Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 6 Num. 66 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 6 Num. 66 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 03/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso 21059-2021 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
NOME COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMAINDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
1.
avverso la sentenza n. 128/2021 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 18/02/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/10/2022 dal Consigliere Relatore AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Milano ha confermato la decisione di primo grado che aveva condannato la RAGIONE_SOCIALE a favore dei dottori commercialisti (d’ora in avanti RAGIONE_SOCIALE) a restituire all’attuale controricorrente, dottore commercialista in quiescenza, il contributo di solidarietà trattenuto sul trattamento pensionistico, in relazione al periodo successivo al 2009, dichiarando illegittime le trattenute operate sulla pensione;
avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione, la RAGIONE_SOCIALE affidandolo a due motivi, cui ha resistito, con controricorso, il pensionato;
la proposta del relatore è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;
entrambe le parti hanno depositato memoria;
CONSIDERATO CHE:
i motivi del ricorso, che investono la denuncia di plurime violazioni di leggi – D. Lgs. n. 509 del 1994, art. 2, in combinato disposto con il Reg. di disciplina del regime previdenziale della RAGIONE_SOCIALE, art. 22, e con la delibera del 27.6.2013; L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12; L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763; L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 488; L. n. 201 del 2011, art. 24; artt. 3, 23 e 38 Cost.; L. n. 147 del 2013, art. 1; L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12; L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763; D.Lgs. n. 509 del 1994, art. 2, in combinato
disposto con il Regolamento della RAGIONE_SOCIALE, art. 22, e con la delibera citata -vanno trattati congiuntamente in quanto attinenti alla natura del contributo di solidarietà ed alla sua ritenuta legittimità anche in relazione alla realizzazione di equilibri di bilancio;
6. a tale riguardo, la Corte non intende mettere in discussione il consolidato orientamento, confermato anche da recentissime decisioni (fra tante, Cass. nn. 29523, 31527, 31641, 31642 del 2022; nr. 6897 del 2022; nr. 28054 del 2020; nn. 603 e 982 del 2019), in base al quale si è chiarito che gli enti previdenziali privatizzati (come, nella specie, la RAGIONE_SOCIALE) non possono adottare, sia pure in funzione dell’obbiettivo di assicurare l’equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall’incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principio del pro rata e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore (così, anche, Cass. nn. 27340, 28055, 28054 del 2020);
7. a detti precedenti e alle ragioni che li sorreggono si rinvia integralmente anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod.proc.civ.;
8. le ulteriori argomentazioni svolte con la memoria depositata dalla RAGIONE_SOCIALE non pongono elementi di valutazione effettivamente nuovi o non considerati in occasione delle molteplici occasioni in cui questa Corte si è pronunciata, per cui l’orientamento formatosi va mantenuto fermo ed i motivi devono essere rigettati, con assorbimento di ogni ulteriore censura;
il ricorso va, dunque, rigettato;
le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo, con distrazione in favore dell’AVV_NOTAIO che si è dichiarato antistatario;
sussistono, altresì, i presupposti processuali per il versamento del doppio contributo, ove risulti dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2.800,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge, con d istrazione in favore dell’AVV_NOTAIO.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art. 13, comma 1, se dovuto.
Così deciso nell’adunanza camerale del 27 ottobre 2022