Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 2642 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 2642 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 04/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso 13519-2022 proposto da:
CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI DOTTORI COMMERCIALISTI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1395/2021 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 25/11/2021 R.G.N. 681/2021;
Oggetto
Contributo
solidarietà
commercialisti
R.G.N. 13519/2022
COGNOME
Rep.
Ud.28/11/2024
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/11/2024 dalla Consigliera Dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE:
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Milano ha respinto il gravame principale della Cassa e ha confermato la pronuncia di primo grado, che aveva accertato l’illegittimità del prelievo operato su i ratei di pensione a titolo di contributo di solidarietà, condannando la Cassa a restituire quanto aveva indebitamente trattenuto a decorrere dal triennio 2014-2016, oltre agli interessi dai singoli prelievi al saldo effettivo.
La Corte territoriale ha, invece, accolto il gravame incidentale interposto dal dottor NOME COGNOME, concernente l’illegittimità del prelievo anche per il periodo dal 2009 al 2013, e, in parte qua , ha riformato la decisione del Tribunale milanese, dichiarando l’illegittimità delle trattenute operate dalla Cassa Nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti sul trattamento pensionistico erogato al dottor COGNOME nel triennio 2009-2013 e, conseguentemente, ha condannato la medesima Cassa alla restituzione della trattenuta operata mensilmente a titolo di contributo di solidarietà sui ratei pensionistici percepiti nel predetto triennio, oltre agli interessi legali dalla maturazione di ciascun credito sino al saldo effettivo.
Avverso tale pronuncia la Cassa ha proposto ricorso per cassazione, deducendo quattro motivi di censura, illustrati con memoria.
NOME COGNOME ha resistito con controricorso e successivamente ha depositato memoria.
A seguito di richiesta di decisione presentata dalla Cassa nei confronti della proposta di definizione anticipata del presente giudizio, veniva fissata l’odierna adunanza camerale, nella quale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.
CONSIDERATO CHE:
Con il primo motivo di ricorso, la Cassa deduce la violazione o falsa applicazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, nr. 3 cod. proc. civ.- degli artt. 1 e 2 del d.lgs. nr. 509 del 19 94, dell’art 3, comma 12, della legge n r. 335 del 1995, come modificato dall’art. 1, comma 763, della legge n r. 296 del 2006 ed autenticamente interpretato dall’art. 1, comma 488, della legge nr. 147 del 20 13, dell’art. 24, comma 24, del d.l. nr. 201 del 2011 convertito con modificazioni nella legge nr. 214 del 2011, degli artt. 2,3 e 23 Cost, anche in relazione al combinato disposto agli artt. 2, 9 e 32 dello Statuto della Cassa Commercialisti e alle delibere nr. 4 del 2008, nr. 3 del 2013 e nr. 10 del 2017, emanate anche in virtù dell’art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale approvato con d.m. 14 luglio 2004, nonché dell’art. 115 cod. proc. civ., per avere la sentenza impugnata ritenuto illegittimo il contributo di solidarietà applicato sulla pensione del controricorrente.
Con il secondo motivo, parte ricorrente deduce violazione o falsa applicazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, nr. 3, cod. proc. civ.dell’art. 19, comma 3, della legge nr. 21 del 1986, dell’art. 2948, nr . 4 cod. civ., dell’art. 2943 cod. civ., dell’art. 47 bis del d.P.R. nr. 639 del 1970 e dell’art. 3 Cost., per aver la sentenza impugnata rigettato l’eccezione di prescrizione quinquennale.
Con il terzo motivo, la Cassa deduce violazione o falsa applicazione -ai sensi dell’art. 360, comma 1, n r. 3 cod. proc. civ.dell’art. 24, comma 24, del d.l. n r. 201 del 2011, per avere la decisione impugnata ritenuto illegittimo il contributo di solidarietà anche per il biennio 2012/2013.
Con il quarto motivo, la Cassa deduce violazione o falsa applicazione -ai sensi dell’art. 360, comma 1, n r. 4 cod. proc. civ.dell’art. 112 cod.proc.civ. nonché -ai sensi dell’art. 360, comma 1, nr. 3, cod.proc.civ. – violazione o falsa applicazione dell’art. 16, co. 6, della legge nr. 412 del 1991 nonché degli artt. 1224 e 2033 cod.civ. per non essersi la sentenza impugnata pronunciata sulla questione della decorrenza degli interessi, in relazione alla quale era formulato motivo di appello e, comunque, per non aver fissato la decorrenza degli stessi dal giorno della domanda di restituzione.
