Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 2180 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 2180 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 02/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso 24446-2023 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME;
– controricorrente –
nonché contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
Oggetto
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE -contributo di solidarietà
R.G.N.NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud 24/10/2025
CC
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 236/2023 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 05/06/2023 R.G.N. 333/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/10/2025 dal AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
1. La RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE in favore dei RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE impugna la sentenza in epigrafe indicata reiettiva del gravame avverso la pronuncia di primo grado che, su ricorso di COGNOME NOMENOME pensionato dal 2006, aveva accertato l’illegittimità del contributo di solidarietà applicato sul suo trattamento pensionistico in virtù di delibere adottate dall’ente privatizzato, di rinnovo della misura introdotta dall’art. 22 del Regolamento del medesimo ente, confermando la condanna alla restituzione delle somme a tale titolo trattenute nel limite della prescrizione decennale, oltre interessi decorrenti dalle singole trattenute fino al saldo effettivo, e non ritenendo applicabile la diretta imposizione contrib utiva prevista dall’art. 24 co. 24 D.L. 201/2011 conv. in Legge n.214/2011 nella misura dell’1% per gli anni 2012 e 2013, per difetto del presupposto dell’inerzia nell’adozione dei provvedimenti. La Corte d’appello di Venezia, nel richiamare precedenti giurisprudenziali di merito e di legittimità, ha escluso che la RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE possa adottare atti o provvedimenti che, sia pure nell’obiettivo di assicurare equilibrio di bilancio, impongono una trattenuta incompatibile con il principio del pro rata, non previsto dalla legge, ed in contrasto con l’art. 23 Cost.; quanto al prelievo dell’1 %, in mancanza di provvedimenti successivi al 2012, la Corte ha rilevato che non è assimilabile la condizione di inerzia della RAGIONE_SOCIALE con l’adozione di provvedimenti illegittimi;
e per quanto riguarda gli interessi, essi non decorrono dalla mora o dalla domanda giudiziale, bensì dal relativo inadempimento, ossia dalla scadenza delle rate.
Al ricorso proposto dalla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE previdenziale, articolato su quattro motivi, resiste il professionista con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie in prossimità di udienza. Si costituisce anche l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
La causa è stata trattata e decisa all’adunanza camerale del 24 ottobre 2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Con il primo motivo la RAGIONE_SOCIALE eccepisce la nullità della sentenza ex art. 132 c.p.c. per avere omesso di indicare, nella intestazione e nella motivazione, la posizione processuale di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, citata per mera denuntiatio litis ma completamente omessa dalla Corte d’appello.
Con il secondo motivo la RAGIONE_SOCIALE previdenziale denuncia la violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 co.1 n. 3 c.p.c., delle disposizioni di cui agli artt. 1 e 2 D.Lgs. 509/1994, art. 3 co.12 L. n. 335/19 95, come modificato dall’art. 1 co. 763 L. n.296/20 06 ed autenticamente interpretato dall’art. 1 co. 488 L. n.147/2013, dell’art. 24 co. 24 d.l. 201/2011 conv. in L.214/2011, degli artt. 2, 3, 23 Cost., anche in combinato disposto con le delibere n. 3/2013 e n.10/2017 emanate in virtù dell’art. 22 del Regolamento di disciplina della RAGIONE_SOCIALE, nonché dell’art. 115 c.p.c., per avere l’impugnata sentenza dichiarato illegittimo il contributo di solidarietà applicato sulla pensione erogata al professionista, affermando che il diritto soggettivo alla pensione non possa essere limitato da atti emessi in virtù di autonomia normativa volti a conseguire l’equilibrio finanziario
dell’ente, precisando che l’art. 22 del Regolamento non è un mero provvedimento amministrativo in quanto approvato dai Ministeri competenti (e nel caso di specie era stato emanato prima del diritto a pensione maturato nel 2006); segnala la ragionevolezza del prelievo, evincibile dalle diverse aliquote per scaglioni di trattamento pensionistico erogato prima e dopo il 2006 (L.n.296/2006 ha ampliato numerus clausus ) e dalla previsione di quote più alte per i ratei calcolati con il metodo retributivo, nell’ot tica di equilibrio di bilancio nel lungo termine ed in ossequio ai principi di solidarietà ed eguaglianza, di cui è espressione la finalità di salvaguardia intergenerazionale. Non ha ritenuto l’impugnata sentenza che l’interpretazione autentica del modificato art. 3 co.12 L.n.336/19 95, fornita dall’art. 1 co. 488 L.n.147/2013, abbia espressamente ritenuto legittimi ed efficaci gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti privatizzati prima della data di entrata in vigore della L.n.296/2006, per un prelievo contributivo non definitivo ma a termine, frutto di una sostanziale delegificazione con attribuzione di poteri normativi alle casse RAGIONE_SOCIALE.
