Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 31618 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 31618 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 09/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14954/2023 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE ED ASSISTENZA A FAVORE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME COGNOME elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO MILANO n. 497/2023 pubblicata l’ 11/05/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/10/2024 dal
Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Milano, con la sentenza n.497/2023 pubblicata l’11 maggio 2023, ha rigettato il gravame proposto dalla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti (d’ora innanzi: la Cassa) nella controversia con NOME COGNOME.
La controversia ha per oggetto l’accertamento della illegittimità delle trattenute operate a titolo di contributo di solidarietà ex articolo 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale della Cassa sul trattamento pensionistico goduto dal COGNOME e la restituzione degli importi trattenuti nel limite del periodo di prescrizione decennale dal pagamento dei singoli ratei.
Il Tribunale di Milano accoglieva le domande proposte dal COGNOME.
La Corte territoriale si è limitata a richiamare i suoi precedenti conformi, oltre che i precedenti di questa Suprema corte, sia con riferimento al tema della illegittimità della trattenuta (Cass. 03/01/2019, n.20 riportata per esteso in parte motiva), sia con riferimento alla natura decennale della prescrizione (Cass. 08/09/2015, n. 17.742).
Per la cassazione della sentenza della corte territoriale la Cassa ha proposto ricorso, affidato a tre motivi. COGNOME resiste con controricorso.
Il consigliere delegato ha proposto la definizione del giudizio ex art.380 bis comma primo cod. proc. civ., ravvisando la manifesta infondatezza dei motivi di ricorso. La Cassa ha chiesto la decisione della causa ex art.380 bis comma secondo cod. proc. civ..
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso la Cassa lamenta la violazione dell’art. 2 del d.lgs. n. 509/1994 in combinato disposto con l’art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale della Cassa e con la Delibera della Cassa del 27 giugno 2013, vio lazione dell’art.3, comma 12, della legge n. 335/1995, dell’art. 1, comma 763, della legge n. 296/2006, dell’art. 1, comma 488, della legge n. 147/2013, dell’art. 24, comma 24, del d.l. n. 201/201, degli artt. 3, 23 e 38 Cost., tutti in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., per avere la Corte erroneamente dichiarato illegittimo il contributo di solidarietà.
La Cassa deduce che la sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione del costante orientamento della giurisprudenza di legittimità in virtù del quale il diritto soggettivo alla pensione può essere limitato dalla legge, anche in senso sfavorevole al pensionato ed anche quando il diritto sia già maturato ed il rapporto previdenziale si trovi nella sua fase di attuazione. Sostiene che la corte territoriale ha erroneamente ritenuto che l’art.22 del citato Regolamento non sia qualificabile quale atto avente forza di legge, e dunque inidoneo a limitare il diritto soggettivo alla pensione siccome in contrasto con l’art.23 Cost. Lamenta che la corte territoriale non ha inoltre effettuato il vaglio di ragionevolezza del contributo di solidarietà, funzionale al rispetto dei vincoli di bilancio ed ispirato a principi di gradualità ed equità intergenerazionale.
Con il secondo motivo la Cassa lamenta la violazione dell’art. 1 della legge n. 147/2013, dell’art. 3, comma 12, della legge n. 335/1995, dell’art. 1, comma 763, della legge n. 296/2006, dell’art. 2 del d.lgs. n. 509/1994 in combinato disposto con l’art . 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale della Cassa e
successive delibere, tutti in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ.
La Cassa deduce che la norma di interpretazione autentica dell’art.3 comma 12 legge n.335/1995 (ossia l’art.1 legge n.147/2013) ha stabilito che gli atti e le deliberazioni degli entri previdenziali privatizzati sono da considerarsi legittimi ed efficaci se finalizzati ad assicurare l’equilibrio finanziario di lungo periodo. Sostiene che l’art.22 del Regolamento oggetto di causa sia stato adottato proprio per il perseguimento di tali finalità; e che a tal fine è del tutto irrilevante la non definitività del contributo, essendo stato adottato per il periodo necessario e sufficiente per consentire il perseguimento delle suddette finalità.
