Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 687 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 687 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso 15720-2020 proposto da: da :
RAGIONE_SOCIALE ED ASSISTENZA A FAVORE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI (RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio degli avvocati NOME COGNOME, NOME che la rappresentano e difendono; A FAVORE del studio che
– ricorrente –
2022
contro
3830 COGNOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME; in ROMA , studio
avverso la sentenza n. 1603/2019 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 02/10/2019 R.G.N. 1048/2018; CORTE
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/11/2022 dal AVV_NOTAIO COGNOME. di Dott –
Rg. 15720/20 – RAGIONE_SOCIALE NPADC c. Puricelli – adunanza camerale del 10 novembre 2022 – Pres. COGNOME, rel. COGNOME
La Corte di appello di Milano, con sentenza del 2.10.19, ha confermato la sentenza del tribunale di Busto Arsizio che aveva rigettato la pretesa della RAGIONE_SOCIALE a favore dei dottori commercialisti in ordine al contributo di solidarietà (relativo al periodo gennaio 2009- gennaio 2018 e pari ad Euro 36.764,31) trattenuto su pensione erogata al pensionato in epigrafe, e condannato la stessa RAGIONE_SOCIALE a restituire le relative somme.
Avverso la deta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione la RAGIONE_SOCIALE, affidato a quattro motivi, successivamente illustrati da memoria; resiste il pensionato con controricorso.
Con ordinanza interlocutoria n. 5310/2022 la Sesta sezione della Corte, non ravvisando i presupposti di cui all’art. 375 c.p.c. per la definizione della causa con rito camerale, ha rimesso gli atti a questa Sezione.
Con il primo motivo si denuncia la violazione del D.Lgs. n. 509 del 1994, art. 2, in combinato disposto con l’art. 22 del regolamento di disciplina del regime previdenziale della RAGIONE_SOCIALE del 2008; la violazione delle leggi n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, n. 296 del 2006, art. 1, comma 763, n. 147 del 2013, art. 1, comma 488; n. 201 del 2011, art. 24; artt. 3 e 38 Cost., per aver ritenuto illegittime le disposizioni dell RAGIONE_SOCIALE che hanno introdotto il contributo di solidarietà.
Con il secondo motivo, si denuncia la violazione della L. n. 147 del 2013, art. 1, della L. n. 335 del 1995, art. 3 comma 12, della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763, violazione del D.Lgs. n. 509 del 1994, art. 2, in combinato disposto con l’art. 22 del Regolamento della RAGIONE_SOCIALE, per aver trascurato il potere normativo degli enti previdenziali in generale e della Casssa in particolare.
Con il terzo motivo è relativo alla violazione degli artt. 2946 e 2948 c.c., dell’art. 129 r.d.l. n. 1827/1935 e 47 bis d.P.R. n. 639/1979, in ragione del rigetto dell’eccezione di prescrizione, ritenuto applicabile il termine decennale anziché quello quinquennale.
Il quarto motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 112 c.p.c., 429 c.p.c., 1224 c.c., 2033 c.c., 16 n. 412 del 1991, in quanto la sentenza non avrebbe deciso sulla eccezione di erronea individuazione del decorso degli interessi.
I primi due motivi vanno trattati congiuntamente in quanto attinenti alla natura del contributo di solidarietà ed alla sua ritenuta legittimità anche in relazione alla realizzazione di equilibri di bilancio.
A tale riguardo, la Corte non intende mettere in discussione il consolidato orientamento, confermato anche da recentissime decisioni (fra tante, Cass. n. 603 e 982 del 2019; n. 28054 del 2020, n. 6897 del 2022, n. 31642/22), in base al quale si è chiarito che gli ent previdenziali privatizzati (come, nella specie, la RAGIONE_SOCIALE) non possono adottare, sia pure in funzione dell’obbiettivo di assicurare l’equilibrio di bilancio e
stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall’incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principio del pro rata e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore (così, da ult. Cass. nn. 27340, 28055, 28054 del 2020).
Le ulteriori argomentazioni svolte in seno alla memoria depositata dalla RAGIONE_SOCIALE non pongono elementi di valutazione effettivamente nuovi o non considerati in occasione delle molteplici occasioni in cui questa Corte si è pronunciata, per cui l’orientamento formatosi va mantenuto fermo ed i motivi devono essere rigettati, con assorbimento di ogni ulteriore censura.
