Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 2376 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L   Num. 2376  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 31/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14219/2024 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE  A  FAVORE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI, in persona del legale rappresentante  pro  tempore,  elettivamente  domiciliata    in  INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME che l a rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME
-ricorrente- contro
NOME,  con  diritto  di  ricevere  le  notificazioni  presso  la PEC dell’avvocato COGNOME NOME che lo rappresenta e difende
avverso  SENTENZA  di  CORTE  D’APPELLO  VENEZIA  n.  700/2023 pubblicata il 13/12/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/01/2025
dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
 La  Corte  d’appello  di Venezia,  con  la  sentenza  n.700/2023 pubblicata  il  13/12/2023,  ha  rigettato  il  gravame  proposto  dalla RAGIONE_SOCIALE  a  favore  dei  dottori commercialisti  (d’ora  innanzi:  la  RAGIONE_SOCIALE)  nella  controversia  con NOME COGNOME.
La controversia ha per oggetto l’accertamento della illegittimità RAGIONE_SOCIALE  trattenute  operate  a  titolo  di  contributo  di  solidarietà  ex articolo 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale della  RAGIONE_SOCIALE  sul  trattamento  pensionistico  goduto  dal  COGNOME  e  la restituzione degli importi trattenuti nel limite del periodo di prescrizione decennale dal pagamento dei singoli ratei.
Il Tribunale di Padova accoglieva le domande proposte dal COGNOME.
La Corte territoriale: a) quanto alla illegittimità del contributo di solidarietà, ha richiamato la giurisprudenza di questa Corte (Cass. 31527/2022 citata per esteso, nonchè precedenti e successive conformi); b) quanto al contributo ex art.24 comma 24 d.l. 201/2011 ha ritenuto che la RAGIONE_SOCIALE non avesse allegato e provato la sussistenza dei presupposti di applicazione, e che non risultasse il presupposto della «inerzia», tale non essendo l’adozione di un regolamento illegittimo nella parte relativa al contributo di solidarietà; c) quanto al termine di prescrizione applicabile alla ripetizione dei contributi illegittimamente trattenuti dalla RAGIONE_SOCIALE ne ha ritenuto la natura decennale, e non quinquennale, richiamando la giurisprudenza di questa Corte.
Per la cassazione della sentenza della corte territoriale la RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso, affidato a tre motivi, ed illustrato da memoria. COGNOME resiste con controricorso.
Il consigliere delegato ha proposto la definizione del giudizio ex art.380 bis comma primo cod. proc. civ., ravvisando la manifesta infondatezza dei motivi di ricorso. La RAGIONE_SOCIALE ha chiesto la decisione della causa ex art.380 bis comma secondo cod. proc. civ.. Le parti hanno depositato memorie illustrative.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso la RAGIONE_SOCIALE lamenta la violazione dell’art. 2 del d.lgs. n. 509/1994 in combinato disposto con l’art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale della RAGIONE_SOCIALE e con la Delibera della RAGIONE_SOCIALE del 27 giugno 2013, violazione dell’art.3, comma 12, della legge n. 335/1995, dell’art. 1, comma 763, della legge n. 296/2006, dell’art. 1, comma 488, della legge n. 147/2013, dell’art. 24, comma 24, del d.l. n. 201/201, degli artt. 3, 23 e 38 Cost., tutti in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., per avere la Corte erroneamente dichiarato illegittimo il contributo di solidarietà.
La RAGIONE_SOCIALE deduce che la sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione del costante orientamento della giurisprudenza di legittimità in virtù del quale il diritto soggettivo alla pensione può essere limitato dalla legge, anche in senso sfavorevole al pensionato ed anche quando il diritto sia già maturato ed il rapporto previdenziale si trovi nella sua fase di attuazione. Sostiene che la Corte territoriale ha erroneamente ritenuto che l’art.22 del citato Regolamento non sia qualificabile quale atto avente forza di legge, e dunque inidoneo a limitare il diritto soggettivo alla pensione siccome in contrasto con l’art.23 Cost.. Lamenta che la Corte territoriale non ha inoltre effettuato il vaglio di ragionevolezza del contributo di solidarietà, funzionale al
rispetto dei vincoli di bilancio ed ispirato a principi di gradualità ed equità intergenerazionale.
Con il secondo motivo la RAGIONE_SOCIALE lamenta la violazione dell’art. 1 della  legge  n.  147/2013,  dell’art.  3,  comma  12,  della  legge  n. 335/1995,  dell’art.  1,  comma  763,  della  legge  n.  296/2006, dell’art. 2 del d.lgs. n. 509/1994 in combinato disposto con l’art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale della RAGIONE_SOCIALE e successive delibere, tutti in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ.
