Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 6075 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 6075 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso 19669-2024 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2001/2024 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 22/07/2024 R.G.N. 2513/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/02/2026 dal AVV_NOTAIO.
Oggetto
RAGIONE_SOCIALE
Contributi
R.G.N. 19669/2024
COGNOME.
Rep.
Ud. 12/02/2026
CC
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 2001 del 22.7.2024, la Corte d’appello di Roma accoglieva il gravame della società RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza del tribunale di Roma che aveva accolto il ricorso della RAGIONE_SOCIALE nei confronti di quest’ultima società, esercente la sua attività nel settore RAGIONE_SOCIALE in regime di accreditamento, per il pagamento della aliquota del 2%, per contributi previdenziali calcolati sul fatturato annuo attinente a prestazioni specialistiche rese in favore del RAGIONE_SOCIALE, relativamente alle prestazioni di specialisti medici esterni, per la loro collaborazione autonoma liberoprofessionale, nell’ambito del rapporto di accreditamento della predetta società con il RAGIONE_SOCIALE.
La Corte d’appello, a sostegno dei propri assunti di accoglimento del gravame della società privata, ha ritenuto dirimente la circostanza che l’art. 1 comma 39 della legge n. 243/04 si riferisca alle prestazioni dei medici specialisti, mentre l’erogazione del trattamento in questione (attività di ossigenazione iperbarica) non richiedeva necessariamente il loro apporto, essendo assimilabile a una somministrazione farmacologica: infatti, il regolare funzionamento è monitorato dal tecnico nel corso del trattam ento, mentre l’intervento del medico specialista non è richiesto, se non in ipotesi di emergenza, non essendo interessato dall’attività di erogazione della ossigenoterapia, ma essendo a disposizione con il servizio di reperibilità, in caso di bisogno.
Avverso tale sentenza, la RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso in cassazione sulla base di un motivo, mentre RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso, illustrato da memoria.
Al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni .
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il motivo di ricorso, la società ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 1 comma 39 della legge n. 243/04, degli artt. 8 quinquies, 8 sexies, 15 nonies comma 4 del d.lgs. n. 502/92 come modificato dal d.lgs. n. 229/99, degli artt. 1 commi 3 e 4, 2 commi 1 e 2 del d.lgs. n. 509/94, perché erroneamente, la Corte d’appello aveva ritenuto insussistente il credito contributivo vantato dall’RAGIONE_SOCIALE, calcolato sull’intero fatturato delle prestazioni erogate, attraverso medici specialisti, in regime di accreditamento, ritenendo che l’ossigenazione iperbarica non necessitasse dei medici specialisti se non nei casi di urgenza, quindi, dovendosi questi ultimi rendere solo ‘reperibili’.
Il motivo è infondato, nei termini che seguono.
Va, preliminarmente, detto, che secondo la giurisprudenza di questa Corte, il contributo del 2% previsto dalla L. 23 agosto 2004, n. 243, art. 1, comma 39, dovuto dalle società di capitali, ha come base di calcolo il fatturato annuo attinente prestazioni specialistiche rese per il (e rimborsate dal) RAGIONE_SOCIALE ed effettuate con l’apporto di medici o odontoiatri operanti con le società in forma di collaborazione autonoma libero-professionale con l’abbattimento forfettario di legge per costo dei materiali spese generali ex D.P.R. 23 marzo 1988, nn. 119 e 120, con esclusione del fatturato attinente a prestazioni specialistiche rese senza l’apporto di medici o odontoiatri (cfr. Cass. n. 11257/16, 6636/22, 2393/25).
In particolare, la questione controversa che pone il ricorso concerne l’individuazione della base di calcolo della
contribuzione dovuta dalle società di capitali operanti in regime di accreditamento, che l’RAGIONE_SOCIALE individua nel complessivo fatturato societario per le prestazioni convenzionate, mentre la società privata vorrebbe commisurata ai soli compensi liquidati a favore dei professionisti medici per le prestazioni effettivamente rese in regime di collaborazione liberoprofessionale con le predette società di capitali: le opposte tesi si fondano sulla diversa interpretazione dell’art. 1 comma 39 della lege n. 243/04 c he disciplina, appunto, l’obbligo contributivo delle società di capitali.
Nel presente ricorso il motivo è tuttavia da respingere; infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, l’individuazione della base di calcolo, costituita dal fatturato annuo attinente alle prestazioni specialistiche, in regime di accreditamento, rimborsate dal servizio RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, effettuate con l’apporto di medici o odontoiatri operanti con le società in forma di collaborazione autonoma libero professionale costituisce accertamento di fatto, di competenza del giudice del merito e pertanto sottratto al sindacato di legittimità (Cass. n. 36879/21).
Nella specie, vi è stato tale accertamento espresso dalla Corte d’appello (cfr. p. 10, punto 8, della sentenza impugnata), secondo il quale le prestazioni specialistiche oggetto di contribuzione non vi sarebbero state, perché le stesse (in termini di mera reperibilità e di emergenza) erano quelle già ricomprese in quelle prestate in favore della complessiva attività sanitaria della società (anche per attività non convenzionata, punto 8 cit.), quindi, le stesse non dovevano essere ulteriormente conteggiate nella base di calcolo del 2%, per
l’attività specialistica dei medici della società, in regime di accreditamento.
Il ricorso va, quindi, rigettato e da ciò consegue la condanna alle spese di lite, secondo quanto meglio indicato in dispositivo.
Sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, rispetto a quello già versato a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna la RAGIONE_SOCIALE a pagare le spese di lite che liquida nell’importo di € 6.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12.2.26
Il Presidente NOME COGNOME