Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 6 Num. 313 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 6 Num. 313 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso 18360-2021 proposto da:
CNPADC 80021670585, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
01 GLYPH COGNOME NOME, domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 425/2020 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 29/12/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/10/2022 dal Consigliere Relatore AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
la Corte di Appello di Venezia ha rigettato l’appello proposto dalla RAGIONE_SOCIALE avverso la sente Tribunale di Verona, che aveva dichiarato illegittima la trattenuta ope pensione erogata a NOME COGNOME a titolo di contributo di solidarietà p 2009-2013, condannando la stessa alla restituzione dei relativi importi (pa 6.895,85);
la Corte territoriale ha stabilito che l’imposizione del contributo di solid dai poteri della RAGIONE_SOCIALE, in quanto esso non configura un criterio di determina trattamento pensionistico – che sarebbe di competenza dell’Ente – bensì co un prelievo la cui imposizione sarebbe eventualmente riservata in via escl legislatore;
la cassazione della sentenza è domandata dalla RAGIONE_SOCIALE a favore dei RAGIONE_SOCIALE sulla base di due motivi, ill successiva memoria;
NOME COGNOME ha depositato tempestivo controricorso;
è stata depositata proposta ai sensi dell’alt. 380-bis cod. proc. civ., comunicata alle parti unitamente al decreto diE fissazione dell’adunanza in c consiglio.
CONSIDERATO CHE:
con il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3 cod. parte ricorrente denuncia “Violazione dell’art. 2, D.Lgs. n. 509/1994 in c disposto con l’art. 22 del “Regolamento di disciplina del regime previdenzia CNPADC e con la Delibera della CNPADC del 28’10.2008; violazione dell’art. 3, comm 12, L. n. 335/1995, dell’art. 1 comma 763, L. n. 296/2006 (Legge Finanziari 2007); violazione dell’art. 1, comma 488, L. 27.12.2013, n. 147 (Legge di 2014); violazione dell’art. 24, comma 24, D.L. n. 201/2011, convertito 214/2011 (c.d. “Decreto Salva Italia”); violazione dell’art. 3, Cost.; violaz Cost.; violazione dell’art. 38, Cost.”, per avere, la Corte di Appello l’illegittimità del Regolamento di disciplina del regime previdenziale dell parte in cui introduce il contributo di solidarietà a carico dei pensionati;
con il secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3 cod. contesta la “Violazione art. 1, L. 27.12.2013, n. 147 (Legge di Stabil Violazione art. 3, comma 12, L. n. 335/1995; violazione art. 1, comma 763 296/2006 (Legge Finanziaria per il 2007); violazione art. 2, D.Lgs. n. 509 combinato disposto con l’art. 22 del “Regolamento di disciplina del previdenziale” della CNPADC e con la Delibera CNPADC del 28.10.2008″, per no avere, la Corte territoriale, considerato il sostanziale ampliamento dei poter riconosciuto agli RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE privatizzati’ così come asseritamente ch l’interpretazione autentica, operata dall’art. 1, comma 488, L. 27.12.2013, riferimento all’art. 3, comma 12, L. n. 335/1995, come modificato dall’art. 763, L. n. 296/2006, contenuto nella Legge Finanziaria per il 2007;
parte ricorrente asserisce, in sostanza, che a seguito del citato normativo gli RAGIONE_SOCIALE privatizzati possono emanare norme con derogatorio della legge di settore, anche in relazione al quantum del trattamento pensionistico, purché risulti rispettato il principio di ragionevolezza;
i due motivi, da trattare congiuntamente per intrinseca connession infondati;
valga al riguardo il consolidato principio espresso da questa Corte, a intende qui dare continuità, secondo cui gli RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE privatizzati ( specie, la RAGIONE_SOCIALE possono adottare, sia pure in funzione dell’obbiettivo di assicurare l’e bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dal criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una tr (nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano con il rispetto del principio del pro rata e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata via esclusiva – al legislatore (Così, da ultimo, Cass. n 6301 del 2022; cfr. a n. 31875 del 2018, cui hanno dato continuità, tra le altre, Cass. n. 19561 Cass. n. 29292 del 2019; Cass. n. 28055 del 2020; Cass. n. 28054 del 2020; 36618 del 2021 ed altre);
in definitiva, il ricorso va rigettato; le spese, come liquidate in seguono la soccombenza;
in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti process versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo d unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al rimborso delle giudizio di legittimità in favore del controricorrente, che liquida in E esborsi, Euro 1.800 a titolo di compensi professionali, oltre spese gene misura del 15 per cento ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel test introdotto dall’arti, comma 17 della I. n.228 del 2012, dà ati:o della sus presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente, del importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto,, per il rico del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale del 27 ottobre 2022
DepGsitata COGNOME
Il Presidente
NOME COGNOME