Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 2675 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 2675 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso 10067-2025 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME NOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 363/2024 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 04/11/2024 R.G.N. 223/2024; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/12/2025 dal AVV_NOTAIO.
Oggetto
R.G.N.NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 10/12/2025
CC
RILEVATO CHE
RAGIONE_SOCIALE a favore RAGIONE_SOCIALE impugna la sentenza n. 363/2024 della Corte d’appello di Torino che ha respinto il gravame avverso la pronuncia del Tribunale della medesima sede che aveva condannato la RAGIONE_SOCIALE a restituire a NOME COGNOME, nei limiti della prescrizione decennale dalla notifica del ricorso giudiziale, le trattenute operate a titolo di contributo di solidarietà sul trattamento pensionistico in godimento dal 1 luglio 2006 e a riliquidare la quota A della pensione in applicazione della disciplina previgente alle modifiche adottate con il Regolamento del 2004 avendo quale base pensionabile gli ultimi 15 anni di contribuzione ante 31.12.2003 e a corrispondergli gli arretrati dal 5 ottobre 2013, oltre interessi.
Propone quattro motivi di censura, illustrati da memoria.
Resiste NOME COGNOME con controricorso.
A seguito di richiesta di decisione depositata dalla RAGIONE_SOCIALE nei confronti della proposta di definizione accelerata del presente giudizio, è stata fissata l’odierna adunanza camerale, nella quale il collegio ha riservato il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.
CONSIDERATO CHE
La RAGIONE_SOCIALE censura la sentenza sulla base di quattro motivi.
I.Violazione e falsa applicazione dell’art. 2 del D.lgs. n. 509/1994, nonché dell’art. 3, comma 12, della legge n. 335/1995, dell’art. 1, comma 763, della legge n. 296/2006, dell’art. 24, comma 24, del D.L. n. 201/2011, conv. nella legge n. 214/2011, dell’ art. 1, comma 488, della legge n. 147/13, in
relazione all’art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ. nella parte in cui la sentenza ha ritenuto illegittimo il contributo di solidarietà sul trattamento pensionistico riconosciuto all’iscritto. II. Violazione e falsa applicazione dell’art. 2 del D.lgs. n. 509/1994 e del Regolamento di disciplina del regime previdenziale adottato dalla RAGIONE_SOCIALE ed approvato con D.I. del 14.7.2004, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ. nella parte in cui la sentenza ha stabilito la riliquidazione della cd quota A della pensione secondo i criteri di calcolo di cui al regime previgente alle modiche del Regolamento approvate a luglio 2004.
III.Violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 429 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ. nella parte in cui la sentenza afferma che ‘Appare poi corretta la condanna generica alla restituzione delle trattenute operate, pronunciata dal Tribunale sino alla data della decisione, e che l’appellante critica genericamente senza tuttavia individuare specifici profili di erroneità’.
IV.Violazione e falsa applicazione dell’art. 2948, n. 4, cod. civ., dell’art. 19, comma 3, della legge n. 21/1986 e dell’art. 47bis del d.P.R. n. 639/1970, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ. nella parte in cui la sentenza ha ritenuto applicabile il termine di prescrizione decennale.
Il primo motivo è manifestamente infondato alla stregua dell’oramai consolidato orientamento di questa Corte che ha offerto esaustiva risposta a tutti gli argomenti addotti a sostegno del ricorso, in controversie del tutto sovrapponibili a quella odierna, anche in rapporto alle previsioni del d.l. n. 201 del 2011, essendosi chiarito che gli enti previdenziali privatizzati (come, nella specie, la RAGIONE_SOCIALE e
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE) non possono adottare, sia pure in funzione dell’obiettivo di assicurare l’equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall’incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principio del pro rata e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore.
RAGIONE_SOCIALEzione n. 603/2019, ex multis , ha poi rilevato che «appare utile, al fine di confermare l’estraneità del contributo di solidarietà ai criteri di determinazione del trattamento pensionistico e conseguentemente anche al principio del necessario rispetto del pro rata, richiamare, altresì, la recente sentenza della Corte Costituzionale n. 173/2016 che, nel valutare l’analogo prelievo disposto dalla L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 486, ha affermato che si è in presenza di un “prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali imposte per legge, di cui all’art. 23 Cost., avente la finalità di contribuire agli oneri finanziari del sistema previdenziale (sentenza n. 178 del 2000; ordinanza n. 22 del 2003)”; ed è, dunque, la mancata copertura della previsione di legge, richiesta dall’art. 23 Cost., che rende illegittima la previsione della ritenuta per cui è causa; sulla base delle considerazioni che precedono deve concludersi nel senso che esula dai poteri riconosciuti dalla normativa la possibilità, per le Casse, di emanare un contributo di solidarietà in quanto, come si è detto, esso, al di là del suo nome, non può essere ricondotto ad un “criterio di determinazione del
trattamento pensionistico, ma costituisce un prelievo che può essere introdotto solo dal legislatore».
