Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 8661 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 8661 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso 14700-2024 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE ED ASSISTENZA DEI DOTTORI COMMERCIALISTI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, COGNOME INDIRIZZO, presso lo studio degli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME che la rappresentano e difendono;
– ricorrente –
contro
PENSO COGNOME elettivamente domiciliato presso l’indirizzo PEC dell’avvocato NOME COGNOME che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
Oggetto
R.G.N.14700/2024
COGNOME
Rep.
Ud.14/02/2025
CC
avverso la sentenza n. 709/2023 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 13/12/2023 R.G.N. 652/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/02/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
R.G. 14700/24
Rilevato che
Con sentenza n. 709 del 13.12.2023, la Corte d’appello di Venezia in parte dichiarava cessata la materia del contendere (sul cumulo di rivalutazione e interessi, in ragione della natura previdenziale dei prelievi) in parte respingeva il gravame della Cassa commercialisti confermando la pronuncia del Tribunale di Padova, che aveva dichiarato l’illegittimità del prelievo sul trattamento pensionistico di Penso Guido a titolo di contributo di solidarietà, per i periodi meglio indicati in ricorso, e, per l’effetto, aveva condannato la Cassa a restituire quanto illegittimamente prelevato.
La Corte del merito, nel confermare la sentenza di primo grado, ha aderito all’orientamento di questa Suprema Corte, che disconosce il potere della Cassa commercialisti d’introdurre il contributo di solidarietà e reputa l’imposizione d’un siffatto prelievo prerogativa del legislatore.
La Cassa commercialisti ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte d’appello di Venezia, articolando il ricorso in due motivi, illustrati da memoria, unitamente a una questione di legittimità costituzionale (cfr. p. 12 della memoria), mentre resiste con controricorso NOME COGNOME
Per il presente giudizio, all’esito di una proposta di definizione agevolata, ex art. 380 bis primo comma c.p.c., è stata chiesta
dalla Cassa la decisione, ai sensi dell’art. 380 bis secondo comma c.p.c.
Il Collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio.
Considerato che:
Con il primo motivo, la Cassa ricorrente deduce la violazione dell’art. 3 comma 12 della legge n. 335/95, come modificato dall’art. 1 comma 763 della legge n. 296/06 ed autenticamente interpretato dall’art. 1 comma 488 della legge n. 147/13, in relazione a ll’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., laddove la sentenza impugnata ha ritenuto illegittimo il contributo di solidarietà applicato sulla pensione della parte ricorrente, affermando un inesistente principio di permanente intangibilità del trattamento pensionistico, presente e futuro, senza considerare che il predetto contributo era legittimo alla stregua delle norme di cui in rubrica.
Con il secondo motivo, la Cassa ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 2948 n. 4 c.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché la Corte d’appello, nella sentenza impugnata, aveva ritenuto applicabile il termine di prescrizione decennale, rigettando l’eccezione di prescrizione quinquennale.
In via subordinata, la Cassa ricorrente solleva la questione di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3 e 38 della Costituzione, dell’art. 3 comma 12 della legge n. 335/95 e dell’art. 1 comma 12 della medesima legge, in relazione anche ai successivi commi 17 e 18, se interpretati nel senso di intangibilità, anche per ragioni di solidarietà, del trattamento di pensione determinato con il sistema retributivo, alla luce della
necessità imposta alla Cassa, del perseguimento dell’equilibrio finanziario a medio e lungo termine.
Il primo motivo è inammissibile, ex art. 360 bis c.p.c., alla stregua dell’oramai consolidato orientamento di questa Corte, che ha offerto esaustiva risposta a tutti gli argomenti addotti a sostegno del ricorso.
