Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 2368 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 2368 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 31/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12873/2024 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE ED ASSISTENZA A FAVORE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME
-ricorrente-
contro
COGNOME con diritto di ricevere le notificazioni presso la PEC dell’avvocato COGNOME NOMECOGNOME che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO MILANO n. 1099/2023 pubblicata il 27/11/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/01/2025
dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Milano, con la sentenza n.1099/2023 pubblicata il 27/11/2023, ha rigettato il gravame proposto dalla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti (d’ora innanzi: la Cassa) nella controversia con NOME COGNOME.
La controversia ha per oggetto l’accertamento della illegittimità delle trattenute operate a titolo di contributo di solidarietà ex articolo 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale della Cassa sul trattamento pensionistico goduto dal COGNOME e la restituzione degli importi trattenuti nel limite del periodo di prescrizione decennale dal pagamento dei singoli ratei.
Il Tribunale di Monza accoglieva le domande proposte dal COGNOME.
La Corte territoriale: a) quanto alla illegittimità del contributo di solidarietà, ha richiamato i suoi precedenti oltre che la giurisprudenza di questa Corte (Cass. Sez. Lav. 03/01/2019 n.20, citata per esteso, e successive conformi, in part. Cass. 4348/2023); b) quanto al termine di prescrizione applicabile alla ripetizione dei contributi illegittimamente trattenuti dalla Cassa ne ha ritenuto la natura decennale, e non quinquennale, richiamando la giurisprudenza di questa Corte ed in particolare Cass. 3093/2023.
Per la cassazione della sentenza la Cassa ha proposto ricorso, affidato a tre motivi, ed illustrato da memoria. COGNOME resiste con controricorso.
Il consigliere delegato ha proposto la definizione del giudizio ex art.380 bis comma primo cod. proc. civ., ravvisando la manifesta infondatezza dei motivi di ricorso. La Cassa ha chiesto la decisione della causa ex art.380 bis comma secondo cod. proc. civ. ed ha depositato memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso la Cassa lamenta la violazione dell’art. 2 del d.lgs. n. 509/1994 in combinato disposto con l’art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale della Cassa e con la Delibera della Cassa del 27 giugno 2013, violazione dell’art.3, comma 12, della legge n. 335/1995, dell’art. 1, comma 763, della legge n. 296/2006, dell’art. 1, comma 488, della legge n. 147/2013, dell’art. 24, comma 24, del d.l. n. 201/201, degli artt. 3, 23 e 38 Cost., tutti in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., per avere la Corte erroneamente dichiarato illegittimo il contributo di solidarietà.
La Cassa deduce che la sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione del costante orientamento della giurisprudenza di legittimità in virtù del quale il diritto soggettivo alla pensione può essere limitato dalla legge, anche in senso sfavorevole al pensionato ed anche quando il diritto sia già maturato ed il rapporto previdenziale si trovi nella sua fase di attuazione. Sostiene che la Corte territoriale ha erroneamente ritenuto che l’art.22 del citato Regolamento non sia qualificabile quale atto avente forza di legge, e dunque inidoneo a limitare il diritto soggettivo alla pensione siccome in contrasto con l’art.23 Cost. Lamenta che la corte territoriale non ha inoltre effettuato il vaglio di ragionevolezza del contributo di solidarietà, funzionale al rispetto dei vincoli di bilancio ed ispirato a principi di gradualità ed equità intergenerazionale.
Con il secondo motivo la Cassa lamenta la violazione dell’art. 1 della legge n. 147/2013, dell’art. 3, comma 12, della legge n. 335/1995, dell’art. 1, comma 763, della legge n. 296/2006, dell’art. 2 del d.lgs. n. 509/1994 in combinato disposto con l’art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale della Cassa e successive delibere, tutti in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ.
La Cassa deduce che la norma di interpretazione autentica dell’art.3 comma 12 legge n.335/1995 (ossia l’art.1 legge n.147/2013) ha stabilito che gli atti e le deliberazioni degli entri previdenziali privatizzati sono da considerarsi legittimi ed efficaci se finalizzati ad assicurare l’equilibrio finanziario di lungo periodo. Sostiene che l’art.22 del Regolamento oggetto di causa sia stato adottato proprio per il perseguimento di tali finalità; e che a tal fine è del tutto irrilevante la non definitività del contributo, essendo stato adottato per il periodo necessario e sufficiente per consentire il perseguimento delle suddette finalità.