La RAGIONE_SOCIALE deduce che la norma di interpretazione autentica dell’art.3 comma 12 legge n.335/1995 (ossia l’art.1 legge n.147/2013) ha stabilito che gli atti e le deliberazioni degli entri previdenziali privatizzati sono da considerarsi legittimi ed efficaci se finalizzati ad assicurare l’equilibrio finanziario di lungo periodo. Sostiene che l’art.22 del Regolamento oggetto di causa sia stato adottato proprio per il perseguimento di tali finalità; e che a tal fine è del tutto irrilevante la non definitività del contributo, essendo stato adottato per il periodo necessario e sufficiente per consentire il perseguimento RAGIONE_SOCIALE suddette finalità.
Con il terzo motivo la RAGIONE_SOCIALE denuncia violazione dell’art. 1, della legge n. 147/2013, degli artt. 2946 e 2948 cod. civ., dell’art. 129 r.d.l.  n.  1827/1935,  dell’art.  47 bis del  d.P.R.  n.  639/1970,  in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ. Sostiene che  nell’ambito  dell’art.2948 n.4 cod. civ. vi rientri anche  il pagamento periodico di somme né liquide né esigibili, e ciò anche alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata dell’art.47 bis d.P.R. n.639/1970 cit.
I primi due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente per la connessione che li avvince, sono inammissibili ex art.360 bis n.1 cod. proc. civ..
La Corte territoriale ha pronunciato sul gravame proposto dalla RAGIONE_SOCIALE  decidendo  la questione di diritto della illegittimità del
contributo  straordinario  oggetto  di  causa  in  modo  conforme  alla costante giurisprudenza di questa Corte.
8 . La giurisprudenza di questa Corte ─ nell’esercizio dei poteri nomofilattici previsti dall’art.65 r.d. 30/01/1941, n.12 ─ è costante nel ritenere la illegittimità del contributo straordinario (a partire da Cass. n. 25212/2009, poi seguita ex multis da Cass. n. 31875/2018, n. 32595/2018, n.20/2019, n. 423/2019, n. 603/2019, n. 982/2019, n. 16814/2019, n. 28054/2020, n. 6301/2022, n. 6897/2022, n. 18565/2022; n. 18566/2022; n. 18570/2022; n. 29382/2022; n. 29535/2022; n. 29523/2022; n. 9886/2023, n. 9893/2023, n. 9914/2023, n. 10047/2023, n. 12122/2023, n. 6170/2024, n. 7489/2024, n.23257/2024).
 Nel  motivo  di  ricorso  non  sono  prospettati  elementi  concreti  e specifici tali da determinare la necessità di un mutamento, o anche solo  di  un  ripensamento,  dell’orientamento  che  si  è  consolidato. Nella istanza di decisione ex art.380 bis comma 2 cod. proc. civ. nulla viene prospettato a tale riguardo.
10. Il punto decisivo, sul quale il motivo di ricorso non offre elementi nuovi, è quello della inesistenza del potere di imporre il contributo di solidarietà oggetto di causa, siccome ultra vires : «gli enti previdenziali privatizzati (come, nella specie, la RAGIONE_SOCIALE) non possono adottare, sia pure in funzione dell’obbiettivo di assicurare l’equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall’incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principio del pro rata e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel genus RAGIONE_SOCIALE prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore (così, da ult., Cass. n. 31875 del 2018, cui
hanno dato continuità, tra le altre, Cass. n.19561 del 2019 e Cass. n. 29292 del 2019; Cass. n. 28055 del 2020; Cass.n. 28054 del 2020; da ultimo Cass. n. 31527 del 2022); peraltro, RAGIONE_SOCIALEzione n. 603 del 2019 ha ulteriormente rilevato che “Appare utile, al fine di confermare l’estraneità del contributo di solidarietà ai criteri di determinazione del trattamento pensionistico e conseguentemente anche al principio del necessario rispetto del pro rata, richiamare, altresì, la recente sentenza della Corte Costituzionale n. 173/2016 che, nel valutare l’analogo prelievo disposto dalla L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 486, ha affermato che si è in presenza di un “prelievo inquadrabile nel genus RAGIONE_SOCIALE prestazioni patrimoniali imposte per legge, di cui all’art. 23 Cost., avente la finalità di contribuire agli oneri finanziari del sistema previdenziale (sentenza n. 178 del 2000; ordinanza n. 22 del 2003)”; ed è, dunque, la mancata copertura della previsione di legge, richiesta dall’art. 23 Cost., che rende illegittima la previsione della ritenuta per cui è causa» (Cass.08/05/2023, n.12122).
11. In questa prospettiva è irrilevante che il diritto a pensione della controricorrente  sia  maturato  successivamente  alla  adozione  del Regolamento del 2004, in quanto ciò che rileva è la esistenza ─o meno─  del  potere  della RAGIONE_SOCIALE  di introdurre una  prestazione patrimoniale  ex  art.23  Cost.,  escluso  per  le  considerazioni  sopra richiamate.
