Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 32681 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 32681 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 16/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 604/2024 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE E ASSISTENZA DEI DOTTORI COMMERCIALISTI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA LUNGOTEVERE COGNOME INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME
-ricorrente-
contro
COGNOME NOMECOGNOME con diritto di ricevere le notificazioni presso la PEC dell’avvocato COGNOME NOME che lo rappresenta e difende
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO VENEZIA n. 215/2023 pubblicata il 22/06/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/10/2024
dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Venezia, con la sentenza n.215/2023 pubblicata il 22 giugno 2023, ha rigettato il gravame proposto dalla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti (d’ora innanzi: la Cassa) nella controversia con NOME COGNOME
La controversia ha per oggetto l’accertamento della illegittimità delle trattenute operate a titolo di contributo di solidarietà ex articolo 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale della Cassa sul trattamento pensionistico goduto dal Righetti e la restituzione degli importi trattenuti nel limite del periodo di prescrizione decennale dal pagamento dei singoli ratei.
Il Tribunale di Verona accoglieva le domande proposte dal COGNOME.
La Corte d’appello di Venezia ha richiamato i suoi precedenti conformi, oltre che i precedenti di questa Suprema corte, sia con riferimento al tema della illegittimità della trattenuta, sia con riferimento alla natura decennale della prescrizione.
Per la cassazione della sentenza della corte territoriale la Cassa ha proposto ricorso, affidato a due motivi. COGNOME resiste con controricorso.
Il consigliere delegato ha proposto la definizione del giudizio ex art.380 bis comma primo cod. proc. civ., ravvisando la manifesta infondatezza dei motivi di ricorso. La Cassa ha chiesto la decisione della causa ex art.380 bis comma secondo cod. proc. civ..
Le parti hanno depositato memorie illustrative.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso la Cassa lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’art.3 comma 12 legge n.335/1995, anche come modificato dall’art.1 comma 763 legge n.296/2006 nonché dell’art.1 comma 488 legge n.147/2013, in relazione all’art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.
La Cassa deduce che la corte territoriale ha erroneamente dichiarato illegittimo il contributo di solidarietà in quanto sostanzialmente fatto applicazione dell’art.3 comma 12 legge n.335/1995 nel testo antecedente alla riforma della legge n.296/2006, ossia il testo che prevedeva un numero chiuso di provvedimenti adottabili dagli enti previdenziali privatizzati, laddove il testo successivo alla riforma prevede la possibilità di adottare tutti i provvedimenti necessari per la salvaguardia dell’equilibrio finanziario di lungo termine. Sostiene che la corte territoriale non ha ritenuto la legittimità del contributo di solidarietà in forza della sentenza n. 173/2016 della Corte costituzionale, dalla quale può desumersi la compatibilità del contributo con i principi stabiliti dagli artt.2, 36 e 38 Cost., oltre che il rispetto del canone di ragionevolezza. Deduce che a seguito della modifica introdotta dall’art.1 comma 763 legge n.296/2006 la Cassa non è più vincolata al rispetto del principio del pro rata, dovendo perseguire anche le finalità di equità e solidarietà tra le generazioni, oltre che il riequilibrio di bilancio secondo una prospettiva di lungo termine. Afferma che tali conclusioni trovano conforto anche nella norma di
interpretazione autentica dell’art.3 comma 12 legge n.335/1995 (ossia l’art.1 comma 488 legge n.147/2013). In subordine solleva questione di legittimità costituzionale dell’art.3 comma 12 legge n.335/1995 e dell’art.1 comma 12 della stessa legge, anche in relazione ai successivi commi 17 e 18, con riferimento agli artt.3 e
38 della Costituzione, se interpretati nel senso della intangibilità, anche per ragioni di solidarietà, del trattamento di pensione determinato con il sistema retributivo.
Con il secondo motivo la Cassa denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art.2948 n.4 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ. Deduce che la prescrizione breve ex art.2948 n.4 cod. civ. è applicabile anche ai pagamenti che hanno per oggetto somme di denaro né liquide né esigibili.
Il primo motivo è inammissibile ex art.360 bis n.1 cod. proc. civ..
