Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 32464 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 32464 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso 20432-2024 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 239/2024 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 16/07/2024 R.G.N. 59/2024;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/10/2025 dal AVV_NOTAIO.
Oggetto
R.G.N. 20432/2024
COGNOME.
Rep.
Ud. 23/10/2025
CC
Rilevato che
Con sentenza n. 239 del 16.7.2024, la Corte d’appello di Torino ha rigettato il gravame della RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza del Tribunale di Vercelli, che aveva dichiarato l’illegittimità sia delle modalità di computo adottate dalla RAGIONE_SOCIALE per la liquidazione del trattamento pensionistico di COGNOME NOME, relativamente al calcolo della quota A, tenendo conto degli ultimi 15 anni di reddito anziché degli ultimi 20 utilizzati dalla RAGIONE_SOCIALE, con condanna della RAGIONE_SOCIALE alla corresponsione degli arretrati relativi ai dieci anni antecedenti alla notifica del ricorso, sia della trattenuta disposta su detta pensione, a titolo di contributo di solidarietà, con conseguente condanna della convenuta alla restituzione delle ritenute operate a tale titolo negli ultimi dieci anni.
La Corte del merito, nel confermare la sentenza di primo grado, ha aderito all’orientamento di questa Suprema Corte, che disconosce il potere della RAGIONE_SOCIALE, per i trattamenti pensionistici corrisposti con decorrenza anteriore al 1.1.2007 cio è, prima dell’entrata in vigore dell’art. 1 comma 763 della legge n. 296/06, secondo cui la salvezza degli atti e delle deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al d.lgs. n. 509/94 non vale a sanare la illegittimità dei provvedimenti adottati in violazione della precedente legge vigente al momento della loro emanazione -, di prevedere un incremento del numero degli anni reddituali da porre a base della quota pensionistica e d’introdurre il contributo di solidarietà e reputando l’imposizione d’un siffatto prelievo prerogativa del legislatore.
La RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte d’appello di Venezia, articolando il ricorso in quattro motivi, illustrati da memoria, mentre COGNOME NOME resiste con controricorso , anch’esso illustrato da memoria.
Per il presente giudizio, all’esito di una proposta di definizione agevolata, ex art. 380 bis primo comma c.p.c., è stata chiesta dalla RAGIONE_SOCIALE la decisione, ai sensi dell’art. 380 bis secondo comma c.p.c.
Il Collegio ha riserva to il deposito dell’ ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della decisione nell’odierna camera di consiglio.
Considerato che
Con il primo motivo, la RAGIONE_SOCIALE ricorrente deduce la violazione degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, dell’art. 3 comma 12 della legge n. 335/95, come modificato dall’art. 1 comma 763 della legge n. 296/06 ed autenticamente interp retato dall’art. 1 comma 488 della legge n. 147/13, anche in relazione all’art. 1 commi 17 e 18 della legge n. 335/95, per erronea applicazione del principio del pro rata, con riferimento alle modifiche in peius introdotte in materia di accesso a pensione e ai criteri di calcolo meno RAGIONE_SOCIALEvoli per l’assicurato: la Corte territoriale aveva, in particolare, erroneamente ritenuto che il computo del trattamento pensionistico del COGNOME dovesse essere effettuato sulla base degli ultimi 15 anni e non degli ultimi 20 anni, come aveva ritenuto la RAGIONE_SOCIALE.
Con il secondo motivo, la RAGIONE_SOCIALE ricorrente deduce la violazione dell’art. 3 comma 12 della legge n. 335/95, dell’art. 1 comma 763 ultimo periodo della legge n. 296/06, nonché dell’art. 1
comma 488 della legge n. 147 del 2013, nella parte in cui ha interpretato in via autentica il predetto art. 1 comma 763, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., laddove la sentenza impugnata ha ritenuto illegittimo il contributo di solidarietà applicato sulla pensione della parte ricorrente.
Con il terzo motivo, la RAGIONE_SOCIALE ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 2948 n. 4 c.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché la Corte d’appello, nella sentenza impugnata, aveva ritenuto applicabile il termine di prescrizione decennale, rigettando l’eccezione di prescrizione quinquennale.
Con il quarto motivo, la RAGIONE_SOCIALE ricorrente deduce il vizio di nullità della sentenza, per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 4 c.p.c., per omessa pronuncia in ordine all’eccepita debenza del contributo di solidarietà n ella misura dell’1%, per il biennio 2012 -2013, in forza dell’art. 24 comma 24 del DL n. 201/11
Il primo e secondo motivo, che possono essere oggetto di un esame congiunto, perché connessi, sono inammissibili, ex art. 360 bis c.p.c., alla stregua dell’oramai consolidato orientamento di questa Corte, che ha offerto esaustiva risposta a tutti gli argomenti addotti a sostegno del ricorso.