Come già evidenziato nella proposta di definizione accelerata ex art. 380bis c.p.c., trattasi di censure che la costante e consolidata giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto infondate (si vedano tra le tantissime, con riferimento al primo ed al terzo motivo, Cass. nn. 31875 del 2018, 603 del 2019, 35986 e 36096 del 2022 nonché 3088, 9842, 9914, 10047 e 12122 del 2023, 6170 del 2024; in relazione al secondo motivo, Cass. nn. 31527 del 2022, 4362, 4363,4604, 4349 del 2023 e, in merito al quarto, solo per citare le più recenti, Cass. nn 24651 e 28714 del 2024).
Ciò posto, con particolare riferimento al terzo motivo, osserva il Collegio come la proposta di definizione anticipata ha evidenziato bene il fatto che l’applicazione, in via sussidiaria, di un contributo di solidarietà nella misura dell’1% è subordinata alla mancata adozione di misure di
riequilibrio che si proiettino in un arco temporale di significativa ampiezza. D i tale presupposto dell’inerzia, che non si può sostanziare sic et simpliciter nella declaratoria d’illegittimità di un regolamento dettato in epoca antecedente e in carenza di fondamento normativo, è necessario fornire nel contraddittorio processuale allegazione e dimostrazione circostanziate: invero, l’applicazione del contributo di solidarietà opera solo in via residuale, quando non si apprestino le misure che il legislatore mostra di privilegiare o quando si apprestino misure ritenute dai Ministeri vigilanti inefficaci.
Altrettanto esattamente, la proposta di definizione anticipata, con riferimento al quarto motivo, ha osservato che la
Corte di appello, implicitamente respingendo la tesi della decorrenza degli interessi dalla domanda giudiziale, ha confermato il principio secondo il quale al pensionato, per effetto dell’accoglimento della domanda, competono gli interessi legali dalla data di maturazione del diritto (coincidente con i prelievi effettuati dalla Cassa) fino al momento dell’effettivo pagamento . Ciò alla stregua del consolidato e condiviso indirizzo di questa Corte che, con riguardo agli accessori, afferma che i crediti previdenziali hanno natura unitaria; gli accessori costituiscono componenti essenziali di un’unica prestazione nel senso che il credito «maggiorato di tali elementi, rappresenta, nel tempo, l’originario credito nel suo reale valore man mano aggiornato» (tra le tante, Cass. nn 31642 e 36560 del 2022, con richiamo ad altri precedenti della Corte).
Tanto premesso, nemmeno nella memoria depositata ai sensi dell’ art. 378 c.p.c. parte ricorrente ha prospettato
argomenti che inducono a rimeditare l’indirizzo univocamente assunto dalla giurisprudenza di questa Corte, peraltro basato sulle enunciazioni di principio di Corte cost. n. 173 del 2016;
Il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile ex art. 360bis , n. 1, c.p.c., provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, da porsi a carico di parte ricorrente, giusta il criterio della soccombenza, e da distrarsi in favore del difensore di parte controricorrente, dichiaratosi antistatario.
Poiché il presente giudizio è definito in conformità alla proposta, deve applicarsi l’art. 96, co. 3 e 4, c.p.c., come previsto dall’art. 380 -bis c.p.c. (Cass., Sez.Un., nn. 27195 e 27433 del 2023; v. anche Cass. nr. 27947 del 2023), non ravvisando il Collegio, ragioni per discostarsi nella specie dalla suddetta previsione legale (cfr. Cass., Sez.Un., n. 36069 del 2023).
Parte ricorrente va dunque condannata a pagare una somma equitativamente determinata in Euro 2500,00 in favore di parte resistente, e di una ulteriore somma di Euro 2500,00 in favore della Cassa delle Ammende.
In considerazione della declaratoria d’inammissibilità del ricorso, va infine dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto;
P.Q.M .
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente a rifondere le spese di lite del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 5.000,00 per compensi, Euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali e
accessori di legge, da distrarsi in favore del difensore di parte controricorrente. Condanna, inoltre, parte ricorrente a pagare a parte controricorrente l’ulteriore somma di Euro 2.500,00 nonché a versare la somma di Euro 2.500,00 alla Cassa delle ammende.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-q uater , D.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 28