.44790 del 2019) l’interpretazione che la Corte di appello di Milano ha utilizzato per escludere la rilevanza del D.M. del 2017 a non essere coerente con la giurisprudenza comunitaria.
Ciò COGNOME per COGNOME l’assorbente COGNOME ragione COGNOME che, COGNOME conformemente COGNOME alla giurisprudenza costante RAGIONE_SOCIALEa Corte di giustizia UE, nell’applicare il diritto nazionale, e in particolare le disposizioni di una legge c sono state introdotte specificamente al fine di garantire l trasposizione di una direttiva non correttamente attuata, il giudice nazionale deve interpretare il proprio diritto nazionale quanto più possibile alla luce RAGIONE_SOCIALEa lettera e RAGIONE_SOCIALEo scopo RAGIONE_SOCIALEa direttiva, o conseguire il risultato perseguito da quest’ultima e conformarsi pertanto all’art. 189, terzo comma, del Trattato CE (v. sentenze 13 novembre 1990, causa C-106/89, COGNOME, punto 8, e 16 dicembre 1993, causa C-334/92, COGNOME, punto 20).
Il giudice comunitario è fermo nel ritenere che il potere di fare all’atto stesso di tale applicazione, tutto quanto è necessario p disapplicare una COGNOME normativa COGNOME o una TARGA_VEICOLO prassi nazionale che eventualmente osti alla piena efficacia RAGIONE_SOCIALEe norme del diritto RAGIONE_SOCIALE‘Unione costituisce parte integrante del ruolo di giudice RAGIONE_SOCIALE‘Unione che incombe al giudice nazionale incaricato di applicare, nell’ambito RAGIONE_SOCIALEa propria competenza, le norme del diritto RAGIONE_SOCIALE‘Unione (v., in tal senso, sentenza del 21 dicembre 2021, RAGIONE_SOCIALE, C-357/19, C-379/19, C-547/19, C-811/19 e C-840/19, EU:C:2021:1034, punto 257, Corte giust.,24 luglio 2023, causa C-107/23 PPU , § 134).
In definitiva il giudice nazionale è tenuto a interpretare il propr diritto nazionale quanto più possibile alla luce RAGIONE_SOCIALEa lettera e del scopo RAGIONE_SOCIALEa direttiva onde conseguire il risultato perseguito da
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Numero sezionale 1110,2024 quest’ultima e conformarsi pertanto all’art. 189, cgimma 3, dei Numero ai raccolta g enerale 7033/2024 Trattato CE (oggi art. 249, comma 3 CE). COGNOME Data pubblicazione 16l03,2024
10.27. Ora, è sufficiente leggere le premesse al D.M. del 5 maggio 2017 per accorgersi che lo stesso intendeva eliminare gli effett prodotti dal D.M. del 2011, in modo da paralizzare la procedura di infrazione che era stata medio tempore proposta dalla RAGIONE_SOCIALE UE. Si legge, infatti, nel D.M. che lo stesso era stato adottato «Vista la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di giustizia RAGIONE_SOCIALE‘Unione europea del 2 settembre 2015 C-309/14; Vista la lettera RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE europea – Direzione AVV_NOTAIO migrazione e affari interni – del 9 novembre 2015, con la quale viene richiesto di comunicare le misure atte a conformarsi alla citata sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di giustizia; Vista la procedura di infrazione 2014/4253.» Sono stati, altresì, aggiunti, nelle premesse, alcuni stralci de sentenza del RAGIONE_SOCIALE di Stato n.4487/2016 e, specificamente il seguente capo di decisione: «In ottemperanza RAGIONE_SOCIALEa presente decisione e previa disapplicazione, nei limiti sopra esplicati, del comma 2-ter RAGIONE_SOCIALE‘art. 5 del decreto legislativo n. 286 del 1998, alla luce di quanto stabilito dalla Corte di giustizia, le Amministrazioni competenti ridetermineranno l’importo dei contributi, nell’esercizio RAGIONE_SOCIALEa loro discrezionalità, in modo tale che fa loro equilibrata e proporzionale riparamet razione non costituisca un ostacolo all’esercizio dei diritti riconosciuti dalla direttiva n. 2003/109/CE». Corte di Cassazione – copia non ufficiale
10.28 Orbene, sulla base di tali argomenti testuali, risulta evident che il D.M. del 5 maggio 2017, nel determinare i contributi dovuti dai richiedenti i permessi di soggiorno, ha inteso pienamente adeguarsi alla sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di giustizia UE, adottando una (ri)nnodulazione dei detti costi che voleva ispirarsi alla decisio resa dal giudice di Lussemburgo, proprio al fine di risolvere i contenzioso preannunziato dalla RAGIONE_SOCIALE con l’apertura di una procedura di infrazione, così garantendo il pieno ristoro dei richiedenti che avevano dovuto corrispondere importi
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Numer o sezI o nale 1110,2024 sproporzionati e discriminatori per il rilascio dei permessidi Numero di raccolta g enerale 7033/2024 soggiorno. COGNOME Data pubblicazione 1933,2024
10.29, Da qui l’obbligo del giudice nazionale di interpretare il D.M. del 2017 nel senso di ritenerlo pienamente applicabile anche retroattivamente, quanto ai costi da rimborsare rispetto a quelli sproporzionati fissati dal D.M. del 2011, alla vicenda processuale che aveva riguardato le somme versate sulla base del D.M. del 2011, di contenuto discriminatorio, ancorché prima che il D.M. fosse stato adottato, appunto dovendo applicarsi in modo da eliminare gli effetti pregiudizievoli prodotti dalla normativa precedente.
11. Sulla base di tali considerazioni, idonee ad assorbire ogni altr cesnura proposta dalle ricorrenti, in parziale accoglimento del secondo motivo di ricorso, limitatamente all’importo spettante ai ricorrenti quale ristoro RAGIONE_SOCIALE‘accertata discriminazione, rigettato i primo motivo, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Corte di appello di Milano, che, in diversa composizione, provvederà altresì alla liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio d legittimità.
Va disposto che, ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 sia omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffu del presente provvedimento.
PQM
Rigetta il primo motivo ed accoglie per quanto di ragione il secondo motivo di ricorso, nei termini di cui alla parte motiva.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Milano, che, in diversa composizione, provvederà altresì alla liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità.
Dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 sia omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffu del presente provvedimento.
COGNOME
Numero registro AVV_NOTAIO 12075,2019
Numero sezionale 1110,2024
e.ro COGNOME r COGNOME It9 enerale 7033,2024 Così deciso il 7 marzo 2024 nella camera di consigli l OimdePaacpriS ata COGNOME icazione 15433,2024