Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 34956 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 34956 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 30/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19451/2023 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE E ASSISTENZA DEI DOTTORI COMMERCIALISTI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
NOME COGNOME con diritto di ricevere le notificazioni presso la PEC dell’avvocato COGNOME NOME che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO TORINO n. 113/2023 pubblicata il 05/04/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/12/2024
dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Torino, con la sentenza n. 113/2023 pubblicata il 05/04/2023, ha rigettato il gravame proposto dalla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti (d’ora innanzi: la Cassa) nella controversia con NOME COGNOME
La controversia ha per oggetto l’accertamento della illegittimità delle trattenute operate a titolo di contributo di solidarietà ex articolo 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale della Cassa sul trattamento pensionistico goduto dal Giordana e la restituzione degli importi trattenuti nel limite del periodo di prescrizione decennale dal pagamento dei singoli ratei.
Il Tribunale di Torino accoglieva le domande proposte dal NOME.
La Corte d’appello di Torino ha richiamato i suoi precedenti conformi, oltre che i precedenti di questa Suprema corte, sia con riferimento al tema della illegittimità della trattenuta, sia con riferimento alla natura decennale della prescrizione. Con specifico riferimento alla questione della applicabilità dell’art.47 bis del d.P.R. n.639/1970 (come introdotto dall’art.38 del d.l. n.98/2011 convertito in legge n. 111/2011) la corte territoriale ha ritenuto che tale disposizione fosse applicabile solo alla materia delle prestazioni e dei ricorsi nei confronti dell’IRAGIONE_SOCIALE
Per la cassazione della sentenza della corte territoriale la Cassa ha proposto ricorso, affidato a due motivi. NOME resiste con controricorso.
6. Il consigliere delegato ha proposto la definizione del giudizio ex art.380 bis comma primo cod. proc. civ., ravvisando la manifesta infondatezza dei motivi di ricorso. La Cassa ha chiesto la decisione della causa ex art.380 bis comma secondo cod. proc. civ.. Le parti hanno depositato memorie illustrative.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso la Cassa lamenta la violazione degli artt.1 e 2 del d.lgs. n. 509/1994, dell’art.3 comma 12 legge n.335/1995, anche come modificato dall’art.1 comma 763 legge n.296/2006 ed autenticamente interpretato dall’art.1 comma 488 legge n.147/2013, dell’art.24 comma 24 d.l. n.201/2011, convertito in legge n.214/2011, degli artt.2, 3 e 23 Cost., anche in relazione e combinato disposto alle delibere della Cassa nn. 3/2013 e 10/2017, emanate anche in virtù dell’art.22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale approvato con D.m. 14/07/2004, nonché dell’art.115 cod. proc. civ., in relazione all’art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.
2. La Cassa deduce che la corte territoriale ha erroneamente dichiarato illegittimo il contributo di solidarietà in quanto: a) non ha tenuto in considerazione che il diritto a pensione del NOME è maturato dopo l’entrata in vigore dell’art.22 del Regolamento della Cassa; b) ha fatto applicazione dell’art.3 comma 12 legge n.335/1995 nel testo antecedente alla riforma della legge n.296/2006, ossia il testo che prevedeva un numero chiuso di provvedimenti adottabili dagli enti previdenziali privatizzati, laddove il testo successivo alla riforma prevede la possibilità di adottare tutti i provvedimenti necessari per la salvaguardia dell’equilibrio finanziario di lungo termine; c) ha ritenuto che la natura provvisoria del contributo di solidarietà fosse incompatibile con il perseguimento della finalità dell’equilibrio finanziario di lungo termine; d) non ha ritenuto la legittimità del contributo di
solidarietà in forza della sentenza n. 173/2016 della Corte costituzionale, dalla quale può desumersi la compatibilità del contributo con i principi stabiliti dagli artt.2, 36 e 38 Cost., oltre che il rispetto del canone di ragionevolezza; e) ha erroneamente qualificato il contributo di solidarietà quale prestazione patrimoniale ex art.23 Cost., soggetta a riserva di legge; f) ha erroneamente ritenuto la incompatibilità del contributo di solidarietà con il principio del pro rata; g) non ha fatto applicazione dell’art.24 comma 24 d.l. n.201/2011; h) non ha ritenuto la legittimità del contributo alla luce del testo originario dell’art.3 comma 12 legge n.335/1995 in combinato disposto con l’art.2 d.lgs. n. 509/1994.