12. Per quanto concerne poi il testo della disposizione da applicare al caso di specie, oltre alle considerazioni già svolte giova ribadire che per i trattamenti pensionistici erogati dagli enti previdenziali privatizzati maturati prima del 1 gennaio 2007 il parametro di riferimento è costituito dal regime originario dell’art. 3, comma 12, della legge n. 335 del 1995, sicché non trovano applicazione le modifiche in p eius introdotte da atti e provvedimenti adottati dagli enti prima dell’attenuazione del principio del pro rata; per i trattamenti pensionistici di anzianità liquidati invece a partire dal 1°
gennaio 2007, trova applicazione il medesimo art. 3, comma 12, della l. n. 335 del 1995, ma nella formulazione introdotta dall’art. 1, comma 763, della l. n. 296 del 2006, che prevede che gli enti previdenziali suddetti emettano i provvedimenti necessari per la salvaguardia dell’equilibrio finanziario di lungo termine, «avendo presente» (e non più dovendo rispettare in modo assoluto) il principio del pro rata ( ex multis , Cass. 03/11/2021, n.32454; ma già Cass. Sez. U. 08/09/2015, n. 17742).
13 .  Ciò  vale  ad  escludere l’applicabilità RAGIONE_SOCIALE successive modifiche introdotte dall’art.1  comma  763 della legge n.296/2006 e dall’art.24  comma 24 del  d.l.  n.201/2011.7.  La  Corte  territoriale ha  pronunciato  sul  gravame  proposto  dalla  RAGIONE_SOCIALE  decidendo  la questione  di  diritto  della  illegittimità  del  contributo  straordinario oggetto di causa in modo conforme alla costante giurisprudenza di questa Corte.
Il terzo motivo è inammissibile ex art.360 bis n.1 cod. proc. civ. Anche in questo caso la Corte territoriale ha deciso la questione di diritto in conformità alla costante giurisprudenza di questa Corte, rispetto alla quale nessun elemento di novità risulta prospettato nel motivo medesimo. Le argomentazioni prospettate nel motivo di ricorso sono identiche a quelle già esaminate da questa da questa Corte in altre controversie (Cass. n. 31357/2022, n. 31641/2022, n. 31642/2022, n.449/2023, n.688/2023, n. 4349/2023, n. 4362/2023, n. 4604/2023, n. 6170/2024; da ultimo, Cass. 28/08/2024, n.23257), le cui motivazioni si richiamano in questa sede ai sensi e per gli effetti dell’art.118 disp. att. cod. proc. civ..
15 . Con precipuo riferimento all’art.19 comma 3 legge n.21/1986, è appena il caso di rilevare che la disposizione citata disciplina in termini  generali  la  «prescrizione  dei  contributi  e  del  diritto  alle prestazioni» (così la rubrica), mentre il comma 3 la prescrizione del «diritto alle prestazioni della RAGIONE_SOCIALE».
 Nel  caso in  esame  l’obbligazione  dedotta  in  giudizio  trova  il proprio  titolo  non  nel  diritto  alla  pensione,  ma  nel  diritto  alla ripetizione  RAGIONE_SOCIALE  somme  indebitamente  trattenute  dalla  RAGIONE_SOCIALE, giusta le disposizioni dettate in via generale dagli artt.2033 e segg. c.c.. Dunque, un credito restitutorio e non un credito da prestazione.
 Per  tutti  questi  motivi  deve  dichiararsi  la  inammissibilità  del ricorso.
Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza, e si  liquidano  in  euro  5.000,00  a  titolo  di  compenso,  oltre  ad  Iva, Cpa, rimborso spese generali ed euro 200,00 a titolo di esborsi. Da distrarsi al procuratore che si dichiara antistatario.
Essendo il giudizio definito in conformità alla proposta non accettata, ai sensi dell’art.380 bis , ult. co., c.p.c. deve applicarsi l’art.96, co.3 e 4 c.p.c. contenendo l’art.380 bis , ult. co. c.p.c. una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore della controparte e di una ulteriore somma di denaro in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, secondo quanto statuito da questa Corte a sezioni unite (Cass. S.U. 27195 e 27433 del 2023, Cass.27947/23).
 Parte  ricorrente  va  dunque  condannata  a  pagare  una  somma equitativamente  determinata  in  euro  2.500,00  in  favore  di  parte resistente,  e  di  una  ulteriore  somma  di  euro  2.500,00  in  favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per  compensi,  oltre  alle  spese  forfettarie  nella  misura  del  15  per cento,  agli  esborsi  liquidati  in  Euro  200,00    ed  agli  accessori  di legge, da distrarsi al procuratore che si dichiara antistatario.
Condanna  il  ricorrente  a  pagare  una  somma  equitativamente determinata  in  euro  2.500,00  in  favore  del  controricorrente,  e  di una ulteriore somma di euro 2.500,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE.
Ai  sensi  dell’art.  13  comma  1 quater del  d.P.R.  n.  115  del  2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 16/01/2025.