Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 32684 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 32684 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 16/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2902/2024 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE E ASSISTENZA DEI DOTTORI COMMERCIALISTI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME che l a rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
NOME COGNOME con diritto di ricevere le notificazioni presso la PEC dell’avvocato COGNOME NOME che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO TORINO n. 354/2023 pubblicata il 07/08/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/10/2024
dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Torino, con la sentenza n.354/2023 pubblicata il 7 agosto 2023, ha rigettato il gravame proposto dalla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti (d’ora innanzi: la Cassa) nella controversia con NOME COGNOME
La controversia ha per oggetto l’accertamento della illegittimità delle trattenute operate a titolo di contributo di solidarietà ex articolo 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale della Cassa sul trattamento pensionistico goduto dallo NOME COGNOME e la restituzione degli importi trattenuti nel limite del periodo di prescrizione decennale dal pagamento dei singoli ratei.
Il Tribunale di Torino accoglieva le domande proposte dallo NOME COGNOME.
La Corte d’appello di Torino ha richiamato i suoi precedenti conformi, oltre che i precedenti di questa Suprema corte, sia con riferimento al tema della illegittimità della trattenuta, sia con riferimento alla natura decennale della prescrizione. Con specifico riferimento alla questione della applicabilità dell’art.47 bis del d.P.R. n.639/1970 (come introdotto dall’art.38 del d.l. n.98/2011 convertito in legge n. 111/2011) la corte territoriale ha ritenuto che tale disposizione fosse applicabile solo alla materia delle prestazioni e dei ricorsi nei confronti dell’IRAGIONE_SOCIALE
Per la cassazione della sentenza della corte territoriale la Cassa ha proposto ricorso, affidato a tre motivi. NOME COGNOME resiste con controricorso.
Il consigliere delegato ha proposto la definizione del giudizio ex art.380 bis comma primo cod. proc. civ., ravvisando la manifesta infondatezza dei motivi di ricorso. La Cassa ha chiesto la decisione della causa ex art.380 bis comma secondo cod. proc. civ..
Le parti hanno depositato memorie illustrative.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso la Cassa lamenta la violazione degli artt.1 e 2 del d.lgs. n. 509/1994, dell’art.3 comma 12 legge n.335/1995, anche come modificato dall’art.1 comma 763 legge n.296/2006 ed autenticamente interpretato dall’art.1 comma 488 legge n.147/2013, dell’art.24 comma 24 d.l. n.201/2011, convertito in legge n.214/2011, degli artt.2, 3 e 23 Cost., anche in relazione e combinato disposto all’art.29 del Regolamento unitario della Cassa ed alle delibere della Cassa nn. 4/2008, 3/2013 e 10/2017, emanate anche in virtù dell’art.22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale approvato con D.m. 14/07/2004, nonché dell’art.115 cod. proc. civ., in relazione all’art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.
La Cassa deduce che la corte territoriale ha erroneamente dichiarato illegittimo il contributo di solidarietà in quanto: a) non ha tenuto in considerazione che il diritto a pensione della Casalis è maturato dopo l’entrata in vigore dell’art.22 del Regolamento della Cassa; b) ha fatto applicazione dell’art.3 comma 12 legge n.335/1995 nel testo antecedente alla riforma della legge n.296/2006, ossia il testo che prevedeva un numero chiuso di provvedimenti adottabili dagli enti previdenziali privatizzati, laddove il testo successivo alla riforma prevede la possibilità di adottare tutti i provvedimenti necessari per la salvaguardia dell’equilibrio finanziario di lungo termine; c) ha ritenuto che la natura provvisoria del contributo di solidarietà fosse incompatibile con il perseguimento della finalità dell’equilibrio finanziario di lungo
termine; d) non ha ritenuto la legittimità del contributo di solidarietà in forza della sentenza n. 173/2016 della Corte costituzionale, dalla quale può desumersi la compatibilità del contributo con i principi stabiliti dagli artt.2, 36 e 38 Cost., oltre che il rispetto del canone di ragionevolezza; e) ha erroneamente qualificato il contributo di solidarietà quale prestazione patrimoniale ex art.23 Cost., soggetta a riserva di legge; f) ha erroneamente ritenuto la incompatibilità del contributo di solidarietà con il principio del pro rata; g) non ha fatto applicazione dell’art.24 comma 24 d.l. n.201/2011; h) non ha ritenuto la legittimità del contributo alla luce del testo originario dell’art.3 comma 12 legge n.335/1995 in combinato disposto con l’art.2 d.lgs. n. 509/1994.
