Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 33905 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 33905 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso 12748-2023 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, tutte nella qualità di eredi di COGNOME CUONO, rappresentate e difese dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrenti – avverso la sentenza n. 630/2023 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 03/04/2023 R.G.N. 2295/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/11/2025 dal AVV_NOTAIO.
Oggetto
R.G.N. 12748/2023
COGNOME.
Rep.
Ud. 12/11/2025
CC
RILEVATO CHE
RAGIONE_SOCIALE impugna la sentenza n. 630/2023 della Corte d’appello di Napoli che ha respinto il gravame avverso la pronuncia del Tribunale della medesima sede che aveva accolto il ricorso di COGNOME COGNOME volto a contestare la illegittimità delle trattenute operate sul trattamento pensionistico in godimento e ad ottenerne la restituzione.
Propone quattro motivi di censura.
Resistono COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, eredi di COGNOME NOME, con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
Chiamata la causa all’adunanza camerale del 12 novembre 2025, il Collegio ha riservato il deposito della ordinanza nel termine di sessanta giorni.
CONSIDERATO CHE
La sentenza è censurata per quattro motivi.
I)Violazione o falsa applicazione degli artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 509/1994, dell’art. 3, comma 12, della legge n. 335/1995, anche come modificato dall’art. 1, comma 763, della legge n. 296/2006 ed autenticamente interpretato dall’art. 1, comma 488, della l egge n. 147/2013, dell’art. 24, comma 24, del d.l. n. 201/2011, convertito nella legge n. 214/2011, degli artt. 2, 3 e 23 Cost., anche in relazione e combinato disposto alle delibere della RAGIONE_SOCIALE nn. 4/2008, 3/2013 e 10/2017, emanate anche in virtù dell’art . 22 del Regolamento di Disciplina del Regime Previdenziale approvato con D.M. 14.07.2004, nonché dell’art. 115 c.p.c., laddove la sentenza impugnata ha ritenuto illegittimo il contributo di solidarietà applicato sulla pensione del de cuius , AVV_NOTAIO.
II) Nullità della sentenza per violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. ove la sentenza impugnata ha omesso di pronunciarsi in ordine alla applicabilità del contributo di solidarietà previsto dall’art. 24, comma 24, lett. b), del D.L. n. 201/2011.
III) Nullità della sentenza per violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. ove la sentenza impugnata ha omesso di pronunciarsi sulla eccepita prescrizione quinquennale delle somme richieste in restituzione.
V) Nullità della sentenza per violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. ove la sentenza impugnata ha omesso di pronunciarsi in merito al divieto di cumulo tra rivalutazione monetaria ed interessi nonché in merito alla decorrenza di questi ultimi.
Il primo motivo tende a dimostrare la legittimità del contributo imposto dalla RAGIONE_SOCIALE ricorrente ed è manifestamente infondato alla stregua dell’oramai consolidato orientamento di questa Corte che ha offerto esaustiva risposta a tutti gli argomenti addotti a sostegno del ricorso, in controversie del tutto sovrapponibili a quella odierna, anche in rapporto alle previsioni del d.l. n. 201 del 2011, essendosi chiarito che gli enti previdenziali privatizzati (come, nella specie, la RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE) non possono adottare, sia pure in funzione dell’obiettivo di assicurare l’equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall’incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principio del pro rata e diano luogo a un
prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore.
RAGIONE_SOCIALEzione n. 603/2019, ex multis , ha poi rilevato che «appare utile, al fine di confermare l’estraneità del contributo di solidarietà ai criteri di determinazione del trattamento pensionistico e conseguentemente anche al principio del necessario rispetto del pro rata, richiamare, altresì, la recente sentenza della Corte Costituzionale n. 173/2016 che, nel valutare l’analogo prelievo disposto dalla L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 486, ha affermato che si è in presenza di un “prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali imposte per legge, di cui all’art. 23 Cost., avente la finalità di contribuire agli oneri finanziari del sistema previdenziale (sentenza n. 178 del 2000; ordinanza n. 22 del 2003)”; ed è, dunque, la mancata copertura della previsione di legge, richiesta dall’art. 23 Cost., che rende illegittima la previsione della ritenuta per cui è causa; sulla base delle considerazioni che precedono deve concludersi nel senso che esula dai poteri riconosciuti dalla normativa la possibilità, per le Casse, di emanare un contributo di solidarietà in quanto, come si è detto, esso, al di là del suo nome, non può essere ricondotto ad un “criterio di determinazione del trattamento pensionistico, ma costituisce un prelievo che può essere introdotto solo dal legislatore».
Detto orientamento, iniziato con Cass. n. 25212/2009 e proseguito con, ex multis , Cass. n. 31875/2018, n. 32595/2018, n. 423/2019, n. 603/2019, n. 982/2019, n. 16814/2019, n. 28054/2020, n. 6301/2022, n. 6897/2022, n. 18565/2022; n. 18566/2022; n. 18570/2022; n. 29382/2022; n. 29535/2022; n. 29523/2022; n. 9886/2023, n. 9893/2023, n. 9914/2023, n. 10047/2023, n. 12122/2023, n. 6170/2024, n. 7489/2024, n. 24403/2024, n. 24605/2024, n. 24667/2024,
n. 23126/2025, n. 22154/2025, n. 21895/2025 è consolidato e va confermato.
