Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 6023 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 6023 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 17/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso 30732-2020 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1185/2020 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 29/05/2020 R.G.N. 609/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/02/2026 dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO.
Oggetto:
Contribuzione per i professionisti iscritti al fondo specialisti esterni
R.G.N.30732/2020
COGNOME.
Rep.
Ud 12/02/2026
CC
FATTI DI CAUSA
1.- La Corte di appello di Roma con sentenza n. 609/2018 depositata il 29 maggio 2020 ha respinto il gravame proposto dal RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza del Tribunale di Roma che aveva rigettato l’opposizione al decreto ingi untivo notificato dalla RAGIONE_SOCIALE per l’importo di Euro 51.676,40, per contributi previdenziali (e connesse sanzioni) da destinare ai professionisti iscritti al ‘Fondo specialisti esterni’, nella misura del 2% del fatturato della società per prestazioni rese in regime di accreditamento con il RAGIONE_SOCIALE ai sensi dell’art. 1, comma 39 della legge n. 243 del 2004 per il periodo dal 2005 al 2009.
A fondamento della decisione la Corte territoriale ha evidenziato che la sentenza appellata è conforme al principio di diritto sancito dalla Corte di cassazione secondo cui l’obbligo contributivo ha ad oggetto «il contributo del 2 per cento dovuto dalle società di capitali ai sensi dell’art. 1, comma 39, della l. n. 243 del 2004, ha come base di calcolo il fatturato annuo attinente le prestazioni specialistiche rimborsate dal servizio RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ed effettuate con l’apporto di medici o odontoiatri operanti con le società in forma di collaborazione autonoma libero professionale, tenuto conto dell’abbattimento forfettario per costo dei materiali e spese generali ex d.p.r. nn. 119 e 120 del 1988 e con esclusione del fatturato attinente a prestazioni specialistiche rese senza l’apporto di medici o odontoiatri».
Ha, altresì, ritenuto infondato il motivo di gravame relativo alla non applicabilità dell’obbligo del versamento dei contributi ai sensi dell’art. 1, comma 39, della legge n. 243 del 2004 in quanto società cooperativa, trattandosi di questione sollevata per la prima volta in sede di appello e, come tale, inammissibile.
Ha, infine, disatteso l’eccezione di prescrizione sollevata dalla società appellante ritenendo idonei e ritualmente notificati gli atti interruttivi depositati in giudizio dalla RAGIONE_SOCIALE.
2.Per la cassazione della sentenza ricorre RAGIONE_SOCIALE formulando quattro motivi di censura.
3.L’RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
4.- Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio. Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte.
All’esito della camera di consiglio, il collegio si è riservato il termine di 60 giorni per il deposito dell’ordinanza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Con il primo motivo (art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.) la società ricorrente afferma la nullità della sentenza per omessa pronuncia sull’eccezione di mancata ricezione della lettera di messa in mora. In particolare, la società afferma che la Corte di appello non si sarebbe pronunciata sulla contestazione alla regolarità della notifica di uno degli atti ritenuti interruttivi della prescrizione (del 18 dicembre 2008), contestazione che trova fondamento nell’allegazione che il soggetto indicato quale incaricato alla ricezione degli atti nella relata di notifica, non avrebbe ricevuto alcun incarico dalla società stessa.
2.- La censura con la quale si denuncia una nullità della sentenza per omessa pronuncia sull’eccezione di mancata ricezione della lettera di messa in mora è infondata in quanto la Corte di appello ha espressamente attestato che tutti gli atti interruttivi inviati dalla RAGIONE_SOCIALE, tra i quali quello del 20 novembre 2008 (pervenuto alla società il 18 dicembre 2008), sono stati regolarmente comunicati al destinatario, disattendendo così l’eccezione della società.
Inoltre, considerato che risulta pacifico che la comunicazione sia pervenuta presso la sede della società ricorrente, in caso di consegna a persona diversa dal destinatario la quale si sia dichiarata “autorizzata al ritiro della posta”, deve presumersi che
la qualità indicata, sostanzialmente equivalente a quella di “incaricato”, sia stata dichiarata proprio da chi ha ricevuto l’atto, sicché, per vincere la presunzione derivante dalla consegna a tale persona, occorre provare che il consegnatario non era né dipendente del notificando né di aver ricevuto un incarico provvisorio e precario (Cass., sez. V, 3 aprile 2019, n. 9240).