Nel terzo motivo di ricorso la RAGIONE_SOCIALE lamenta la violazione dell’art. 19 co.3 L. n.21/1986 ed artt. 2948 n.4 cod. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata ha respinto l’eccezione di prescrizione quinquennale, nonché dell’art. 47 -bis d.P.R.n. 639/70 modificativa del termine di durata decennale della prescrizione dei ratei arretrati dei trattamenti pensionistici, laddove doveva essere dichiarata la prescrizione per il periodo antecedente all’ultimo quinquennio dalla notifica del ricorso introduttivo di giudizio valevole come atto interruttivo del 16/2/2021.
Con il quarto motivo deduce, in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione, degli artt. 16 co.6 L.n.412/1991 nonché degli artt. 1224 e 2033 c.c., per non avere la sentenza impugnata disposto la decorrenza degli interessi dalla domanda e non dal pagamento dei singoli ratei, non trovando applicazione le conseguenze della mala fede dell’ accipiens ex art. 2033 cod. civ.
2. Si costituisce il professionista il quale, nel controricorso, riferisce di aver presentato domanda di pensione di anzianità in totalizzazione. Eccepisce, in primo luogo, la inammissibilità del ricorso perché la sentenza aveva pronunciato in conformità alla consolidata giurisprudenza della Corte. Ritiene infondato il primo motivo perché RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE è ente erogatore della pensione ed è destinatario di notifica di atti solo per conoscenza, non come destinatario delle domande svolte in giudizio, inoltre l’istituto era espressamente indicato in dispositivo e nel l’art. 132 c.p.c. l’omessa indicazione delle parti nella intestazione non è riportata come causa di nullità; peraltro, ai sensi dell’art.157 comma 2, c.p.c., va rilevata dalla parte nel cui interesse è stabilito un requisito, e per l’art. 156 c.p.c. va dichiarata quando è comminata dalla legge e quando manca dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo. Sul secondo motivo, non rileva che COGNOME sia andato in pensione dopo l’entrata in vigore del Regolamento del 2004 ma che il prelievo per contributo di solidarietà sia stato determinato in base a quei criteri, ed è un prelievo contrario al l’art. 23 Cost. limite invalicabile, non può essere introdotto da regolamento di bilancio, e non è vero che la legge n.147/2013 abbia reso legittimi provvedimenti illegittimi purché finalizzati ad assicurare l’equilibrio finanziario. La Corte territoriale, inoltre, non ha tenuto conto della pronuncia della Corte Cost.
n.173/2016. Rimarca che il contributo non ha nulla a che vedere con il pro rata. E che l’art. 24, co.24 cit. non legittima il prelievo se non nei casi di inerzia. Sul terzo motivo si applica l’ordinaria prescrizione decennale, non è riliquidazione di prestazione pensionistica ma indebita ritenuta (ord. 4349/23). Sul quarto motivo rileva che gli interessi decorrono dalla indebita trattenuta. Infine, chiede l ‘applicazione dell’art.96 co.3 c.p.c. per abuso del processo.
2.1 – Nel controricorso di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE si evidenzia che il richiedente è titolare di pensione in totalizzazione con cumulo contributi di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE; e l’istituto si costituì in primo grado eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva. Conferma che, come dice il ricorrente in premessa, all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE sia stato notificato il ricorso ai limitati fini di una mera litis denuntiatio.
I motivi sono infondati.
Sul primo motivo inerente al dedotto vizio procedurale di nullità della sentenza per omessa indicazione di una parte processuale, che la RAGIONE_SOCIALE ritiene non emendabile con correzione di errore materiale se non si evince dall’intero provvedimento che si tratti di un soggetto a cui si riferisce la sentenza, occorre rilevare che non ricorre affatto la situazione di ‘incertezza assoluta’ lamentata dal ricorrente, rilevante secondo il richiamato orientamento giurisprudenziale con riferimento alla individuazione del soggetto nei cui confronti la sentenza è destinata a produrre i suoi effetti (Cass. n. 16535/2012, 5660/2015) ossia ai soggetti cui la decisione si riferisce (Cass. 19437/2019, 22275/2017, 17550/2015, 3766/2018). Di recente è stato affermato che l’omessa indicazione del nome di una delle parti, nell’intestazione della sentenza, ne comporta la nullità qualora sussista una situazione di incertezza assoluta,
non eliminabile a mezzo della lettura dell’intero provvedimento, in ordine ai soggetti cui la decisione si riferisce (Cass.n. 14106/2023).
