Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 5463 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L   Num. 5463  Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso 23215-2023 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMAINDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato presso l’indirizzo PEC dell’avvocato NOME COGNOME, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente – avverso  la  sentenza  n.  228/2023  della  CORTE  D’APPELLO  di VENEZIA, depositata il 17/05/2023 R.G.N. 214/2022;
Oggetto
R.G.N.NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud.14/02/2025
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/02/2025 dal AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
Con sentenza n. 228 del 17.5.2023, la Corte d’appello di Venezia ha respinto il gravame della RAGIONE_SOCIALE confermando la  pronuncia  del  Tribunale  di  Treviso,  che  aveva  dichiarato l’illegittimità del prelievo sul trattamento pensionistico di COGNOME NOME a titolo di contributo di solidarietà, per i periodi meglio indicati in ricorso, e, per l’effetto,  aveva condannato  la RAGIONE_SOCIALE a restituire quanto illegittimamente prelevato.
La Corte del merito, nel confermare la sentenza di primo grado, ha  aderito  all’orientamento  di  questa  Suprema  Corte,  che disconosce  il  potere  della  RAGIONE_SOCIALE  d’introdurre  il contributo  di  solidarietà  e  reputa  l’imposizione  d’un  siffatto prelievo prerogativa del legislatore.
La  RAGIONE_SOCIALE  RAGIONE_SOCIALE ha  impugnato  per  cassazione  la sentenza della Corte d’appello di Venezia, articolando il ricorso in  quattro  motivi,  illustrati  da  memoria,  mentre  resiste  con controricorso COGNOME NOME.
Per il presente giudizio, all’esito di una proposta di definizione agevolata, ex art. 380-bis primo comma c.p.c., è stata chiesta dalla  RAGIONE_SOCIALE  la  decisione,  ai  sensi  dell’art.  380 -bis  secondo comma c.p.c.
Il  Collegio  riserva  ordinanza,  nel  termine  di  sessanta  giorni dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio.
Considerato che:
Con il primo motivo, la RAGIONE_SOCIALE ricorrente deduce la violazione degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, dell’art.  3  comma 12 della legge n. 335/95, come modificato
dall’art. 1 comma 763 della legge n. 296/06 ed autenticamente interpretato dall’art. 1 comma 488 della legge n. 147/13, dell’art. 24, comma 24, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, degli artt. 2, 3 e 23 Cost. in combinato disposto con le delibere della RAGIONE_SOCIALE nn. 4/2008, 3/13 e 10/17, anche in relazione al combinato disposto delle delibere della RAGIONE_SOCIALE nn. 3/13 e 10/17, emanate in virtù dell’art. 22 del regolamento di disciplina del regime previdenziale, approvato con DM del 14.7.04, nonché dell’art. 115 c.p.c., laddove la sentenza impugnata ha ritenuto illegittimo il contributo di solidarietà applicato sulla pensione della parte ricorrente.
Con il secondo motivo, in subordine, la RAGIONE_SOCIALE ricorrente deduce la violazione dell’art. 434 c.p.c. e dell’art. 24 comma 24 lett. b) del DL n. 201/11, ove la sentenza non ha ritenuto applicabile il contributo di solidarietà ivi previsto, per il biennio 2012-2013.
Con il terzo motivo, in subordine, la RAGIONE_SOCIALE ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 19 comma 3 della  legge  n.  21/86,  dell’art.  2948  n.  4  c.c.,  dell’art.  47  bis d.P.R. n. 639/47, nonché degli artt. 3 e 38 Cost., perché la Corte d’appello, nella sentenza impugnata, aveva ritenuto applicabile il termine di prescrizione decennale.
Con il quarto motivo, sempre in subordine, la RAGIONE_SOCIALE ricorrente deduce  il  vizio  di  violazione  di  legge,  in  particolare,  dell’art. dell’art. 16 comma 6 della legge n. 412/91, nonché degli artt. 1224 e 2033 c.c., perché erroneamente la Corte d’appello aveva fatto decorrere gli interessi dalla scadenza dei singoli ratei di pensione.
Il  primo e secondo motivo, che possono essere oggetto di un esame congiunto, perché connessi, sono inammissibili, ex art.
360 bis c.p.c., alla stregua dell’oramai consolidato orientamento di  questa  Corte,  che  ha  offerto  esaustiva  risposta  a  tutti  gli argomenti addotti a sostegno del ricorso.