3.- Con il secondo motivo (art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ.) contesta violazione di legge e falsa applicazione degli artt. 1119 e 2943 cod. civ. e omesso esame di un fatto discusso tra le parti e decisivo per il giudizio: in particolare, la Corte di appello avrebbe omesso di valutare l’eccezione sollevata dalla società relativamente alla mancanza, nell’atto interruttivo datato 20 novembre 2008, dell’allegato riepilogativo dei contributi pretesi dalla RAGIONE_SOCIALE.
4.- In relazione al secondo motivo di censura, si osserva che la Corte di appello ha ritenuto che tutte le comunicazioni trasmesse dall’RAGIONE_SOCIALE, in particolare quella riepilogativa del 20 novembre 2008, rivestono piena efficacia interruttiva della prescrizione in quanto contengono la chiara manifestazione della volontà dell’ente di ottenere il soddisfacimento del proprio diritto e fanno esplicito riferimento all’obbligo di versamento dei contributi scaduti da parte della società.
Come affermato da Cass., sez. II, 31 maggio 2021, n. 15140 al fine di produrre effetti interruttivi della prescrizione un atto deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo), l’esplicitazione di una pretesa e l’intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l’inequivocabile volontà del titolare del credito di fare valere il proprio diritto, con l’effetto sostanziale di costituire in mora il soggetto indicato (elemento oggettivo). La valutazione circa la ricorrenza di tali presupposti – il secondo dei quali, pur richiedendo la forma scritta, non postula l’uso di formule solenni,
né l’osservanza di particolari adempimenti -è rimesso all’accertamento di fatto del giudice di merito ed è, pertanto, del tutto sottratto al sindacato di legittimità.
Alla luce di tali considerazioni il motivo deve essere dichiarato inammissibile, considerato che i giudici di merito, con valutazione conforme, hanno espressamente attribuito alle comunicazioni dell’RAGIONE_SOCIALE natura di atto interruttivo, contenendo le stesse l’esplicitazione di una pretesa e l’intimazione di adempimento, idonea a manifestare l’inequivocabile volontà dell’ente previdenziale titolare del credito di fare valere il proprio diritto, per cui la doglianza è sostanzialmente volta a censurare tale accertamento di fatto precluso in sede di legittimità, anche ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ. in virtù della ‘doppia conforme’ (art. 360, quarto comma, cod. proc. civ.).
5.- Con il terzo motivo (art. 360, primo comma, nn. 3 e 4 cod. proc. civ.) lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 2969 cod. civ. in relazione all’art. 1, comma 39, della legge n. 243 del 2004 e all’art. 115 cod. proc. civ. per omessa pronuncia e indebita inversione dell’onere della prova: in particolare, la società ricorrente lamenta la circostanza che la Corte di appello abbia disatteso l’argomento dell’inapplicabilità dell’obbligo contributivo in quanto società cooperativa e come tale sottratta all’applicazione dell’art. 1, comma 39, della legge n. 243 del 2004, ritenendo che si trattasse di una questione sollevata per la prima volta in sede di gravame.
6.- Il motivo deve essere dichiarato inammissibile in quanto formulato in maniera del tutto generica: la società ricorrente contesta l’affermazione della Corte di appello secondo cui la questione relativa alla non applicabilità della disposizione di cui al l’art. 1, comma 39, della legge n. 243 del 2004 a una società cooperativa è stata sollevata per la prima volta in appello, ma non indica in alcun modo, riportandone il contenuto, in quale ambito e
contesto del giudizio di primo grado la questione sarebbe stata sollevata, limitandosi ad affermare di avere dichiarato sin dal ricorso per opposizione a decreto ingiuntivo di essere una società cooperativa.
7.- Con il quarto motivo (art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ.) contesta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 39, della legge n. 243 del 2004 anche in relazione all’art. 2969 e la nullità della sentenza per violazione dell’art . 115 cod. proc. civ. per non avere considerato che la società cooperativa opera in ambito fisioterapico, di analisi clinica e radiologico senza l’apporto di personale medico o odontoiatrico.
