Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 5456 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L   Num. 5456  Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso 18315-2023 proposto da
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata  e  difes a,  in  virtù  di  procura  conferita  con  l’istanza  di decisione, dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, con  domicilio  eletto  presso  il  loro  studio,  in  ROMA,  INDIRIZZO
-ricorrente –
contro
NOME COGNOME, rappresentato e difeso, in forza di procura rilasciata in calce  al  controricorso,  dall’AVV_NOTAIO  NOME COGNOME, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, in ROMA, INDIRIZZO
-controricorrente – per la cassazione della sentenza n. 95 del 2023 del la CORTE D’APPELLO DI TORINO, depositata l’8 marzo 2023 (R.G.N. 581/2022).
Udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 28 novembre 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
R.G.N. 18315/2023
COGNOME.
Rep.
C.C. 28/11/2024
giurisdizione Contributo di solidarietà imposto dalla RAGIONE_SOCIALE.
FATTI DI CAUSA
1. -Con sentenza n. 95 del 2023, depositata l’8 marzo 2023, la Corte d’appello di Torino ha respinto il gravame della RAGIONE_SOCIALE  (d’ora  innanzi, RAGIONE_SOCIALE), confermando la pronuncia del Tribunale della medesima sede, che aveva dichiarato illegittime le trattenute effettuate, a titolo di contributo di solidarietà, sulla pensione del dottor NOME COGNOME.
La Corte di merito ha accolto l’impugnazione del pensionato e, in riforma  della  pronuncia  del  Tribunale,  ha  rigettato  l’eccezione  di prescrizione quinquennale e ha condannato la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE a restituire gl’importi arbitrariamente trattenuti per il periodo successivo al 2 settembre 2011.
A fondamento della decisione, i giudici d’appello hanno rilevato che gli enti previdenziali privatizzati non hanno alcun potere di adottare, sia pure  al fine di assicurare l’equilibrio di bilancio, trattenute suscettibili d’incidere su un trattamento pensionistico già determinato. La  decisione  del  Tribunale,  in  punto  d’illegittimità  del  contributo  di solidarietà, merita d’essere confermata.
È fondato, invece, l’appello del dottor NOME, che contesta l’applicazione della prescrizione quinquennale. A tale riguardo, la Corte d’appello di Torino ha osservato che difettano i caratteri di liquidità e di esigibilità del credito,  derivante  da  una  misura  patrimoniale illegittima e dunque assoggettato all’ordinaria prescrizione decennale.
-La RAGIONE_SOCIALE impugna in sede di legittimità, sulla base di due motivi , la sentenza d’appello.
-Resiste con controricorso il dottor NOME.
-Il 23 novembre 2023, è stata formulata proposta di definizione del giudizio, in ragione della manifesta infondatezza del ricorso.
-La ricorrente, con istanza del 21 dicembre 2023, ha chiesto la decisione.
-Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio, in applicazione dell’art. 380bis .1. cod. proc. civ.
-Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.
-In  vista  dell’adunanza  camerale,  la  ricorrente ha  depositato memoria illustrativa.
-All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni (art. 380 -bis .1., secondo comma, cod. proc. civ.).
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. -Con il primo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360,  primo  comma,  n.  3,  cod.  proc.  civ.,  violazione e/o  falsa applicazione dell’art. 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, dell’art. 1, comma 763, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e de ll’art.  1,  comma 488, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
Avrebbe errato la Corte territoriale nel disconoscere la legittimità del contributo di solidarietà imposto dalla RAGIONE_SOCIALE, senza tener conto dell’attenuazione del principio del pro rata e degli ampi poteri normativi attribuiti agli enti previdenziali privatizzati allo scopo di garantire l’equilibrio di bilancio e la sostenibilità nel lungo periodo. Il contributo in esame, applicato una tantum e con criteri di gradualità, si prefiggerebbe di rendere più stabile il sistema della RAGIONE_SOCIALE di cate goria, senza pregiudicare l’adeguatezza del trattamento corrisposto, e sarebbe rispettoso delle indicazioni del giudice delle leggi (sentenza n. 173 del 2016).
In via subordinata, la ricorrente eccepisce l’illegittimità costituzionale degli artt. 3, comma 12, e 1, commi 12, 17 e 18, della legge n. 335 del 1995, ove fossero intesi nel senso della intangibilità del trattamento pensionistico determinato con il metodo retributivo. La RAGIONE_SOCIALE,  privata  del  sostegno  economico  dello  Stato,
sarebbe costretta a perseguire l’equilibrio di bilancio, soggiacendo a limiti più rigorosi rispetto al sistema pubblico.
2. -Con il secondo mezzo, la ricorrente prospetta, in via gradata, sempre in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/ o falsa applicazione dell’art. 2948, n. 4, cod. civ.