Il terzo motivo è infondato. Questa Corte di legittimità (Cass. n.41320 del 2021 e n. 31642 del 2022) ha già avuto modo di confermare, in fattispecie analoga alla presente, l’orientamento accolto dalla sentenza impugnata ed ancor prima dalle Sezioni unite di questa Corte nr. 17742 del 2015, secondo cui in materia di previdenza obbligatoria quale quella gestita dagli enti previdenziali privatizzati ai sensi del D.Lgs. nr. 509 del 1994 la prescrizione quinquennale prevista dall’art. 2948 nr. 4 cod.civ. – così come dal R.D.L. nr. 1827 del 1935, art. 129 – richiede la liquidità ed esigibilità d credito, che deve essere «pagabile», ovvero messo a disposizione del creditore, il quale deve essere posto nella condizione di poterlo riscuotere, sicché, ove vi sia
in GLYPH contestazione GLYPH l’ammontare GLYPH del GLYPH trattamento pensionistico, il diritto alla riliquidazione degli importi soggetto all’ordinaria prescrizione decennale di cui all’art. 2946 cod.civ.
Se, dunque, il pensionato è stato in condizione di riscuotere solo i ratei della pensione nella misura decurtata del contributo di solidarietà, e non anche nel superiore importo spettante senza l’applicazione del medesimo, che è oggetto della controversia ora in esame, la differenza tra l’importo liquidato e quello superiore richiesto non può ritenersi «pagabile» e, quindi, non può applicarsi la prescrizione quinquennale, ma quella decennale ordinaria.
Il Collegio reputa infondato anche l’ultimo motivo.
Pure a prescindere dalla configurabilità di un implicito rigetto del motivo di gravame, soccorre il principio della Corte in base al quale la mancanza di motivazione su una questione di diritto e non di fatto deve ritenersi irrilevante, ai fini della cassazione della sentenza qualora il giudice del merito sia comunque pervenuto ad un’esatta soluzione del problema giuridico sottoposto al suo esame. In tal caso, la Corte di cassazione, in ragione della funzione nomofilattica ad essa affidata dall’ordinamento, nonché dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo, di cui all’art. 111, secondo comma, Cost., ha il potere, in una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 384 cod. proc. civ., di correggere l motivazione anche a fronte di un error in procedendo, quale la motivazione omessa, mediante l’enunciazione delle ragioni che giustificano in diritto la decisione
assunta (ex plurimis, Cass. n. 28663 del 2013; Cass. n. 21257 del 2014; Cass. n. 21968 del 2015). Nel caso di specie, la decisione del giudice di appello, di conferma della sentenza di primo grado, anche in punto di decorrenza degli accessori, è conforme a diritto. Al pensionato, infatti, per effetto dell’accoglimento della domanda, competono gli interessi legali dalla data di maturazione del diritto (coincidente con i prelievi effettuati dalla RAGIONE_SOCIALE) fino al momento dell’effettivo pagamento, in base ad un consolidato e condiviso indirizzo di questa Corte che, con riguardo agli accessori, afferma che i crediti previdenziali hanno natura unitaria; gli accessori costituiscono componenti essenziali di un’unica prestazione nel senso che il credito «maggiorato di tali elementi, rappresenta, nel tempo, l’originario credito nel suo reale valore man mano aggiornato» (Cass. n. 12023 del 2003; conf. Cass. n. 18558 del 2014; Cass. n. 2563 del 2016). La Corte ha, peraltro, già esaminato analoghe fattispecie (v. Cass. n. 16813 e 16814 del 2019) e richiamato, a fondamento della correttezza del decisum dei giudici di merito, anche un più recente arresto delle sezioni unite (Cass., sez.un., n. 6928 del 2018) le quali, occupandosi di prestazioni di natura previdenziale, per quel che qui rileva, hanno nuovamente ribadito che « dalla affermata natura previdenziale (del credito) deriva che agli accessori da cumulare non si applica il regime giuridico proprio delle obbligazioni pecuniarie, sicché il pagamento del solo credito originario si configura come adempimento parziale di una prestazione unitaria consegue che gli interessi devono essere calcolati sul capitale rivalutato con Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
scadenza periodica, dal momento dell’inadempimento al soddisfacimento del credito».
Ne deriva il rigetto del ricorso.
Spese secondo soccombenza, con distrazione. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
p.q.m.
rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 2800,00 per compensi professionali, oltre spese al 15 % ed accessori di legge, con distrazione in favore degli avvocati NOME COGNOME ed NOME COGNOME.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio del 10 novembre 2022.