Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 32674 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 32674 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 16/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17688/2023 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE E ASSISTENZA DEI DOTTORI COMMERCIALISTI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME che l a rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
COGNOME
NOME
-intimato- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO BRESCIA n. 71/2023 pubblicata il 07/03/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/10/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Brescia, con la sentenza n.71/2023 pubblicata il 7 marzo 2023, ha rigettato il gravame proposto dalla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti (d’ora innanzi: la Cassa) nella controversia con NOME COGNOME.
La controversia ha per oggetto l’accertamento della illegittimità delle trattenute operate a titolo di contributo di solidarietà ex articolo 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale della Cassa sul trattamento pensionistico goduto dal COGNOME e la restituzione degli importi trattenuti nel limite del periodo di prescrizione decennale dal pagamento dei singoli ratei.
Il Tribunale di Brescia accoglieva le domande proposte dal COGNOME.
La Corte d’appello di Brescia ha richiamato i suoi precedenti conformi, oltre che i precedenti di questa Suprema corte, sia con riferimento al tema della illegittimità della trattenuta, sia con riferimento alla natura decennale della prescrizione.
Per la cassazione della sentenza della corte territoriale la Cassa ha proposto ricorso, affidato a due motivi. COGNOME resiste con controricorso.
Il consigliere delegato ha proposto la definizione del giudizio ex art.380 bis comma primo cod. proc. civ., ravvisando la manifesta infondatezza dei motivi di ricorso. La Cassa ha chiesto la decisione della causa ex art.380 bis comma secondo cod. proc. civ. ed ha depositato memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso la Cassa lamenta la violazione degli artt.1 e 2 del d.lgs. n. 509/1994, dell’art.3 comma 12 legge n.335/1995, anche come modificato dall’art.1 comma 763 legge n.296/2006 ed autenticamente interpretato dall’art.1 comma 488 legge n.147/2013, dell’art.24 comma 24 d.l. n.201/2011, convertito in legge n.214/2011, degli artt.2, 3 e 23 Cost., anche in relazione e combinato disposto all’art.29 del Regolamento unitario della Cassa ed alle delibere della Cassa nn. 4/2008, 3/2013 e 10/2017, emanate anche in virtù dell’art.22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale approvato con D.m. 14/07/2004, nonché dell’art.115 cod. proc. civ., in relazione all’art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.
2. La Cassa deduce che la corte territoriale ha erroneamente dichiarato illegittimo il contributo di solidarietà in quanto: a) non ha tenuto in considerazione che il diritto a pensione della RAGIONE_SOCIALE è maturato dopo l’entrata in vigore dell’art.22 del Regolamento della Cassa; b) ha fatto applicazione dell’art.3 comma 12 legge n.335/1995 nel testo antecedente alla riforma della legge n.296/2006, ossia il testo che prevedeva un numero chiuso di provvedimenti adottabili dagli enti previdenziali privatizzati, laddove il testo successivo alla riforma prevede la possibilità di adottare tutti i provvedimenti necessari per la salvaguardia dell’equilibrio finanziario di lungo termine; c) ha ritenuto che la natura provvisoria del contributo di solidarietà fosse incompatibile con il perseguimento della finalità dell’equilibrio finanziario di lungo termine; d) non ha ritenuto la legittimità del contributo di solidarietà in forza della sentenza n. 173/2016 della Corte costituzionale, dalla quale può desumersi la compatibilità del contributo con i principi stabiliti dagli artt.2, 36 e 38 Cost., oltre che il rispetto del canone di ragionevolezza; e) ha erroneamente qualificato il contributo di solidarietà quale prestazione patrimoniale
ex art.23 Cost., soggetta a riserva di legge; f) ha erroneamente ritenuto la incompatibilità del contributo di solidarietà con il principio del pro rata; g) non ha fatto applicazione dell’art.24 comma 24 d.l. n.201/2011; h) non ha ritenuto la legittimità del contributo alla luce del testo originario dell’art.3 comma 12 legge n.335/1995 in combinato disposto con l’art.2 d.lgs. n. 509/1994.