Con il secondo motivo la Cassa denuncia violazione dell’art. 19 comma 3 legge n.21/1986, dell’art.2948 n.4 cod. civ, dell’art. 47 bis del d.P.R. n. 639/1970, nonché degli artt.3 e 38 Cost., in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ. Deduce che la materia delle prestazioni della Cassa dottori commercialisti è disciplinata, quanto alla prescrizione, dalla disposizione speciale dettata dall’art. 19 comma 3 legge n.21/1986, che prevede un termine di prescrizione quinquennale e non decennale. Sostiene, in ogni caso, che la prescrizione breve ex art.2948 n.4 cod. civ. è applicabile anche ai pagamenti che hanno per oggetto somme di denaro né liquide né esigibili.
In via pregiudiziale deve dichiararsi la inammissibilità del controricorso depositato il 22/11/2023, quando il termine ex art.370 cod. proc. civ. ratione temporis applicabile era già spirato (notificazione del ricorso, 05/10/2023; scadenza termine: 14/11/2023).
Tanto premesso, il primo motivo è inammissibile ex art.360 bis n.1 cod. proc. civ..
La Corte territoriale ha pronunciato sul gravame proposto dalla Cassa decidendo la questione di diritto della illegittimità del
contributo straordinario oggetto di causa in modo conforme alla costante giurisprudenza di questa Corte.
8. La giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere la illegittimità del contributo straordinario (a partire da Cass. n. 25212/2009, poi seguita ex multis da Cass. n. 31875/2018, n. 32595/2018, n. 423/2019, n. 603/2019, n. 982/2019, n. 16814/2019, n. 28054/2020, n. 6301/2022, n. 6897/2022, n. 18565/2022; n. 18566/2022; n. 18570/2022; n. 29382/2022; n. 29535/2022; n. 29523/2022; n. 9886/2023, n. 9893/2023, n. 9914/2023, n. 10047/2023, n. 12122/2023, n. 6170/2024, n. 7489/2024, n.23257/2024).
9. E ciò in considerazione del fatto che: a) l’autonomia regolamentare della Cassa è stabilita nei limiti dell’art.3, co.12 legge n.335/95, ovvero con riguardo a variazioni delle aliquote contributive, riparametrazione dei coefficienti di rendimento e, in ultimo, a ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico. Esula da tale novero qualsiasi provvedimento degli enti previdenziali privatizzati (quale, nella specie, l’art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale), che introduca – a prescindere dal “criterio di determinazione del trattamento pensionistico” -la previsione di una trattenuta a titolo di “contributo di solidarietà” sui trattamenti pensionistici già quantificati ed attribuiti; b) il contributo di solidarietà, anche sulla base di quanto affermato da Corte Cost. sentenza n.173/16, ha natura di prestazione patrimoniale imposta ai sensi dell’art.23 Cost., ed è dunque sottoposto alla riserva di legge; c) l’art.1, co.488 legge n.147/13, da un lato, pone quale condizione di legittimità degli atti adottati dagli enti previdenziali la loro finalizzazione ad assicurare l’equilibrio finanziario a lungo termine, mentre tale finalità non rappresenta un connotato del contributo straordinario di solidarietà, avente carattere provvisorio e limitato nel tempo; dall’altro lato, trattandosi di norma di interpretazione
autentica, riguardante provvedimenti che abbiano inciso sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, non attiene alla materia in esame. Tali assunti sono stati confermati da questa Corte (v. ad es. Cass. n. 36001/22) anche riguardo alle trattenute operate per il secondo quinquennio di applicabilità del contributo di solidarietà; d) pur a voler prescindere dal precedente testo dell’art.3, co.12 l. n.335/95 e considerando solo il nuovo testo della norma, come derivante dall’art.1, co.763 legge n.296/06, questa Corte ha ugualmente chiarito (v. Cass. n.31875/18) che, nell’attuale formulazione, l’art.3, co.12 l. n.335/95 non attribuisce alla Cassa il potere di istituire un contributo di solidarietà, poiché esso è incompatibile con il sistema del pro rata su cui si è limitata ad incidere la novella dell’art.1, co.763 legge n.296/06; e) la norma di interpretazione autentica di cui all’art.1, co.488, legge n.147/13, pone come condizione di legittimità degli atti adottati dagli enti previdenziali che essi siano finalizzati ad assicurare l’equilibrio finanziario a lungo termine, mentre sicuramente tale finalità non rappresenta un connotato del contributo straordinario di solidarietà in oggetto, proprio perché esso ha carattere provvisorio e limitato nel tempo (vedi, per tutte: Cass. 10 dicembre 2018, n. 31875; Cass. 6 aprile 2016, n. 6702); f) l’art.24, co.24, lett. b) d.l. n.201/11 conv. con legge n.214/11, riguarda provvedimenti finalizzati ad assicurare l’equilibrio finanziario a lungo termine, mentre sicuramente tale finalità non rappresenta un connotato del contributo straordinario di solidarietà in oggetto, come già detto.