La sentenza d’appello meriterebbe censura anche per aver disatteso l’eccezione di prescrizione quinquennale , a fronte di somme che dovrebbero essere pagate periodicamente ad anno o in termini più brevi, con conseguente applicabilità dell’art. 2948, n. 4, cod. civ.
3. -Il ricorso dev’essere dichiarato inammissibile.
Gli argomenti addotti nella memoria  illustrativa a supporto dell’istanza di decisione , nel reiterare i rilievi già formulati nel ricorso, non sono idonei a confutare la giurisprudenza consolidata di questa Corte, richiamata nella proposta di definizione, e non enunciano ragioni persuasive  che  avvalorino  la  richiesta  di  trattazione  in  pubblica udienza.
-Quanto alla legittimità del contributo di solidarietà, approfondita nel primo motivo di ricorso, questa Corte ha ribadito a più riprese che il potere d’imporlo deve trovare il suo univoco fondamento nella legge, alla stregua dell’art. 23 Cost. (Corte co stituzionale, sentenza n. 173 del 2016). Si tratta, invero, di un prelievo riconducibile al genus delle prestazioni patrimoniali imposte, che spetta al legislatore fissare nei suoi elementi essenziali (Cass., sez. lav., 10 dicembre 2018, n. 31875), in quanto esula dai provvedimenti che le Casse, per espressa previsione di legge, possono adottare.
Né si può invocare la scelta del legislatore di temperare il sistema del pro rata (legge 296 del 2006), che interferisce con aspetti diversi rispetto all’imposizione unilaterale del prelievo in esame.
A diverse conclusioni non induce l’art. 1, comma 488, della legge n.  147  del  2013,  che  fa  salvi  i  soli  provvedimenti  legittimamente
assunti dalla RAGIONE_SOCIALE , allo scopo d’incidere sui criteri di determinazione dei trattamenti previdenziali, rigorosamente intesi.
Peraltro, «la norma in esame pone come condizione di legittimità degli atti che essi siano finalizzati ad assicurare l ‘ equilibrio finanziario a lungo termine, mentre sicuramente tale finalità non rappresenta un connotato del contributo straordinario di solidarietà, proprio perché di carattere provvisorio e limitato nel tempo, così come affermato dalla stessa  ricorrente»  (sentenza  n.  31875  del  2018,  cit.,  punto  7  delle Ragioni della decisione ).
Né  al  caso  di  specie  si  attagliano  le  considerazioni  svolte  dalla sentenza  n.  173  del  2016,  pronunciata  dalla  Corte  costituzionale  in ordine a un contributo sancito dalla legge, in ossequio all’art. 23 Cost .
In tal senso questa Corte si è espressa in molteplici occasioni, da ultimo nel  vagliare  le  istanze  di  decisione  proposte  dall’odierna ricorrente (Cass., 4 febbraio 2025, n. 2729, e 29 novembre 2024, n. 30742).
Manifestamente  infondati sono, infine, i dubbi di legittimità costituzionale  adombrati  nel  ricorso  e,  da  ultimo,  nella  memoria illustrativa (pagine 12 e 13), con riferimento alle previsioni della legge n. 335 del 1995, interpretate nel senso della garanzia dell’intangibilità del trattamento pensionistico.
Tali  dubbi,  anzitutto,  sono  prospettati  in  modo  generico,  senza l’ indicazione delle ragioni che determinano la lesione degli artt. 3 e 38 Cost., compromettendo l’adeguatezza del trattamento pensionistico e ingenerando  un’arbitraria  disparità  tra  situazioni  che  devono  essere omogenee.
Inoltre, i rilievi della ricorrente non prefigurano in modo intelligibile l’intervento  di reductio  ad  legitimitatem che  reputano  necessario e comunque non sopperiscono alla carenza del fondamento legale del prelievo, fondamento prescritto dai precetti costituzionali.
Peraltro,  le censure  muovono  dalla  premessa,  sguarnita  d’ogni riscontro  normativo  ed  empirico,  che  il  contributo  di  solidarietà rappresenti la misura indefettibile per salvaguardare l’equilibrio delle Casse privatizzate, altrimenti onerate di compiti pubblicistici cui non potrebbero far fronte.
Per converso, dal dato normativo (art. 24, comma 24, del decretolegge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214) emerge che il legislatore, anche nella fase più acuta dell’emergenza, ha privilegiato le mi sure di riequilibrio che si proiettano, con carattere strutturale, in un arco temporale più ampio e ha configurato il contributo di solidarietà come extrema ratio , subordinata a presupposti tassativi che è stata la legge stessa, in quel frangente, a definire.