Detto orientamento, iniziato con Cass. n. 25212/2009 e proseguito con, ex multis , Cass. n. 31875/2018, n. 32595/2018, n. 423/2019, n. 603/2019, n. 982/2019, n. 16814/2019, n. 28054/2020, n. 6301/2022, n. 6897/2022, n. 18565/2022; n. 18566/2022; n. 18570/2022; n. 29382/2022; n. 29535/2022; n. 29523/2022; n. 9886/2023, n. 9893/2023, n. 9914/2023, n. 10047/2023, n. 12122/2023, n. 6170/2024, n. 7489/2024, n. 24403/2024, n. 24605/2024, n. 24667/2024 è consolidato e va confermato.
Il secondo motivo -che verte sull’applicazione del principio del pro rata ad un trattamento pensionistico decorrente da luglio 2006 -è manifestamente infondato come già più volte ricordato da questa Corte in precedenti di cui va data continuità, alla stregua di Cass. SU n. 17742/2015 (poi seguita da Cass. SU n. 18136/2015 e, ex multis , da Cass. n. 24616/2018, n. 31454/2021, n. 6133/2022, n. 25385/2023, n.23577/2024, n.23266/2024): in materia di prestazioni pensionistiche erogate dagli enti previdenziali privatizzati ex d.lgs. n. 509/1994 per i trattamenti maturati prima del 1 gennaio 2007 il parametro è costituito dal regime originario dell’art. 3, comma 12, legge 335/95 e non trovano applicazione le modifiche in peius per gli assicurati introdotte da atti adottati dagli Enti prima dell’attenuazione del principio del pro rata a seguito della rimodulazione dei cui all’art. 1, comma 763, della legge n.296/2006 come interpretata dall’art. 1, comma 488, della legge n.147/2013.
Come evidenziato in Cass. 6133/2022, «le Sezioni Unite, con la pronuncia del 16 settembre 2015, nr. 18136 hanno precisato che «in materia di prestazioni pensionistiche erogate dagli enti
previdenziali privatizzati ai sensi del D.Lgs. n. 509 del 1994 (…), la liquidazione dei trattamenti pensionistici, a partire dal 1 gennaio 2007, è legittimamente operata sulla base della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, riformulato dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763, che, nel prevedere che gli enti previdenziali adottino i provvedimenti necessari per la salvaguardia dell’equilibrio finanziario, impone solo di aver presente – e non di applicare in modo assoluto – il principio del “pro rata”, in relazione alle anzianità già maturate rispetto all’introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti, e comunque tenendo conto dei criteri di gradualità e di equità tra generazioni, con salvezza degli atti approvati dai Ministeri vigilanti prima dell’entrata in vigore della L. n. 296 del 2006, e che, in forza della L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 488, si intendono legittimi ed efficaci purché siano finalizzati ad assicurare l’equilibrio finanziario di lungo termine»; 17. si osserva come si sia consolidato il principio secondo cui l’art. 1, comma 763, della legge nr. 296 del 2006 ha sostituito il concetto del pro rata di cui all’originario art. 3, comma 12, della legge nr. 335 del 1995, con un concetto meno rigido, introducendo una disposizione innovativa, secondo cui le Casse privatizzate nell’esercizio del loro potere regolamentare sono tenute non più al «rispetto del principio del pro rata» (vecchia formulazione), ma a tenere «presente il principio del pro rata» nonchè «i criteri di gradualità e di equità fra generazioni» (nuova formulazione), a partire dal 1 gennaio 2007, data di entrata in vigore della L. nr. 296; 18. in tal modo, il criterio del pro rata è stato reso flessibile e posto in bilanciamento con i criteri di gradualità e di equità fra generazioni consentendo alla RAGIONE_SOCIALE, solo dalla data di entrata in vigore della norma, di adottare Delibere in cui il principio del pro rata venga temperato
rispetto ai criteri originali di cui alla L. n. 335 del 1995 (tra le tante, v. Cass. 18 aprile 2011 n. 8847, 7 marzo 2012 n. 3613 e 30 luglio 2012 n. 13607, 14 febbraio 2014 nn. 3514 e 3520 richiamate da Cass. SS.UU. n. 17742 del 2015 e n. 18136 del 2015); 19. l’ultimo periodo del cit. comma 763, per il quale «Sono fatti salvi gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al presente comma ovvero degli enti di cui al D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, ed approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della presente legge», non costituisce una validazione successiva delle disposizioni regolamentari delle Casse interessate nella parte in cui non ottemperavano alla prescrizione del «rispetto del principio del pro rata», ma riguarda le delibere future, successive al 1 gennaio 2007 e non può operare retroattivamente al fine di rendere legittime delibere anteriori che dovevano invece conformarsi alla normativa vigente al momento in cui erano state emanate ed ai fini della liquidazione della pensione. La legittimità delle delibere va valutata a seconda del periodo in cui il diritto sia maturato (prima o dopo quella data) e del concetto di pro rata accolto dalla legislazione al momento vigente».
