Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 6 Num. 449 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 6 Num. 449 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso 28241-2021 proposto da:
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RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che la rappresenta e difende; DEI
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– rkorrente –
Calitto
PESARO NOME;
– intimata –
avverso la sentenza n. 164/2021 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 05/05/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/10/2022 dal Consigliere Relatore AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
la Corte di Appello di Milano ha rigettato l’appello proposto dalla RAGIONE_SOCIALE avverso la sent Tribunale della stessa città, che aveva dichiarato illegittima la trattenut dalla RAGIONE_SOCIALE sulla pensione di anzianità erogata a NOME COGNOMECOGNOME a contributo di solidarietà, condannandola alla restituzione degli importi tratt la Corte territoriale ha stabilito che l’imposizione del contributo di solid dai poteri della RAGIONE_SOCIALE in quanto non configura un criterio di determinaz trattamento pensionistico – che sarebbe di competenza dell’Ente – bensì un pr cui eventuale introduzione è riservata in via esclusiva al legislatore;
la Corte di merito ha, inoltre, respinto l’eccezione di prescrizione dall’Ente applicando il termine decennale e non già quello quinquennale;
in particolare, ha ritenuto esigibile per mancato decorso del termine dovuto dalla COGNOME con riferimento al periodo decorrente dal 2013, rilevan essendo stato il ricorso introduttivo del giudizio presentato nel 2019, a que prescrizione non era ancora maturata;
la cassazione della sentenza è domandata dalla RAGIONE_SOCIALE a RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE sulla base di tre motivi, il successiva memoria;
NOME COGNOME è rimasta intimata;
è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in consiglio.
CONSIDERATO CHE:
con il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3 cod. p RAGIONE_SOCIALE denuncia “Violazione dell’art. 2, D.Lgs. n. 509/1994 in combinato dispo l’art. 22 del “Regolamento di disciplina del regime previdenziale” della CNPADC la Delibera della CNPADC del 27.6.2013; violazione dell’art. 3, comma 12, 335/1995, dell’art. 1 comma 763, L. n. 296/2006 (Legge Finanziaria per il violazione dell’art. 1, comma 488, L. 27.12.2013, n. 147 (Legge di stabili violazione dell’art. 24, comma 24, D.L. n. 201/2011, convertito in L. n. 214/2
“Decreto Salva Italia”); violazione dell’art. 3, Cost.; violazione ar violazione dell’art. 38, Cost.”, per avere, la Corte di Appello di Milano l’illegittimità del Regolamento di disciplina del regime previdenziale della parte in cui ha introdotto il contributo di solidarietà a carico dei pensionat con il secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3 cod contesta “Violazione art. 1, L. 27.12.2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014). art. 3, comma 12, L. n. 335/1995; violazione art. 1, comma 763, L. n. 2 (Legge Finanziaria per il 2007); violazione art. 2, D.Lgs. n. 509/1994 in disposto con l’art. 22 del “Regolamento di disciplina del regime previdenzi CNPADC e con la Delibera CNPADC del 27.6.2013”, per non avere la Corte territori considerato il sostanziale ampliamento dei poteri normativi riconosciuto previdenziali privatizzati, così come asseritamente chiarito dall’inter autentica dell’art. 1, comma 488, L. 27.12.2013, n. 147, in riferimento comma 12, L. n. 335/1995, come modificato dall’art. 1, comma 763, L. n. 296 contenuto nella Legge Finanziaria per il 2007;
con il terzo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3 cod deduce “Violazione art. 1, I. 27.12.2013, n. 147 (legge di stabilità 2014). artt. 2946 e 2948, cod. civ. violazione art. 129, r.d.I n. 1827/1935 ed d.p.r. n. 639/1970”, per avere la Corte di merito ritenuto applicabile i prescrizione decennale in ordine ai crediti relativi al periodo antecedente 2014;
i primi due motivi esaminati congiuntamente per connessione sono infondati valga al riguardo il consolidato principio espresso da questa Corte, a intende dare continuità, secondo cui gli “Enti previdenziali privatizzati ( specie, la RAGIONE_SOCIALE possono adottare, sia pure in funzione dell’obbiettivo di assicurare l’e bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dal criteri di ” determinazione del trattamento pensionistico, impongano una t (nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano con il rispetto del principio del pro rata e diano luogo a un prelievo inqu genus delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è r legislatore (così Cass. n 6301 del 2022; Cass. n. 31875 del 2018, cui ha
continuità, tra le altre, Cass. n. 19561 del 2019 e Cass. n. 29292 del 201 28055 del 2020; Cass. n. 28054 del 2020; Cass. nr. 36618 del 2021 ed altre);
il terzo motivo è parimenti infondato;
l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità va nel ritenere che nel caso in cui il pensionato abbia riscosso i ratei di pensio dalle trattenute operate a titolo di contributo di solidarietà, e non riscuotere il superiore importo per avere, la RAGIONE_SOCIALE, esercitato unilatera illegittimamente) un potere di prelievo sovrappostosi al diritto del pens differenza tra l’importo liquidato e quello superiore richiesto non poss “pagabile” e, quindi, non possa applicarsi il termine di prescrizione quinqu ex art. 2948 cod. civ., non essendo il credito controverso liquido ed esigibil 41320 del 2021 e, da ultimo, Cass. n. 29523 del 2022);
l’argomentazione sottolinea la chiara differenza concettuale esiste domanda di riliquidazione di un trattamento pensionistico in godimento e l’a recupero di una somma indebitamente trattenuta dall’ente previdenziale (nell la RAGIONE_SOCIALE), la quale non condivide con il rateo pensionistico la disciplina de calcolo in sé considerata e ove, pertanto, la differenza patrimoniale riven costituisce un credito liquido ed esigibile;
in conclusione, il prelievo patrimoniale fonda su una trattenuta (contributo di solidarietà), e, perciò, il ripristino del diritto del pensiona prestazione nella sua pienezza, scevra da illegittime trattenute, va asso termine di prescrizione ordinario decennale, così come correttamente ritenu Corte territoriale;
in definitiva, il ricorso va rigettato; non si provvede sulle spese in parte rimasta intimata;
in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti proc il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel test introdotto dall’art.1, comma 17 della I. n.228 del 2012, dà atto della suss presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente, del importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il rico del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale del 27 ottobre 2022