Infatti, anche alla luce delle enunciazioni di principio della sentenza della Corte costituzionale n. 173 del 2016, questa Corte è ferma nell’escludere che la RAGIONE_SOCIALE possa adottare, sia pure in funzione dell’obiettivo di assicurare l’equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che operino una trattenuta su un
trattamento già determinato e si sostanzino in una prestazione patrimoniale imposta, che solo la legge può introdurre, alla stregua dell’art. 23 Cost. (Cass., sez. lav., 10 dicembre 2018, n. 31875; nello stesso senso, Cass., sez. lav., 14 gennaio 2019, n. 603); a tale orientamento questa Corte ha dato continuità in molteplici occasioni (di recente, fra le molte, Cass., sez. lav., 8 maggio 2023, n. 12122, 14 aprile 2023, n. 10047, 13 aprile 2023, n. 9893, n. 9886 e n. 9842), reputando irrilevante l’autonomia delle Casse privatizzate (Cass., sez. lav., 13 aprile 2023, n. 9914, punto 3 delle Ragioni della decisione) e sprovviste di valenza decisiva le previsioni dell’art. 1, comma 763, della legge n. 296 del 2006 e dell’art. 1, comma 488, della legge n. 147 del 2013, menzionate anche nell’odierno giudizio (ordinanza n. 9914 del 2023, cit., punti 4 e 5 delle Ragioni della decisione).
Il terzo motivo che deduce il vizio di violazione di legge, laddove la Corte d’appello prospetta l’applicabilità della prescrizione quinquennale, è, altresì, inammissibile, ex art. 360 bis c.p.c. Infatti, in base ai principi a più riprese affermati da questa Corte, è assoggettata alla prescrizione decennale l’azione di restituzione delle trattenute a titolo di contributo di solidarietà, difettando i caratteri della liquidità e dell’esigibilità del credito, cui è correlata l’applicazione dell’invocato termine quinquennale di prescrizione (Cass., sez. lav., 25 ottobre 2022, n. 31527; in senso conforme, anche Cass., sez. lav., 13 febbraio 2023, n. 4362, e 10 febbraio 2023, n. 4263, e Cass., sez. VI L, 14 febbraio 2023, ri. 4604, e 13 febbraio 2023, n. 4349 e n. 4314). Il quarto motivo che censura il profilo dell’omessa pronuncia in merito alla debenza del contributo di solidarietà nella misura
dell’1%, per il biennio 2012 -2013, in forza dell’art. 24 comma 24 del DL n. 201/11 è inammissibile, in quanto dal complessivo tenore della sentenza d’appello, vi è stato un rigetto implicito della questione.
Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile, non essendo stati proposti argomenti in grado di modificare gli assunti già precedentemente adottati da questa Corte, con condanna alle spese secondo soccombenza, da distrarsi in RAGIONE_SOCIALE dell’AVV_NOTAIO, che si è dichiarato antistatario. Essendo il giudizio definito in conformità alla proposta non accettata, ai sensi dell’art.380 bis, ult. co., cod. proc. civ. deve applicarsi l’art.96, commi 3 e 4, cod. proc. civ. contenendo l’art.380 bis, ult. co. cod. proc. civ. una valutazione legale ti pica della sussistenza dei presupposti per la condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata in RAGIONE_SOCIALE della controparte e di una ulteriore somma di denaro in RAGIONE_SOCIALE della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende, secondo quanto statuito da questa Corte a sezioni unite (Cass. S.U. n. 27195 e n. 27433/2023, poi Cass. n. 27947/2023).
Parte ricorrente va dunque condannata a pagare una somma equitativamente determinata in € 2.500,00, in RAGIONE_SOCIALE del resistente e di una ulteriore somma di € 2.500,00, in RAGIONE_SOCIALE della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Sussistono i presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo, rispetto a quello già versato a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Condanna parte ricorrente a rifondere le spese di lite del presente giudizio di cassazione, liquidate in € 5.000,00, per compensi, €200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali e accessori di legge, da distrarsi.
Condanna parte ricorrente a pagare al resistente l’ulteriore somma di € 2.500,00, ex art. 96 comma 3 c.p.c.
Condanna parte ricorrente a pagare € 2.500,00, in RAGIONE_SOCIALE della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende, ex art. 96 comma 4 c.p.c.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, atteso il rigetto del ricorso, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis cit.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23.10.25.
Il Presidente NOME COGNOME