Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 2439 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L   Num. 2439  Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso 15624-2023 proposto da
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata  e  difes a,  in  virtù  di  procura  conferita  con  l’istanza  di decisione, dall’avvocata NOME COGNOME, con domicilio eletto presso il suo studio, in ROMA, INDIRIZZO
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso, in forza di procura rilasciata  in  calce  al  controricorso,  dall’AVV_NOTAIO  NOME COGNOME, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocata
NOME COGNOME, in ROMA, INDIRIZZO
-controricorrente – per la cassazione della sentenza n. 64 del 2023 del la CORTE D’APPELLO DI TORINO, depositata il 14 febbraio 2023 (R.G.N. 557/2022).
Udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 29 ottobre 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
R.G.N. 15624/2023
COGNOME.
Rep.
C.C. 29/10/2024
giurisdizione Contributo di solidarietà imposto dalla RAGIONE_SOCIALE.
1. -Con sentenza n. 64 del 2023, depositata il 14 febbraio 2023, la Corte d’appello di Torino ha respinto il gravame della RAGIONE_SOCIALE (d’ora innanzi, RAGIONE_SOCIALE) e ha confermato la pronuncia del Tribunale della medesima sede, che aveva dichiarato l’illegittimità dei prelievi effettuati, a titolo di contributo di solidarietà, sulla pensione di vecchiaia erogata a decorrere dal primo novembre 2004 al AVV_NOTAIO NOME COGNOME, condannando l ‘ente a restituire gl’importi arbitrariamente prelevati, nei limiti della prescrizione decennale.
A  fondamento  della  decisione,  la  Corte  territoriale  ha  negato  il potere della RAGIONE_SOCIALE d’imporre un contributo di solidarietà, in quanto tale prelievo esula dai criteri di determinazione del trattamento pensionistico che gli enti previdenziali privatizzati per legge possono adottare. È riservata al legislatore, in base all’art. 23 Cost., l’imposizione di una prestazione patrimoniale di tal fatta.
Né  il  contributo  in  questione,  provvisorio  e  limitato  nel  tempo, persegue la finalità di assicurare l’equilibrio di bilancio a lungo termine . Tale  circostanza  destituisce  di  fondamento  anche  il  richiamo  alle previsioni dell’art. 24, comma 24, del decreto -legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214.
Non è fondata, infine, l’eccezione di prescrizione quinquennale, in quanto «il fatto che la trattenuta sulla pensione a titolo di contributo di solidarietà  sia  esattamente  quantificata  nei  cedolini  relativi  ai  ratei pensionistici non rende il credito ‘pagabile’ o esigibile, dato che esso, contestato  dal  debitore  prima  di  tutto  nell’ an  debeatur ,  non  può ritenersi  ‘messo  a  disposizione’  del  creditore»  (pagina  12  della pronuncia impugnata).
2. -La RAGIONE_SOCIALE impugna in sede di legittimità, sulla base di tre motivi , la sentenza d’appello.
3. -Resiste con controricorso il AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
4. -Il 20 aprile 2024, è stata formulata proposta di definizione del giudizio, essendosi ravvisata la manifesta infondatezza del ricorso.
5. -La ricorrente, con istanza del 28 maggio 2024, ha chiesto la decisione.
-Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio, in applicazione dell’art. 380bis .1. cod. proc. civ.
-Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.
-In vista dell’adunanza camerale, la ricorrente e il controricorrente hanno depositato memoria illustrativa.
-All’esito  della  camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni (art. 380 -bis .1., secondo comma, cod. proc. civ.).
