Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 6 Num. 315 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 6 Num. 315 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso 18905-2021 proposto da:
CNPADC 80021670585, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, domiciliate in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE rappresentate e difese dall’avvocato COGNOME NOME;
-con troricorrente –
avverso il provvedimento n. 458/2020 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 03/02/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/10/2022 dal Consigliere Relatore AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
la Corte di Appello di Venezia ha rigettato l’appello proposto dalla RAGIONE_SOCIALE a favore dei RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza del Tribunale di Padova, che aveva dichiarato illegittime le trattenute operate su pensione erogata a NOME COGNOME, a titolo di contributo di solidarietà a far data d gennaio 2004, condannandola alla restituzione degli importi trattenuti (pari ad Eu 12.388,09);
la Corte territoriale ha inteso dar seguito all’orientamento, oramai consolidato questa Corte la quale ritiene che l’imposizione del predetto contributo esuli dai po impositivi della RAGIONE_SOCIALE poiché lo stesso, lungi dal configurare un criteri determinazione del trattamento pensionistico – di competenza dell’ente – costituisc un prelievo la cui introduzione spetta in via esclusiva al legislatore;
la cassazione della sentenza è domandata dalla RAGIONE_SOCIALE a favore dei RAGIONE_SOCIALE sulla base di due motivi, illustrat successiva memoria;
NOME COGNOME, NOME, NOME e NOME COGNOME in qualità di eredi di NOME COGNOME hanno depositato tempestivo controricorso;
è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualm comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.
CONSIDERATO CHE:
con il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3 cod. proc. denuncia “Violazione dell’art. 2, D.Lgs. n. 509/1994 in combinato disposto con l’ar 22 del “Regolamento di disciplina del regime previdenziale” della CNPADC e con la Delibera della CNPADC del 28.10.2008; violazione dell’art. 3, comma 12, L. n. 335/1995, dell’art. 1 comma 763, L. n. 296/2006 (Legge Finanziaria per il 2007); violazione dell’art. 1, comma 488, L. 27.12.2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014 violazione dell’art. 24, comma 24, D.L. n. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011 (c “Decreto Salva Italia”); violazione dell’art. 3, Cost.; violazione art. 23, violazione dell’art. 38, Cost.” per avere, la Corte di Appello, dichiarato l’illegitt Regolamento di disciplina del regime previdenziale dell’Ente, approvato con D.M. del
14.7.2014 nella parte in cui ha introdotto il contributo di solidarietà a car pensionati, risultando detta imposizione al di fuori dei limiti della autonomia norma concessa dal legislatore agli Enti previdenziali privatizzati;
con il secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3 cod. proc. contesta la “Violazione art. 1, L. 27.12.2013, n. 147 (Legge di Stabilità 20 Violazione art. 3, comma 12, L. n. 335/1995; violazione art. 1, comma 763, L. n 296/2006 (Legge Finanziaria per il 2007); violazione art. 2, D.Lgs. n. 509/1994 combinato disposto con l’art. 22 del “Regolamento di disciplina del regim previdenziale” della CNPADC e con la Delibera CNPADC del 28.10.2008″ per non avere, la Corte territoriale, considerato il sostanziale ampliamento dei poteri norma riconosciuti agli Enti previdenziali privatizzati, così come chiarito dall’interpre autentica operata dall’art. 1, comma 488, L. 27.12.2013, n. 147, in riferimento all’ 3, comma 12, L. n. 335/1995, come modificato dall’art. 1, comma 763, L. n. 296/2006, contenuto nella Legge Finanziaria per il 2007; parte ricorrente asserisce i sostanza che a seguito del citato intervento normativo, gli Enti previdenzi privatizzati possono emanare norme con effetto derogatorio della legge di settore anche in relazione al quantum del trattamento pensionistico, purché risulti rispettato principio di ragionevolezza;
i due motivi, da trattare congiuntamente per intrinseca connessione, sono infondati;
valga al riguardo il consolidato principio espresso da questa Corte, al quale intende dare continuità, secondo cui gli Enti previdenziali privatizzati (come, n specie, la RAGIONE_SOCIALE) non possono adottare, sia pure in funzione dell’obbiettivo di assicurare l’equilibr bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall’incid criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenut (nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determin in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano incomp con il rispetto del principio del pro rata e diario luogo a un prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore (così, da ultimo, Cass. n 6301 del 2022; Cass. n. 31875 del 2018, cu hanno dato continuità, tra le altre, Cass. n. 19561 del 2019 e Cass. n. 29292 de 2019; Cass. n. 28055 del 2020; Cass. n. 28054 del 2020; Cass. n. 36618 del 2021 ed altre);
in definitiva, il ricorso va rigettato; le spese, come liquidate in dispo seguono la soccombenza;
in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di cont unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al rimborso delle spese d giudizio di legittimità in favore della parte controricorrente, che liquida in Euro 2 esborsi, Euro 3.000 a titolo di compensi professionali, oltre spese generali ne misura del 15 per cento ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’arti, comma 17 della I. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente, dell’ulteri importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a del comma 1 – bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale del 27 ottobre 2022
DepGsitata frt CODICE_FISCALE*
Il Presidente
NOME COGNOME