Infatti, anche alla luce delle enunciazioni di principio della sentenza della Corte costituzionale n. 173 del 2016, questa Corte è ferma nell’escludere che la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti possa adottare, sia pure in funzione dell’obiettivo di assicurare l’equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che operino una trattenuta su un trattamento già determinato e si sostanzino in una prestazione patrimoniale imposta, che solo la legge può introdurre, alla stregua dell’art. 23 Cost. (Cass., sez. lav., 10 dicembre 2018, n. 31875; nello stesso senso, Cass., sez. lav., 14 gennaio 2019, n. 603); a tale orientamento questa Corte ha dato continuità in molteplici occasioni (di recente, fra le molte, Cass., sez. lav., 8 maggio 2023, n. 12122, 14 aprile 2023, n. 10047, 13 aprile 2023, n. 9893, n. 9886 e n. 9842), reputando irrilevante l’autonomia delle Casse privatizzate (Cass., sez. lav., 13 aprile 2023, n. 9914, punto 3 delle Ragioni della decisione) e sprovviste di valenza decisiva le previsioni dell’art. 1, comma 763, della legge n. 296 del 2006 e dell’art. 1, comma 488, della legge n. 147 del 2013, menzionate anche nell’odierno giudizio (ordinanza n. 9914 del 2023, cit., punti 4 e 5 delle Ragioni della decisione).
Il secondo motivo che deduce il vizio di violazione di legge, laddove
la
Corte d’appello
prospetta l’applicabilità
della
prescrizione quinquennale, è, altresì, inammissibile, ex art. 360 bis c.p.c.
Infatti, in base ai principi a più riprese affermati da questa Corte, è assoggettata alla prescrizione decennale l’azione di restituzione delle trattenute a titolo di contributo di solidarietà, difettando i caratteri della liquidità e dell’esigibilità del credito, cui è correlata l’applicazione dell’invocato termine quinquennale di prescrizione (Cass., sez. lav., 25 ottobre 2022, n. 31527; in senso conforme, anche Cass., sez. lav., 13 febbraio 2023, n. 4362, e 10 febbraio 2023, n. 4263, e Cass., sez. VI L, 14 febbraio 2023, ri. 4604, e 13 febbraio 2023, n. 4349 e n. 4314). Quanto infine all’eccezione di illegittimità costituzionale degli artt.1, co.12, 17, 18 e 3, co.12 l. n.335/95 come interpretati da questa Corte, per contrarietà con gli artt.3 e 38 Cost., poiché l’ordinamento previdenziale della Cassa, data la sua autonom ia, non può avere limiti uguali o maggiori rispetto all’ordinamento pensionistico pubblico, in disparte i profili d’inammissibilità per genericità, basta qui notare che la sua manifesta infondatezza deriva dal superiore rilievo secondo cui il contributo di solidarietà non persegue l’equilibrio finanziario a lungo termine; non vi è perciò alcuna imposizione di illegittimi limiti all’autonomia della Cassa.
Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile, con condanna alle spese secondo soccombenza, da distrarsi in favore dell’avv. NOME COGNOME che si è dichiarato antistatario.
Essendo il giudizio definito in conformità alla proposta non accettata, ai sensi dell’art.380 bis, ult. co., cod. proc. civ. deve applicarsi l’art.96, commi 3 e 4, cod. proc. civ. contenendo
l’art.380 bis, ult. co. cod. proc. civ. una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore della controparte e di una ulteriore somma di denaro in favore della Cassa delle Ammende, secondo quanto statuito da questa Corte a sezioni unite (Cass. S.U. n. 27195 e n. 27433/2023, poi Cass. n. 27947/2023).
Parte ricorrente va dunque condannata a pagare una somma equitativamente determinata in € 2.500,00 in favore del resistente e di una ulteriore somma di € 2.500,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Sussistono i presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo, rispetto a quello già versato a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Condanna parte ricorrente a rifondere le spese di lite del presente giudizio di cassazione, liquidate in € 5.000,00 per compensi, €200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali e accessori di legge , da distrarsi in favore dell’avvocato NOME COGNOME.
Condanna parte ricorrente a pagare al resistente l’ulteriore somma di € 2.000,00, ex art. 96 comma 3 c.p.c.
Condanna parte ricorrente a pagare € 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, ex art. 96 comma 4 c.p.c.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, atteso il rigetto del ricorso, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis cit.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14.2.25.