4.1 – Invero, confermato che in nessuna parte della sentenza, né in intestazione, né in motivazione, né in dispositivo, si fa menzione della posizione processuale di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, è evidente che alcuna statuizione è stata resa nei suoi riguardi, sicché la pronuncia non è idonea a costituire regola del caso concreto nei confronti di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE. A ciò si aggiunga che lo stesso ricorrente, nella illustrazione del primo motivo, ribadisce che non rivolge alcuna domanda verso RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, citato in giudizio solo per mera denuntiatio litis , ed altrettanto ciò ribadisce nelle memorie. Discendono due considerazioni, inerenti da un lato alla concreta carenza di interesse ad eccepire la nullità di una pronuncia inidonea a produrre effetti verso RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, parte processuale che neppure si duole di tale omissione motivazionale e decisoria, e dall’altro la tenuta della pronuncia anche senza alcuna indicazione e statuizione verso RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, non avendo il ricorrente prospettato il pregiudizio derivante. Nel bilanciamento degli interessi che tenga conto de ll’intera economia del processo di merito, il cui scopo è quello di raggiungere una pronuncia fra la RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE in ragione delle questioni sollevate e dei motivi che riguardano esclusivamente la posizione previdenziale della RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, è agevole domandarsi a quale fine utile potrebbe mirare la pronuncia di nullità dell’intera sentenza, in virtù del noto principio utile per inutile non vitiatur .
Con riguardo agli altri tre motivi di ricorso, essi sono infondati.
5.1 – Tutte le questioni sollevate dal ricorrente hanno trovato soluzione in precedenti pronunce di questa Corte, alle quali si intende dare piena continuità; già nell’imminenza della entrata in vigore della norma di interpretazione autentica di cui all’art. 1 co.488 della L. n.147 del 2013 le Sezioni Unite (sent.17742/15), investite della questione di massima di particolare importanza su fattispecie analoga in materia di fissazione di un massimale pensionabile introdotto dal Comitato dei delegati RAGIONE_SOCIALE Ragionieri e Periti Commerciali, avevano affermato l’operatività attenuata del principio del pro rata a seguito della modifica dell’art. 3 co.12 L. n.335/1995 ad opera dell’art.1 co.763 della L. n.296/2006, distinguendo tra vecchia e nuova formulazione, e l’irrilevanza di quest’ultima per i pensionati che avevano maturato il diritto in epoca antecedente alla riforma del 2006, fornendo anche precise argomentazioni sul tema della non applicazione della prescrizione quinquennale ex art.2948 n.4 cod.civ. non versando in un caso di credito pagabile, ossia messo a disposizione del creditore che deve essere posto in condizione di poterlo riscuotere, e non bastando la mera idoneità del credito ad essere determinato nel suo ammontare; in particolare, al punto n.18 della citata sentenza si distingue tra professionisti destinatari di trattamenti pensionistici maturati prima della riforma, ai quali si applica in modo rigoroso il principio del pro rata seguendo la formulazione originaria dell’art. 3 co.12 della L. n.335/1995, e pensionati in epoca successiva al 2007, per i quali non è più rispettato, in modo assoluto, il principio del pro rata dovendosi tener conto dei criteri di gradualità ed equità fra generazioni, secondo il contenuto chiarificatore dell’art. 1 co. 488 della L. n.147/2013 e secondo i canoni legittimanti l’intervento interpretativo del legislatore desumibili dalla Costituzione e dalla Convenzione
EDU. In sostanza, resta fermo il principio della riserva di legge nell ‘adozione di atti e provvedimenti dell’organo deliberativo dell’ente privatizzato i quali, sebbene non siano più vincolati dal tipo di atti previsti dall’originario art. 3 co.12 e dalla stretta osservanza del criterio del pro rata, non possono derogare a norme primarie.
