Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 23238 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 23238 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 13/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso 6560-2019 proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, tutti rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME, NOME PREDEN;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 630/2018 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 19/12/2018 R.G.N. 987/2017;
Oggetto
Contributo solidarietà RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO/2019
COGNOME.
Rep.
Ud. 11/04/2025
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/04/2025 dal AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
1.La Corte d’appello di Torino ha respinto il gravame proposto da COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, titolari di pensione cat. TT (oltre che da altro pensionato non ricorrente in questa sede), confermando la sentenza di primo grado di rigetto della domanda volta a conseguire la condanna di RAGIONE_SOCIALE alla restituzione del contributo di solidarietà, istituito in applicazione dell’art. 24 co. 21 d.l. n. 201/2011 a partire dall’1/1/2012 , applicato sull’intero trattamento RAGIONE_SOCIALEstico liquidato dal RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, anziché sulla sola differenza intercorrente tra la pensione determinata con le norme del RAGIONE_SOCIALE sostitutivo e quella virtuale che sarebbe spettata ad un iscritto al RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
Nell’impugnata sentenza si evidenzia che gli appellanti avevano riproposto la loro tesi senza addurre argomenti che consentissero alla Corte di merito di discostarsi dal proprio precedente reso in caso analogo; ed in particolare, la tesi secondo cui si sarebbe dovuto determinare il trattamento RAGIONE_SOCIALEstico spettante per il fondo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (FPLD) e da esso detrarre l’importo ottenuto dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE risultante dalle anzianità contributive maturate al 31/12/1995 (derivante dall ‘ armonizzazione ex lege n. 335/95) e su di essa differenza assoggettare il contributo di solidarietà, ‘ è palesemente antiletterale ‘ e nulla fa ritenere che la ‘quota di pensione calcolata in base ai parametri più favorevoli rispetto al regime dell’AGO’, a cui si riferisce la
norma, non sia la quota di pensione tutta intera come calcolata dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, bensì solo una sua parte. Né resta violato l’art. 3 Cost. perché oggettivamente diversa è la posizione degli ex iscritti al fondo speciale e quella degli iscritti in AGO, avendo il legislatore disciplinato diversamente l’assoggettamento al contributo di solidarietà.
Avverso la sentenza propongono ricorso per cassazione COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME affidandosi ad un unico motivo, a cui RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
La causa è stata trattata e decisa all’adunanza camerale dell ‘ 11/4/2025.
CONSIDERATO CHE
1.Con l’unico motivo i ricorrenti deducono, ai sensi dell’art. 360 co.1 n.3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 24 co . 21 d.l. n.201/2011 conv. in L. n.214/2011, per avere la Corte di merito presupposto che la pensione del fondo RAGIONE_SOCIALE risulti dalla sommatoria di due quote, una più favorevole, computata sulla base di anzianità contributive maturate fino al 31/12/1995, l’altra calcolata sul periodo successivo al 31/12/2012 in base al parametro AGO. Secondo la ricostruzione offerta dai ricorrenti, il contributo di solidarietà colpirebbe soltanto i trattamenti maturati a carico dei Fondi sostitutivi in base a contribuzione versata anteriormente al 1997 e soltanto per la parte d’ importo eccedente quella liquidabile in regime AGO; d’altronde l’art. 24 co.21 non prevede alcun contributo di solidarietà a carico dei pensionati AGO, ed una lettura costituzionalmente orientata ed il principio di armonizzazione ex lege n.335/95 inducono ad
interpretare il sistema nel senso di ritenere applicabile il contributo di solidarietà solo sull’eccedenza del calcolo in AGO rispetto al RAGIONE_SOCIALE sostitutivo; il contributo non si applicherebbe al pensionato per il solo fatto di essere iscritto ad un fondo sostitutivo anziché all’ AGO, ma per la circostanza che grazie all’iscrizione al RAGIONE_SOCIALE sostitutivo il pensionato abbia ottenuto un trattamento di pensione superiore a quello che avrebbe conseguito se fosse stato iscritto all’AGO. Nel ricorso viene anche richiamato una precedente pronuncia per altri pensionati impugnata per cassazione (RG 25902/17) al quale i ricorrenti chiedono la riunione.
Nel controricorso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE rileva che il RAGIONE_SOCIALE fu soppresso con d.lgs. n.658/96 e che non esiste un contributo di solidarietà versato nel FPLD; quindi, la ‘ quota di pensione calcolata in base ai parametri più favorevoli rispetto al regime dell’AGO ‘, come previsto dall’art. 24 co.21 L. n.201/2011, è la quota calcolata sulla contribuzione fino al 31/12/1995, ed è solo su questa parte che viene computato il contributo di solidarietà. Il quesito se l’importo sul quale calcolare il contributo di solidarietà sia quello della pensione afferente alla contribuzione versata presso il RAGIONE_SOCIALE fino al 31/12/95 oppure sia l’importo determinato dalla differenza tra un trattamento ricadente interamente nel RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e la pensione liquidata, composta da quota A e quota B, andrebbe risolto nel primo senso.
Il ricorso è infondato.