Con il secondo motivo la Cassa lamenta la violazione dell’art. 19 comma 3 legge n.21/1986, dell’art.2948 n.4 cod. civ, dell’art. 47 bis del d.P.R. n. 639/1970, nonché degli artt.3 e 38 Cost., in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ. Deduce che la materia delle prestazioni della Cassa dottori commercialisti è disciplinata, quanto alla prescrizione, dalla disposizione speciale dettata dall’art. 19 comma 3 legge n.21/1986, che prevede un termine di prescrizione quinquennale e non decennale. Sostiene, in ogni caso, che la prescrizione breve ex art.2948 n.4 cod. civ. è applicabile anche ai pagamenti che hanno per oggetto somme di denaro né liquide né esigibili.
Con il terzo motivo la Cassa lamenta la violazione o falsa applicazione dell’art.16 comma 6 legge n.412/1991, nonché degli artt.1224 e 2033 cod. civ., con riferimento all’art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ. Sostiene che gli interessi legali sulle somme oggetto di restituzione non possano decorrere dalla data delle singole trattenute -come ritenuto dalla corte territoriale- ma dal giorno della domanda giudiziale, e dunque dalla notifica del ricorso introduttivo.
Il primo motivo è inammissibile ex art.360 bis n.1 cod. proc. civ..
La Corte territoriale ha pronunciato sul gravame proposto dalla Cassa decidendo la questione di diritto della illegittimità del contributo straordinario oggetto di causa in modo conforme alla costante giurisprudenza di questa Corte.
La giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere la illegittimità del contributo straordinario (a partire da Cass. n. 25212/2009, poi seguita ex multis da Cass. n. 31875/2018, n. 32595/2018, n. 423/2019, n. 603/2019, n. 982/2019, n. 16814/2019, n. 28054/2020, n. 6301/2022, n. 6897/2022, n. 18565/2022; n. 18566/2022; n. 18570/2022; n. 29382/2022; n. 29535/2022; n. 29523/2022; n. 9886/2023, n. 9893/2023, n. 9914/2023, n. 10047/2023, n. 12122/2023, n. 6170/2024, n. 7489/2024, n.23257/2024).