Con il terzo motivo la Cassa denuncia violazione dell’art. 1, della legge n. 147/2013, degli artt. 2946 e 2948 cod. civ., dell’art. 129 r.d.l. n. 1827/1935, dell’art. 47 bis del d.P.R. n. 639/1970, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3, cod. pro c. civ. Sostiene che nell’ambito dell’art.2948 n.4 cod. civ. vi rientri anche il pagamento periodico di somme né liquide né esigibili, e ciò anche alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata dell’art.47 bis D.p.R. n.639/1970 cit.
I primi due motivi possono essere esaminati congiuntamente, per la connessione che li avvince. Essi sono inammissibili ex art.360 bis n.1 cod. proc. civ..
La Corte territoriale ha pronunciato sul gravame proposto dalla Cassa decidendo la questione di diritto della illegittimità del contributo straordinario oggetto di causa in modo conforme alla costante giurisprudenza di questa Corte.
Oltre a Cass. 03/01/2019, n.20 riportata per esteso in parte motiva, la giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere la illegittimità del contributo straordinario (a partire da Cass. n. 25212/2009, poi seguita ex multis da Cass. n. 31875/2018, n. 32595/2018, n. 423/2019, n. 603/2019, n. 982/2019, n.
16814/2019, n. 28054/2020, n. 6301/2022, n. 6897/2022, n. 18565/2022; n. 18566/2022; n. 18570/2022; n. 29382/2022; n. 29535/2022; n. 29523/2022; n. 9886/2023, n. 9893/2023, n. 9914/2023, n. 10047/2023, n. 12122/2023, n. 6170/2024, n. 7489/2024, n.23257/202 4, n.20694/2024). L’orientamento è troppo noto per essere qui nuovamente riportato.
9. I due motivi di ricorso, peraltro astratti e senza immediato riferimento alla motivazione della corte territoriale, si limitano a riproporre le medesime questioni in diritto già proposte nell’atto di appello. Nei motivi di ricorso non sono prospettati elementi concreti e specifici tali da determinare la necessità di un mutamento, o anche solo di un ripensamento, dell’orientamento che si è consolidato. Nella istanza di decisione ex art.380 bis comma 2 cod. proc. civ. nulla viene prospettato con riferimento ai primi due motivi di ricorso.
10. La Cassa ricorrente non si confronta con la ratio decidendi , che non è costituita dalla inesistenza del potere di adottare dei provvedimenti qualificabili quali vere e proprie norme giuridiche, idonee a derogare ed abrogare disposizioni aventi rango legislativo. L’esistenza di tale potere, e le sue implicazioni, n on sono mai state negate né dalla corte territoriale né da questa Corte.