La sentenza impugnata, con motivazione adeguata, si è uniformata a detti principi.
Anche il terzo motivo, con cui ci si duole del fatto che la Corte abbia confermato la sentenza di prime cure là dove aveva condannato alla restituzione delle trattenute operata a titolo di contributo di solidarietà non fino al deposito del ricorso ma fino alla decisione, non può trovare accoglimento.
In base alla sentenza gravata, «appare corretta la condanna generica alla restituzione delle trattenute operate, pronunciata
dal Tribunale sino alla data della decisione, che l’appellante critica genericamente senza tuttavia individuare specifici profili di erroneità».
La RAGIONE_SOCIALE si limita ad affermare la erroneità della decisione, perché ‘non si è limitat a pronunciare sulla domanda ma ha esteso il proprio accertamento sino al momento di adozione della decisione, ovvero oltre la data di proposizione della domanda stess a’.
Il motivo, censurando la legittimità di una condanna emessa sino al momento della decisione, sulla base di dati ritualmente acquisiti, e non pro futuro, secondo un orizzonte temporale indefinito, non precisa le ragioni, in fatto e/o in diritto, per cui tale condanna debba essere ritenuta erronea, né si confronta con la motivazione della Corte territoriale che ha sottolineato la genericità dell’appello sul punto.
La sentenza impugnata non incorre neppure nei vizi denunciati con l’ultima doglianza, che prospetta l’applicabilità della prescrizione quinquennale.
Va nuovamente richiamato l’orientamento di legittimità consolidato sul punto.
Come evidenziato fin da Cass. n. 31527/2022, in cui si controverteva di un caso analogo al presente, la prescrizione quinquennale prevista dall’art.2948, n. 4, cod. civ. così come dall’art.129 del R. D. L. n. 1827 del 1935 richiede la liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere posto a disposizione dell’assicurato, sicché, ove sia in contestazione l’ammontare del trattamento pensionistico (cioè con o senza applicazione del contributo di solidarietà), il diritto alla riliquidazione degli importi è soggetto alla ordinaria prescrizione decennale di cui all’art. 2946 c.c.
Né vale in contrario richiamare l’art.47 -bis d.P.R. n.639/70, secondo cui ‘si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronunzia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, nonché delle prestazioni della gestione di cui all’art.24 l. n.88/89, o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni.’
Questa Corte ha affermato che tale norma riguarda l’ipotesi di riliquidazione della pensione, mentre il caso di specie concerne l’indebita trattenuta derivante dall’applicazione di una misura patrimoniale illegittima, che non condivide con il rateo pensionistico la disciplina del sistema di calcolo della pensione in sé considerata ( ex plurimis , Cass. n. 4604/2023).
Questo indirizzo si è consolidato ( ex multis, Cass. n. 31641/2022, n. 31642/22, n.449/2023, n.688/2023, Cass. n. 4263/2023, n. 4314/2023, n. 4349/2023, n. 4362/2023, n. 4604/2023, n. 6170/2024) ed è condiviso dal Collegio.
Dato il differente ambito applicativo dell’art.47 -bis d.P.R. n.639/70, non ha ragion d’essere alcuna questione di illegittimità costituzionale per violazione dell’art.3 Cost.
Le ulteriori argomentazioni svolte in seno alla memoria depositata dalla RAGIONE_SOCIALE in vista della presente adunanza non pongono elementi di valutazione effettivamente nuovi o non considerati nelle occasioni in cui questa Corte si è in passato pronunciata, per cui l’orientamento formatosi va confermato ed il ricorso va dichiarato inammissibile, con condanna alle spese secondo soccombenza, con distrazione.
Essendo il giudizio definito in conformità alla proposta non accettata, ai sensi dell’art.380 bis, ult. co., cod. proc. civ. deve
applicarsi l’art.96, commi 3 e 4, cod. proc. civ. contenendo l’art.380 bis, ult. co. cod. proc. civ. una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore della controparte e di una ulteriore somma di denaro in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende, secondo quanto statuito da questa Corte a sezioni unite (Cass. S.U. n. 27195/2023 e n. 27433/2023, Cass. n. 27947/23).
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, attesa la declaratoria di inammissibilità del ricorso, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso;
condanna parte ricorrente a rifondere le spese di lite del presente giudizio di cassazione, liquidate in €5000,00 per compensi, €200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali e accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario; condanna parte ricorrente a pagare al resistente l’ulteriore somma di €2500,00;
condanna parte ricorrente a pagare €2500,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende;
ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, attesa l’inammissibilità del ricorso, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 10 dicembre 2025.
La Presidente
NOME COGNOME