E ciò in considerazione del fatto che: a) l’autonomia regolamentare della Cassa è stabilita nei limiti dell’art.3, co.12 legge n.335/95, ovvero con riguardo a variazioni delle aliquote contributive, riparametrazione dei coefficienti di rendimento e, in ultimo, a ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico. Esula da tale novero qualsiasi provvedimento degli enti previdenziali privatizzati (quale, nella specie, l’art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale), che introduca – a prescindere dal “criterio di determinazione del trattamento pensionistico” -la previsione di una trattenuta a titolo di “contributo di solidarietà” sui trattamenti pensionistici già quantificati ed attribuiti; b) il contributo di solidarietà, anche sulla base di quanto affermato da Corte Cost. sentenza n.173/16, ha natura di prestazione patrimoniale imposta ai sensi dell’art.23 Cost., ed è dunque sottoposto alla riserva di legge; c) l’art.1, co.488 legge n.147/13, da un lato, pone quale condizione di legittimità degli atti adottati dagli enti previdenziali la loro
finalizzazione ad assicurare l’equilibrio finanziario a lungo termine, mentre tale finalità non rappresenta un connotato del contributo straordinario di solidarietà, avente carattere provvisorio e limitato nel tempo; dall’altro lato, trattandosi di norma di interpretazione autentica, riguardante provvedimenti che abbiano inciso sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, non attiene alla materia in esame. Tali assunti sono stati confermati da questa Corte (v. ad es. Cass.36001/22) anche riguardo alle trattenute operate per il secondo quinquennio di applicabilità del contributo di solidarietà; d) pur a voler prescindere dal precedente testo dell’art.3, co.12 l. n.335/95 e considerando solo il nuovo testo della norma, come derivante dall’art.1, co.763 legge n.296/06, questa Corte ha ugualmente chiarito (v. Cass.31875/18) che, nell’attuale formulazione, l’art.3, co.12 l. n.335/95 non attribuisce alla Cassa il potere di istituire un contributo di solidarietà, poiché esso è incompatibile con il sistema del pro rata su cui si è limitata ad incidere la novella dell’art.1, co.763 legge n.296/06; e) la norma di interpretazione autentica di cui all’art.1, co.488, legge n.147/13, pone come condizione di legittimità degli atti adottati dagli enti previdenziali che essi siano finalizzati ad assicurare l’equilibrio finanziario a lungo termine, mentre sicuramente tale finalità non rappresenta un connotato del contributo straordinario di solidarietà in oggetto, proprio perché esso ha carattere provvisorio e limitato nel tempo (vedi, per tutte: Cass. 10 dicembre 2018, n. 31875; Cass. 6 aprile 2016, n. 6702); f) l’art.24, co.24, lett. b) d.l. n.201/11 conv. con legge n.214/11, riguarda provvedimenti finalizzati ad assicurare l’equilibrio finanziario a lungo termine, mentre sicuramente tale finalità non rappresenta un connotato del contributo straordinario di solidarietà in oggetto, come già detto.
Tali principi valgono anche nel caso di un trattamento pensionistico non ancora maturato al tempo della prima delibera di
applicazione del contributo di solidarietà, essendo appunto tale contributo illegittimo, siccome in violazione dell’art.23 Cost.
I già indicati rilievi non sono messi in discussione dalla memoria della ricorrente, che non contiene alcun nuovo elemento di valutazione giuridica in grado di indurre a un ripensamento dell’orientamento di legittimità, ulteriormente confermato anche dopo la proposta di definizione anticipata (v. Cass.20701/24, Cass.23261/24).
11. Anche il secondo motivo è inammissibile ex art.360 bis n.1 cod. proc. civ. La corte territoriale ha deciso la questione di diritto in conformità alla costante giurisprudenza di questa Corte, rispetto alla quale nessun elemento di novità risulta prospettato nel motivo medesimo. Le argomentazioni prospettate nel motivo di ricorso sono identiche a quelle già esaminate da questa da questa Corte in altre controversie (Cass. n. 31357/2022, n. 31641/2022, n. 31642/2022, n.449/2023, n.688/2023, n. 4349/2023, n. 4362/2023, n. 4604/2023, n. 6170/2024; da ultimo, Cass. 28/08/2024, n.23257), le cui motivazioni si richiamano in questa sede ai sensi e per gli effetti dell’art.118 disp. att. cod. proc. civ..
Con precipuo riferimento all’art.19 comma 3 legge n.21/1986, è appena il caso di rilevare che la disposizione citata disciplina in termini generali la «prescrizione dei contributi e del diritto alle prestazioni» (così la rubrica), mentre il comma 3 la prescrizione del «diritto alle prestazioni della Cassa».
Nel caso in esame l’obbligazione dedotta in giudizio trova il proprio titolo non nel diritto alla pensione, ma nel diritto alla ripetizione delle somme indebitamente trattenute dalla Cassa, giusta le disposizioni dettate in via generale dagli artt.2033 e segg.
c.c. Dunque, un credito restitutorio, e non un credito da prestazione.