8.Anche l’ultima censura deve essere disattesa posto che la Corte di appello si è conformata al principio di diritto espresso da questa Corte secondo cui il contributo del 2 per cento dovuto dalle società di capitali ai sensi dell’art.1, comma 39, della l. n. 243 del 2004, ha come base di calcolo il fatturato annuo attinente le prestazioni specialistiche rimborsate dal servizio RAGIONE_SOCIALE ed effettuate con l’apporto di medici o odontoiatri operanti con le società in forma di collaborazione autonoma libero professionale, tenuto conto dell’abbattimento forfettario per costo dei materiali e spese generali ex d.p.r. nn. 119 e 120 del 1988 e con esclusione del fatturato attinente a prestazioni specialistiche rese senza l’apporto di medici o odontoiatri (tra le tante, Cass., sez. lav., 26 novembre 2021, n. 36879).
Come condivisibilmente argomentato da questa Corte in analoga controversia (Cass., sez. lav., 1° agosto 2024, n. 21676) dietro lo schermo della violazione dei principi sull’onere della parte e sulle presunzioni e delle regole inerenti alle allegazioni e alle contestazioni nel processo del lavoro, la ricorrente si prefigge, in ultima analisi, di contestare l’apprezzamento di fatto compiuto dalla Corte d’appello di Roma, in senso convergente con quello già espresso dal giudice di prime cure.
Quanto alla violazione delle regole che sovrintendono al riparto dell’onere della prova, può essere utilmente censurata in sede di legittimità nella sola ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma, non anche quando, a seguito di un’incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, il giudice abbia ritenuto erroneamente assolto l’onere della prova: in questo caso vi è un erroneo apprezzamento sull’esito d ella prova, sindacabile in sede di legittimità nei ristretti limiti tracciati dall’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. (Cass., sez. lav., 19 agosto 2020, n. 17313).
La Corte territoriale, lungi dall’alterare le regole sulla distribuzione dell’onere della prova o quelle in tema di gravità, precisione e concordanza dei dati posti a fondamento delle inferenze presuntive, ha valutato gli elementi istruttori acquisiti al processo, la documentazione prodotta, la genericità delle contestazioni articolate e la labile forza persuasiva dei dati di segno contrario indicati al fine di contrastare i riscontri documentali.
Questa Corte ha ribadito che, in tema di contributo RAGIONE_SOCIALE, l’individuazione della base di calcolo è riconducibile agli accertamenti di fatto, sottratti al sindacato di legittimità salvo che per il vizio tipizzato dall’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc . civ. (Cass., sez. lav., 26 novembre 2021, n. 36879), in questa sede precluso al cospetto di una ‘doppia conforme’.
I giudici del gravame, nel confermare le valutazioni già espresse dal Tribunale, hanno proceduto a un esame complessivo e coerente dei dati probatori e delle argomentazioni esposte dalle parti e, in tale ricognizione del compendio istruttorio, hanno mostrato di conformarsi ai principi enunciati da questa Corte in tema di obbligo contributivo disciplinato dall’art. 1, comma 39, della legge n. 243 del 2004 in favore del Fondo di previdenza a favore degli specialisti esterni dell’RAGIONE_SOCIALE (cfr., su tale àmbito,
Cass., sez. lav., 31 maggio 2016, n. 11254, e, di recente, la puntuale ricognizione delineata in Cass., sez. lav., 1° marzo 2022, n. 6636).
Nel prudente apprezzamento di tutte le circostanze rilevanti e delle acquisizioni istruttorie, i giudici d’appello hanno individuato nella documentazione prodotta gli elementi sufficienti per ravvisare la sussistenza del presupposto dell’obbligo contributi vo dedotto in causa e identificato nell’alveo delle enunciazioni di principio di questa Corte.
9.- Conclusivamente il ricorso va respinto con condanna alle spese di lite del presente giudizio di cassazione secondo soccombenza. In virtù del rigetto del ricorso, occorre dare atto dei presupposti dell’obbligo della ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente a rifondere alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in € 4.000,00 per compensi, in € 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1bis dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002 , ove dovuto.
Roma, deciso all’adunanza camerale del 12 febbraio 2026
La Presidente NOME COGNOME