La Corte territoriale ha pronunciato sul gravame proposto dalla Cassa decidendo la questione di diritto della illegittimità del contributo straordinario oggetto di causa in modo conforme alla costante giurisprudenza di questa Corte.
La giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere la illegittimità del contributo straordinario (a partire da Cass. n. 25212/2009, poi seguita ex multis da Cass. n. 31875/2018, n. 32595/2018, n. 423/2019, n. 603/2019, n. 982/2019, n. 16814/2019, n. 28054/2020, n. 6301/2022, n. 6897/2022, n. 18565/2022; n. 18566/2022; n. 18570/2022; n. 29382/2022; n. 29535/2022; n. 29523/2022; n. 9886/2023, n. 9893/2023, n. 9914/2023, n. 10047/2023, n. 12122/2023, n. 6170/2024, n. 7489/2024, n.23257/2024).
E ciò in considerazione del fatto che: a) l’autonomia regolamentare della Cassa è stabilita nei limiti dell’art.3, co.12 legge n.335/95, ovvero con riguardo a variazioni delle aliquote contributive, riparametrazione dei coefficienti di rendimento e, in ultimo, a ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico. Esula da tale novero qualsiasi provvedimento degli enti previdenziali privatizzati (quale, nella specie, l’art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale), che introduca – a prescindere dal “criterio di determinazione del trattamento
pensionistico” -la previsione di una trattenuta a titolo di “contributo di solidarietà” sui trattamenti pensionistici già quantificati ed attribuiti; b) il contributo di solidarietà, anche sulla base di quanto affermato da Corte Cost. sentenza n.173/16, ha natura di prestazione patrimoniale imposta ai sensi dell’art.23 Cost., ed è dunque sottoposto alla riserva di legge; c) l’art.1, co.488 legge n.147/13, da un lato, pone quale condizione di legittimità degli atti adottati dagli enti previdenziali la loro finalizzazione ad assicurare l’equilibrio finanziario a lungo termine, mentre tale finalità non rappresenta un connotato del contributo straordinario di solidarietà, avente carattere provvisorio e limitato nel tempo; dall’altro lato, trattandosi di norma di interpretazione autentica, riguardante provvedimenti che abbiano inciso sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, non attiene alla materia in esame. Tali assunti sono stati confermati da questa Corte (v. ad es. Cass.36001/22) anche riguardo alle trattenute operate per il secondo quinquennio di applicabilità del contributo di solidarietà; d) pur a voler prescindere dal precedente testo dell’art.3, co.12 l. n.335/95 e considerando solo il nuovo testo della norma, come derivante dall’art.1, co.763 legge n.296/06, questa Corte ha ugualmente chiarito (v. Cass.31875/18) che, nell’attuale formulazione, l’art.3, co.12 l. n.335/95 non attribuisce alla Cassa il potere di istituire un contributo di solidarietà, poiché esso è incompatibile con il sistema del pro rata su cui si è limitata ad incidere la novella dell’art.1, co.763 legge n.296/06; e) la norma di interpretazione autentica di cui all’art.1, co.488, legge n.147/13, pone come condizione di legittimità degli atti adottati dagli enti previdenziali che essi siano finalizzati ad assicurare l’equilibrio finanziario a lungo termine, mentre sicuramente tale finalità non rappresenta un connotato del contributo straordinario di solidarietà in oggetto, proprio perché esso ha carattere provvisorio e limitato nel tempo (vedi, per tutte: Cass. 10 dicembre 2018, n. 31875;
Cass. 6 aprile 2016, n. 6702); f) l’art.24, co.24, lett. b) d.l. n.201/11 conv. con legge n.214/11, riguarda provvedimenti finalizzati ad assicurare l’equilibrio finanziario a lungo termine, mentre sicuramente tale finalità non rappresenta un connotato del contributo straordinario di solidarietà in oggetto, come già detto.
Tali principi valgono anche nel caso di un trattamento pensionistico non ancora maturato al tempo della prima delibera di applicazione del contributo di solidarietà, essendo appunto tale contributo illegittimo, siccome in violazione dell’art.23 Cost.
I suesposti rilievi non sono messi in discussione dalla memoria della ricorrente, che non contiene alcun nuovo elemento di valutazione giuridica in grado di indurre a un ripensamento dell’orientamento di legittimità, ulteriormente confermato anche dopo la proposta di definizione anticipata (v. Cass.20701/24, Cass.23261/24).