Il terzo motivo è inammissibile ex art.360 bis n.1 cod. proc.
Anche in questo caso la corte territoriale ha deciso la questione
di diritto in conformità alla costante giurisprudenza di questa Corte, rispetto alla quale nessun elemento di novità risulta prospettato nel motivo medesimo. Le argomentazioni prospettate nel motivo di ricorso sono identiche a quelle già esaminate da questa da questa Corte in altre controversie, «Cassazione n. 31642 del 2022 ha confermato il principio secondo il quale al pensionato, per effetto dell’accoglimento della domanda, competono gli interessi legali dalla data di maturazione del diritto (coincidente con i prelievi effettuati dalla Cassa) fino al momento dell’effettivo pagamento, in base ad un consolidato e condiviso indirizzo di questa Corte che, con riguardo agli accessori, afferma che i crediti previdenziali hanno natura unitaria; gli accessori costituiscono componenti essenziali di un’unica prestazione nel senso che il credito “maggiorato di tali elementi, rappresenta, nel tempo, l’originario credito nel suo reale valore man mano aggiornato” (Cass. n. 12023 del 2003; conf. Cass. n. 18558 del 2014; Cass. n. 2563 del 2016). La Corte ha, peraltro, già esaminato analoghe fattispecie (v. Cass. nn. 16813 e 16814 del 2019) e richiamato, a fondamento della correttezza del decisum dei giudici di merito, anche un più recente arresto delle sezioni unite (Cass., sez. un., n. 6928 del 2018) le quali, occupandosi di prestazioni di natura previdenziale, per quel che qui rileva, hanno nuovamente ribadito che “(…) Dalla affermata natura previdenziale (del credito) (…) deriva (…) che agli accessori da cumulare non si applica il regime giuridico proprio delle obbligazioni pecuniarie, sicché il pagamento del solo credito originario si configura come adempimento parziale di una prestazione unitaria (…) consegue che gli interessi devono essere calcolati sul capitale rivalutato con scadenza periodica, dal momento dell’inadempimento al soddisfacimento del credito» (Cass. 14/12/2022, n.35650).
15. Per tutti questi motivi deve dichiararsi la inammissibilità del ricorso.
16. Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza, e si liquidano in euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Da distrarsi al procuratore che si dichiara antistatario.
17. Il giudizio viene definito in conformità alla proposta non accettata, ai sensi dell’art.380 bis, ultimo comma, cod. proc. civ.. Deve pertanto applicarsi l’art.96, commi terzo e quarto cod. proc. civ., poiché la prima disposizione prevede una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore della Cassa delle Ammende, secondo quanto statuito da questa Corte a Sezioni Unite: «In tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, di cui all’art. 380 bis c.p.c. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022), la condanna del ricorrente al pagamento della somma di cui all’art. 96, comma 4, c.p.c. in favore della cassa delle ammende – nel caso in cui egli abbia formulato istanza di decisione (ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 380 bis c.p.c.) e la Corte abbia definito il giudizio in conformità alla proposta – deve essere pronunciata anche qualora nessuno dei soggetti intimati abbia svolto attività difensiva, avendo essa una funzione deterrente e, allo stesso tempo, sanzionatoria rispetto al compimento di atti processuali meramente defatigatori». (così Cass. S.U. n. 27195/2023; S.U. n. 27433/2023, Cass. n.27947/2023).
18. Parte ricorrente va dunque condannata a pagare una somma equitativamente determinata in € 2.500,00 in favore del controricorrente ed euro 2.500,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del
giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge. Da distrarsi al procuratore che si dichiara antistatario.
Condanna la parte ricorrente a pagare una somma equitativamente determinata in euro 2.500,00 in favore del controricorrente ed euro 2.500,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 30/10/2024.