Le eccezioni d’incostituzionalità trascurano di ponderare gl’incisivi poteri che l’ordinamento attribuisce, entro confini delimitati pur sempre dalla  legge,  al  fine  di  conseguire  l’equilibrio  e  la  sostenibilità  della RAGIONE_SOCIALE di categoria.
Anche da questo punto di vista, dunque, non si ravvisano ragioni che inducano a discostarsi dalle considerazioni già formulate da questa Corte  anche  in  ordine  alla  conformità  a  Costituzione  del  sistema delineato dalla legge (Cass., sez. lav., 4 febbraio 2025, n. 2687, e 16 dicembre 2024, n. 32681).
5. -Dev’essere  ribadita,  infine,  l’applicabilità  della  prescrizione decennale, che il secondo motivo contesta.
In coerenza con i princìpi già enunciati dalle Sezioni Unite (Cass., Sez.Un.,  8  settembre  2015,  n.  17742),  questa  Corte  è  costante nell’affermare che la prescrizione quinquennale, eccepita dalla RAGIONE_SOCIALE, richiede la liquidità e l’ esigibilità del credito, messo a disposizione dell ‘ assicurato.
Tali requisiti non risultano integrati allorché «il pensionato è stato in  condizione  di  riscuotere  solo  i  ratei  della  pensione  nella  misura
decurtata  del  contributo  di  solidarietà,  e  non  anche  nel  superiore importo spettante senza l ‘ applicazione del medesimo» (Cass., sez. lav., 25 ottobre 2022, n. 31527, punto 15 delle Ragioni della decisione ).
S i verte sull’i ndebita trattenuta «derivante dall ‘a pplicazione di una misura patrimoniale illegittima, che non  condivide con il rateo pensionistico la disciplina del sistema di calcolo della pensione in sé considerata» (Cass., sez. lav., 3 gennaio 2025, n. 68).
Tale  orientamento  è  stato  confermato  anche nell’esame delle istanze di decisione della RAGIONE_SOCIALE (Cass., sez. lav., 5 febbraio 2025, n. 2838) e la memoria illustrativa (pagine 13 e seguenti) non apporta argomenti che possano corroborare una rimeditazione di princìpi ormai costanti.
6. -Le  spese  del  presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, con distrazione a favore dell’AVV_NOTAIO, che ha reso la dichiarazione prevista dall’art. 93 cod. proc. civ.
7. -Poiché l ‘ impugnazione è stata definita in senso conforme alla proposta, questa Corte, in virtù dell’art. 380 -bis ,  terzo comma, cod. proc. civ., deve applicare l’art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ.,  non  riscontrandosi  ragioni,  nel  caso  concreto,  che  possano  far propendere per una diversa applicazione della norma (Cass., S.U., 27 dicembre 2023, n. 36069).
In  controversie  sovrapponibili  a  quella  odierna,  questa  Corte  ha rilevato che configura «un abuso del processo il fatto di chiedere la decisione della causa senza addurre nuovi argomenti idonei a rimeditare  l ‘ orientamento  giurisprudenziale  sulla  scorta  del  quale  è stata formulata la proposta medesima» (Cass., sez. lav., 30 dicembre 2024, n. 34976 e n. 34974, in linea con quanto già affermato, in termini generali, da Cass., Sez.Un., 13 ottobre 2023, n. 28540, e 27 settembre 2023, n. 27433).
La ricorrente , pertanto, dev’essere condannata a pagare a favore del  controricorrente  la  somma  equitativamente  determinata  in  Euro 2.500,00 e a pagare alla cassa delle ammende una somma di denaro che,  nei  limiti  di  legge,  si  determina  nel  medesimo  importo  di  Euro 2.500,00.
8. -La declaratoria d’inammissibilità del ricorso impone di dare atto dei presupposti per il sorgere dell’obbligo del la ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per  la  stessa  impugnazione,  ove  sia  dovuto  (Cass.,  Sez.Un.,  20 febbraio 2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la parte ricorrente a rifondere alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, in Euro 200,00 per esborsi, oltre  al  rimborso delle spese forfettarie nella  misura del 15% e agli accessori di legge, con distrazione a favore del procuratore antistatario, AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO COGNOME.
Condanna  la  ricorrente,  in  applicazione  degli  artt.  380bis ,  terzo comma, e 96, terzo comma, cod. proc. civ., al pagamento, a favore del controricorrente, dell’importo di Euro 2.500,00 .
Condanna  la  ricorrente,  in  applicazione  degli  artt.  380bis ,  terzo comma, e 96, quarto comma, cod. proc. civ., al pagamento, in favore della cassa delle ammende, dell’importo di Euro 2.500,00.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1bis dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quarta Sezione