Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 7270 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L   Num. 7270  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso 1793-2024 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante  pro  tempore,  elettivamente  domiciliata  in ROMAINDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
COGNOME  NOME,  elettivamente  domiciliato  presso l’indirizzo  PEC  dell’avvocato  NOME  COGNOME, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente – avverso la sentenza n. 2890/2023 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 12/07/2023 R.G.N. 2112/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
del 16/01/2025 dal AVV_NOTAIO. NOME COGNOME.
Rilevato che:
Oggetto
RAGIONE_SOCIALE
PROFESSIONISTI
R.G.N. 1793/2024
Ud. 16/01/2025 CC
NOME COGNOME con il ricorso introduttivo del giudizio conveniva in giudizio la RAGIONE_SOCIALE innanzi al Tribunale di Roma, deduceva di essere titolare di pensione di vecchiaia anticipata a far tempo dal mese di luglio 2004 e, lamentando di avere subito la trattenuta del contributo di solidarietà sulle rate di pensione, chiedeva di dichiarare l’illegittimità di dette trattenute perché disposte in violazione dell’articolo 3 della legge n. 335 del 1995 – come modificato dalla legge n. 296 del 2006, dal decreto legge n. 98 del 2011 convertita in legge n. 111 del 2011 e interpretato dalla legge n. 147 del 2013 con particolare riferimento all’art. 22 del regolamento della C.N.P.A.D.C approvato con Decreto Ministeriale del 14.7.2004, alla delibera del C.N.P.A.D.C n. 4 del 2008 per il quinquennio 2009 -2013, successivamente replicata con delibera n. 3 del 27 giugno 2013 per il quinquennio 2014-2018 e la successiva delibera 10 del 2017. La RAGIONE_SOCIALE si costituiva e chiedeva il rigetto della domanda. Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 118/2021 ha accolto la domanda, ha dichiarato illegittime le trattenute a titolo di contributo di solidarietà e ha condannato la RAGIONE_SOCIALE alla restituzione nei limiti della prescrizione decennale.
Avverso detta sentenza ha proposto appello la RAGIONE_SOCIALE. COGNOME  NOME  si  è  costituito  in  giudizio  chiedendo  il rigetto dell’impugnazione. La Corte di appello di Roma con la sentenza n. 2890/2023 depositata il 12.7.2023 ha respinto il gravame.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione  la  RAGIONE_SOCIALE,  con  impugnazione  articolata  su  due strumenti. NOME COGNOME resiste con controricorso.
Il Giudice delegato ha depositato proposta di definizione ex art. 380-bis c.p.c.. Parte ricorrente ha chiesto la decisione della causa.
Di seguito è stata fissata l’udienza del 16/01/2025.
La RAGIONE_SOCIALE ricorrente ha depositato memoria ex art. 380bis c.p.c.
Considerato che :
1. Con il primo motivo di ricorso la RAGIONE_SOCIALE deduce violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per violazione o falsa applicazione degli artt. 1 e 2 del d. lgs. n. 509/1994, dell’art. 3, co mma 12, l. n. 335/1995, anche come modificato dall’art. 1, co. 763, l. n. 296/2006 ed autenticamente interpretato dall’art. 1, co. 488, l. n. 147/2013, dell’art. 24, co. 24, d.l. n. 201/2011, conv. in l. 214/2011, degli artt. 2, 3 e 23 Cost., anche in relazione e combinato disposto alle delibere della RAGIONE_SOCIALE nn. 4/2008, 3/2013 e 10/2017, emanate anche in virtù dell’art. 22 del Regolamento di Disciplina del Regime Previdenziale approvato con D.M. 14.07.2004, nonché dell’art. 115 c.p.c., laddove la sentenza impugnata ha ritenuto illegittimo il contributo di solidarietà applicato sulla pensione. Con lo strumento di impugnazione si predica l’erroneità della sentenza, alla luce del quadro normativo di rilievo, nella parte in cui ha ritenuto illegittimo il contributo di solidarietà imposto dalle citate disposizioni del regolamento della RAGIONE_SOCIALE, valorizzandosi in tal senso il principio che consente ad atti avente forza di legge di limitare il diritto soggettivo alla pensione, l’autonomia normativa della RAGIONE_SOCIALE, la natura di atto avente forza di legge del regolamento della RAGIONE_SOCIALE, il limite dell’equilibrio finanziario della RAGIONE_SOCIALE e del rispetto del principio di ragionevolezza e del contemperamento degli interessi di tutti gli iscritti alla RAGIONE_SOCIALE anche per la salvaguardia delle nuove generazioni.