5.2 – A ciò si aggiunga che pienamente aderente è il caso esaminato da Cass. 10/12/2018 n.31875 sulla illegittimità del contributo di solidarietà adottato dalla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, sia pure in funzione dell’obbiettivo di assicurare l’equilibrio di bilancio e la stabilità di gestione, mediante atti o provvedimenti che, lungi dall’incider e sui criteri determinativi del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta su di esso, ritenendo che siano atti incompatibili con il rispetto del principio del “pro rata” e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore. La pronuncia ha affrontato i temi della privatizzazione degli enti RAGIONE_SOCIALE previdenziali, dell’autonomia gestionale delle casse e della non incompatibilità del potere regolamentare con il sistema delle fonti, precisando che il D.Lgs. n.509/1994 non ha attribuito agli emanandi regolamenti delle RAGIONE_SOCIALE il carattere di regolamenti di delegificazione di cui alla L.n.400/1988, per cui non è loro consentito di sostituire, in materie non coperte da riserva assoluta di legge, preesistenti disposizioni legislative statali o di derogare a fonti di livello primario; ivi si richiama anche il tema dell’equilibrio di bilancio delle gestioni previdenziali in un termine non inferiore a quindici anni, del rispetto del principio del pro rata e dei tipi di provvedimento adottabili (variazione di aliquote contributive e riparametrazione dei coefficienti di rendimento) dopo le modifiche introdotte dalla L.n.296/2006,
con la precisazione che esula dal novero dei provvedimenti (cd. numerus clausus ) ed è incompatibile con il rispetto del principio del pro rata qualsiasi provvedimento degli enti previdenziali privatizzati, come quello dell’art. 22 del Regolamento di disciplina della RAGIONE_SOCIALE, che «introduca – a prescindere dal ‘criterio di determinazione del trattamento pensionistico’ – la previsione di una trattenuta a titolo di ‘contributo di solidarietà’ sui trattamenti di pensioni già quantificati ed attribuiti», ossia «esula qualsiasi provvedimento che lungi dall’incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico da adottarsi nel rispetto o tenuto conto del principio del pro rata, ai sensi delle successive formulazioni dell’art. 3 comma 12, L.n.335/1995 e finalizzato al solo riequilibrio finanziario rispetto ai limiti di stabilità imposti dalla legge – imponga una trattenuta su detto trattamento già determinato, in base ai criteri ad esso applicabili, quale limite esterno della sua misura»; la medesima pronuncia ha affrontato il tema della interpretazione autentica fornita dall’art. 1 co. 488 della L. n.147/2013, nel senso della legittimità degli atti adottati prima della entrata in vigore della L.n.296/2006 a condizione che siano finalizzati ad assicurare l’equilibrio finanziario di lungo termine «mentre sicuramente tale finalità non rappresenta un connotato del contributo straordinario di solidarietà, proprio perché di carattere provvisorio e limitato nel tempo», ed anche il tema della non incidenza della sentenza della Corte Costituzionale n.173/2016 «sulle conclusioni qui assunte» trattandosi comunque di un prelievo che può essere introdotto solo dal legislatore.
Ancora, a corroborare l’infondatezza del secondo motivo, si richiamano altri precedenti di questa Corte che hanno affermato: la mancata copertura della previsione di legge, richiesta dall’art. 23 Cost., che «rende illegittima la previsione
della ritenuta per cui è causa» (Cass. n.12122/2023), l’estraneità del contributo di solidarietà ai criteri determinativi del trattamento pensionistico e conseguentemente anche al principio del necessario rispetto del pro rata (Cass. n.603/2019), la carenza di base legale ad impedire la legittimità del contributo di solidarietà introdotto per norma regolamentare ed il limite alla autonomia negoziale rappresentato dalla riserva di legge delineata dall’art. 23 Cost. con l’affermazione che «l’autonomia non è l egibus soluta» (Cass. n.9914/2023), ed anche il significato dello jus superveniens di cui all’art. 1 co.763 della L.n.296/2006 non indica la legittimità di atti o provvedimenti riduttivi delle prestazioni già erogate «sol perché già adottati» ma ne garantisce la «perdurante efficacia anche alla luce delle modificazioni intervenute, sempre che gli stessi siano stati assunti nel rispetto della legge» (Cass. n. 19711/2017).