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. -Con il primo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione delle seguenti disposizioni: gli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509; l’art. 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificato dall’art. 1, comma 763, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e interpretato autenticamente dall’art. 1, comma 488, della legge 27 dicembre 2013, n. 147; l’art. 24, comma 24, del decreto -legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214; gli artt. 2, 3 e 23 Cost., anche in combinato disposto con l’art. 29 del Regolamento unitario della RAGIONE_SOCIALE e con le delibere della RAGIONE_SOCIALE n. 4 del 2008, n. 3 del 2013, n. 10 del 2017, emanate in virtù dell’art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale, adottato con decreto ministeriale 14 luglio 2004; l’art. 115 cod. proc. civ.
Avrebbe errato la Corte territoriale nel disconoscere la legittimità del  contributo  di  solidarietà  imposto  dalla  RAGIONE_SOCIALE,  senza  tener  conto delle previsioni di legge (art. 3, comma 12, della legge n. 335 del 1995, come modificato dalla legge n. 296 del 2006 e quindi interpretato dalla
legge  n.  147  del  2013),  che  attribuiscono  agli  enti  previdenziali privatizzati il potere di adottare tutti gli atti necessari alla salvaguardia dell’equilibrio  di  bilancio  di  lungo  termine. Alla  salvaguardia  di  tale equilibrio si correlerebbe l’imposizione stabilita dalla RAGIONE_SOCIALE, come attesterebbe la documentazione attuariale ignorata dalla Corte d’appello.
Inoltre, il contributo di solidarietà risponderebbe a tutti i presupposti individuati dal giudice delle leggi nella sentenza n. 173 del 2016 (carattere straordinario, importo contenuto, finalità di assicurare l’equilibrio finanziario e la solidarietà inter generazionale, gradualità, incidenza sui trattamenti d’importo più modesto). Il fondamento del contributo si rinverrebbe nella norma primaria, che vincola la RAGIONE_SOCIALE a curare l’interesse pubblico legato alla RAGIONE_SOCIALE e all’RAGIONE_SOCIALE di una categoria professionale, nel rispetto dell’equilibrio e della stabilità del bilancio. Una definitiva conferma del potere impositivo delle Casse si potrebbe desumere dall’art. 24, comma 24, del d.l. n. 201 del 2011.
Né avrebbe alcuna attinenza con la tematica in esame il principio del pro rata , che le Casse dovrebbero soltanto tener presente in via tendenziale.
-Con  il  secondo  mezzo,  in  via  subordinata,  la  ricorrente prospetta, sempre in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione dell’art. 24, comma 24, lettera b ), del d.l. n. 201 del 2011.
La sentenza d’appello avrebbe erroneamente respinto la domanda gradata della RAGIONE_SOCIALE , volta a ottenere l’applicazione del contributo di solidarietà nella misura dell’1%, sancita dalle richiamate disposizioni  del  d.l.  n.  201  del  2011  per  gli  anni  2012  e  2013.  La declaratoria d’illegittimità delle delibere che hanno  introdotto il contributo in esame produrrebbe gli stessi effetti de ll’inerzia dell’ente previdenziale  o  della  mancata  approvazione,  ad  opera  dei  Ministeri
vigilanti, dei provvedimenti adottati al fine di raggiungere l’equilibrio di bilancio.
3. -Con la terza critica, in via di ulteriore subordine, la ricorrente deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione o la falsa applicazione dell’art. 19, comma 3, della legge 29 gennaio 1986, n. 21, dell’art. 2948, n. 4, cod. civ., dell’art. 47 -bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, degli artt. 3 e 38 Cost.
La  sentenza  d’appello  meriterebbe  censura  anche  per  avere rigettato l’eccezione di prescrizione quinquennale ,  in  violazione  della normativa speciale (legge n. 21 del 1986), inequivocabile nell’ancorare al decorso di cinque anni la prescrizione del diritto alle prestazioni della RAGIONE_SOCIALE.
Inoltre, i ratei pensionistici sarebbero determinati nel loro ammontare e si applicherebbero integralmente le  previsioni dell’art. 2948, n. 4, cod. civ., comunque riferite a «tutti i pagamenti oggetto di un’obbligazione  periodica  secondo  scadenze  pari  od  i nferiori  ad  un anno, a prescindere dalla fonte, legale o contrattuale, di tale obbligazione» (pagina 24 del ricorso).