1.1. Il motivo è infondato. Circa l’illegittimità del contributo di solidarietà in questione sussiste un consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte che ha esaminato tutte le disposizioni invocate dalla parte ricorrente. In tal senso si consideri che: «in materia di trattamento previdenziale, gli enti previdenziali privatizzati (nella specie, la RAGIONE_SOCIALE) non possono adottare, sia pure in funzione dell’obbiettivo di assicurare l’equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall’incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principio del pro rata e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore» (Cass. 10/12/2018, n. 31875 e, di seguito, fino ai più recenti arresti quali Cass. 20684/2024; Cass. 20694/2024; 20710/2024 che confermano l’ orientamento consolidato quale diritto vivente).
Con il secondo motivo di ricorso la RAGIONE_SOCIALE deduce, deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione o falsa applicazione dell’art. 19, co mma 3, l. 29/01/1986, n. 21, dell’art. 2948, n. 4, c od. civ. , dell’art. 47 -bis d.p.r. 30/04/1970, n. 639 nonché degli artt. 3 e 38 della Costituzione. La sentenza impugnata sarebbe viziata nella parte in cui la Corte d’Appello ha confermato la decisione di primo grado anche sul tema della prescrizione applicabile alla fattispecie, ritenendo invocabile quella ordinaria decennale anziché quella quinquennale eccepita dalla RAGIONE_SOCIALE.
2.1. Il motivo è infondato. Questa Corte ha da ultimo ribadito (Cass., 07/03/2024, n. 6170), anche in seguito all’istanza di decisione presentata dalla RAGIONE_SOCIALE, l’orientamento incardinato sui principi già espressi dalle sezioni unite (Cass., sez. U., 08/09/2015, n. 17742) che considera assoggettata alla prescrizione decennale l’azione di restituzione delle trattenute a titolo di contributo di solidarietà, difettando i caratteri della liquidità e dell’esigibilità del credito, cui è correlata l’applicazione dell’invocato termine quinquennale di prescrizione (Cass., sez. lav., 25 ottobre 2022, n. 31527; in senso conforme, anche Cass., sez. lav., 13/02/2023, n. 4362, e 10/02/2023, n. 4263, e Cass., 14/02/2023, n. 4604, e 13/02/2023, n. 4349 e n. 4314); da tale orientamento, confermato anche alla stregua dell’approfondito scrutinio dei rilievi critici espressi dalla ricorrente, non vi sono ragioni di doversi discostare.
Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile  perché  la  sentenza  impugnata  ha  deciso  le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l’esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l’orientamento della stessa .
Alla soccombenza fa seguito la condanna del ricorrente al pagamento delle spese, competenze e onorari, liquidate in ragione  del  valore  di  causa,  in  favore  del  controricorrente, spese  da  distrarsi  in  favore  del  procuratore  dichiaratosi antistatario.
4.1. Riguardo  alle  sanzioni  previste  dall’ultimo  comma dell’art.  380 -bis  c.p.c.,  stante  l’esito  giudiziale del  tutto conforme alla proposta di definizione accelerata, sussistono i presupposti per l’applicazione del terzo e del quarto comma dell’art. 96 c.p.c. .  Alla  presente pronuncia di inammissibilità del  ricorso  fa  seguito,  quindi,  la  condanna  del  ricorrente  al
pagamento delle ulteriori spese del terzo comma dell’art. 96 cod.  proc.  civ.,  nonché  della  sanzione  di  cui  al  successivo quarto  comma,  da  versare  alla  RAGIONE_SOCIALE  delle  Ammende, liquidata come in dispositivo.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso;
condanna la parte ricorrente alla rifusione nei confronti del controricorrente delle spese di lite liquidate in euro 5.000,00 (cinquemila)  per  compensi,  euro  200,00  per  esborsi,  oltre accessori come per legge da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi  antistatario.  Condanna  altresì  il  ricorrente  al pagamento della ulteriore somma di euro 2.500,00 in favore della controparte, ed al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di Euro 2.500,00;
a i  sensi  dell’art.  13,  comma  1 -quater ,  del  d.P.R.  n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il  versamento, da parte del ricorrente, dell ‘ ulteriore  importo  a  titolo  di  contributo  unificato  pari  a quello  previsto  per  il  ricorso  a  norma  del  comma  1bis del citato art. 13, se dovuto.
Così  deciso  in  Roma,  nella  camera  di  consiglio,  del  16 gennaio 2025.
Il Presidente (NOME COGNOME)