Con il terzo motivo la Cassa denuncia violazione dell’art. 1, della legge n. 147/2013, degli artt. 2946 e 2948 cod. civ., dell’art. 129 r.d.l. n. 1827/1935, dell’art. 47 bis del d.P.R. n. 639/1970, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ. Sostiene che nell’ambito dell’art. 2948 n.4 cod. civ. vi rientri anche il pagamento periodico di somme né liquide né esigibili, e ciò anche alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata dell’art.47 bis d.P.R. n.639/1970 cit.
In via pregiudiziale deve dichiararsi la inammissibilità del controricorso, depositato il 09/07/2024, quando il termine previsto dall’art.370 comma primo cod. proc. civ. era già decorso ( dies a quo : 27/05/2024).
I primi due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente per la connessione che li avvince, sono inammissibili ex art.360 bis n.1 cod. proc. civ..
La Corte territoriale ha pronunciato sul gravame proposto dalla Cassa decidendo la questione di diritto della illegittimità del contributo straordinario oggetto di causa in modo conforme alla costante giurisprudenza di questa Corte.
9 . La giurisprudenza di questa Corte ─ nell’esercizio dei poteri nomofilattici previsti dall’art.65 r.d. 30/01/1941, n.12 ─ è costante nel ritenere la illegittimità del contributo straordinario (a partire da Cass. n. 25212/2009, poi seguita ex multis da Cass. n. 31875/2018, n. 32595/2018, n.20/2019, n. 423/2019, n. 603/2019, n. 982/2019, n. 16814/2019, n. 28054/2020, n. 6301/2022, n. 6897/2022, n. 18565/2022; n. 18566/2022; n. 18570/2022; n. 29382/2022; n. 29535/2022; n. 29523/2022; n. 9886/2023, n. 9893/2023, n. 9914/2023, n. 10047/2023, n. 12122/2023, n. 6170/2024, n. 7489/2024, n.23257/2024).
Nel motivo di ricorso non sono prospettati elementi concreti e specifici tali da determinare la necessità di un mutamento, o anche solo di un ripensamento, dell’orientamento che si è consolidato. Nella istanza di decisione ex art.380 bis comma 2 cod. proc. civ. nulla viene prospettato a tale riguardo.
11. Il punto decisivo, sul quale il motivo di ricorso non offre elementi nuovi, è quello della inesistenza del potere di imporre il contributo di solidarietà oggetto di causa, siccome ultra v ires: «gli enti previdenziali privatizzati (come, nella specie, la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti) non possono adottare, sia pure in funzione dell’obbiettivo di assicurare l’equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall’incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principio del pro rata e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel genus delle
prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore (così, da ult., Cass. n. 31875 del 2018, cui hanno dato continuità, tra le altre, Cass. n.19561 del 2019 e Cass. n. 29292 del 2019; Cass. n. 28055 del 2020; Cass. n. 28054 del 2020; da ultimo Cass. n. 31527 del 2022); peraltro, Cassazione n. 603 del 2019 ha ulteriormente rilevato che “Appare utile, al fine di confermare l’estraneità del contributo di solidarietà ai criteri di determinazione del trattamento pensionistico e conseguentemente anche al principio del necessario rispetto del pro rata, richiamare, altresì, la recente sentenza della Corte Costituzionale n. 173/2016 che, nel valutare l’analogo prelievo disposto dalla L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 486, ha affermato che si è in presenza di un “prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali imposte per legge, di cui all’art. 23 Cost., avente la finalità di contribuire agli oneri finanziari del sistema previdenziale (sentenza n. 178 del 2000; ordinanza n. 22 del 2003)”; ed è, dunque, la mancata copertura della previsione di legge, richiesta dall’art. 23 Cost., che rende illegittima la previsione della ritenuta per cui è causa» (Cass.08/05/2023, n.12122).