Anche  con  riferimento  ai  ratei  di  pensione  erogati  dagli  enti previdenziali privatizzati, troverebbe applicazione la prescrizione quinquennale introdotta dall’art. 47 -bis del d.P.R. n. 639 del 1970, in quanto  espressione  di  una  regola  di  sistema  vigente  per  tutti  i trattamenti pensionistici obbligatori, senza alcuna esclusione per quelli corrisposti dalla RAGIONE_SOCIALE.
4. -Il ricorso dev’essere dichiarato, nel suo complesso, inammissibile, in quanto gli argomenti addotti nella memoria illustrativa  a  supporto  dell’istanza  di  decisione  non  sono  idonei  a confutare la giurisprudenza consolidata di questa Corte, puntualmente richiamata nella proposta di definizione.
5. -Quanto alla legittimità del contributo di solidarietà, approfondita nel primo motivo di ricorso, questa Corte ha ribadito a più riprese che il potere d’imporlo deve trovare il suo univoco fondamento nella legge, alla stregua dell’art. 23 Cost. (Corte co stituzionale, sentenza n. 173 del 2016). Si tratta, invero, di un prelievo riconducibile al genus delle prestazioni patrimoniali imposte, che spetta al legislatore fissare nei suoi elementi essenziali (Cass., sez. lav., 10 dicembre 2018, n. 31875), in quanto non si annovera tra i provvedimenti che le Casse, per espressa previsione di legge, possono adottare.
Dalla  scelta  del  legislatore  di  temperare  il  sistema  del pro  rata (legge  296  del  2006)  non  si  può  evincere  alcun  fondamento  per  il potere della RAGIONE_SOCIALE d’imporre un contributo che interferisce con aspetti diversi.
A diverse conclusioni non induce l’art. 1, comma 488, della legge n.  147  del  2013,  che  fa  salvi  i  soli  provvedimenti  legittimamente assunti dalla RAGIONE_SOCIALE , allo scopo d’incidere sui criteri di determinazione dei trattamenti previdenziali, rigorosamente intesi.
Peraltro, «la norma in esame pone come condizione di legittimità degli atti che essi siano finalizzati ad assicurare l ‘ equilibrio finanziario a lungo termine, mentre sicuramente tale finalità non rappresenta un connotato del contributo straordinario di solidarietà, proprio perché di carattere provvisorio e limitato nel tempo, così come affermato dalla stessa  ricorrente»  (sentenza  n.  31875  del  2018,  cit.,  punto  7  delle Ragioni della decisione ).
Tali  considerazioni,  recepite  con  ampiezza  di  riferimenti  dalla pronuncia impugnata, sono avvalorate dalle stesse previsioni dell’art. 24 del d.l. n. 201 del 2011, che la ricorrente, anche nella memoria illustrativa (pagine da 1 a 6), richiama a sostegno delle censure.
Anzitutto,  è  il  legislatore  che,  in  quel  frangente,  ha  delimitato  i presupposti applicativi del contributo di solidarietà e ne ha stabilito in
via imperativa la misura, fornendo una precisa base legale al prelievo in esame.
In secondo luogo, il legislatore, con lo strumento della decretazione d’urgenza ,  ha  mostrato  di  attribuire  rilievo  primario  alle  misure  di riequilibrio di lungo periodo, con ciò differenziandole, all’evidenza, dal contingente contributo imposto dalla RAGIONE_SOCIALE in virtù delle delibere qui contestate.
6. -Dei  presupposti  enucleati  dal  d.l.  n.  201  del  2011,  la  parte ricorrente,  nel  formulare  in  via  gradata  il  secondo  mezzo,  non  ha allegato e dimostrato gli elementi imprescindibili.