Preliminarmente si osserva che il precedente giudiziale menzionato in ricorso ha avuto un epilogo sfavorevole per i ricorrenti che avanzavano analoga pretesa nei confronti di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE. Con ordinanza n.27489/2023 (pronunciatasi sul ricorso n. RG. 25902/2017) questa Corte ha affermato che il contributo di
solidarietà istituito dall’art. 24, co .21, del d.l. 6/12/2011, n. 201, convertito, con modificazioni, nella L. 22/12/2011, n.214, è stato applicato correttamente sull’intero importo della pensione liquidata dal RAGIONE_SOCIALE sostitutivo. Trattasi di un orientamento consolidato di legittimità dal quale il Collegio non intende discostarsi, da ultimo ribadito anche in ord. n. 1396/2025, ove si riporta quanto già affermato in ord. n. 30254/2022, ossia che il contributo di solidarietà di cui all’art. 24, co.21, del d.l. n. 201 del 2011, istituito per il quinquennio 2012-2017, è finalizzato al riequilibrio dei fondi RAGIONE_SOCIALEstici nei quali sono confluite le soppresse gestioni speciali, sicché è posto dal legislatore a carico dell’intera quota del trattamento RAGIONE_SOCIALEstico maturato nelle gestioni soppresse anteriormente all’introduzione della normativa di armonizzazione.
5. Sul piano normativo, si rammenti che l ‘art. 24, co .21, del d.l. n. 201 del 2011 ha istituito un contributo di solidarietà, ispirato a finalità perequative, posto a carico degli iscritti a due fondi pensione gestiti dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE), ove sono confluite diverse gestioni previdenziali soppresse (elencate nella Tabella A di cui all’Allegato 1 al medesimo decreto-legge). La previsione citata così stabilisce: « A decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2017 è istituito un contributo di solidarietà a carico degli iscritti e dei pensionati delle gestioni previdenziali confluite nel RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e del RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE dipendente da aziende RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, allo scopo di determinare in modo equo il concorso dei medesimi al riequilibrio dei predetti fondi. L’ammontare della misura del contributo è definit[o] dalla Tabella A di cui all’Allegato n. 1 del presente decreto-legge ed è determinat[o] in rapporto al
periodo di iscrizione antecedente l’armonizzazione conseguente alla legge 8 agosto 1995, n. 335, e alla quota di pensione calcolata in base ai parametri più favorevoli rispetto al regime dell’assicurazione generale obbligatoria. Sono escluse dall’assoggett amento al contributo le RAGIONE_SOCIALE di importo pari o inferiore a 5 volte il trattamento minimo RAGIONE_SOCIALE, le RAGIONE_SOCIALE e gli assegni di invalidità e le RAGIONE_SOCIALE di inabilità. Per le RAGIONE_SOCIALE a carico del RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE dipendente da a ziende di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE l’imponibile di riferimento è al lordo della quota di pensione capitalizzata al momento del pensionamento. A seguito dell’applicazione del predetto contributo sui trattamenti RAGIONE_SOCIALEstici, il trattamento RAGIONE_SOCIALEstico medesimo, al netto del contributo di solidarietà complessivo non può essere comunque inferiore a 5 volte il trattamento minimo ».
6. I principi innanzi enunciati si attagliano anche al caso di specie, in quanto il RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE si annoverano tra le gestioni previdenziali riconducibili alla medesima normativa dell’art. 24, co . 21, del d.l. n. 201 del 2011 (lo rammenta Cass. ord. n. 27970/2023); ad essi va data continuità, in quanto sorretti da argomenti di carattere tanto letterale quanto sistematico, che i rilievi critici dei ricorrenti non valgono a scalfire. Sotto il primo profilo, il dettato testuale non corrobora la tesi che il contributo di solidarietà si debba applicare sulla sola differenza tra il trattamento superiore goduto in virtù del regime speciale e quello calcolato con le regole proprie del sistema di assicurazione generale obbligatoria. Come ha rilevato anche la Corte di merito, nessun appiglio normativo rinviene la prospettazione, coltivata nell’odierno ricorso in ragione di un’istanza di equità e
d’intrinseca ragionevolezza, di un contributo di solidarietà da computare solo sulle eccedenze, ossia sulla differenza tra pensione RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e pensione RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE. ‘ Per questa via, si configurerebbe «una ‘sotto -quota’ del tutto estranea alla lettera della norma. Quanto al richiamo alla ‘quota’, non denota a rigore la differenza tra la quota di pensione maturata con le regole del regime speciale e la quota che sarebbe spettata al pensionato in base alla disciplina dell’assicurazione generale obbligatoria. N el disattendere l’interpretazione menzionata, questa Corte ha osservato che la tesi «propone un’impropria visione dell’istituto RAGIONE_SOCIALEstico come scomponibile in singole parti, ciascuna delle quali destinata a rimanere assoggettata, nel tempo, alla specifica disciplina dettata dalla relativa norma istitutiva». L’interpretazione più aderente alla lettera e alla ratio della legge configura il contributo di solidarietà come una misura che grava sull ‘ «intera quota del trattamento RAGIONE_SOCIALEstico maturato nella gestione speciale anteriormente all’introduzione della normativa di armonizzazione». Invero, il termine ‘quota’, lungi dall’indicare la differenza tra due RAGIONE_SOCIALE globalmente calcolate secondo sistemi diversi, quello speciale del RAGIONE_SOCIALE sostitutivo e quell o dell’assicurazione generale obbligatoria, riveste un diverso significato, secondo il linguaggio usuale nella materia RAGIONE_SOCIALEstica, che altre volte discorre di quote di pensione. L’art. 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, suddivide la pensione in una quota A e in una quota B, in considerazione della diversa data di acquisizione delle anzianità contributive (prima o dopo il gennaio 1993) L’art. 1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, egualmente scompone il trattamento RAGIONE_SOCIALEstico in due quote, corrispondenti alle diverse modalità di calcolo (retributive o contributive) delle anzianità contributive via via maturate. Nel lessico normativo di
due capitali interventi di riforma del sistema RAGIONE_SOCIALEstico, che non può non orientare l’esegesi della disciplina oggi scrutinata, il vocabolo ‘quota’ non rimanda ad alcun differenziale, nei termini che le censure dei ricorrenti oggi ipotizzano ‘ (così in ord. n.27970/23).
