Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 22154 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 22154 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 31/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso 17769-2024 proposto da:
CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOMECOGNOME
– intimato –
avverso la sentenza n. 124/2024 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 12/02/2024 R.G.N. 1178/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/04/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
Oggetto
Contributo di solidarietà Cassa dottori commercialisti
R.G.N. 17769/2024
COGNOME
Rep.
Ud. 23/04/2025
CC
R.G. 17769/24
Rilevato che
Con sentenza n. 124 del 12.2.2024, la Corte d’appello di Milano ha respinto il gravame della Cassa commercialisti avvero la sentenza del Tribunale di Milano, che aveva dichiarato l’illegittimità del prelievo sul trattamento pensionistico di COGNOME NOME a titolo di contributo di solidarietà per i periodi meglio indicati in ricorso e, per l’effetto, aveva condannato la Cassa a restituire quanto illegittimamente prelevato.
La Corte del merito, nel confermare la sentenza di primo grado, ha aderito all’orientamento di questa Suprema Corte, che disconosce il potere della Cassa commercialisti di introdurre il contributo di solidarietà e reputa l’imposizione di un siffatto prelievo prerogativa del legislatore; la medesima Corte territoriale ha dichiarato prescritto il diritto di COGNOME NOME di vedersi restituite le somme trattenute precedentemente al 13.4.13.
La Cassa commercialisti ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte d’appello di Milano, articolando il ricorso in tre motivi, mentre COGNOME NOME non ha spiegato difese scritte.
A ll’esito d ella proposta di definizione accelerata, ex art. 380 bis primo comma c.p.c., è stata chiesta dalla Cassa la decisione, ai sensi dell’art. 380 bis secondo comma c.p.c.
Il Collegio ha riservato il deposito della ordinanza nel termine di sessanta giorni dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio.
Considerato che:
Con il primo motivo, la Cassa ricorrente deduce la violazione dell’art. 2 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, in combinato disposto con l’art. 22 del ‘Regolamento di disciplina del regime previdenziale’ della CNPADC e con la Delibera della Cass a del 27.6.13, dell’art. 3 comma 12 della legge n. 335/95, come modificato dall’art. 1 comma 763 della legge n. 296/06 ed autenticamente interpretato dall’art. 1 comma 488 della legge n. 147/13, dell’art. 24, comma 24, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, degli artt. 3, 23 e 38 Cost., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., censurando la sentenza impugnata per aver ritenuto illegittimo il contributo di solidarietà applicato sulla pensione della parte ricorrente.
Con il secondo motivo, in subordine, la Cassa ricorrente deduce il vizio di violazione di leggein particolare dell’art. 1 della legge n. 147/13, dell’art. 3 comma 12 della legge n. 335/95, dell’art. 1 comma 763 della legge n. 296/06, dell’art. 2 del d.lgs. n. 509/94, in combinato disposto con l’art. 22 del ‘Regolamento di disciplina del regime prev idenziale’ della CNPADC e successive deliberein relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., deducendo che le delibere della Cassa si dovevano considerare legittime ed efficaci, a condizione che fossero finalizzate ad assicurare l’equilibrio finanziario di lungo termine.
Con il terzo motivo, la Cassa ricorrente deduce il vizio di violazione di leggein particolare, dell’art. 1 della legge n. 147/13, degli artt. 2946 e 2948 c.c., dell’art. 129 del R.D.L. n. 1827/35 e dell’art. 47 bis del DPR n. 639/70 -in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché la Corte d’appello, nella sentenza impugnata, aveva ritenuto applicabile il termine di
prescrizione decennale, rigettando l’eccezione di prescrizione quinquennale.
Il primo e secondo motivo, che possono essere oggetto di un esame congiunto, perché connessi, sono inammissibili, ex art. 360 bis c.p.c., alla stregua dell’oramai consolidato orientamento di questa Corte, che ha offerto esaustiva risposta a tutti gli argomenti addotti a sostegno del ricorso.
Infatti, anche alla luce delle enunciazioni di principio della sentenza della Corte costituzionale n. 173 del 2016, questa Corte è ferma nell’escludere che la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti possa adottare, sia pure in funzione dell’obiettivo di assicurare l’equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che operino una trattenuta su un trattamento già determinato e si sostanzino in una prestazione patrimoniale imposta, che solo la legge può introdurre, alla stregua dell’art. 23 Cost. (Cass., sez. lav., 10 dicembre 2018, n. 31875; nello stesso senso, Cass., sez. lav., 14 gennaio 2019, n. 603); a tale orientamento questa Corte ha dato continuità in molteplici occasioni (di recente, fra le molte, Cass., sez. lav., 8 maggio 2023, n. 12122, 14 aprile 2023, n. 10047, 13 aprile 2023, n. 9893, n. 9886 e n. 9842), reputando irrilevante l’autonomia delle Casse privatizzate (Cass., sez. lav., 13 aprile 2023, n. 9914, punto 3 delle Ragioni della decisione) e sprovviste di valenza decisiva le previsioni dell’art. 1, comma 763, della legge n. 296 del 2006 e dell’art. 1, comma 488, della legge n. 147 del 2013, menzionate anche nell’odierno giudizio (ordinanza n. 9914 del 2023, cit., punti 4 e 5 delle Ragioni della decisione).
Il terzo motivo che deduce il vizio di violazione di legge, laddove prospetta l’applicabilità della prescrizione quinquennale, è, altresì, inammissibile, ex art. 360 bis c.p.c.
Infatti, in base ai principi a più riprese affermati da questa Corte, è assoggettata alla prescrizione decennale l’azione di restituzione delle trattenute a titolo di contributo di solidarietà, difettando i caratteri della liquidità e dell’esigibilità del credito, cui è correlata l’applicazione dell’invocato termine quinquennale di prescrizione (Cass., sez. lav., 25 ottobre 2022, n. 31527; in senso conforme, anche Cass., sez. lav., 13 febbraio 2023, n. 4362, e 10 febbraio 2023, n. 4263, e Cass., sez. VI L, 14 febbraio 2023, ri. 4604, e 13 febbraio 2023, n. 4349 e n. 4314). Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile, mentre non si deve provvedere sulle spese, atteso che COGNOME NOME non ha spiegato difese scritte.
Essendo il giudizio definito in conformità alla proposta non accettata, ai sensi dell’art.380 bis, ult. co., cod. proc. civ. deve applicarsi l’art.96, commi 3 e 4, cod. proc. civ. , contenendo l’art.380 bis, ult. co. cod. proc. civ. una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore della controparte e di una ulteriore somma di denaro in favore della Cassa delle Ammende, secondo quanto statuito da questa Corte a sezioni unite (Cass. S.U. n. 27195 e n. 27433/2023, poi Cass. n. 27947/2023).
Poiché, tuttavia, parte ricorrente non ha spiegato difese scritte, la stessa va condannata a pagare la sola somma di € 2.500,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Sussistono i presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo, rispetto a quello già versato a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Condanna parte ricorrente a pagare € 2.500,00 in favore della Cassa delle Ammende, ex art. 96 comma 4 c.p.c.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, atteso il rigetto del ricorso, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis cit.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23.4.25.
Il Presidente Dott.ssa NOME COGNOME