Il  legislatore  ha  imposto  agli  enti  previdenziali  privatizzati  di adottare «misure volte ad assicurare l ‘ equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche secondo bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di cinquanta anni».
Ove gli enti previdenziali privatizzati, entro il 30 settembre 2012, non adottino i provvedimenti in esame o i Ministeri vigilanti esprimano un  parere  negativo  sulle  delibere  adottate,  a  decorrere  dal  primo gennaio 2012 si applica «un contributo di solidarietà, per gli anni 2012 e 2013, a carico dei pensionati nella misura dell ‘ 1 per cento» (art. 24, comma 24, lettera b , del d.l. n. 201 del 2011).
La legge indica come prioritaria l’adozione di misure strutturali di riequilibrio, destinate a proiettarsi in un arco temporale più ampio, e, solo in via di extrema ratio , contempla l’applicazione del contributo di solidarietà in una misura predeterminata, peraltro diversa da quella che la RAGIONE_SOCIALE ha rivendicato in giudizio. L’applicazione è subordinata per legge al ricorrere di requisiti tassativi, che s’identificano nell’inerzia degli enti o nella valutazione negativa dei Ministeri vigilanti.
All’inerzia  o  all’inefficacia  delle  azioni  intraprese,  che  dev’essere attestata dal parere negativo del Ministero, non può essere equiparata sic et simpliciter l’adozione di delibere dichiarate illegittime , secondo la
prospettazione che la ricorrente propugna, da ultimo nella memoria illustrativa (pagine 6, 7 e 8).
È evidente ictu oculi la differenza che intercorre, sul piano empirico, prima  ancora  che  normativo,  tra  una  delibera  che  arbitrariamente imponga il  contributo  di  solidarietà  e  sia  riconosciuta ex  post come illegittima  e  l’inerzia  nell’adottare  le  diverse  e più incisive misure di riequilibrio di lungo periodo.
È di tali  ultimi  presupposti di fatto che occorre offrire deduzione circostanziata e prova persuasiva.
All’onere deduttivo e probatorio che si è descritto la parte ricorrente non  ha  ottemperato,  limitandosi  ad  assimilare  condizioni  fattuali  e normative del tutto eterogenee.
Né l ‘ invalidità delle delibere può conferire in via retrospettiva alcun crisma di legittimità a un contributo imposto per effetto di autonome scelte e con requisiti diversi da quelli poi definiti dalla legge.
In  tal  senso  questa  Corte  si  è  espressa  anche  di  recente,  nel vagliare  le  istanze  di  decisione  proposte  dalla  RAGIONE_SOCIALE  RAGIONE_SOCIALE (Cass., sez. lav., 25 luglio 2024, n. 20684, pagine 9, 10, 11 e 12 della motivazione; negli stessi termini, da ultimo, Cass., sez. lav., 3 gennaio 2025, n. 68).
7. -Dev’essere  ribadita,  infine,  l’applicabilità  della  prescrizione decennale, che il terzo motivo contesta.
In coerenza con i princìpi già enunciati dalle sezioni unite (Cass., S.U., 8 settembre 2015, n. 17742), questa Corte è costante nell’affermare che la prescrizione quinquennale, invocata dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, richiede la liquidità ed esigibilità del credito. Il credito, dunque, dev’esser posto a disposizione dell ‘ assicurato.
Tali requisiti non si risultano integrati allorché «il pensionato è stato in  condizione  di  riscuotere  solo  i  ratei  della  pensione  nella  misura decurtata  del  contributo  di  solidarietà,  e  non  anche  nel  superiore
importo spettante senza l ‘ applicazione del medesimo» (Cass., sez. lav., 25 ottobre 2022, n. 31527, punto 15 delle Ragioni della decisione ).
Nel  caso  di  specie ,  si  verte  sull’i ndebita  trattenuta  «derivante dall ‘a pplicazione  di  una  misura  patrimoniale  illegittima,  che  non condivide con il rateo pensionistico la disciplina del sistema di calcolo della pensione in sé considerata» (ordinanza n. 68 del 2025, cit.).