Tali principi valgono anche nel caso di un trattamento pensionistico non ancora maturato al tempo della prima delibera di applicazione del contributo di solidarietà, essendo appunto tale contributo illegittimo, siccome in violazione dell’art.23 Cost.
I suesposti rilievi non sono messi in discussione dalla memoria della ricorrente, che non contiene alcun nuovo elemento di
valutazione giuridica in grado di indurre a un ripensamento dell’orientamento di legittimità, ulteriormente confermato anche dopo la proposta di definizione anticipata (v. Cass. n.20701/24, Cass.n.23261/24).
12. Anche il secondo motivo è inammissibile ex art.360 bis n.1 cod. proc. civ.. Le ragioni spese nel motivo di ricorso, così come nella memoria illustrativa, sono identiche a quelle già prospettate in una serie di ricorsi già decisi da questa Corte (Cass. n. 31357/2022, n. 31641/2022, n. 31642/2022, n.449/2023, n.688/2023, n. 4349/2023, n. 4362/2023, n. 4604/2023, n. 6170/2024; da ultimo, Cass. 28/08/2024, n.23257), le cui motivazioni si richiamano in questa sede ai sensi e per gli effetti dell’art.118 disp. att. cod. proc. civ..
13. Va ribadito (v. ad es. Cass. n. 31527/22, Cass. n. 4362/23) che la prescrizione quinquennale prevista dall’art.2948, n. 4, c.c. – così come dall’art.129 del R. D. L. n. 1827 del 1935 – richiede la liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere posto a disposizione dell’assicurato, sicché, ove sia in contestazione l’ammontare del trattamento pensionistico (cioè con o senza applicazione del contributo di solidarietà), il diritto alla riliquidazione degli importi è soggetto alla ordinaria prescrizione decennale di cui all’art. 2946 c.c.
14 . Stesso discorso deve ribadirsi per l’art.19, co.3 l. n.21/86, poiché la norma suppone sempre la liquidità ed esigibilità del credito.
15 . Né vale in contrario richiamare l’art.47 -bis d.P.R. n.639/70. Tale norma riguarda l’ipotesi di riliquidazione della pensione, mentre il caso di specie concerne l’indebita trattenuta derivante dall’applicazione di una misura patrimoniale illegittima, che non condivide con il rateo pensionistico la disciplina del sistema di calcolo della pensione in sé considerata (Cass. n. 4604/23)
Per tutti questi motivi deve dichiararsi la inammissibilità del ricorso.
Nulla sulle spese, per la inammissibilità del controricorso.
Essendo il giudizio definito in conformità alla proposta non accettata, ai sensi dell’art.380 bis, ult. co., c.p.c. deve applicarsi l’art.96, commi terzo e quarto cod. proc. civ. contenendo l’art.380 bis, ult. co. c.p.c. una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata in euro 2.500,00 in favore della Cassa delle Ammende, secondo quanto statuito da questa Corte a sezioni unite (Cass. S.U. nn. 27195 e 27433 del 2023, Cass. n. 27947 del 2023).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento di una somma equitativamente determinata in euro 2.500,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 13/12/2024.