Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 2109 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 2109 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso 7916-2025 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, nella qualità di eredi di COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’avvocato AVV_NOTAIO COGNOME;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 406/2024 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 07/11/2024 R.G.N. 235/2024;
Oggetto
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 10/12/2025
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/12/2025 dal AVV_NOTAIO.
R.G 7916/25
Rilevato che
Con sentenza n. 406 del 7.11.2024, la Corte d’appello di Torino ha rigettato il gravame della RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza del Tribunale di Torino, che (riuniti due distinti ricorsi) aveva dichiarato l’illegittimità delle modalità di computo adottate dalla RAGIONE_SOCIALE per la liquidazione del trattamento pensionistico di COGNOME NOME (rappresentato da COGNOME NOME e COGNOME NOME, nella qualità di eredi) al quale, a decorrere dal settembre 2005, era stata liquidata la pensione di vecchiaia, lamentando che la quota retributiva non gli era stata determinata secondo le disposizioni previgenti, con il criterio del pro rata, valevoli fino al 1.1.07, di cui all’art. 3 comma 12 della legge n. 335/95 nel testo originario, ma secondo le disposizioni emanate con il Regolamento della RAGIONE_SOCIALE del 2004, che prevedono criteri di computo meno RAGIONE_SOCIALEvoli, con conseguenti differenze a suo danno. La medesima Corte ha dichiarato, altresì, l’illegittimità del prelievo a titolo di contributo di solidarietà, con restituzione di quanto dovuto nei limiti della prescrizione decennale.
La Corte del merito, nel confermare la sentenza di primo grado, ha aderito all’orientamento di questa Suprema Corte, che disconosce il potere della RAGIONE_SOCIALE, per i trattamenti pensionistici corrisposti con decorrenza anteriore al 1.1.2007 cio è, prima dell’entrata in vigore dell’art. 1 comma 763 della legge n. 296/06, secondo cui la salvezza degli atti e delle deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al
d.lgs. n. 509/94 non vale a sanare la illegittimità dei provvedimenti adottati in violazione della precedente legge vigente al momento della loro emanazione -, di prevedere modalità di calcolo della pensione, in termini peggiorativi per gli assicurati, senza la salvaguardia delle anzianità già maturate, rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti.
La RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte d’appello, articolando il ricorso in cinque motivi, illustrati da memoria, mentre COGNOME NOME e COGNOME NOME, nella qualità di Eredi di NOME NOME, hanno resistito con controricorso.
La RAGIONE_SOCIALE ha presentato memoria.
Per il presente giudizio, all’esito di una proposta di definizione agevolata, ex art. 380 bis primo comma c.p.c., è stata chiesta dalla RAGIONE_SOCIALE la decisione, ai sensi dell’art. 380 bis secondo comma c.p.c.
Il Collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio.
Considerato che:
Con il primo motivo, la RAGIONE_SOCIALE ricorrente deduce la violazione dell’art. 2 del d.lgs. n. 509/94, degli artt. 1 e 3 comma 12 della lege n. 335/95, dell’art. 1 comma 763 della legge n. 296/06 dell’art. 1 comma 488 della legge n. 147/13 anche in relazione e co mbinato disposto all’art. 10 comma 8 del Regolamento della RAGIONE_SOCIALE Commercialisti, approvato con decreto ministeriale del 147.2004, nonché degli artt. 2, 3 e 38 Cost., laddove la sentenza impugnata ha ritenuto l’inapplicabilità dell’indicato regolamento, alle pensioni liquidate prima del gennaio 2007.
Con il secondo motivo, la RAGIONE_SOCIALE ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, degli artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 509/94, dell’art. 3 comma 12 della lege n. 335/95 come modificato dall’art. 1 comma 763 della legge n. 296/06 ed autenticamen te interpretato dall’art. 1 comma 488 della legge n. 147/13, dell’art. 24 comma 24 del DL n. 201/11, conv. in L. n. 214/11, degli artt. 2, 3 e 23 Cost. anche in relazione e combinato disposto alle delibere della RAGIONE_SOCIALE nn. 4/08 e 3/13, emanate in virtù dell ‘art. 22 del Regolamento della RAGIONE_SOCIALE, approvato con DM 14.7.04, nonché dell’art. 115 c.p.c., laddove la sentenza impugnata ha ritenuto illegittimo il contributo di solidarietà applicato sulla pensione del de cuius COGNOME NOME. Con il terzo motivo, in subordine, la RAGIONE_SOCIALE ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 24 comma 24 lett. b) del DL n. 201/11, ove la sentenza non aveva ritenuto applicabile il contributo di solidarietà, ivi previsto, per il biennio 2012-2013.
Con il quarto motivo, in subordine, la RAGIONE_SOCIALE ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 19 comma 3 della legge n. 21/86, dell’art. 2948 n. 4 c.c., dell’art. 47 bis del DPR n. 639/70, nonché degli artt. 3, 38 Cost., ove la sentenza impugnata ha rigettato l’eccezione di prescrizione quinquennale.
