Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 10918 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 10918 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 25/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso 13888-2024 proposto da:
CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI DOTTORI COMMERCIALISTI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 698/2023 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 13/12/2023 R.G.N. 156/2023;
Oggetto
Previdenza professionisti
R.G.N. 13888/2024
COGNOME
Rep.
Ud. 26/02/2025
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/02/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
RILEVATO IN FATTO
che, con sentenza depositata il 13.12.2023, la Corte d’appello di Venezia ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva condannato la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti a restituire a NOME COGNOME le ritenute operate a suo carico dal marzo 2021 al marzo 2022 a titolo di contributo di solidarietà sulla pensione di vecchiaia, oltre accessori di legge decorrenti dal giorno della trattenuta al saldo; che avverso tale pronuncia la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura;
che NOME COGNOME ha resistito con controricorso;
che, a seguito di formulazione di proposta per la definizione accelerata ex art. 380bis c.p.c., parte ricorrente ha insistito per la decisione della causa, depositando altresì memoria illustrativa ex art. 378 c.p.c.;
che, chiamata la causa all’adunanza camerale del 26.2.2025, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380bis .1, comma 2°, c.p.c.);
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con il primo motivo di censura, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 2, d.lgs. n. 509/1994, dell’art. 3, comma 12, l. n. 335/1995 (come modificato dall’art. 1, comma 763, l. n. 296/2006, e autenticamente interpretato dall’art. 1, comma 488, l. n. 147/2013), dell’art. 24, comma 24, d.l. n. 201/2011 (conv. con l. n. 214/2011), degli artt. 2, 3 e 23 Cost., anche in relazione e in combinato disposto alle proprie delibere nn. 4/2008, 3/2013 e 1/2017, emanate anche in virtù del Regolamento di disciplina
del regime previdenziale approvato giusta d.m. 17.7.2004, ed infine dell’art. 115 c.p.c., per avere la Corte di merito ritenuto l’illegittimità del contributo di solidarietà applicato sulla pensione dell’odierno controricorrente;
che, con il secondo motivo, la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 16, comma 6, l. n. 412/1991, e degli artt. 1224 e 2033 c.c., per avere la Corte territoriale ritenuto che la decorrenza della maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dovesse essere fissata alla data di ciascuna trattenuta e non dalla domanda giudiziale;
che, come già evidenziato nella proposta di definizione accelerata ex art. 380bis c.p.c., trattasi di doglianze che la costante e consolidata giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto affatto infondate (si vedano tra le tantissime, quanto al primo motivo, Cass. nn. 31875 del 2018, 603 del 2019, 35986 e 36096 del 2022, 3088, 9842, 9914 e 12122 del 2023, nonché, più di recente, Cass. nn. 20684, 23257 e 34974 del 2024 e, quanto al secondo motivo, Cass. nn. 24255 e 24528 del 2024); che nemmeno nella memoria depositata ex art. 378 c.p.c. parte ricorrente ha prospettato argomenti che inducono a rimeditare l’indirizzo univocamente assunto dalla giurisprudenza di questa Corte;
che il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile ex art. 360bis , n. 1, c.p.c., provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, da porsi a carico di parte ricorrente, giusta il criterio della soccombenza;
che, definendosi il presente giudizio in conformità alla proposta formulata ex art. 380bis c.p.c., si ravvisano altresì i presupposti per la condanna di parte ricorrente ai sensi del terzo e del quarto comma dell’art. 96 c.p.c., costituendo manifestamente un abuso del processo il fatto di chiedere la
decisione della causa senza addurre nuovi argomenti idonei a rimeditare l’orientamento giurisprudenziale sulla scorta del quale è stata formulata la proposta medesima (arg. ex Cass. S.U. nn. 28540 e 36069 del 2023);
che, in considerazione della declaratoria d’inammissibilità del ricorso, va infine dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso;
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidandole in euro 900,00, di cui euro 700,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge. Condanna, inoltre, parte ricorrente a pagare a parte controricorrente l’ulteriore somma di euro 350,00 nonché a versare la somma di euro 350,00 alla Cassa delle ammende.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 26.2.2025.