6.1 -Ulteriori considerazioni in tema di ragionevolezza, proporzionalità e sostenibilità del contributo non possono prescindere dalla inderogabile riserva di legge di matrice costituzionale e dalla finalità di equilibrio di bilancio a lungo termine che, per disposizioni normative succedutesi nel tempo, deve essere assicurata per un termine lungo, ampliato dai 15 anni previsti ex art. 3 comma 12 L.n.335/1995 ai 30 anni previsti dall’art. 1 co. 736 della L. n.296/2006, fino ai 50 anni previsti dall’art. 24 D. L. n.201/2011; ma il contributo applicato dalla RAGIONE_SOCIALE, prorogato per periodi quinquennali consecutivi, si configura come una prestazione autonoma, non già come correttivo del trattamento pensionistico. Si precisa che il richiamo espresso nel motivo di ricorso a quest’ultima disposizione normativa per sostenere la legittimità del contributo imposto almeno nel limite dell’1% su due annualità
(2012 e 2013) non è pertinente al fine di giustificarne ragionevolezza e sostenibilità poiché trattasi di un istituto diverso da quello di fonte regolamentare, per natura, funzione, soggetti emittenti (il contributo minimo di cui all’art. 24 comma 24 lett. B, del D.L. n.201/2011, invero, ha fonte legislativa, carattere eccezionale e di limitata attuazione biennale, non è adeguato a fasce di reddito ma è applicato in percentuale fissa sul reddito percepito, e presuppone una condizione di inerzia dell’ente previdenziale privato e non già l’attivazione procedimentale di una regolamentazione rivelatasi giudizialmente illegittima).
6.2 – Inoltre, non è autonomamente applicato il prelievo ex art.24 d.l. 201/2011 in assenza di una specifica determinazione dell’ente , ricognitiva di una propria incolpevole inerzia; non si tratta di una disposizione autoapplicativa. E sulla non equiparabilità della situazione di illegittimità giudiziale della contribuzione imposta dalla RAGIONE_SOCIALE con l’inattività nell’ adozione di una legittima forma contributiva al fine di riequilibrio di bilancio, si vedano anche, di recente, le pronunce n.20701/2024 e n.24400/2024, a cui si intende dare continuità. In definitiva, insussistente è la violazione dell’art. 24 co.24 in ragione della sua inapplicabilità.
Anche il terzo motivo di ricorso è infondato. Questa Corte (Cass. n.31527/2022), in un caso analogo al presente, dove si discuteva di somme trattenute sui ratei di pensione in base al contributo di solidarietà applicato dalla RAGIONE_SOCIALE, ha affermato che la prescrizione quinquennale prevista dall’art.2948, n. 4, c.c. così come dall’art.129 del R.D.L. n. 1827 del 1935 -richiede la liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere posto a disposizione dell’assicurato, sicché, ove sia in
contestazione l’ammontare del trattamento pensionistico (cioè con o senza applicazione del contributo di solidarietà), il diritto alla riliquidazione degli importi è soggetto all’ordinaria prescrizione decennale di cui all’art. 2946 cod. civ. (ne escludono la durata quinquennale, fra le tante, le ordinanze di questa Corte nn. 31527/2022, 4362/2023, 4349/2023, 24023/2024, 24021/2024). Si richiama anche la pronuncia Cass. n.41320/2021 sulla mancanza dei criteri di liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere posto a disposizione dell’assicurato, laddove la differenza di importo pensionistico, decurtata e non riscossa, ne esclude il carattere di importo ‘pagabile’. Trattasi di un indirizzo consolidato (cfr. Cass. n.449/23, e n.688/23) e condiviso dal Collegio.
7.1 -Né vale in contrario richiamare l’art.47 -bis d.P.R. n.639/70, secondo cui «Si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronunzia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, nonché delle prestazioni della gestione di cui all’art.24 l. n.88/89, o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni». La norma riguarda l’ipotesi di riliquidazione della pensione, non già l’indebita trattenuta per l’applicazione di una misura patrimoniale illegittima, che non condivide con il rateo pensionistico la disciplina del sistema di calcolo della pensione in sé considerata (Cass. n.4604/2023). Invero, dalla fattispecie di credito consequenziale all’indebita ritenuta differisce l’ipotesi in cui i ratei arretrati – ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronuncia giudiziale dichiarativa del relativo diritto -si prescrivono in cinque anni (v. Cass. n.31527/2022: «La RAGIONE_SOCIALE ha esercitato unilateralmente un potere di prelievo che si è sovrapposto al diritto del pensionato, ma non si è confuso con l’obbligazione pensionistica a cui
pretendeva di applicarsi. Il termine di prescrizione dell’azione di recupero delle somme indebitamente trattenute non può che essere quello ordinario decennale»). La norma si riferisce, inoltre, alle prestazioni della gestione dell’art. 24 L. n.88/1989 (gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti) dettata in tema di ristrutturazione degli istituti RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE; dato il differente ambito applicativo, non si pone, dunque, a mente dell’art. 3 Cost., alcun problema di eventuale disparità di trattamento fra pensionati RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e pensionati di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, vertendosi in ipotesi di trattenute operate in virtù di diverso titolo contributivo.
