Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 34976 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 34976 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 30/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso 23735-2023 proposto da:
CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI DOTTORI COMMERCIALISTI, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME;
– intimato – avverso la sentenza n. 218/2023 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 25/05/2023 R.G.N. 857/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/10/2024 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
RILEVATO IN FATTO
Oggetto
Previdenza professionisti
R.G.N. 23735/2023
COGNOME
Rep.
Ud. 30/10/2024
CC
che, con sentenza depositata il 25.5.2023, la Corte d’appello di Venezia ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva condannato la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti a restituire a NOME COGNOME la differenza tra le ritenute operate a suo carico a titolo di contributo di solidarietà sulla pensione di vecchiaia, oltre accessori di legge;
che avverso tale pronuncia la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi di censura;
che NOME COGNOME è rimasto intimato;
che, a seguito di formulazione di proposta per la definizione accelerata ex art. 380bis c.p.c., parte ricorrente ha insistito per la decisione della causa, depositando altresì memoria illustrativa ex art. 378 c.p.c.;
che, chiamata la causa all’adunanza camerale del 30.10.2024, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380bis .1, comma 2°, c.p.c.);
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con il primo motivo di censura, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 2, d.lgs. n. 509/1994, dell’art. 3, comma 12, l. n. 335/1995 (come modificato dall’art. 1, comma 763, l. n. 296/2006, e autenticamente interpretato dall’art. 1, comma 488, l. n. 147/2013), dell’art. 24, comma 24, d.l. n. 201/2011 (conv. con l. n. 214/2011), degli artt. 2, 3 e 23 Cost., anche in relazione e in combinato disposto alle proprie delibere nn. 4/2008, 3/2013 e 1/2017, emanate anche in virtù del Regolamento di disciplina del regime previdenziale approvato giusta d.m. 17.7.2004, ed infine dell’art. 115 c.p.c., per avere la Corte di merito ritenuto
l’illegittimità del contributo di solidarietà applicato sulla pensione dell’odierno controricorrente;
che, con il secondo motivo, la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 434 c.p.c. e dell’art. 24, comma 24, d.l. n. 201/2011 (conv. con l. n. 214/2011), per non avere la Corte territoriale ritenuto l’applicabilità in specie del contrib uto di solidarietà ivi previsto per il biennio 2012-2013;
che, con il terzo motivo, la ricorrente si duole di violazione e falsa applicazione dell’art. 19, comma 3°, l. n. 21/1986, dell’art. 2948 n. 4 c.c., dell’art. 47 -bis , d.P.R. n. 639/1947, e degli artt. 3 e 38 Cost., per avere la Corte territoriale ritenuto che la prescrizione del diritto alla ripetizione delle somme illegittimamente trattenute fosse decennale e non quinquennale;
che, come già evidenziato nella proposta di definizione accelerata ex art. 380bis c.p.c., trattasi di doglianze che la costante e consolidata giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto affatto infondate (si vedano tra le tantissime, quanto al primo motivo, Cass. nn. 31875 del 2018, 603 del 2019, 35986 e 36096 del 2022 nonché 3088, 9842, 9914 e 12122 del 2023 e, quanto al terzo motivo, Cass. nn. 31527 del 2022, 4362 e 4363 del 2023);
che, con specifico riferimento alla censura di cui al secondo motivo, va rilevato che le argomentazioni svolte sul punto dalla sentenza impugnata hanno trovato conferma nella più recente giurisprudenza di questa Corte di legittimità, che ha rimarcato come, ai fini dell’applicazione del contributo di cui all’art. 24, d.l. n. 201/2011 , cit., non sia possibile equiparare all’inerzia degli enti nell’intervenire ex ante sul rapporto entrate/spesa l’ipotesi in cui detti interventi siano stati -come nella specie -effettuati,
ma i relativi provvedimenti siano stati ex post dichiarati illegittimi (così Cass. n. 20684 del 2024);
che nemmeno nella memoria dep. ex art. 378 c.p.c. parte ricorrente ha prospettato argomenti che inducono a rimeditare l’indirizzo univocamente assunto dalla giurisprudenza di questa Corte, peraltro basato sulle enunciazioni di principio di Corte cost. n. 173 del 2016 e da ult. ribadito da Cass. n. 23257 del 2024;
che il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile ex art. 360bis , n. 1, c.p.c.;
che, definendosi il presente giudizio in conformità alla proposta formulata ex art. 380bis c.p.c., si ravvisano altresì i presupposti per la condanna di parte ricorrente ai sensi del quarto comma dell’art. 96 c.p.c., nei termini di cui al dispositivo, costituendo manifestamente un abuso del processo il fatto di chiedere la decisione della causa senza addurre nuovi argomenti idonei a rimeditare l’orientamento giurisprudenziale sulla scorta del quale è stata formulata la proposta medesima (arg. ex Cass. S.U. nn. 28540 e 36069 del 2023) e dovendo tale condanna essere pronunciata anche qualora nessuno dei soggetti intimati abbia svolto attività difensiva, avendo essa una funzione deterrente e, allo stesso tempo, sanzionatoria rispetto al compimento di atti processuali meramente defatigatori (Cass. S.U. n. 27195 del 2023 e succ. conf.);
che, in considerazione della declaratoria d’inammissibilità del ricorso, va infine dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso;
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente a versare la somma di € 2.500,00 alla Cassa delle ammende.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 30.10.2024.