12. In questa prospettiva è irrilevante che il diritto a pensione della controricorrente sia maturato successivamente alla adozione del Regolamento del 2004, in quanto ciò che rileva è la esistenza ─o meno─ del potere della Cassa di introdurre una prestazione patrimoniale ex art.23 Cost., escluso per le considerazioni sopra richiamate.
13. Per quanto concerne poi il testo della disposizione da applicare al caso di specie, oltre alle considerazioni già svolte giova ribadire che per i trattamenti pensionistici erogati dagli enti previdenziali privatizzati maturati prima del 1 gennaio 2007 il parametro di riferimento è costituito dal regime originario dell’art. 3, comma 12, della legge n. 335 del 1995, sicché non trovano applicazione le modifiche in peius introdotte da atti e provvedimenti adottati dagli
enti prima dell’attenuazione del principio del pro rata ; per i trattamenti pensionistici di anzianità liquidati invece a partire dal 1° gennaio 2007, trova applicazione il medesimo art. 3, comma 12, della l. n. 335 del 1995, ma nella formulazione introdotta dall’art. 1, comma 763, della l. n. 296 del 2006, che prevede che gli enti previdenziali suddetti emettano i provvedimenti necessari per la salvaguardia dell’equilibrio finanziario di lungo termine, «avendo presente» (e non più dovendo rispettare in modo assoluto) il principio del pro rata ( ex multis , Cass. 03/11/2021, n.32454; ma già Cass. Sez. U. 08/09/2015, n. 17742).
14 . Ciò vale ad escludere l’applicabilità delle successive modifiche introdotte dall’art.1 comma 763 della legge n.296/2006 e dall’art.24 comma 24 del d.l. n.201/2011. La Corte territoriale ha pronunciato sul gravame proposto dalla Cassa decidendo la questione di diritto della illegittimità del contributo straordinario oggetto di causa in modo conforme alla costante giurisprudenza di questa Corte.
15. Il terzo motivo è inammissibile ex art.360 bis n.1 cod. proc. civ. Anche in questo caso la Corte territoriale ha deciso la questione di diritto in conformità alla costante giurisprudenza di questa Corte, rispetto alla quale nessun elemento di novità risulta prospettato nel motivo medesimo. Le argomentazioni prospettate nel motivo di ricorso sono identiche a quelle già esaminate da questa da questa Corte in altre controversie (Cass. n. 31357/2022, n. 31641/2022, n. 31642/2022, n.449/2023, n.688/2023, n. 4349/2023, n. 4362/2023, n. 4604/2023, n. 6170/2024; da ultimo, Cass. 28/08/2024, n.23257), le cui motivazioni si richiamano in questa sede ai sensi e per gli effetti dell’art.118 disp. att. cod. proc. civ.. 16
. Con precipuo riferimento all’art.19 comma 3 legge n.21/1986, è appena il caso di rilevare che la disposizione citata disciplina in termini generali la «prescrizione dei contributi e del diritto alle
prestazioni» (così la rubrica), mentre il comma 3 la prescrizione del «diritto alle prestazioni della Cassa».
17 . Nel caso in esame l’obbligazione dedotta in giudizio trova il proprio titolo non nel diritto alla pensione, ma nel diritto alla ripetizione delle somme indebitamente trattenute dalla Cassa, giusta le disposizioni dettate in via generale dagli artt.2033 e segg. da
c.c. Dunque, un credito restitutorio e non un credito prestazione.
Per tutti questi motivi deve dichiararsi la inammissibilità del ricorso. Nulla sulle spese del giudizio di legittimità, attesa la inammissibilità del controricorso.
Essendo il giudizio definito in conformità alla proposta non accettata, ai sensi dell’art.380 bis , ult. co., c.p.c. deve applicarsi l’art.96, co.3 e 4 c.p.c. contenendo l’art.380 bis , ult. co. c.p.c. una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna al pagamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle Ammende, secondo quanto statuito da questa Corte a sezioni unite (Cass. S.U. 27195 e 27433 del 2023, Cass.27947/23). 20. Parte ricorrente va dunque condannata a pagare una somma equitativamente determinata in euro 2.500,00 della Cassa delle
Ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento della somma di Euro 2.500,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 16/01/2025.