Infatti, anche alla luce delle enunciazioni di principio della sentenza della Corte costituzionale n. 173 del 2016, questa Corte è ferma nell’escludere che la RAGIONE_SOCIALE possa adottare, sia pure in funzione dell’obiettivo di assicurare l’equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che operino una trattenuta su un trattamento già determinato e si sostanzino in una prestazione patrimoniale imposta, che solo la legge può introdurre, alla stregua dell’art. 23 Cost. (Cass., sez. lav., 10 dicembre 2018, n. 31875; nello stesso senso, Cass., sez. lav., 14 gennaio 2019, n. 603); a tale orientamento questa Corte ha dato continuità in molteplici occasioni (di recente, fra le molte, Cass., sez. lav., 8 maggio 2023, n. 12122, 14 aprile 2023, n. 10047, 13 aprile 2023, n. 9893, n. 9886 e n. 9842), reputando irrilevante l’autonomia delle Casse privatizzate (Cass., sez. lav., 13 aprile 2023, n. 9914, punto 3 delle Ragioni della decisione) e sprovviste di valenza decisiva le previsioni dell’art. 1, comma 763, della legge n. 296 del 2006 e dell’art. 1, comma 488, della legge n. 147 del 2013, menzionate anche nell’odierno giudizio (ordinanza n. 9914 del 2023, cit., punti 4 e 5 delle Ragioni della decisione).
Il terzo motivo che deduce il vizio di violazione di legge, laddove la  Corte  d’appello  prospetta  l’applicabilità  della  prescrizione quinquennale, è, altresì, inammissibile, ex art. 360 bis c.p.c. Infatti,  in  base  ai  principi  a  più  riprese  affermati  da  questa Corte,  è  assoggettata  alla  prescrizione  decennale  l’azione  di restituzione delle trattenute a titolo di contributo di solidarietà,
difettando i caratteri della liquidità e dell’esigibilità del credito, cui è correlata l’applicazione dell’invocato termine quinquennale di prescrizione (Cass., sez. lav., 25 ottobre 2022, n. 31527; in senso conforme, anche Cass., sez. lav., 13 febbraio 2023, n. 4362, e 10 febbraio 2023, n. 4263, e Cass., sez. VI L, 14 febbraio 2023, ri. 4604, e 13 febbraio 2023, n. 4349 e n. 4314). Il quarto motivo che censura la condanna al pagamento degli interessi sulle somme via via trattenute è inammissibile, ex art. 360 bis c.p.c., come già statuito in numerose pronunce di questa Corte: in particolare, in un recente arresto, le Sezioni Unite (Cass., Sez. Un., n. 6928 del 2018) si sono occupate di prestazioni di natura previdenziale e, per quel che qui rileva, hanno nuovamente ribadito che “(…) Dalla affermata natura previdenziale (del credito) (…) deriva (…) che agli accessori da cumulare non si applica il regime giuridico proprio delle obbligazioni pecuniarie, sicchè il pagamento del solo credito originario si configura come adempimento parziale di una prestazione unitaria (…) consegue che gli interessi devono essere calcolati sul capitale rivalutato con scadenza periodica, dal momento dell’inadempimento al soddisfacimento del credito(…)” (cfr. Cass. n. 36560/22, 24651/24).
Conclusivamente  il  ricorso  va  dichiarato  inammissibile,  con condanna  alle  spese  secondo  soccombenza,  da  distrarsi  in RAGIONE_SOCIALE  dell’AVV_NOTAIO  che  si  è  dichiarato antistatario.
Essendo  il  giudizio  definito  in  conformità  alla  proposta  non accettata, ai sensi dell’art.380 bis, ult. co., cod. proc. civ. deve applicarsi  l’art.96,  commi  3  e  4,  cod.  proc.  civ.  contenendo l’art.380 bis, ult. co. cod. proc. civ. una valutazione legale ti pica della sussistenza dei presupposti per la condanna al pagamento
di  una  somma  equitativamente  determinata  in  RAGIONE_SOCIALE  della controparte e di una ulteriore somma di denaro in RAGIONE_SOCIALE della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende, secondo quanto statuito da questa Corte a Sezioni Unite (Cass. Sez.Un. n. 27195 e n. 27433/2023, poi Cass. n. 27947/2023).
Parte ricorrente va dunque condannata a pagare una somma equitativamente  determinata  in  €  2.500,00  in  RAGIONE_SOCIALE  del resistente e di una ulteriore somma di € 2.500,00 in RAGIONE_SOCIALE della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Sussistono  i  presupposti  per  il  versamento  da  parte  della ricorrente dell’ulteriore importo, rispetto a quello già versato a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Condanna  parte  ricorrente  a  rifondere  le  spese  di  lite  del presente  giudizio  di  cassazione,  liquidate  in  €  5.000,00  per compensi, €200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali  e  accessori  di  legge,  da  distrarsi  in  RAGIONE_SOCIALE  dell’AVV_NOTAIO.
Condanna  parte  ricorrente  a  pagare  al  resistente  l’ulteriore somma di € 2.500,00, ex art. 96 comma 3 c.p.c.
Condanna parte ricorrente a pagare € 2.500,00 in RAGIONE_SOCIALE della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende, ex art. 96 comma 4 c.p.c.
Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, atteso  il  rigetto  del  ricorso,  dà  atto  della  sussistenza  dei presupposti  processuali  per  il  versamento,  da  parte  di  parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis cit.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14.2.25.