8. Sul quarto motivo di ricorso, premesso che l’impugnata sentenza non ha condiviso l’argomento della decorrenza degli interessi dalla domanda (a cui si riferisce l’ipotesi dell’art. 16 L.n.412/19 91 valorizzando l’aspetto sanzionatorio dell’inefficiente azione amministrativa) ma dalle singole trattenute a saldo, devesi escludere la centralità della doglianza rispetto al tardivo od omesso adempimento di una prestazione previdenziale, vertendosi, nel caso di specie, in una indebita decurtazione in virtù di illegittima imposizione contributiva; gli interessi legali, come previsto dall’art. 429 comma terzo, c.p.c., competono dalla maturazione del diritto, decorrenti dal giorno in cui la prestazione (rateo) non è stata interamente erogata e non già dal momento della domanda (amministrativa o giudiziale) con la quale si invochi l’unitario trattamento della prestazione alla cui erogazione il pensionato ha già conseguito la titolarità. La pronuncia impugnata è conforme al diritto, in linea con quanto già affermato da questa Corte (ord. n.12122/2023), secondo la quale «al pensionato, infatti, per effetto dell’accoglimento della domanda, competono gli interessi legali dalla data di maturazione del diritto (coincidente con i
prelievi effettuati dalla RAGIONE_SOCIALE) fino al momento dell’effettivo pagamento, in base ad un consolidato e condiviso indirizzo di questa Corte (da ultimo confermato da Cass. n.13642 del 2022) che, con riguardo agli accessori, afferma che i crediti previdenziali hanno natura unitaria; gli accessori costituiscono componenti essenziali di un’unica prestazione nel senso che il credito maggiorato di tali elementi, rappresenta, nel tempo, l’originario credito nel suo reale valore man mano aggiornato (Cass. n. 12023 del 2003; conf. Cass. n. 18558 del 2014; Cass. n. 2563 del 2016)» ivi richiamando fattispecie analoghe già esaminate e l’arresto delle Sezioni Unite (n. 6928/2018) con il quale si è ribadito che dalla affermata natura previdenziale (del credito) deriva che agli accessori non si applica il regime giuridico proprio delle obbligazioni pecuniarie, sicché il pagamento del solo credito originario si configura come adempimento parziale di una prestazione unitaria, e ne consegue che «gli interessi devono essere calcolati sul capitale rivalutato con scadenza periodica, dal momento dell’inadempimento al soddisfacimento del credito» (nello stesso senso, Cass. nn.35113/2022 e 4362/2023), quindi non dalla data della domanda giudiziale ma dal compiuto prelievo (cfr. Cass. n.24528/2024).
La soluzione cui si perviene si pone in continuità con il consolidato orientamento giurisprudenziale, non essendovi spazio per una sua rimeditazione. Numerose altre pronunce sono state emesse dalla Corte, aderenti alla soluzione prospettata, e non emergono ragioni per discostarsene (cfr. ex multis ord. Cass. n.6170/2024, n.24404/2024, n.24023/24, n.24021/24).
Conclusivamente il ricorso va respinto con condanna alle spese secondo soccombenza, liquidate in ragione del valore di lite. Non sussistono i presupposti per la condanna ex art. 96 terzo comma c.p.c. invocata dal controricorrente COGNOME.
Nulla si dispone sulle spese nei confronti di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE al quale l’impugnazione è stata notificata solo al fine di una mera denuntiatio litis , come riconosciuto dallo stesso istituto, non essendo stata svolta alcuna argomentazione, né in sentenza né nei motivi di ricorso, sul diritto alla totalizzazione del trattamento pensionistico.
10.1 – Sussistono, infine, i presupposti per il versamento del doppio del contributo unificato, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente parte RAGIONE_SOCIALE, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 1.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1bis dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto.
Così deciso in Roma, all’esito dell’adunanza camerale del 24 ottobre 2025.
La Presidente
NOME COGNOME