Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 6 Num. 210 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 6 Num. 210 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 05/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso 20609-2021 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE E ASSISTENZA A FAVORE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI P_IVA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMAINDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente-
contro
NOME TRACANELLA NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente-
avverso il provvedimento n. 175/2021 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 15/02/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/10/2022 dal Consigliere Relatore AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Milano ha confermato la decisione di primo grado che aveva condannato la RAGIONE_SOCIALE a favore dei dottori commercialisti (d’ora in avanti RAGIONE_SOCIALE) a restituire all’attuale co ntroricorrente, dottore commercialista in quiescenza, il contributo di solidarietà trattenuto sul trattamento pensionistico, in relazione al periodo successivo al 2009, dichiarando illegittime le trattenute operate sulla pensione e non prescritta l’azione di restituzione perché soggetta al termine decennale, non essendo i ratei trattenuti liquidi ed esigibili;
avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione, la RAGIONE_SOCIALE affidandolo a tre articolati motivi, cui ha resistito, con controricorso, il pensionato;
la proposta del relatore è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;
entrambe le parti hanno depositato memoria;
CONSIDERATO CHE:
i primi due motivi del ricorso, che investono la denuncia di plurime violazioni di leggi – D. Lgs. n. 509 del 1994, art. 2, in combinato disposto con il Reg. di disciplina del regime previdenziale della RAGIONE_SOCIALE, art. 22, e con la delibera del
27.6.2013; L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12; L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763; L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 488; L. n. 201 del 2011, art. 24; artt. 3, 23 e 38 Cost.; L. n. 147 del 2013, art. 1; L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12; L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763; D.Lgs. n. 509 del 1994, art. 2, in combinato disposto con il Regolamento della RAGIONE_SOCIALE, art. 22 e con la delibera citata – vanno trattati congiuntamente in quanto attinenti alla natura del contributo di solidarietà ed alla sua ritenuta legittimità anche in relazione alla realizzazione di equilibri di bilancio;
6. a tale riguardo, la Corte non intende mettere in discussione il consolidato orientamento, confermato anche da recentissime decisioni (fra tante, Cass. nn. 29523, 31527, 31641, 31642 del 2022; nr. 6897 del 2022; nr. 28054 del 2020; nn. 603 e 982 del 2019), in base al quale si è chiarito che gli enti previdenziali privatizzati (come, nella specie, la RAGIONE_SOCIALE) non possono adottare, sia pure in funzione dell’obbiettivo di assicurare l’equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall’incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principio del pro rata e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore (così, da ult., Cass. nn. 27340, 28055, 28054 del 2020);
7. a detti precedenti e alle ragioni che li sorreggono si rinvia integralmente anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod.proc.civ.;
8. le ulteriori argomentazioni svolte con la memoria depositata dalla RAGIONE_SOCIALE non pongono elementi di valutazione
effettivamente nuovi o non considerati in occasione delle molteplici occasioni in cui questa Corte si è pronunciata, per cui l’orientamento formatosi va mantenuto fermo ed i motivi devono essere rigettati, con assorbimento di ogni ulteriore censura;
con il terzo motivo di ricorso, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione della L. n. 147 del 2013, art. 1, degli artt. 2946 e 2948 c.c., del R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 129, e del D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47 bis, la RAGIONE_SOCIALE ricorrente deduce la non conformità a diritto della pronunzia resa dalla Corte territoriale in punto di prescrizione del diritto azionato dall’assicurato, assumendo l’erroneità della ritenuta applicazione del termine decennale in luogo di quello quinquennale giacché, non applicando al caso di specie la stessa normativa applicabile all’RAGIONE_SOCIALE, si determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento;
la relativa questione è stata oggetto delle pronunce sopra richiamate (Cass. nr. 29523 del 2022, seguita da Cass. nn.31527, 31641, 31642 del 2022) con cui si è affermato che «il termine di prescrizione dell’azione di recupero delle somme indebitamente trattenute non può che essere quello ordinario decennale»;
a fondamento del principio, la Corte ha richiamato il precedente di Cass. nr.41320 del 2021 e osservato che «se il pensionato è stato in condizione di riscuotere solo i ratei della pensione nella misura decurtata del contributo di solidarietà, e non anche nel superiore importo spettante senza l’applicazione del medesimo, che è oggetto della controversia ora in esame, la differenza tra l’importo liquidato e quello superiore richiesto non può ritenersi ̀ pagabile ́ e, quindi, non può applicarsi la prescrizione quinquennale dell’art. 2948 cod.civ., ma quella decennale ordinaria dell’art. 2946 cod.civ.»;
ha osservato come differenti soluzioni non possano
trarsi dall’art. 47 bis d.p.r. nr. 639 del 1970 (Attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli artt. 27 e 29 della L. 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), secondo cui si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronunzia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, nonché delle prestazioni della gestione di cui all’articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni, nel testo introdotto dal numero 2) della lettera d) del comma 1 dell’art. 38, D.L. 6 luglio 2011, nr. 98. Ciò per la decisiva considerazione che «la fattispecie in esame non è classificabile quale ipotesi di riliquidazione di trattamenti pensionistici , ma quale credito consequenziale all’indebita ritenuta derivante dalla applicazione di una misura patrimoniale illegittima, frutto di trattenute operate sui singoli ratei di pensione, ma che non condivide con il rateo pensionistico la disciplina del sistema di calcolo della pensione in sé considerata»;
il ricorso va, dunque, rigettato;
le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo, con distrazione in favore dell’AVV_NOTAIO che si è dichiarato antistatario;
sussistono, altresì, i presupposti processuali per il versamento del doppio contributo, ove risulti dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2.800,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge, con distrazione in favore dell’AVV_NOTAIO.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-
quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art. 13, comma 1, se dovuto.
Così deciso nell’adunanza camerale del 27 ottobre 2022