Non è conferente, in senso contrario, il richiamo all’art. 47 -bis del d.P.R. n. 639 del 1970, dettato nell’àmbito delle prestazioni erogate dall’RAGIONE_SOCIALE,  come  la  stessa  collocazione  sistematica  della  disciplina conferma,  e  concernente  la  disciplina  dei  «trattamenti  pensionistici, nonché delle prestazioni della gestione di cui all ‘ articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88».
Peraltro, a tutto concedere, «la fattispecie in esame non è classificabile quale ipotesi di riliquidazione di trattamenti pensionistici, ma quale credito consequenziale all ‘ indebita ritenuta derivante dalla applicazione di una misura patrimoniale illegittima, frutto di trattenute operate sui singoli ratei di pensione, ma che non condivide con il rateo pensionistico la disciplina del sistema di calcolo della pensione in sé considerata» (sentenza n. 31527 del 2022, cit., punto 17 delle Ragioni della decisione ).
Tale orientamento è stato confermato anche nello scrutinio degli argomenti critici sviluppati dalla RAGIONE_SOCIALE a sostegno delle istanze di decisione (Cass., sez. lav., 28 agosto 2024, n. 23257) e la memoria illustrativa  (pagine  8,  9  e  10)  non  apporta  argomenti  che possano indurre a rimeditare la giurisprudenza oramai consolidata.
8. -Le  spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, con distrazione a favore dell’AVV_NOTAIO, che ha reso la dichiarazione prevista dall’art. 93 cod. proc. civ.
9. -Poiché l ‘ impugnazione è stata definita in senso conforme alla proposta, questa Corte, in virtù dell’art. 380 -bis ,  terzo comma, cod.
proc. civ., deve applicare l’art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ.,  non  riscontrandosi  ragioni,  nel  caso  concreto,  che  possano  far propendere per una diversa applicazione della norma (Cass., S.U., 27 dicembre 2023, n. 36069).
In  controversie  sovrapponibili  a  quella  odierna,  questa  Corte  ha rilevato che configura «un abuso del processo il fatto di chiedere la decisione della causa senza addurre nuovi  argomenti idonei a rimeditare  l ‘ orientamento  giurisprudenziale  sulla  scorta  del  quale  è stata formulata la proposta medesima» (Cass., sez. lav., 30 dicembre 2024, n. 34976 e n. 34974; nello stesso senso, in linea generale, Cass., S.U., 13 ottobre 2023, n. 28540, e 27 settembre 2023, n. 27433).
La ricorrente , pertanto, dev’essere condannata a pagare a favore del  controricorrente  la  somma  equitativamente  determinata  in  Euro 2.500,00 e a pagare alla cassa delle ammende una somma di denaro che,  nei  limiti  di  legge,  si  determina  nel  medesimo  importo  di  Euro 2.500,00.
10. -La declaratoria d’inammissibilità del ricorso impone di dare atto  dei  presupposti  per  il  sorgere  dell’obbligo  del la  ricorrente  di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la parte ricorrente a rifondere alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, in Euro 200,00 per esborsi, oltre  al  rimborso delle spese forfettarie nella misura  del 15% e  agli accessori di legge, con distrazione a favore del procuratore antistatario, AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO COGNOME.
Condanna  la  ricorrente,  in  applicazione  degli  artt.  380bis ,  terzo comma, e 96, terzo comma, cod. proc. civ., al pagamento, a favore del controricorrente, dell’importo di Euro 2.500,00 .
Condanna  la  ricorrente,  in  applicazione  degli  artt.  380bis ,  terzo comma, e 96, quarto comma, cod. proc. civ., al pagamento, in favore della cassa delle ammende, dell’importo di Euro 2.500,00.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1bis dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quarta Sezione