Con il secondo motivo la Cassa lamenta la violazione o falsa applicazione di dell’art.24 comma 24 lett.b) del d.l. n.201/2011, in relazione all’art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.. Sostiene che la corte territoriale ha errato nel rigettare la domanda proposta in via subordinata, relativa all ‘ applicazione del contributo in ragione dell’1% previsto dalla disposizione citata, in quanto la ritenuta illegittimità del contributo di solidarietà applicato dalla Cassa deve essere qualificata quale caso di inerzia nella emanazione dei provvedimenti previsti, con conseguente applicabilità del contributo in ragione dell’1% per i soli anni 2012 e 2013.
Il primo motivo è inammissibile ex art.360 bis n.1 cod. proc. civ..
La Corte territoriale ha pronunciato sul gravame proposto dalla Cassa decidendo la questione di diritto della illegittimità del contributo straordinario oggetto di causa in modo conforme alla costante giurisprudenza di questa Corte.
La giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere la illegittimità del contributo straordinario (a partire da Cass. n. 25212/2009, poi seguita ex multis da Cass. n. 31875/2018, n. 32595/2018, n. 423/2019, n. 603/2019, n. 982/2019, n. 16814/2019, n. 28054/2020, n. 6301/2022, n. 6897/2022, n. 18565/2022; n. 18566/2022; n. 18570/2022; n. 29382/2022; n. 29535/2022; n. 29523/2022; n. 9886/2023, n. 9893/2023, n. 9914/2023, n. 10047/2023, n. 12122/2023, n. 6170/2024, n. 7489/2024, n.23257/2024).
7. E ciò in considerazione del fatto che: a) l’autonomia regolamentare della Cassa è stabilita nei limiti dell’art.3, co.12 legge n.335/95, ovvero con riguardo a variazioni delle aliquote contributive, riparametrazione dei coefficienti di rendimento e, in ultimo, a ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico. Esula da tale novero qualsiasi provvedimento degli enti previdenziali privatizzati (quale, nella specie, l’art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale), che introduca – a prescindere dal “criterio di determinazione del trattamento pensionistico” -la previsione di una trattenuta a titolo di “contributo di solidarietà” sui trattamenti pensionistici già quantificati ed attribuiti; b) il contributo di solidarietà, anche sulla base di quanto affermato da Corte Cost. sentenza n.173/16, ha natura di prestazione patrimoniale imposta ai sensi dell’art.23 Cost., ed è dunque sottoposto alla riserva di legge; c) l’art.1, co.488 legge n.147/13, da un lato, pone quale condizione di legittimità degli atti adottati dagli enti previdenziali la loro finalizzazione ad assicurare l’equilibrio finanziario a lungo termine, mentre tale finalità non rappresenta un connotato del contributo straordinario di solidarietà, avente carattere provvisorio e limitato nel tempo; dall’altro lato, trattandosi di norma di interpretazione autentica, riguardante provvedimenti che abbiano inciso sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, non attiene alla materia in esame. Tali assunti sono stati confermati da questa Corte (v. ad es. Cass.36001/22) anche riguardo alle trattenute operate per il secondo quinquennio di applicabilità del contributo di solidarietà; d) pur a voler prescindere dal precedente testo dell’art.3, co.12 l. n.335/95 e considerando solo il nuovo testo della norma, come derivante dall’art.1, co.763 legge n.296/06, questa Corte ha ugualmente chiarito (v. Cass.31875/18) che, nell’attuale formulazione, l’art.3, co.12 l. n.335/95 non attribuisce alla Cassa il potere di istituire un contributo di solidarietà, poiché esso è
incompatibile con il sistema del pro rata su cui si è limitata ad incidere la novella dell’art.1, co.763 legge n.296/06; e) la norma di interpretazione autentica di cui all’art.1, co.488, legge n.147/13, pone come condizione di legittimità degli atti adottati dagli enti previdenziali che essi siano finalizzati ad assicurare l’equilibrio finanziario a lungo termine, mentre sicuramente tale finalità non rappresenta un connotato del contributo straordinario di solidarietà in oggetto, proprio perché esso ha carattere provvisorio e limitato nel tempo (vedi, per tutte: Cass. 10 dicembre 2018, n. 31875; Cass. 6 aprile 2016, n. 6702); f) l’art.24, co.24, lett. b) d.l. n.201/11 conv. con legge n.214/11, riguarda provvedimenti finalizzati ad assicurare l’equilibrio finanziario a lungo termine, mentre sicuramente tale finalità non rappresenta un connotato del contributo straordinario di solidarietà in oggetto, come già detto.
