Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 5345 Anno 2025
Civile Sent. Sez. L Num. 5345 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/02/2025
SENTENZA
sul ricorso 37456-2019 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso da sé stesso, elettivamente domiciliato in ROMA, COGNOME INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME, rappresentato e difeso altresì dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, COGNOME
Oggetto
R.G.N. 37456/2019
COGNOME
Rep.
Ud. 14/01/2025
PU
COGNOME INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1290/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 29/05/2019 R.G.N. 4946/2015; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/01/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; uditi gli avvocati NOME COGNOME udito l’avvocato NOME COGNOME per delega verbale avvocato NOME COGNOME
R.G. 37456/19
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1290 del 29.5.2019, la Corte d’appello di Roma ha rigettato il gravame di COGNOME NOME NOME avverso la sentenza del tribunale di Roma che aveva rigettato il ricorso proposto da quest’ultimo volto a chiedere che, previa dichiarazione di illegittimità della pretesa basata sul cd. contributo modulare obbligatorio, versato dal ricorrente nella misura di € 525,00 dal 2010 al 2012, la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense (in seguito, per brevità, Cassa) fosse condannata a trasferire la relativa posizione di previdenza complementare, presso il Fondo di Generali RAGIONE_SOCIALE o altro fondo pensionistico complementare, ai sensi dell’art. 14 comma 6 del d.lgs. n. 252/05 o in subordine la restituzione della somma.
Il tribunale, rilevato come il Regolamento della Cassa prevedeva tale contribuzione come obbligatoria fino al 2012, pari all’1% del reddito dichiarato Irpef e che avrebbe formato il montante di calcolo della quota modulare della pensione, ha ritenuto che ai sensi della normativa regolamentare allora vigente, la predetta contribuzione non era riconducibile nell’ambito della previdenza complementare e le previsioni regolamentari che avevano imposto detto versamento erano legittime, in quanto espressione dell’ autonomia contabile, gestionale e organizzativa degli enti previdenziali privatizzati, tanto da escludere qualsivoglia violazione del principio di legalità anche con riferimento alla normativa comunitaria.
La Corte d’appello, per quanto ancora d’interesse, ha confermato la sentenza di primo grado, precisando che la struttura del contributo esulava da qualunque forma di attuazione propria della previdenza complementare, non essendo stato costituito alcun fondo pensione, ma si trattava della previsione di un contributo obbligatorio aggiuntivo , non a caso poi convogliato nella previdenza di base, destinato ad ampliare il montante contributivo su cui calcolare la pensione modulare, proprio il contrario di quanto stabilito dall’art. 1 comma 2 del d.lgs. n. 252/05, la norma di istituzione dei fondi complementari secondo cui ‘l’adesione alle forme pensionistiche complementari è libera e volontaria’, mentre la corresponsione del contributo serviva solo a garantire una maggiore adeguatezza della futura pensione erogata dalla Cassa.
Avverso tale sentenza, COGNOME NOME ha proposto ricorso in cassazione sulla base di quattro motivi, mentre la
Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense ha resistito con controricorso, illustrato da memoria.
Il PG ha rassegnato conclusioni scritte nel senso dell’inammissibilità del ricorso.
Il Collegio riserva sentenza, nel termine di novanta giorni dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce sia il vizio di violazione di legge che il vizio di omesso esame, per violazione dell’art. 115 comma 1 c.p.c., per contraddittorietà e omessa valutazione di prove documentali e per omessa ricostruzione del fatto, relativamente al prospetto informativo della Cassa e per violazione degli artt. 1 comma 3 e 2 commi 1 e 2 del d.lgs. n. 509/94 e dell’art. 1 del d.lgs. n. 252/05, dell’art. 24 Cost., per violazione del diritto di difesa, dell’art. 112 c.p.c., per omessa valutazione dell’illegittimità del regolamento -atto amministrativo, per violazione dell’equo processo e del ricorso effettivo, per violazione degli artt. 6 e 23 CEDU e dell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, per omessa ricostruzione del fatto, con riferimento al regolamento della Cassa, per omessa valutazione delle dichiarazioni della Cassa nella memoria di costituzione in giudizio, in primo grado, consistenti in dichiarazioni confessorie non valutate e per violazione dell’art. 2730 c.c.: in buona sostanza, il ricorrente lamenta che erroneamente la Corte di appello, in forza dell’obbligatorietà del versamento dell’1% per contributo modulare, aveva ritenuto che tale contributo fosse un contributo soggettivo di base, prescindendo dalla distinta funzione dell’istituto della contribuzione obbligatoria rispetto all’istituto
della contribuzione complementare, alla luce delle stesse previsioni del regolamento; pertanto, la Cassa non poteva aumentare la contribuzione di base avvalendosi dell’istituto della contribuzione modulare.
Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, della direttiva n. 2005/29/CE, dell’art. 4 del TUE (principio di leale collaborazione tra l’unione e lo Stato membro) dell’art. 267 TFUE sul rinvio preg iudiziale, del principio dell’equo processo e del ricorso effettivo, degli artt. 5 e 23 CEDU, dell’art. 47 della Cart dei diritti fondamentali, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché la Corte d’appello aveva violato il diritto euro -unitario sia primario che derivato e anche alcuni articoli della CEDU e della Costituzione, perché anche se la Cassa è un ente di rilevanza pubblica, la stessa aveva posto in essere dei comportamenti commerciali sleali, in riferimento alla gestione dei fondi pensione, ai sensi della Dir. 2005/92/CE, inoltre la Corte d’appello, investita della richiesta di rinvio pregiudiziale, avrebbe dovuto disporre tale rinvio pregiudiziale senza fare autonoma applicazione delle norme comunitarie ed ancora, i limiti all’autono mia normativa della Cassa riguardavano la previdenza di base ma non la previdenza modulare, infine, il potere di delegificazione riconosciuto alla Cassa forense era stato impiegato al di fuori dell’ambito autorizzato, con ciò violando il diritto di proprie tà dei beni privati e del relativo Protocollo addizionale della Convenzione EDU.
Con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 23 Cost., con conseguente illegittimità costituzionale delle norme sulla
contribuzione modulare, con rilevanza e non manifesta infondatezza della questione, perché la Corte di appello non si era avveduta che mancava una norma che legittimasse la Cassa a creare e disciplinare, distintamente dalla contribuzione soggettiva di base, una contribuzione modulare obbligatoria, e ciò perché la Cassa aveva utilizzato la normativa che la legittimava a disciplinare la contribuzione obbligatoria (in tema di variazione delle aliquote) per creare invece un distinto contributo obbligatorio.
Con il quarto motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 alla CEDU e per violazione del principio di legalità come interpretato dalla CEDU, perché la Corte d’appello aveva ritenuto non violato il diritto di proprietà di cui alla norma in rubrica, perché la Cassa forense -ad avviso della Corte del merito – poteva derogare alla legge, in tema di contribuzione non solo obbligatoria ma anche in tema di contribuzione modulare.
Il primo motivo, è inammissibile, in ragione del ‘coacervo’ di censure eterogenee che rende arduo enucleare nitidamente le parti della sentenza impugnata sottoposta a critica; inoltre, i profili di censura propongono il vizio di omesso esame che è precluso dalla presenza di una doppia decisione ‘conforme’: in buona sostanza, l’illustrazione del motivo non chiarisce i termini della censura, in quanto si rinviene, esclusivamente, una generica doglianza in ordine alla decisione assunta in riferimento alla natura del contributo modulare, mentre non è specificata la prova non valutata né quale sia l’atto avente valore confessorio.
Il secondo, terzo e quarto motivo di ricorso, che possono essere oggetto di un esame congiunto, sono inammissibili, perché non si confrontano con la statuizione espressa dalla Corte del merito secondo la quale il contributo soggettivo modulare obbligatorio rientra nell’ambito della previdenza obbligatoria della categoria forense ed è del tutto estraneo alla previdenza complementare, con conseguente esclusione di ogni ipotesi d’illegittimità costituzionale degli atti regolamentari e gestionali che fondano la pretesa creditoria e contributiva a cui il ricorrente vorrebbe sottrarsi e con inammissibilità anche della questione di illegittimità comunitaria, peraltro formulata in maniera del tutto generica.
Alla dichiarazione d’inammissibilità, consegue la condanna alle spese di lite, secondo il principio della soccombenza.
Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo, rispetto a quello già versato a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Condanna parte ricorrente a rifondere le spese di lite del presente giudizio di cassazione, liquidate in € 500,00 per compensi, €200,00 per esborsi, oltre il 15% per rimborso spese generali, oltre accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, atteso il rigetto del ricorso, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis cit.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14.1.25