Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 14589 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 14589 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 30/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso 7628-2022 proposto da:
CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio degli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, che la rappresentano e difendono;
– ricorrente principale –
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
ricorrente incidentale nonché contro
Oggetto
CASSA
COMMERCIALISTI
R.G.N. 7628/2022
COGNOME
Rep.
Ud. 12/03/2025
CC
CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI;
ricorrente principale -controricorrente incidentale avverso la sentenza n. 4340/2021 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 30/09/2021 R.G.N. 958/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/03/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE
con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Napoli ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva condannato la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti a restituire al professionista attuale controricorrente le ritenute operate a titolo di contributo di solidarietà sulla pensione di vecchiaia in godimento;
avverso tale pronuncia la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi di censura;
NOME COGNOME ha resistito con controricorso e proposto ricorso incidentale avverso il quale la Cassa non ha resistito;
CONSIDERATO CHE
con i primi due motivi di censura, la parte ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2, d.lgs. n. 509/1994, dell’art. 3, comma 12, l. n. 335/1995 (come modificato dall’art. 1, comma 763, l. n. 296/2006, e autenticamente interpretato da ll’art. 1, comma 488, l. n. 147/2013), dell’art. 24, comma 24, d.l. n. 201/2011 (conv. con l. n. 214/2011), degli artt. 3, 23 e 38 Cost., anche in relazione e in combinato disposto alle proprie delibere emanate in virtù del Regolamento di disciplina del regime
previdenziale, per avere la Corte di merito ritenuto l’illegittimità del contributo di solidarietà applicato sulla pensione dell’odierno controricorrente;
con il terzo motivo, la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 1, l. n. 147/2013, degli artt. 2946 e 2948 c.c., dell’art. 129, r.d.l. n. 1827/1935, e dell’art. 47 -bis, d.P.R. n. 639/1947, per avere la Corte territoriale ritenuto che la prescrizione del diritto alla ripetizione delle somme illegittimamente trattenute fosse decennale e non quinquennale;
questa Corte ha ritenuto affatto infondate le censure svolte (si vedano tra le tantissime, quanto al primo e secondo motivo, Cass. nn. 31875 del 2018, 603 del 2019, 35986 e 36096 del 2022, 3088, 9842, 9914 e 12122 del 2023, 20684, 23257 e 34974 del 2024 e, quanto al terzo motivo, Cass. nn. 31527 del 2022, 4362 e 4363 del 2023);
in particolare, va qui ribadito quanto già espresso da questa Corte in varie pronunce in materia di prestazioni pensionistiche erogate dagli enti previdenziali privatizzati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, ovvero che per i trattamenti maturati prima del 1° gennaio 2007 il parametro di riferimento è costituito dal regime originario dell’art. 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e non trovano applicazione le modifiche in peius per gli assicurati, introdotte da atti e provvedimenti adottati dagli enti prima dell’attenuazione del principio del pro rata per effetto della riformulazione disposta dall’art. 1, comma 763, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come interpretata dall’art. 1, comma 488, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Cass., S.U., n.17742/2015, Cass.31454/2021, Cass.23577/2024, Cass. 2687/2025);
né può prospettarsi alcuna violazione degli artt.3 e 38 Cost., poiché: per un verso, rientra nella discrezionalità del legislatore prevedere l’applicazione del sistema del pro rata al trattamento pensionistico, e quindi stabilire che un certo periodo del rapporto previdenziale sia regolato dalla pregressa disciplina e che il successivo periodo sia invece assoggettato alla nuova disciplina contributiva, senza che l’autonomia dell’ente di categoria possa incidere su tale distinguo. Per altro verso, non viene impedito alla Cassa di realizzare interventi a tutela dell’equilibrio finanziario di lungo periodo, poiché questo è possibile a partire dalla novella operata con l’art.1, co.763 l. n.296/2006, mentre nel caso di specie si vorrebbero estendere in via retroattiva tali meccanismi di contenimento della spesa previdenziale;
con specifico riferimento al terzo motivo, come ritenuto dalla Corte d’appello, nel caso di specie è in contestazione l’ammontare del trattamento pensionistico, liquidato in misura inferiore a quella dovuta e secondo costante orientamento di legittimità (v. ad es. Cass.31527/22, Cass.4362/23, Cass.24667/24) la prescrizione quinquennale prevista dall’art.2948, n. 4, c.c. -così come dall’art.129 del r. d. l. n. 1827 del 1935 – richiede la liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere posto a disposizione dell’assicurato, sicché, ove sia in contestazione l’ammontare del trattamento pensionistico (cioè con o senza applicazione del contributo di solidarietà), il diritto alla riliquidazione degli importi è soggetto alla ordinaria prescrizione decennale di cui all’art. 2946 cod.civ.;
vale inoltre ricordare che questa Corte ha peraltro affermato che a non diverse conclusioni dovrebbe pervenirsi anche ove, accedendo all’impostazione di parte ricorrente,
volesse ritenersi che non sia in specie controverso l’importo della pensione, atteso che, per principio generale, il diritto al rimborso di ciò che si è indebitamente pagato periodicamente non ha carattere periodico, essendo l’accipiens tenuto a restituire le somme indebitamente percepite in unica soluzione e non a rate, di talché il diritto in questione non può ritenersi soggetto al termine di prescrizione quinquennale di cui all’art. 2948, n. 4, c.c., ma all’ordinario termine decennale di prescrizione, che decorre dalle date dei singoli pagamenti (Cass. n. 3083 del 2023);
in definitiva, il ricorso principale è rigettato;
con l’unico motivo del ricorso incidentale, il professionista denuncia la violazione dell’art. 92 cod.proc.civ. in relazione alla compensazione delle spese disposta dalla sentenza impugnata per la recente evoluzione della materia;
il motivo è infondato, in quanto la sentenza impugnata ha fornito ragionevole spiegazione dei motivi giustificativi della compensazione, richiamandosi alla evoluzione della materia oggetto di disamina;
vale il principio secondo cui ai sensi dell’art. 92 cod.proc.civ., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014, e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell’eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste
dall’art. 92, secondo comma, cod.proc.civ. (Cass. n. 3977/2020; n. 4696/2019);
e’ stato chiarito che, ai sensi dell’art. 92 cod.proc.civ., nella formulazione vigente ratione temporis, le “gravi ed eccezionali ragioni”, da indicarsi esplicitamente nella motivazione, che legittimano la compensazione totale o parziale, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e non possono essere espresse con una formula generica inidonea a consentire il necessario controllo (Cass. n. 22310/2017);
le “gravi ed eccezionali ragioni”, che il giudice è tenuto ad indicare esplicitamente nella motivazione per giustificare la compensazione totale o parziale (Cass. n. 1950/2022), non possono essere illogiche o erronee, altrimenti configurandosi il vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità (Cass. n. 9977/2019; n. 2206/2019);
nel caso in esame le ragioni addotte dal giudice di merito, al fine di giustificare la compensazione delle spese di lite, sono effettivamente logiche ed oggettivamente riscontrate inerendo alla questione vexata sottesa all’azione proposta e alla recente ricostruzione sistematica;
in conclusione, anche il ricorso incidentale va rigettato;
le spese del giudizio di legittimità vanno compensate in ragione della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale e quello incidentale; dichiara compensate le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente principale e del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo
unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale e per quello incidentale ex art. 13, comma 1, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 12 marzo