11. Il punto decisivo, sul quale i motivi di ricorso non offrono elementi nuovi, è quello della inesistenza del potere di imporre il contributo di solidarietà oggetto di causa, siccome ultra vires: «L’autonomia degli stessi enti, tuttavia, incontra un limi te fondamentale, imposto dalla stessa disposizione che la prevede (ossia dal predetto d.lgs n 509/1994 art. 2), la quale definisce espressamente i tipi di provvedimento da adottare, identificati, appunto, in base al loro contenuto ‘.Esula, tuttavia, dal novero (una sorta di numerus clausus) degli stessi provvedimenti -e risulta incompatibile, peraltro, con il ‘rispetto del principio del pro rata (…)’ -qualsiasi provvedimento degli enti previdenziali privatizzati (quale, nella specie, l’art. 22 del Rego lamento di disciplina del regime
previdenziale), che introduca -a prescindere dal ‘criterio di determinazione del trattamento pensionistico’ la previsione di una trattenuta a titolo di ‘contributo di solidarietà’ sui trattamenti pensionistici già quantificati ed attribuiti. Ed invero sul punto deve evidenziarsi che la imposizione di un ‘contributo di solidarietà’ sui trattamenti pensionistici già in atto non integra, all’evidenza, né una ‘variazione delle aliquote contributive’, né una ‘riparametrazione dei coefficienti di rendimento’. Ma alla stessa conclusione deve pervenirsi, tuttavia, con riferimento ad ‘ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico’. La previsione relativa intende riferirsi, infatti, a tutti i provvedimenti, che -al pari di quelli specificamen te identificati nominativamente (di ‘variazione delle aliquote contributive’, appunto, e di ‘riparametrazione dei coefficienti di rendimento’) incidano su ‘ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico’. Quindi, ne esula qualsiasi provvedimento, che -lungi dall’incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico da adottarsi nel rispetto o tenuto conto del principio del pro rata, ai sensi delle successive formulazioni dell’art. 3, comma 12, l. n 335/1995 e finalizzato al solo riequilibrio finanziario rispetto ai limiti di stabilità imposti dalla legge -imponga una trattenuta su detto trattamento già determinato, in base ai criteri ad esso applicabili, quale limite esterno della sua misura» (per tutte, Cass. 14/01/2019, n.603). 12. Le medesime considerazioni valgono anche con riferimenti agli effetti della norma di interpretazione autentica prevista dall’art.1 della legge n. 147/2013. Se già appare difficile ipotizzare il perseguimento di finalità strutturali (equilibrio finanziario di lungo termine) per mezzo di provvedimenti contingenti (il contributo ha natura straordinaria e temporanea), la norma citata è applicabile alle sole fattispecie che rientrano nei poteri delegati alla Cassa. Fattispecie tra le quali non rientra quella relativa alla imposizione del contributo straordinario, per le ragioni già spiegate.
Il terzo motivo è parimenti inammissibile ex art.360 bis n.1 cod. proc. civ. Anche in questo caso la corte territoriale ha deciso la questione di diritto in conformità alla costante giurisprudenza di questa Corte, rispetto alla quale nessun elemento di novità risulta prospettato nel motivo medesimo.
Nella istanza di decisione ex art.380 bis comma 2 cod. proc. civ. la Cassa si è limitata a chiedere un riesame della questione «alla luce delle argomentazioni già svolte nel ricorso in cassazione».
Tali argomentazioni sono identiche a quelle già prospettate in una serie di ricorsi già decisi da questa Corte (Cass. n. 31357/2022, n. 31641/2022, n. 31642/2022, n.449/2023, n.688/2023, n. 4349/2023, n. 4362/2023, n. 4604/2023, n. 6170/2024; da ultimo, Cass. 28/08/2024, n.23257), le cui motivazioni si richiamano in questa sede ai sensi e per gli effetti dell’art.118 disp. att. cod. proc. civ..
Per tutti questi motivi deve dichiararsi la inammissibilità del ricorso.
Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza, e si liquidano in euro 4.000,00 a titolo di compenso, oltre ad Iva, Cpa, rimborso spese generali ed euro 200,00 a titolo di esborsi.
Essendo il giudizio definito in conformità alla proposta non accettata, ai sensi dell’art.380 bis, ult. co., c.p.c. deve applicarsi l’art.96, co.3 e 4 c.p.c. contenendo l’art.380 bis, ult. co. c.p.c. una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore della controparte e di una ulteriore somma di denaro in favore della Cassa delle Ammende, secondo quanto statuito da questa Corte a sezioni unite (Cass. S.U. 27195 e 27433 del 2023, Cass.27947/23).
Parte ricorrente va dunque condannata a pagare una somma equitativamente determinata in €2.000,00 in favore di parte
resistente
, e di una ulteriore somma di €2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Condanna il ricorrente a pagare una somma equitativamente determinata in €2.000,00 in favore del controricorrente, e di una ulteriore somma di €2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo un ificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 17/10/2024.