La questione di legittimità costituzionale degli artt. 3 comma 12 e 1 commi 12, 17 e 18 della legge n.335/1995, con riferimento agli artt.3 e 38 della Costituzione, peraltro proposta in termini generici, è infondata.
Si è già detto che -per le considerazioni sopra esposte -il contributo di solidarietà oggetto di causa è un prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali imposte per legge, di cui all’art. 23 Cost., avente la finalità di contribuire agli oneri finanziari del sistema previdenziale.
La Corte costituzionale, nella sentenza n. 173/2016 richiamata anche dal ricorrente, ha ritenuto che questa particolare figura di prestazione patrimoniale sia soggetta ad uno scrutinio «stretto» di costituzionalità. Ciò è determinato proprio dalla necessità di garantire che il prelievo sia misura improntata effettivamente alla solidarietà previdenziale (artt. 2 e 38 Cost.). A tal fine deve tra l’altro accertarsi che il contributo di solidarietà debba «essere comunque utilizzato come misura una tantum».
L’interpretazione delle disposizioni censurate di illegittimità costituzionale da parte della Cassa ricorrente non solo non viola gli articoli 3 e 38 Cost., ma a ben vedere si rivela necessaria al fine di rispettare i parametri di legittimità costituzionale. Diversamente opinando si consentirebbe l’adozione di una prestazione patrimoniale da fonte diversa da quella della legge, unica consentita dall’art.23 Cost.; e per di più l’adozione di una prestazione periodica e strutturale, in violazione dei criteri stabiliti dalla Corte costituzionale nella citata sentenza del 2016.
Per questi motivi deve dichiararsi la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale.
Il secondo motivo è inammissibile ex art.360 bis n.1 cod. proc. civ. Anche in questo caso la corte territoriale ha deciso la questione di diritto in conformità alla costante giurisprudenza di questa Corte, rispetto alla quale nessun elemento di novità risulta prospettato nel motivo medesimo. Le argomentazioni prospettate nel motivo di ricorso sono identiche a quelle già esaminate da questa da questa Corte in altre controversie (Cass. n. 31357/2022, n. 31641/2022, n. 31642/2022, n.449/2023, n.688/2023, n. 4349/2023, n. 4362/2023, n. 4604/2023, n. 6170/2024; da ultimo, Cass. 28/08/2024, n.23257), le cui motivazioni si richiamano in questa sede ai sensi e per gli effetti dell’art.118 disp. att. cod. proc. civ..
16. Per tutti questi motivi deve dichiararsi la inammissibilità del ricorso.
Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza, e si liquidano in euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Da distrarsi al procuratore che si dichiara antistatario.
Il giudizio viene definito in conformità alla proposta non accettata, ai sensi dell’art.380 bis, ultimo comma, cod. proc. civ.. Deve pertanto applicarsi l’art.96, commi terzo e quarto cod. proc.
civ., poiché la prima disposizione prevede una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore della Cassa delle Ammende, secondo quanto statuito da questa Corte a Sezioni Unite: «In tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, di cui all’art. 380 bis c.p.c. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022), la condanna del ricorrente al pagamento della somma di cui all’art. 96, comma 4, c.p.c. in favore della cassa delle ammende – nel caso in cui egli abbia formulato istanza di decisione (ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 380 bis c.p.c.) e la Corte abbia definito il giudizio in conformità alla proposta – deve essere pronunciata anche qualora nessuno dei soggetti intimati abbia svolto attività difensiva, avendo essa una funzione deterrente e, allo stesso tempo, sanzionatoria rispetto al compimento di atti processuali meramente defatigatori». (così Cass. S.U. n. 27195/2023; S.U. n. 27433/2023, Cass. n.27947/2023).
19. Parte ricorrente va dunque condannata a pagare una somma equitativamente determinata in € 2.500,00 in favore del controricorrente ed euro 2.500,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Da distrarsi al procuratore che si dichiara antistatario.
Condanna la parte ricorrente a pagare una somma equitativamente determinata in euro 2.500,00 in favore del controricorrente ed euro 2.500,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 30/10/2024.