Con il quinto motivo, in subordine, la RAGIONE_SOCIALE ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 16 comma 6 della legge n. 412/91, nonché degli artt. 1224 c.c. e 2033 c.c., laddove la sentenza impugnata ha ravvisato la decorrenza degli interessi dalla data di ciascuna trattenuta.
Il primo motivo è inammissibile, ex art. 360 bis c.p.c., avendo la Corte territoriale proceduto alla liquidazione di un trattamento pensionistico antecedente al gennaio 2007 in ossequio alle indicazioni di Cass., S.U.,8 settembre 2015, n. 17742, che vieta di applicare anche modalità di calcolo idonee a determinare modifiche in peius (pagina 10 della sentenza impugnata).
Il secondo motivo è inammissibile, ex art. 360 bis c.p.c., alla stregua dell’oramai consolidato orientamento di questa Corte, anche alla luce delle enunciazioni di principio della sentenza della Corte costituzionale n. 173 del 2016; infatti, questa Corte è ferma nell’escludere che la RAGIONE_SOCIALE possa adottare, sia pure in funzione dell’obiettivo di assicurare l’equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che operino una trattenuta su un trattamento già determinato e si sostanzino in una prestazione patrimoniale imposta, che solo la legge può introdurre, alla stregua dell’art. 23 Cost. (Cass., sez. lav., 10 dicembre 2018, n. 31875; nello stesso senso, Cass., sez. lav., 14 gennaio 2019, n. 603). A tale orientamento questa Corte ha dato continuità in molteplici occasioni (di recente, fra le molte, Cass., sez. lav., 8 maggio 2023, n. 12122, 14 aprile 2023, n. 10047, 13 aprile 2023, n. 9893, n. 9886 e n. 9842), repu tando irrilevante l’autonomia delle Casse privatizzate (Cass., sez. lav., 13 aprile 2023, n. 9914, punto 3 delle Ragioni della decisione) e sprovviste di valenza decisiva le previsioni dell’art. 1, comma 763, della legge n. 296 del 2006 e dell’art. 1, comma 488, della legge n. 147 del 2013, menzionate anche nell’odierno giudizio (ordinanza n. 9914 del 2023, cit., punti 4 e 5 delle Ragioni della decisione).
Tali principi sono stati confermati anche in seguito alle istanze di decisione proposte dalla RAGIONE_SOCIALE ricorrente (Cass., sez. lav., 11 settembre 2024, n. 24404, punti 2 e seguenti del Considerato); quel che rileva è la carenza di fondamento legale del potere della RAGIONE_SOCIALE d’imporre in via unilaterale un prelievo forzoso, che solo nella legge può rinvenire la sua giustificazione.
Il terzo motivo, che propugna l’applicabilità delle previsioni del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214; è inammissibile, ex art. 360 bis c.p.c.
La normativa invocata dalla ricorrente postula presupposti rigorosi (l’inerzia della RAGIONE_SOCIALE nell’adottare le misure di riequilibrio che il legislatore indica come prioritarie, esclusa con motivato apprezzamento dalla Corte di merito), che devono essere alle gati e dimostrati, né l’inerzia può essere surrogata, ora per allora, dalla declaratoria d’illegittimità dei regolamenti in precedenza adottati; né la normativa del d.l. n. 201 del 2011 vale a conferire retrospettivamente un crisma di legittimità a contributi imposti in diversa, più cospicua, misura e secondo diversi presupposti; non ha fondamento la pretesa di applicare in via automatica un contributo che il d.l. n. 201 del 2011 delinea come extrema ratio, subordinata a presupposti tipici; nel valutare le istanze di decisione proposte dalla RAGIONE_SOCIALE, questa Corte ha così rilevato: «Il dato letterale non lascia spazio alla lettura proposta dalla RAGIONE_SOCIALE, che vorrebbe equiparare all’inerzia degli Enti nell’intervenire ex ante sul rapporto entrate/spesa l’ipotesi i n cui detti interventi siano stati effettuati ma i relativi provvedimenti siano stati ex post dichiarati illegittimi, poiché, in tal caso, non si può configurare una situazione di ‘inattività’
degli Enti stessi, nei termini richiesti dal legislatore. Del resto, l’inerzia è condizione che la stessa RAGIONE_SOCIALE ha espressamente escluso sin dalle fasi di merito nonché con la proposizione del presente ricorso, avendo resistito, prima, ed agito, poi, proprio sul presupposto di aver adottato con l’introduzione della riforma strutturale del sistema previdenziale mediante il passaggio al sistema contributivo e con l’imposizione del contributo di solidarietà in via regolamentare -misure necessarie per la sal vaguardia dell’equilibrio di bilancio a lungo termine, dirette ad assicurare la sostenibilità finanziaria del regime previdenziale dei propri iscritti (attraverso il Regolamento di disciplina e le delibere attuative)» (Cass., sez. lav., 11 settembre 2024, n. 24400); da ultimo, questa Corte ha osservato che: «l’applicazione, in via sussidiaria, di un contributo di solidarietà nella misura dell’1% è subordinata alla mancata adozione di misure di riequilibrio che si proiettino in un arco temporale di significativa ampiezza. Di tale presupposto dell’inerzia, che non si può sostanziare sic et simpliciter nella declaratoria d’illegittimità di un regolamento dettato in epoca antecedente e in carenza di fondamento normativo, è necessario fornire nel contraddittorio processuale allegazione e dimostrazione circostanziate: invero, l’applicazione del contributo di solidarietà opera solo in via residuale, quando non si apprestino le misure che il legislatore mostra di privilegiare o quando si apprestino misure ritenute dai Ministeri vigilanti inefficaci» (Cass., sez. lav., 4 febbraio 2025, n. 2642);
La quarta censura, che propugna l’applicabilità della prescrizione quinquennale; è inammissibile, ex art. 360 bis c.p.c.