La soluzione ermeneutica propugnata nel ricorso non solo non è corroborata da elementi palesi d’indole letterale, ma è dissonante rispetto alla stessa scelta legislativa di dare impulso al processo di assimilazione dei regimi speciali a quello dell’assicura zione generale obbligatoria, paradigma del sistema RAGIONE_SOCIALEstico ordinario. ‘ Tale scelta persegue l’esigenza di salvaguardare la sostenibilità del sistema previdenziale complessivamente inteso, messa a repentaglio dal «quadro macroeconomico di riferimento», che potrebbe registrare «il depauperamento dei flussi contributivi», e fa riscontro, in una prospettiva di riequilibrio e di perequazione, a un più vantaggioso sistema previdenziale, per quel che attiene alle tutele e alle prestazioni erogate. Un’int erpretazione riduttiva della misura ne implicherebbe l’inefficacia e vanificherebbe l’obiettivo di razionalizzazione che essa si ripromette ‘.
Né l’interpretazione delineata da questa Corte suscita dubbi di legittimità costituzionale che attingano il grado della non manifesta infondatezza. A tale riguardo, occorre prendere le mosse dal rilievo che il sacrificio è imposto dalla legge per finalità perequative e di riequilibrio dei Fondi, che non risultano palesemente irragionevoli o carenti di giustificazioni plausibili, e si raccorda alla specialità, e vantaggiosità dei trattamenti su cui incide, in ossequio a finalità solidaristica che permea anche il sistema introdotto dal d.l. n.201/2011, in un ambito compensativo di riequilibrio delle gestioni interessate, verso la
razionalizzazione e riconduzione ad equità del sistema previdenziale nel suo complesso.
9. La determinazione del contributo, nei termini indicati nella sentenza d’appello, riflette tale finalità. Né a diverse conclusioni si può giungere sulla scorta delle osservazioni dei ricorrenti. Il contributo non solo si ripercuote sulla sola quota computata secondo i parametri più favorevoli, ma è circoscritto entro un arco temporale predeterminato (2012-2017, come previsto espressamente nel primo inciso del comma 21 dell’art. 24 cit.), concomitante con l’acuirsi dei fattori di crisi del sistema previdenziale. Così strutturato, il contributo non travalica i limiti della transitorietà e dell’eccezionalità che valgono a rendere l’imposizione d i siffatto prelievo compatibile con il dettato costituzionale. La misura, peraltro, non è indiscriminata, ma risulta modulata in maniera da incidere sui trattamenti più elevati. Invero, il legislatore, nel prudente esercizio della sua discrezionalità, ha esc luso dall’ambito applicativo delle previsioni restrittive «le RAGIONE_SOCIALE di importo pari o inferiore a 5 volte il trattamento minimo RAGIONE_SOCIALE, le RAGIONE_SOCIALE e gli assegni di invalidità e le RAGIONE_SOCIALE di inabilità», così da apprestare adeguata tutela ai soggetti più vulnerabili, beneficiari di trattamenti più esigui o comunque in una situazione di bisogno meritevole di più ampia ed efficace protezione. Ed ancora, come ha osservato questa Corte con ord. n. 27970/23, ‘ In ultima analisi, l’applicazione di un contributo sull’intera quota computata secondo il più favorevole regime speciale, secondo aliquote progressive, contempera l’ adeguatezza della tutela previdenziale (art. 38 Cost.) con l’equilibrio tra le entrate e le spese del pubblico bilancio (art. 81 Cost.), senza confliggere con i canoni di ragionevolezza e proporzionalità ‘.
In conclusione, sulla base dei citati precedenti, il ricorso va respinto e, trattandosi di tematica dibattuta e risolta in epoca successiva alla proposizione del ricorso in esame, si ritengono sussistenti i presupposti per compensare le spese processuali.
Seguono altresì le statuizioni sul contributo unificato.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese fra le parti.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1bis dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del l’ 11 aprile