Tali principi valgono anche nel caso di un trattamento pensionistico non ancora maturato al tempo della prima delibera di applicazione del contributo di solidarietà, essendo appunto tale contributo illegittimo, siccome in violazione dell’art.23 Cost.
I suesposti rilievi non sono messi in discussione dalla memoria della ricorrente, che non contiene alcun nuovo elemento di valutazione giuridica in grado di indurre a un ripensamento dell’orientamento di legittimità, ulteriormente confermato anche dopo la proposta di definizione anticipata (v. Cass.20701/24, Cass.23261/24).
10. Anche il secondo motivo è inammissibile ex art.360 bis n.1 cod. proc. civ.. Sul punto si intende dare continuità all’orientamento di Cass. Sez. Lav. 25/07/2024 n.20694, nei termini di seguito riportati «La norma de qua introduce un contributo di solidarietà dell’1%, limitatamente agli anni 2012 e 2013, ancorandolo a due presupposti alternativi, specificatamente identificati nella mancata adozione da parte delle Casse, entro il 30 settembre 2012, di misure volte ad assicurare l’equilibrio tra entrate contributive e
spesa per prestazioni pensionistiche oppure nell’emissione di parere negativo da parte dei Ministeri vigilanti sulle delibere eventualmente adottate (entro trenta giorni dalla loro ricezione).
Il dato letterale non lascia spazio alla lettura proposta dalla Cassa, che vorrebbe equiparare all’inerzia degli Enti nell’intervenire ex ante sul rapporto entrate/spesa l’ipotesi in cui detti interventi siano stati effettuati ma i relativi provvedimenti siano stati ex post dichiarati illegittimi, poiché, in tal caso, non si può configurare una situazione di ‘inattività’ degli Enti stessi, nei termini richiesti dal legislatore. Del resto, l’inerzia è condizione che la stessa Cassa ha espressamente escluso sin dalle fasi di merito nonché con la proposizione del presente ricorso, avendo resistito, prima, ed agito, poi, proprio sul presupposto di aver adottato -con l’introduzione della riforma strutturale del sistema previdenziale mediante il passaggio al sistema contributivo e con l’imposizione del contributo di solidarietà in via regolamentare -misure necessarie per la salvaguardia dell’equilibrio di bilancio a lungo termine, dirette ad assicurare la sostenibilità finanziaria del regime previdenziale dei propri iscritti (attraverso il Regolamento di disciplina e le delibere attuative)».
11. Per tutti questi motivi deve dichiararsi la inammissibilità del ricorso. Nulla sulle spese di lite. Il giudizio è stato definito in conformità della proposta per la decisione accelerata. Avuto riguardo ai principi di diritto statuiti da Cass. S.U. 22/09/2023 n.27195 deve pronunciarsi la condanna prevista dall’ultimo comma dell’art.380 bis cod. proc. civ., nonostante il mancato compimento di attività difensiva da parte dell’intimato «avendo essa una funzione deterrente e, allo stesso tempo, sanzionatoria rispetto al compimento di atti processuali meramente defatigatori».
12. Per l’effetto la Cassa ricorrente deve essere condannata al pagamento, in favore della Cassa delle Ammende, di una somma pari ad euro 2.500,00.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della Cassa delle Ammende, della somma di euro 2.500,00. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, il 30/10/2024.