Va rigettato il secondo motivo che tende a stigmatizzare l’operato della Corte d’appello che avrebbe omesso di pronunciarsi sulla domanda formulata in via subordinata dalla RAGIONE_SOCIALE in merito alla ritenuta applicabilità del contributo ex lege di cui all’art. 24, comma 24, del d.l n. 201/2011, poiché il ricorso in appello aveva in subordine censurato la sentenza di prime cure ‘per difetto di motivazione e violazione dell’art. 24, comma 24, lett. b) D.L. n. 201/2011 laddove il Giudice non si è pronunciato, implicitamente rigettandola, sulla domanda formulata in via ulteriormente subordinata dalla cassa in ordine all’applicazione del contributo di solidarietà previsto dalla predetta norma per gli anni 2012 e 2013’.
Non si ravvisa il vizio denunciato, poiché la Corte milanese ha rigettato implicitamente lo specifico motivo di gravame, di tal chè non vi è stata omessa pronuncia ma se mai un difetto motivazionale che non è stato qui contestato.
Infatti, la sentenza impugnata ha dato conto dell’esistenza della censura e l’ha respinta come da motivazione a pagina 7. Se mai, la parte motiva non ha esplicitato appieno le ragioni, in diritto, del rigetto.
Peraltro, la conclusione di respingere il motivo è giuridicamente corretta.
Come espresso, ex multis , da Cass. n. 21172/2021, «benché, in effetti, la sentenza impugnata nulla abbia detto al riguardo, soccorre sul punto il principio secondo cui la mancanza di motivazione su questione di diritto e non di fatto deve ritenersi irrilevante, ai fini della cassazione della sentenza, qualora il giudice del merito sia comunque pervenuto ad un’esatta soluzione del problema giuridico sottoposto al suo esame,
giacché in tal caso questa Corte di cassazione, in ragione della funzione nomofilattica ad essa affidata dall’ordinamento nonché dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo di cui all’art. 111, comma 2°, Cost., ha il potere, in una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 384 c.p.c., di correggere la motivazione anche a fronte di un error in procedendo qual è la motivazione omessa, mediante l’enunciazione delle ragioni che giustificano in diritto la decisione assunta, sempre che – come nella specie – si tratti di questione che non richieda ulteriori accertamenti in fatto (Cass. S.U. n. 2731 del 2017)».
Ciò premesso, in sostanza la RAGIONE_SOCIALE afferma che, laddove ritenuto illegittimo il contributo di solidarietà introdotto con le delibere per cui è causa, allora spetterebbe per gli anni 2012 e 2013 quanto meno il contributo di cui all’art. 24, comma 24, del d.l. n. 201/2011, conv. nella legge n. 214/2011, come modificato dal d.l. n. 216/2011, in forza del quale, ‘In considerazione dell’esigenza di assicurare l’equilibrio finanziario delle rispettive gestioni in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, gli enti e le forme gestorie di cui ai predetti decreti adottano, nell’esercizio della loro autonomia gestionale, entro e non oltre il 30 settembre 2012, misure volte ad assicurare l’equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche secondo bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di cinquanta anni. Le delibere in materia sono sottoposte all’approvazione dei Ministeri vigilanti secondo le disposizioni di cui ai predetti decreti; essi si esprimono in modo definitivo entro trenta giorni dalla ricezione di tali delibere.
Decorso il termine del 30 settembre 2012 senza l’adozione dei previsti provvedimenti, ovvero nel caso di parere negativo dei Ministeri vigilanti, si applicano, con decorrenza dal 1° gennaio 2012:
le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo sull’applicazione del pro-rata agli iscritti alle relative gestioni; b) un contributo di solidarietà, per gli anni 2012 e 2013, a carico dei pensionati nella misura dell’1 per cento’.
L’Ente ricorrente afferma che dalla lettura della disposizione, «l’ipotesi di ritenuta illegittimità del contributo di solidarietà previsto in virtù delle delibere della RAGIONE_SOCIALE (che di fatto si ritrova privata dei propri provvedimenti volti al raggiungimento dell’equilibrio di bilancio) non può che equivalere all’ipotesi di inerzia dell’Ente nell’emanazione dei suddetti provvedimenti ovvero all’ipotesi di parere negativo dei Ministeri vigilanti, con la conseguenza automatica che, in tutte e tre le ipotesi, debba necessariamente trovare applicazione quanto meno il contributo minimo ed obbligatorio previsto dal legislatore».
La norma de qua introduce un contributo di solidarietà dell’1%, limitatamente agli anni 2012 e 2013, ancorandolo a due presupposti alternativi, specificatamente identificati nella mancata adozione da parte delle Casse, entro il 30 settembre 2012, di misure volte ad assic urare l’equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche oppure nell’emissione di parere negativo da parte dei Ministeri vigilanti sulle delibere eventualmente adottate (entro trenta giorni dalla loro ricezione).
