Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 6 Num. 322 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 6 Num. 322 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso 26801-2021 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE PREVIDENZA E ASSISTENZA A FAVORE DOTTORI COMMERCIALISTI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che la rappresenta e difende;
– ricorrente-
contro
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato AVV_NOTAIO, rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME;
– controficorrenti –
avverso la sentenza n. 357/2021 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 19/04/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/10/2022 dal Consigliere Relatore AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
la Corte di Appello di Milano ha rigettato l’appello proposto dalla RAGIONE_SOCIALE favore RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza de Tribunale della stessa città, che aveva dichiarato illegittima la trattenuta eff dalla RAGIONE_SOCIALE sulla pensione di anzianità erogata a NOME COGNOME NOME NOME, a ti contributo di solidarietà, condannandola alla restituzione degli importi trattenuti;
la Corte territoriale ha stabilito che l’imposizione del contributo di solidarie dai poteri della RAGIONE_SOCIALE in quanto non configura un criterio di determinazione trattamento pensionistico – che sarebbe di competenza dell’Ente – bensì un prelievo cui eventuale introduzione è riservata in via esclusiva al legislatore;
la Corte di merito ha, inoltre, respinto l’eccezione di prescrizione sol dall’Ente applicando il termine decennale e non già quello quinquennale;
la cassazione della sentenza è domandata dalla RAGIONE_SOCIALE a favore dei RAGIONE_SOCIALE sulla base di t:re motivi, illust successiva memoria;
NOME COGNOME e i suoi litisconsorti hanno depositato controricorso;
è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritua comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera consiglio.
CONSIDERATO CHE:
con il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3 cod. proc. RAGIONE_SOCIALE denuncia “Violazione dell’art. 2, D.Lgs. n. 509/1994 in c:ombinato disposto co l’art. 22 del “Regolamento di disciplina del regime previdenziale” della CNPADC e co la Delibera della CNPADC del 27.6.2013; violazione dell’art. 3, comma 12, L. n 335/1995, dell’art. 1 comma 763, L. n. 296/2006 (Legge Finanziaria per il 2007 violazione dell’art. 1, comma 488, L. 27.12.2013, n. 147 (Legge di stabilità 20 violazione dell’art. 24, comma 24, D.L. n. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011 “Decreto Salva Italia”); violazione dell’art. 3, Cost.; violazione art. 2 violazione dell’art. 38, Cost.”, per avere, la Corte di Appello di Milano, dic l’illegittimità del Regolamento di disciplina del regime previdenziale della RAGIONE_SOCIALE parte in cui ha introdotto il contributo di solidarietà a carico dei pensionati;
con il secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3 cod. contesta “Violazione art. 1, L. 27.12.2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014). V art. 3, comma 12, L. n. 335/1995; violazione art. 1, comma 763, L. n. 29 (Legge Finanziaria per il 2007); violazione art. 2, D.Lgs. n. 509/1994 in c disposto con l’art. 22 del “Regolamento di disciplina del regime previdenzia CNPADC e con la Delibera CNPADC del 27.6.2013”, per non avere la Corte territori considerato il sostanziale ampliamento dei poteri normativi riconosciuto a previdenziali privatizzati, così come asseritamente chiarito dall’inter autentica dell’art. 1, comma 488, L. 27.12.2013, n. 147, in riferimento comma 12, L. n. 335/1995, come modificato dall’art. 1, comma 763, L. n. 296/ contenuto nella Legge Finanziaria per il 2007;
con il terzo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3 cod deduce “Violazione art. 1, I. 27.12.2013, n. 147 (legge di stabilità 2014). artt. 2946 e 2948, cod. civ. violazione art. 129, r.d.I n. 1827/1935 ed d.p.r. n. 639/1970”, per avere la Corte di merito ritenuto applicabile il prescrizione decennale piuttosto che quello quinquennale;
i primi due motivi esaminati congiuntamente per connessione sono infondati;
valga al riguardo il consolidato principio espresso da questa Corte, a intende dare continuità, secondo cui gli “Enti previdenziali privatizzati ( specie, la RAGIONE_SOCIALE possono adottare, sia pure in funzione dell’obbiettivo di assicurare l’e bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dal criteri di ” determinazione del trattamento pensionistico, impongano una tr (nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento c:he sia già in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano con il rispetto del principio del pro rata e diano luogo a un prelievo inqua genus delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è r legislatore (così Cass. n 6301 del 2022; Cass. n. 31875 del 2018, cui ha continuità, tra le altre, Cass. n. 19561 del 2019 e Cass. n. 29292 del 201 28055 del 2020; Cass. n. 28054 del 2020; Cass. nr. 36618 del 2021 ed altre);
il terzo motivo è parimenti infondato;
l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità va nel ritenere che nel caso in cui il pensionato abbia riscosso i ratei di pensio
dalle trattenute operate a titolo di contributo di solidarietà, e non abbia p riscuotere il superiore importo per avere, la RAGIONE_SOCIALE, esercitato unilateralmente ( illegittimamente) un potere di prelievo sovrappostosi al diritto del pensionato differenza tra l’importo liquidato e quello superiore richiesto non possa rite “pagabile” e, quindi, non possa applicarsi il termine di prescrizione quinquennale ex art. 2948 cod. civ., non essendo il credito controverso liquido ed esigibile (Cass 41320 del 2021 e, da ultimo, Cass. n. 29523 del 2022);
l’argomentazione sottolinea la chiara differenza concettuale esistente tra domanda di riliquidazione di un trattamento pensionistico in godimento e l’azione d recupero di una somma indebitamente trattenuta dall’ente previdenziale (nella specie la RAGIONE_SOCIALE), la quale non condivide con il rateo pensionistico la disciplina del sistema calcolo in sé considerata e ove, pertanto, la differenza patrimoniale rivendicata n costituisce un credito liquido ed esigibile;
in conclusione, il prelievo patrimoniale fonda su una trattenuta indebi (contributo di solidarietà), e, perciò, il ripristino del diritto del pensionato a r prestazione nella sua pienezza, scevra da illegittime trattenute, va assoggettato termine di prescrizione ordinario decennale, così come correttamente ritenuto dalla Corte territoriale;
in definitiva, il ricorso va rigettato; le spese, come liquidate in dispo seguono la soccombenza;
in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali p il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di con unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al rimborso delle spese d giudizio di legittimità in favore della controricorrente, che liquida in Euro 2 esborsi, Euro 2.800 a titolo di compensi professionali, oltre spese generali ne misura del 15 per cento ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 – quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’arti, comma 17 della I. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente, dell’ulteri importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a del comma 1 -bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale del 27 ottobre 2022