Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 34974 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 34974 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 30/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso 21119-2023 proposto da:
CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI DOTTORI COMMERCIALISTI, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
COGNOME, domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 246/2023 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 24/04/2023 R.G.N. 72/2022;
Oggetto
Previdenza professionisti
R.G.N. 21119/2023
COGNOME
Rep.
Ud. 30/10/2024
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/10/2024 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
RILEVATO IN FATTO
che, con sentenza depositata il 24.4.2023, la Corte d’appello di Venezia ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva condannato la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti a restituire a NOME COGNOME la differenza tra le ritenute operate a suo carico a titolo di contributo di solidarietà sulla quota retributiva della pensione di vecchiaia, oltre accessori di legge;
che avverso tale pronuncia la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura;
che NOME COGNOME ha resistito con controricorso;
che, a seguito di formulazione di proposta per la definizione accelerata ex art. 380bis c.p.c., parte ricorrente ha insistito per la decisione della causa, depositando altresì memoria illustrativa ex art. 378 c.p.c.;
che, chiamata la causa all’adunanza camerale del 30.10.2024, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380bis .1, comma 2°, c.p.c.);
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con il primo motivo di censura, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 2, d.lgs. n. 509/1994, dell’art. 3, comma 12, l. n. 335/1995 (come modificato dall’art. 1, comma 763, l. n. 296/2006, e autenticamente interpretato dall’art. 1, comma 488, l. n. 147/2013), dell’art. 24, comma 24, d.l. n. 201/2011 (conv. con l. n. 214/2011), degli artt. 2, 3 e 23 Cost., anche in relazione e in combinato disposto alle proprie delibere nn. 4/2008, 3/2013 e 1/2017, emanate anche in virtù del Regolamento di disciplina
del regime previdenziale approvato giusta d.m. 17.7.2004, ed infine dell’art. 115 c.p.c., per avere la Corte di merito ritenuto l’illegittimità del contributo di solidarietà applicato sulla pensione dell’odierno controricorrente;
che, con il secondo motivo, la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 19, comma 3°, l. n. 21/1986, dell’art. 2948 n. 4 c.c., dell’art. 47 -bis , d.P.R. n. 639/1947, e degli artt.
3 e 38 Cost., per avere la Corte territoriale ritenuto che la prescrizione del diritto alla ripetizione delle somme illegittimamente trattenute fosse decennale e non quinquennale;
che, come già evidenziato nella proposta di definizione accelerata ex art. 380bis c.p.c., trattasi di doglianze che la costante e consolidata giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto affatto infondate (si vedano tra le tantissime, quanto al primo motivo, Cass. nn. 31875 del 2018, 603 del 2019, 35986 e 36096 del 2022 nonché 3088, 9842, 9914 e 12122 del 2023 e, quanto al secondo motivo, Cass. nn. 31527 del 2022, 4362 e 4363 del 2023);
che nemmeno nella memoria dep. ex art. 378 c.p.c. parte ricorrente ha prospettato argomenti che inducono a rimeditare l’indirizzo univocamente assunto dalla giurisprudenza di questa Corte, peraltro basato sulle enunciazioni di principio di Corte cost. n. 173 del 2016 e da ult. ribadito da Cass. nn. 20684 e 23257 del 2024;
che il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile ex art. 360bis , n. 1, c.p.c., provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, da porsi a carico di parte ricorrente, giusta il criterio della soccombenza, e da distrarsi in favore del difensore di parte controricorrente, dichiaratosi antistatario;
che, definendosi il presente giudizio in conformità alla proposta formulata ex art. 380bis c.p.c., si ravvisano altresì i presupposti per la condanna di parte ricorrente ai sensi del terzo e del quarto comma dell’art. 96 c.p.c., costituendo manifestamente un abuso del processo il fatto di chiedere la decisione della causa senza addurre nuovi argomenti idonei a rimeditare l’orientamento giurisprudenziale sulla scorta del quale è stata formulata la proposta medesima (arg. ex Cass. S.U. nn. 28540 e 36069 del 2023);
che, in considerazione della declaratoria d’inammissibilità del ricorso, va infine dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso;
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidandole in € 5.200,00, di cui € 5.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge, e disponendone la distrazione in favore del difensore di parte controricorrente. Condanna inoltre parte ricorrente a pagare a parte controricorrente l’ulteriore somma di € 2.500,00 nonché a versare la somma di € 2.500,00 alla Cassa delle ammende. , d.P.R. n. 115/2002, dà il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater atto della sussistenza dei presupposti processuali per ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 30.10.2024.