Come già osservato da questa Corte ( ex multis Cass. n. 24651/2024, n. 24403/2024), il dato letterale non lascia spazio alla lettura proposta dalla RAGIONE_SOCIALE, che vorrebbe equiparare all’inerzia degli Enti nell’intervenire ex ante sul rapporto
entrate/spesa l’ipotesi in cui detti interventi siano stati effettuati ma i relativi provvedimenti siano stati ex post dichiarati illegittimi, poiché, in tal caso, non si può configurare una situazione di ‘inattività’ degli Enti stessi, nei termini richiesti dal legislatore.
Del resto, l’inerzia è condizione che la stessa RAGIONE_SOCIALE ha espressamente escluso sin dalle fasi di merito nonché con la proposizione del presente ricorso, avendo resistito, prima, ed agito, poi, proprio sul presupposto di aver adottato -con l’introduzione d ella riforma strutturale del sistema previdenziale mediante il passaggio al sistema contributivo e con l’imposizione del contributo di solidarietà in via regolamentare -misure necessarie per la salvaguardia dell’equilibrio di bilancio a lungo termine, dirette ad assicurare la sostenibilità finanziaria del regime previdenziale dei propri iscritti (attraverso il Regolamento di disciplina e le delibere attuative).
Sono, invece, da accogliersi il terzo e quarto motivo, che predicano una omessa pronuncia in ordine ai motivi di appello concernenti, rispettivamente, la prescrizione, ritenuta della RAGIONE_SOCIALE quinquennale e non decennale, nonché il cumulo di interessi e rivalutazione, disposto dal primo giudice in ordine alle somme di cui ha ordinato la restituzione.
I motivi sono strutturati nel rispetto della necessaria autosufficienza del ricorso, perché trascrivono i passi salienti dell’atto di appello, contenenti le precise censure alla statuizione del Tribunale sotto entrambi i profili.
Giova ricordare come la deduzione del vizio di omessa pronuncia, ai sensi dell’art. 112 cod. proc. civ. postula, per un verso, che il giudice di merito sia stato investito di una domanda o eccezione autonomamente apprezzabili e ritualmente e inequivocabilmente formulate e, per altro verso, che tali istanze
siano state puntualmente riportate nel ricorso per cassazione nei loro esatti termini e non genericamente o per riassunto del relativo contenuto, con l’indicazione specifica, altresì, dell’atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l’una o l’altra erano state proposte, onde consentire la verifica, innanzitutto, della ritualità e della tempestività e, in secondo luogo, della decisività delle questioni prospettatevi. Pertanto, non essendo detto vizio rilevabile d’ufficio, la Corte di cassazione, quale giudice del “fatto processuale”, intanto può esaminare direttamente gli atti processuali in quanto, in ottemperanza al principio di autosufficienza del ricorso, il ricorrente abbia, a pena di inammissibilità, adempiuto all’onere di indicarli precisamente, non essendo essa legittimata a procedere ad un’autonoma ricerca, ma solo alla verifica degli stessi (Sez. 2, n. 28072 del 14 ottobre 2021; Sez. 5, n. 15367 del 4 luglio 2014; Sez. 2, n. 6361 del 19 marzo 2007).
Inoltre, l’omessa pronuncia su alcuni dei motivi di appello così come l’omessa pronuncia su domande, eccezioni o istanze ritualmente introdotte in giudizio -risolvendosi nella violazione della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, integra un difetto di attività del giudice di secondo grado, che deve essere fatto valere dal ricorrente non con la denuncia della violazione di una norma di diritto sostanziale ex art. 360, n. 3 c.p.c., o del vizio di motivazione ex art. 360, n. 5 c.p.c., in quanto siffatte censure presuppongono che il giudice del merito abbia preso in esame la questione oggetto di doglianza e l’abbia risolta in modo giuridicamente non corretto ovvero senza giustificare (o non giustificando adeguatamente) la decisione al riguardo resa, ma attraverso la specifica deduzione del relativo error in procedendo -ovverosia della violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c. la quale soltanto consente alla
parte di chiedere e al giudice di legittimità -in tal caso giudice anche del fatto processuale -di effettuare l’esame, altrimenti precluso, degli atti del giudizio di merito e, così, anche dell’atto di appello (Cass., Sez. 1 n. 29952 del 13 ottobre 2022).
La sentenza gravata non dà conto dei suddetti, specifici motivi di appello.
Così operando, i Giudici territoriali hanno omesso di pronunciare sulle censure de quibus , che concernevano aspetti distinti ed autonomi rispetto a quelli affrontati in sentenza, riferiti all’ an della (il)legittimità del contributo di solidarietà imposto dalla RAGIONE_SOCIALE.
Pertanto, respinti i primi due motivi, il terzo ed il quarto vanno accolti, la sentenza gravata va cassata in relazione ad essi con rinvio alla Corte d’appello di Napoli senza vincolo di diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo e quarto motivo di censura, respinti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte d’appello di Napoli, senza vincolo di diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 12 novembre 2025.
La Presidente NOME COGNOME