Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 31809 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 31809 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 10/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso 26196-2021 proposto da:
CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio degli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, che la rappresentano e difendono;
– ricorrente –
contro
COGNOME elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 591/2021 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 12/04/2021 R.G.N. 2554/2018;
Oggetto
Pensione
Prelievo a titolo di contributo di solidarietà.
Prescrizione
R.G.N. 26196/2021
COGNOME
Rep.
Ud. 10/07/2024
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/07/2024 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE:
la Corte d’appello di Roma confermava la pronuncia di primo grado che aveva d ichiarato l’illegittimità del prelievo sul trattamento pensionistico del l’odierno controricorrente a titolo di contributo di solidarietà, per il periodo indicato in atti e, per l’effetto, aveva condannato la Cassa a lla restituzione degli importi trattenuti;
riteneva la Corte d’appello come la Cassa non potesse applicare il contributo di solidarietà, a ciò non essendo legittimata da alcuna norma di legge, invece richiesta dall’art.23 Cost. Escludeva poi la prescrizione del diritto alla restituzione delle somme richieste, il cui termine indicava in dieci anni;
avverso tale sentenza ricorre la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti (CNPADC) , per tre motivi, cui resiste, con controricorso, il pensionato;
a seguito di richiesta di decisione presentata dalla Cassa nei confronti della proposta di definizione anticipata del presente giudizio, veniva fissata l’odierna adunanza camerale, nella quale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.
RILEVATO CHE:
con il primo motivo di ricorso -ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ. – la Cassa deduce violazione dell’art. 2 D.Lgs. nr. 509 del 1994 in combinato disposto con l’art.22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale della CNPADC e con la delibera CNPADC 27.6.2013, nonché dell’art.3, co.12, della legge nr.335 del 1995, dell’art.1, co. 763, della
legge nr. 296 del 2006, dell’art.1, co. 488, della legge nr.147 del 2013, dell’art. 24, co. 24, del d.l. nr. 201 del 2011, conv. con legge nr. 214 del 2011, degli artt.3, 23 e 38 Cost. La Corte avrebbe errato nel negare che la Cassa, nell’ambito della propria autonomia regolamentare, possa applicare il contributo di solidarietà onde perseguire l’equilibrio finanziario di lungo termine;
con il secondo motivo di ricorso -ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ. – la Cassa deduce violazione dell’art.1 della legge nr.147 del 2013, dell’art.3, co. 12, della legge nr. 335 del 1995, dell’art. 1, co. 763, della legge nr. 296 del 2006, dell’art.2 del D.Lgs. nr. 509 del 1994 in combinato disposto con l’art.22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale della CNPADC e con la delibera CNPADC 27.6.2013. La Corte non avrebbe considerato che il contributo di solidarietà è stato introdotto per assicurare l’equilibrio finanziario di lungo termine della Cassa, non essendo uno strumento straordinario e limitato nel tempo.
con il terzo motivo -ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ.- è dedotta v iolazione dell’art. 1 della legge n r. 147 del 2013, degli artt. 2946 e 2948 cod. civ., dell’art. 129 del regio decreto-legge n. 1827 del 1935 , e dell’art. 47 -bis del d. P.R. n. 639 del 1970. La Corte avrebbe erroneamente ritenuto decennale la prescrizione della pretesa di pagamento delle somme indebitamente trattenute. Si sostiene l’applicazione dell’art.47bis d.P.R. n.639/70 anche alle casse previdenziali privatizzate, pena la violazione dell’art.3 Cost.;
i primi due motivi, che possono essere trattati congiuntamente, sono infondati, alla stregua dell’oramai consolidato orientamento di questa Corte, che ha offerto
esaustiva risposta a tutti gli argomenti addotti a sostegno del ricorso;
anche alla luce delle enunciazioni di principio della sentenza della Corte costituzionale nr. 173 del 2016, questa Corte è ferma nell’escludere che la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti possa adottare, sia pure in funzione dell’obiettivo di assicurare l’equilibrio di bilancio e la stabilità della gesti one, atti o provvedimenti che operino una trattenuta su un trattamento già determinato e si sostanzino in una prestazione patrimoniale imposta, che solo la legge pu ò introdurre, alla stregua dell’art. 23 Cost. (Cass nr. 31875 del 2018; nello stesso senso, Cass. nr. 603 del 2019);
a tale orientamento questa Corte ha dato continuità in molteplici occasioni (di recente, fra le molte, Cass. nn. 9842, 9886, 9893, 10047, 12122 del 2023; Cass. nn. 6170 e 7489 del 2024 e, nelle more della presente decisione, Cass. nn. 20684, 20694, 20701, 23257, 23261, 23263 del 2024) reputando irrilevante l’autonomia delle Casse privatizzate (Cass. nr. 9914 del 2023, punto 3 delle Ragioni della decisione) e sprovviste di valenza decisiva le previsioni dell’art. 1, comma 763, della legge nr . 296 del 2006 e dell’art. 1, comma 488, della legge n r. 147 del 2013, menzionate anche nell’odierno giudizio (ordinanza n r. 9914 del 2023, cit., punti 4 e 5 delle Ragioni della decisione);
infondato è anche il terzo motivo, che prospetta l’applicabilità della prescrizione quinquennale;
in base ai principi a più riprese affermati da questa Corte, è assoggettata alla prescrizione decennale l’azione di restituzione delle trattenute a titolo di contributo di solidarietà, difettando i caratteri della liquidità e dell’esigibilità del credito, cui è correlata l’applicazione dell’invocato termine quinquennale
di prescrizione (Cass. nr. 31527 del 2022; in senso conforme, tra le altre, anche Cass. nn. 4362, 4263, 4604, 4349, 4314 del 2023 e le recentissime del 2024 sopra citate);
alle più ampie argomentazioni dei precedenti indicati si rinvia integralmente, anche ai sensi dell’art. 118 disp.att.cod.proc.civ.;
in definitiva, il ricorso va respinto, con conseguente condanna della Cassa ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano come in dispositivo;
ai sensi dell’art. 380bis , ultimo comma, cod.proc.civ., poiché il Collegio ha definito il giudizio in conformità alla proposta, trovano applicazione il terzo e il quarto comma dell’art. 96 cod.proc.civ. (v., al riguardo, Cass., sez.un., nr. 28540 del 2023). Parte ricorrente va dunque condannata a pagare una somma equitativamente determinata in Euro 1500,00 in favore di parte resistente, e di una ulteriore somma di Euro 1500,00 in favore della Cassa delle Ammende;
sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore di parte controricorrente, liquidate in Euro 3000,00 per compensi, Euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali e accessori di legge.
Condanna la ricorrente a pagare al resistente l’ulteriore somma di Euro 1500,00.
Condanna la ricorrente a pagare Euro 1500,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater , dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 10 luglio 2024