Come questa Corte ha evidenziato nel definire le istanze di decisione proposte dalla RAGIONE_SOCIALE, «In materia di RAGIONE_SOCIALE obbligatoria (quale quella gestita dagli enti previdenziali privatizzati ai sensi del d.lgs. n. 509 del 1994), la prescrizione quinquennal e prevista dall’art. 2948, n. 4, cod. civ. – così come dall’art. 129 del r.d.l. n. 1827 del 1935 – richiede la liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere posto a disposizione dell’assicurato, sicché, ove sia in contestazione l’ammontare del trattamento pensionistico, il diritto alla riliquidazione degli importi è soggetto alla ordinaria prescrizione decennale ex art. 2946 cod. civ., non rilevando in contrario l’art. 47 -bis d.p.r. n. 639 del 1970, disposizione inapplicabile alla fattispecie del cr edito consequenziale all’indebita ritenuta derivante dall’applicazione di una misura patrimoniale illegittima, frutto di trattenute operate sui singoli ratei di pensione» (Cass., sez. lav., 28 agosto 2024, n. 23257).
A tali princìpi questa Corte si è attenuta anche di recente (Cass., sez. lav., 7 febbraio 2025, n. 3106).
La quinta censura, che concerne la decorrenza degli interessi è inammissibile, ex art. 360 bis c.p.c.
Va data continuità, a tale riguardo, all’orientamento, ribadito anche di recente da questa Corte (Cass., sez. lav., 12 settembre 2024, n. 24528, punto 18 del Considerato): «al pensionato, per effetto dell’accoglimento della domanda, competono gli interessi legali dalla data di maturazione del diritto (coincidente con i prelievi effettuati dalla RAGIONE_SOCIALE) fino al momento dell’effettivo
pagamento, in base ad un consolidato e condiviso indirizzo di questa Corte che, con riguardo agli accessori, afferma che i crediti previdenziali hanno natura unitaria; gli accessori costituiscono componenti essenziali di un’unica prestazione nel senso che il credito ‘maggiorato di tali elementi, rappresenta, nel tempo, l’originario credito nel suo reale valore man mano aggiornato’»; inoltre, come si è puntualizzato anche di recente, «dalla affermata natura previdenziale (del credito) deriva che agli accessori non si applica il regime giuridico proprio delle obbligazioni pecuniarie, sicché il pagamento del solo credito originario si configura come adempimento parziale di una prestazione unitaria, e ne consegue che ‘gli interessi devono essere calcolati sul capitale rivalutato con scadenza periodica, dal momento dell’inadempimento al soddisfacimento del credito’» (Cass., sez. lav., 10 settembre 2024, n. 24255, punto 5 del Considerato).
Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile, con condanna alle spese secondo soccombenza, da distrarsi in RAGIONE_SOCIALE dell’AVV_NOTAIO, che si è dichiarato antistatario.
Essendo il giudizio definito in conformità alla proposta non accettata, ai sensi dell’art.380 bis, ult. co., cod. proc. civ. deve applicarsi l’art.96, commi 3 e 4, cod. proc. civ. contenendo l’art.380 bis, ult. co. cod. proc. civ. una valutazione legale ti pica della sussistenza dei presupposti per la condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata in RAGIONE_SOCIALE della controparte e di una ulteriore somma di denaro in RAGIONE_SOCIALE della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende, secondo quanto statuito da questa Corte
a sezioni unite (Cass. S.U. n. 27195 e n. 27433/2023, poi Cass.
n. 27947/2023).
Parte ricorrente va dunque condannata a pagare una somma equitativamente determinata in € 2.500,00, in RAGIONE_SOCIALE del resistente e di una ulteriore somma di € 2.500,00, in RAGIONE_SOCIALE della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Sussistono i presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo, rispetto a quello già versato a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Condanna parte ricorrente a rifondere le spese di lite del presente giudizio di cassazione, liquidate in € 5.000,00, per compensi, €200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali e accessori di legge, da distrarsi.
Condanna parte ricorrente a pagare al resistente l’ulteriore somma di € 2.500,00, ex art. 96 comma 3 c.p.c.
Condanna parte ricorrente a pagare € 2.500,00, in RAGIONE_SOCIALE della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende, ex art. 96 comma 4 c.p.c.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, atteso il rigetto del ricorso, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis cit.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10.12.25.
Il Presidente AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME