Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 24518 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 24518 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 04/09/2025
ORDINANZA
Sul ricorso n. 23271/2022 R.G.
proposto da
Ministero dell’Interno , in persona del Ministro pro tempore , Ministero dell’Economia e delle Finanze , in persona del Ministro pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato;
ricorrenti
contro
Comune di Sarzana , in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOME in virtù di procura speciale in atti;
contro
ricorrente
avverso la sentenza n. 688/2022 della Corte d’appello di Genova, pubblicata il 14/06/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/06/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. originariamente depositato presso il Tribunale di La Spezia, il Comune di Sarzana agiva contro il
Ministero dell’Interno e il Ministero dell’Economia e delle Finanze, chiedendo che, in conformità a quanto disposto dall’art. 64 l. n. 388/ 2000, i ‘minori introiti’ percepiti -da compensare con il trasferimento erariale -fossero calcolati tenendo conto del complesso di immobili ‘D’ passati ad autodeterminazione della rendita catastale , con conseguente accertamento del debito dei convenuti, per gli anni 2002-2010, pari ad € 515.109,74, come indicato nella tabella allegata al ricorso. Chiedeva, pertanto, che i convenuti venissero condannati al pagamento degli importi sopra indicati ed anche al pagamento delle somme corrispondenti ai mancati importi, consolidati nel contributo ordinario, quantificati dal 2011 in avanti in € 1.208.413,44, per complessivi € 1. 723.523,18. In subordine, chiedeva la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni subiti per lesione dei principi di buona fede, legittimo affidamento e buona amministrazione ex art. 97 Cost., da liquidarsi equitativamente, oltre rivalutazione monetaria e interessi.
Si costituivano il Ministero dell’Interno ed il Ministero dell’Economia e Finanze, eccependo in via pregiudiziale l’incompetenza territoriale funzionale del giudice adito.
L’eccezione veniva accolta e il Tribunale di La Spezia dichiarava la propria incompetenza per territorio, in favore del Tribunale di Genova.
Riassunto il giudizio davanti al Tribunale di Genova da parte del Comune, i convenuti eccepivano la tardività della riassunzione e, nel merito, chiedevano il rigetto delle domande avversarie.
Con ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. il Tribunale, respinta l’eccezione di tardività della riassunzione, condannava i convenuti in solido tra loro al pagamento in favore del Comune della somma di € 515.109,74, riferita al periodo compreso tra il 2002 e il 2010, non accogliendo la domanda relativa al periodo successivo.
Avverso tale decisione proponevano appello il Ministero dell’Interno e il Ministero dell’Economia e delle Finanze, riproponendo con
il primo motivo di appello l’eccezione di tardività della riassunzione e con il secondo motivo di appello un diverso criterio di computo delle somme asseritamente dovute. Con il terzo motivo di appello censuravano, in via gradata, la mancata compensazione delle spese di lite.
Il Comune di Sarzana si costituiva chiedendo il rigetto dell’impugnazione.
La Corte d’appello respingeva l’impugnazione.
In particolare, ritenuta la tempestività della riassunzione, la menzionata Corte richiamava e ribadiva l’orientamento già espresso in materia, secondo il quale l’importo richiesto a rimborso deve essere comprensivo di tutta la perdita accertata, cioè non deve essere indicata la sola – eventuale – maggior perdita rispetto a quella in precedenza dichiarata, ma il complessivo importo che si chiede a rimborso per quell’anno.
Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione il Ministero dell’Interno e il Ministero dell’Economia e delle Finanze, affidato a un solo motivo di impugnazione.
Il Comune di Sarzana si è difeso con controricorso e ha depositato anche memoria difensiva.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 64 l. n. 388 del 2000, oltre che degli artt. 2 e 3 del decreto del Ministero dell’Interno n. 197 del 1/07/2002.
Secondo i ricorrenti, la Corte territoriale non ha considerato che il sistema previsto dal predetto art. 64 l. n. 388 del 2000 è caratterizzato dal fatto che, a decorrere dal 2001, il contributo compensativo, una volta determinato in misura corrispondente alla perdita del gettito (alle condizioni previste dalla norma primaria, e cioè importo superiore a € 1.549,37 e allo 0,5 % del bilancio di previsione dell o anno in cui si è verificata la perdita), si consolida come contributo erariale al Comune interessato. Di conseguenza, solamente even-
tuali perdite aggiuntive rispetto a quelle già accertate negli anni precedenti, già compensate con un corrispondente e stabile aumento del trasferimento, possono comportare un ulteriore aumento del contributo, e ciò solo nel caso in cui tali nuove perdite superassero i predetti parametri di rilevanza.
In sintesi, secondo i ricorrenti, il contributo statale, una volta determinato, è consolidato nei trasferimenti erariali e compensa i minori introiti, sicché da tale momento la perdita compensata con il contributo non può più venir considerata un minore introito ai fini della legge.
Il ricorso è fondato.
2.1. Oggetto del giudizio è l’individuazione del corretto metodo per la determinazione degli importi dei contributi statali compensativi per i minori introiti percepiti dai Comuni in relazione all’imposta ICI, conseguenti alla diminuzione dei valori imponibili, scaturente dalla provvisoria autodeterminazione delle rendite catastali dei fabbricati inclusi nella categoria D (opifici, teatri, fabbricati utilizzati per attività di impresa in genere).
Più specificamente, si tratta di stabilire se la base di calcolo del minor gettito ICI, di anno in anno, debba tener conto o meno di tutti gli immobili di categoria D per cui la rendita catastale sia stata autodeterminata, dal 2001 in poi, come sostiene il Comune controricorrente, o se, invece, debba tenersi conto dei soli immobili oggetto di autodichiarazione nell’anno di riferimento, come sostengono i Ministeri ricorrenti.
Ancor più chiaramente, il dubbio riguarda il criterio da seguire per verificare il superamento, ogni anno, delle soglie fissate dal legislatore per il riconoscimento dei contributi compensativi.
2.2. La questione è stata già affrontata da Cass., Sez. 1, Sentenza n. 18701 del 3/07/2023, cui sono seguite numerose statuizioni conformi, che questo Collegio ritiene di dover confermare (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 18705 del 3/07/2023; Cass., Sez. 1, Sentenza
n. 18705 del 3/07/2023; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 19168 del 6/07/ 2023; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 19895 del 6/07/2023; da ultimo, Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 13124 del 17/05/2025; Cass., Sez. 1, n. 13053 del 16/05/2025; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 30546 del 27/11/ 2024; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 27769 del 28/10/2024; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 27690 del 25/10/2024).
2.3. Per gli immobili di categoria D la base imponibile per il calcolo dell’ICI era inizialmente agganciata al valore contabile ex art. 5, comma 3, d.lgs. n. 504 del 1992, fino a quando, con il decreto ministeriale n. 701 del 1994, intitolato «Regolamento recante norme per l’automazione delle procedure di aggiornamento degli archivi catastali e delle conservatorie dei registri immobiliari» , è stato consentito ai contribuenti, in attesa dell’attribuzione definitiva della rendita catastale, di procedere all’autodeterminazione provvisoria della rendita con procedura semplificata.
L’introduzione di tale facoltà ha generato un minor gettito ICI per le casse dei Comuni, che si è reso necessario compensare con un aumento dei contributi erariali.
Anteriormente al regime introdotto dalla legge finanziaria per il 2001, le compensazioni per gli enti locali sono state erogate con il cosiddetto metodo dello ‘ stock ‘ (art. 31, comma 3, l. n. 448 del 1998), considerando come riferimento un gruppo di anni. Tale metodo è stato adottato per gli anni 1998-1999, senza però prevedere alcuna stabilizzazione e alcun consolidamento del contributo compensativo.
La l. n. 388 del 2000 (legge finanziaria per l’anno 2001), con l’art. 53, comma 14, ha esteso il metodo dello stock anche all’anno 2000, mentre, per il futuro, e cioè a valere dal 2001 in avanti, con l’art. 64 ha adottato il diverso metodo cosiddetto ‘differenziale’ .
La disposizione chiave in proposito è appunto l’articolo 64 l. cit., che in tema di «Determinazione delle rendite catastali e trasferimenti erariali ai comuni» ha disposto nei primi tre commi:
«1. A decorrere dall’anno 2001 i minori introiti relativi all’ICI conseguiti dai comuni per effetto dei minori imponibili derivanti dalla autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati di categoria D, eseguita dai contribuenti secondo quanto previsto dal decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, sono compensati con corrispondente aumento dei trasferimenti statali se di importo superiore a lire 3 milioni e allo 0,5 per cento della spesa corrente prevista per ciascun anno.
Qualora, ai singoli comuni che beneficiano dell’aumento dei maggiori trasferimenti erariali di cui al comma 1 derivino, per effetto della determinazione della rendita catastale definitiva da parte degli uffici tecnici erariali, introiti superiori, almeno del 30 per cento, rispetto a quelli conseguiti prima della autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D ai sensi del decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, i trasferimenti erariali di parte corrente spettanti agli stessi enti sono ridotti in misura pari a tale eccedenza. La riduzione si applica e si intende consolidata a decorrere dall’anno successivo rispetto a quello in cui la determinazione della rendita catastale è divenuta inoppugnabile anche a seguito della definizione di eventuali ricorsi in merito.
Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabiliti i criteri e le modalità per l’applicazione dei commi 1 e 2.»
Il decreto del Ministero dell’Interno n. 197 del 2002 (regolamento recante determinazione delle rendite catastali e conseguenti trasferimenti erariali ai comuni) è stato emesso in dichiarata attuazione delle previsioni di cui al citato art. 64 l. n. 388 del 2000.
All’art. 2, relativo al «Contributo statale» , il citato decreto ha disposto quanto segue:
«1. A decorrere dall’anno 2001 i trasferimenti erariali dei comuni che subiscono un minore gettito dell’I.C.I. a causa dell’autodetermi-
nazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D eseguita dai contribuenti secondo la procedura prevista dal decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, sono aumentati in misura pari alla predetta perdita di gettito ove quest’ultima sia di un importo superiore a Euro 1.549,37 ed allo 0,5 per cento della spesa corrente risultante dal bilancio di previsione dello stesso anno in cui si è verificata la perdita, definitivamente assestato.
Il contributo statale è riconosciuto per le minori entrate verificatesi dall’anno 2001.
Il contributo statale è pari alla differenza tra il gettito dell’I.C.I. che sarebbe derivato dai fabbricati classificabili nel gruppo catastale D considerando la base imponibile risultante prima dell’autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali effettuata secondo le procedure previste dal decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, ed il gettito dell’I.C.I. derivante dagli stessi fabbricati a seguito della predetta autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali. L’entità del minor gettito dell’I.C.I. è calcolata applicando l’aliquota dell’imposta vigente nell’esercizio finanziario in cui i contribuenti, per la prima volta, effettuano i pagamenti in base alle rendite catastali provvisoriamente autodeterminate ai sensi del decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. Il contributo statale determinato in corrispondenza di tale perdita è attribuito nell’anno successivo a quello in cui si è verificata la perdita del gettito della I.C.I. ed è consolidato nei trasferimenti erariali dei comuni interessati. Ove il minore gettito dell’I.C.I. derivante dalla autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali si sia verificato in esercizi precedenti l’anno 2001, il calcolo della perdita del gettito dell’I.C.I. è effettuato applicando l’aliquota d’imposta vigente nell’anno 2001. Per il solo anno 2001 il contributo, come sopra determinato, è riconosciuto al netto degli eventuali contributi a tale titolo attribuiti in
applicazione dell’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 17 dicembre 2000, n. 392, convertito dalla legge 28 febbraio 2001, n. 26.
La perdita del gettito dell’I.C.I. è calcolata in riferimento ai singoli fabbricati classificabili nel gruppo catastale D oggetto della autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali secondo la procedura prevista dal decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. Al fine di ottenere il contributo statale di cui al comma 1, i comuni interessati, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la minore entrata, inviano al Ministero dell’interno, per il tramite degli uffici territoriali del Governo, apposita dichiarazione, secondo il modello di cui all’allegato A al presente decreto, in cui attestano l’importo complessivo del minore gettito dell’I.C.I. derivante dai fabbricati classificabili nel gruppo catastale D a causa della autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali secondo la procedura prevista dal decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. Gli uffici territoriali del Governo, entro 10 giorni decorrenti dalla scadenza del predetto termine, trasmettono i certificati al Ministero dell’interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Direzione centrale della finanza locale».
2.4. Come già evidenziato da Cass., Sez. 1, Sentenza n. 18701 del 3/07/2023, la ratio del contributo statale per cui è causa è evidentemente quella di neutralizzare le conseguenze sfavorevoli in termini di gettito ICI per i Comuni, derivante dall’introduzione del meccanismo provvisorio di determinazione della rendita catastale per autodichiarazione, che conferisce rilievo provvisorio ai fini fiscali alla ‘ rendita proposta ‘, in applicazione dell ‘art. 1, comma 3, d.m. n. 701 del 1994.
La legge ha fissato delle soglie minime per la rilevanza dello scostamento, sotto le quali non vi è titolo per i trasferimenti compensativi, che sono state indicate sia in cifra fissa (lire 3 milioni nella legge del 2000 e poi € 1.549,37 nel decreto del 20 02, dopo l’introduzione
dell’euro), sia in importo percentuale rispetto alla spesa corrente del bilancio di previsione dell’anno di riferimento (0,5%).
Tali soglie, pacificamente concorrenti, sono valide per tutti i comuni italiani, di ogni dimensione.
Il minor gettito inferiore a questi parametri non rileva ai fini della compensazione erariale: in sostanza, per volumi di minor gettito inferiori ai parametri opera una sorta di franchigia. O meglio, opera una franchigia vera e propria, per quel che concerne il parametrosoglia espresso in cifra fissa, che mira a neutralizzare variazioni minime. Il parametro-soglia variabile, che si aggancia invece in percentuale al volume della spesa corrente nel bilancio annuale del Comune, mira a penalizzare le finanze locali poco virtuose che non tengano sotto controllo la spesa (se la spesa lievita, si rischia di perdere la compensazione, per la diluizione in percentuale del minor introito).
2.5. Il problema che si pone, a questo punto, è quello del calcolo della predetta franchigia.
Si può, a tal fine, tenere conto anche dei minori gettiti già accertati negli anni precedenti (tesi ‘ a ‘ ), oppure considerare solo gli importi di minor gettito scaturenti dalle autodichiarazioni presentate nell’ultimo anno (tesi ‘ b ‘ ).
Questa Corte (v. in particolare Cass., Sez. 1, Sentenza n. 18701 del 3/07/2023) ha già descritto con efficacia entrambe le soluzioni interpretative nei termini di seguito evidenziati.
A favore della tesi ‘ a ‘ , sostenuta dal Comune, si è schierata la Corte di appello.
L’argomento principale addotto a sostegno di tale tesi è che la legge, che costituisce il fondamentale punto di riferimento quale norma primaria, non contiene alcun elemento che deponga inequivocabilmente a favore della tesi sostenuta dai Ministeri ricorrenti, nel momento in cui si riferisce ai ‘ minori introiti relativi all’ICI ‘ , e chiede di verificare solamente se essi sono superiori alle soglie indicate in cifra fissa e in percentuale. Nella legge non sarebbe dato, cioè, co-
gliere alcun elemento che possa escludere dal calcolo delle soglie i minori gettiti relativi a fabbricati passati in autodichiarazione già nell’anno precedenti o negli anni precedenti, che rimangono pur sempre minori introiti, almeno sino a quando non viene attribuita la rendita catastale definitiva. Il decreto ministeriale attuativo sarebbe poi fonte sotto-ordinata e non conterrebbe comunque alcun elemento decisivo che suffraghi una diversa interpretazione della fonte primaria. Al contrario, il terzo comma, secondo periodo, dell’art. 2 d.m. n. 197 del 2002 – allorché prevede che «L’entità del minor gettito dell’I.C.I. è calcolata applicando l’aliquota dell’imposta vigente nell’esercizio finanziario in cui i contribuenti, per la prima volta, effettuano i pagamenti in base alle rendite catastali provvisoriamente autodeterminate ai sensi del decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701» – confermerebbe l’assunto, visto che tale indicazione relativa all’aliquota da prendere in considerazione sarebbe superflua se occorresse riferirsi alle sole autodichiarazioni di rendita provvisoria sopravvenute nell’anno di riferimento.
Per i sostenitori di tale tesi, l’argomentazione basata sul consolidamento del trasferimento per gli anni successivi non sarebbe convincente, sia perché vien fatta discendere dal regolamento in deroga alla lettura piana della norma primaria, sia perché la stabilizzazione contabile del minor introito (sin che il parametro di calcolo resta la rendita autodichiarata) non esclude che della perdita corrispondente si debba tener conto sia ai fini della determinazione del contributo (il che non è certamente contestato), sia ai fini della verifica del superamento delle soglie per l’anno di riferimento.
Il consolidamento previsto dalla norma regolamentare costituirebbe perciò solo una modalità contabile di riconoscimento del contributo compensativo, ma non potrebbe elidere l’esistenza oggettiva e la quantificazione del minor introito ICI dell’anno, di cui pure fa parte.
La condizione del diritto al rimborso, e cioè il superamento delle soglie compensative, sarebbe pertanto agganciata alla complessiva entità dei minori introiti scaturenti dal diverso metodo di calcolo della base imponibile ai fini ICI, a prescindere dall’anno in cui è stata formulata per la prima volta l’autodichiarazione relativa ai singoli immobili.
Si aggiunge altresì che il modulo di attestazione previsto dal d.m. n. 197 del 2002 nell’Allegato A indica una sola e complessiva voce di minori introiti e che la costante prassi applicativa aveva confermato per molto tempo tale interpretazione.
In effetti la circolare n. 6 del 2008 è del tutto inequivoca in tal senso, laddove chiarisce che «Per ogni anno certificato, l’importo richiesto a rimborso deve essere comprensivo di tutta la perdita accertata, cioè non deve essere indicata la sola – eventuale – maggiore perdita rispetto a quella in precedenza dichiarata, ma il complessivo importo che si chiede a rimborso per quell’anno. In altri termini, nel caso in cui venga compilata una dichiarazione per chiedere il rimborso di una minore entrata registrata in un anno, nell’anno andrà riportata la stessa somma, se l’importo è rimasto lo stesso, oppure, nel caso di ulteriori perdite registrate, andrà certificato un valore pari alla somma di queste ultime e di quella già certificata per l’anno precedente» .
L’opposta tesi ‘ b ‘, sostenuta dai Ministeri ricorrenti, si basa fondamentalmente sulla disposizione contenuta nel comma 3 (terzo periodo) del predetto art. 2 del decreto ministeriale, secondo cui «Il contributo statale determinato in corrispondenza di tale perdita è attribuito nell’anno successivo a quello in cui si è verificata la perdita del gettito dell’I.C.I. ed è consolidato nei trasferimenti erariali dei comuni interessati.»
Il consolidamento, così disposto, del contributo del minor introito, lo trasformerebbe da ‘ perdita ‘ , nell’anno in cui è verificata, a ‘ entrata ‘ , negli anni successivi in cui si va a consolidare, sicché, di
conseguenza, il relativo ammontare non dovrebbe essere conteggiato ai fini del calcolo dell’entità dello scostamento.
Secondo questa impostazione, l’art. 64, comma 3, l. n. 388 del 2000 affida al decreto ministeriale il compito di stabilire i criteri e le modalità per l’applicazione dei commi 1 e 2. È cioè la stessa legge che, riconosciuta la compensazione dei minori introiti relativi all’ICI, rimanda a un atto regolamentare successivo la disciplina, sicché in tanto potrebbe ravvisarsi un contrasto tra la legge e il decreto (in tesi disapplicabile), in quanto il decreto venisse ad escludere in radice la possibilità di riconoscere l’aumento dei trasferimenti, applicando la compensazione annuale, cosa che non si verifica, essendo controversa solo la modalità di calcolo della compensazione negli anni successivi.
In altri termini, la legge non è derogabile dove stabilisce il diritto alla compensazione dei minori introiti derivanti dall’autodeterminazione provvisoria per i fabbricati di categoria D ‘ per ciascun anno ‘ , ma rimanda al decreto di stabilire come determinare tali minori introiti, limitandosi solo a stabilire le soglie (perdita di gettito superiore a 3 milioni di lire ovvero € 1 .549,37 e 0,5 % della spesa corrente) oltre le quali la perdita di gettito è rilevante.
Il decreto ministeriale stabilisce che il minor gettito deve risultare dal bilancio di previsione dello stesso anno in cui si è verificata la perdita, definitivamente assestato, e che il contributo statale è attribuito nell’anno successivo a quello in cui si è verificata la perdita del gettito dell’ICI, aggiungendo che è consolidato nei trasferimenti erariali dei comuni interessati. Non avrebbe senso utilizzare i parametri soglia, esigui, in rapporto a tutto il volume degli immobili passati negli anni a rendita autodichiarata. Sarebbe parimenti inutile la previsione dell’art. 3 d.m. n. 197 del 2002, in tema di riduzione dei trasferimenti erariali per l’attribuzione definitiva delle rendite catastali, che riprende l’art. 64, comma 2, della legge.
2.6. Questa Corte ritiene che debba essere accolta l’interpretazione sostenuta dai Ministeri ricorrenti, seppur con un significativo temperamento più avanti illustrato.
In conformità con i già numerosi arresti di legittimità, dai quali non vi è ragione di discostarsi (primo, tra tutti, Cass., Sez. 1, Sentenza n. 18701 del 3/07/2023), in tema di ICI, i minori introiti conseguiti dai comuni, per effetto dell’autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati di categoria D, sono compensati dai trasferimenti erariali agli enti locali previsti dall’art. 64 della l. n. 388 del 2000 e dal d.m. n. 197 del 2002, a condizione che il minor introito sia superiore ad € 1.549,37 e allo 0,5 percento della spesa corrente prevista per ciascun anno.
Il superamento di tali soglie va valutato senza considerare il minor gettito ICI derivante da autodichiarazioni presentate negli anni precedenti e compensate con trasferimenti erariali consolidati, ma tenendo conto anche di quello derivato da autodeterminazioni di anni precedenti non compensate con tali trasferimenti.
Il punto essenziale che giustifica tale soluzione va colto nel passaggio dai sistemi compensatori una tantum a stock in precedenza disposti, e ancora ribaditi per l’ultima volta dall’art. 53 l. n. 388 del 2000, al regime differenziale, inaugurato dall’art. 64 l. cit. che, da un lato, stabilizza e consolida il diritto dei Comuni ai trasferimenti compensativi, ma dall’altro lo assoggetta a uno scrutinio di rilevanza quantitativa e percentuale, determinando delle soglie al di sotto dei quali il minor gettito viene considerato improduttivo agli effetti compensatori. La tesi del Comune, permettendo di trascinare il minor gettito degli anni precedenti e oggetto di trasferimenti erariali compensativi consolidati, ai fini della verifica del superamento delle soglie negli anni successivi, purché – s’intende – la rendita catastale non sia stata nel frattempo attribuita, finisce con l’annichilire il sistema delle soglie, che pure è uno dei capisaldi della scelta legislativa. Ciò è di emblematica evidenza per la soglia espressa in cifra
fissa, che, una volta superata il primo anno, resterebbe acquisita per tutti gli anni successivi a fronte di minori gettiti annuali derivanti dalle successive autodichiarazioni, che siano per quell’anno inferiori alla somma di € 1.549,37, ma capaci di superare la franchigia unitamente alla perdita dell’anno precedente o degli anni precedenti ormai consolidata.
Altro punto determinante, secondo questa Corte, è che non vi è alcun contrasto fra legge e regolamento che autorizzerebbe a far prevalere la fonte primaria (v. nuovamente Cass., Sez. 1, Sentenza n. 18701 del 3/07/2023).
È vero che l’art. 64, comma 1, l. cit. prevede la compensazione dei minori introiti relativi all’ICI conseguiti dai comuni per effetto dei minori imponibili derivanti dalla autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati di categoria D, eseguita dai contribuenti secondo quanto previsto dal decreto del Ministro delle finanze n. 701 del 1994, che superino le soglie, senza circoscrivere apparentemente la perdita all’anno in cui è stata presentata la autodichiarazione relativa al fabbricato. Tuttavia, il terzo comma dello stesso art. 64 rimette (con espressa delega, agli effetti di cui all’art. 17, comma 3, l. n. 400 del 1988) al decreto ministeriale la determinazione di criteri e modalità per l’applicazione dei commi 1 e 2 dell’art.64.
Il principio del consolidamento a regime dei trasferimenti acquisiti negli anni precedenti (perché superanti le soglie minime) non è stato introdotto dal regolamento, che pur ne aveva ricevuto mandato, ma era già presupposto dalla legge, al comma 2 dell’art. 64, nella parte in cui disciplina la riduzione dei trasferimenti erariali quando, per effetto della determinazione della rendita catastale definitiva da parte degli uffici tecnici erariali, si verifichino introiti superiori, almeno del 30 per cento, rispetto a quelli conseguiti prima della autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D. La disposizione presup-
pone il consolidamento del trasferimento degli anni precedenti, su cui va incidere solo a fronte di scostamenti di una certa rilevanza, e adopera la stessa terminologia per le riduzioni, che appunto si applicano e si intendono consolidate a decorrere dall’anno successivo rispetto a quello in cui la determinazione della rendita catastale è divenuta inoppugnabile.
Il regolamento, quindi, ha proceduto del tutto legittimamente nell’ambito della normativa primaria allorché, nel comma 3 dell’art. 2, ha espressamente sancito che il trasferimento «è attribuito nell’anno successivo a quello in cui si è verificata la perdita del gettito dell’I.C.I. ed è consolidato nei trasferimenti erariali dei comuni interessati» .
Correttamente, quindi, i Ministeri sostengono che non può essere conteggiata nel minor gettito ICI di un anno una perdita che tale non può più essere considerata, proprio perché è ormai compensata stabilmente (salvo gli effetti dell’attribuzione delle rendite definitive) dal trasferimento compensativo.
L’argomento ritratto dall’art. 2, comma 3, secondo periodo, del d.m. 197/2002, secondo il quale «L’entità del minor gettito dell’I.C.I. è calcolata applicando l’aliquota dell’imposta vigente nell’esercizio finanziario in cui i contribuenti, per la prima volta, effettuano i pagamenti in base alle rendite catastali provvisoriamente autodeterminate» non è decisivo.
Effettivamente questa disposizione relativa all’aliquota di riferimento sarebbe inutile, se si dovesse ritenere che la valutazione deve essere compiuta solo con riferimento a ciascun anno e non potesse mai porsi il problema di un minor gettito relativo ad anni precedenti, soggetti a differenti aliquote ICI.
Ma, come si vedrà più oltre, un’ipotesi di residua rilevanza è ravvisabile, senza per questo inficiare la tesi dei Ministeri.
Né può essere attribuita alcuna particolare rilevanza, e tantomeno una influenza decisiva, ai fini dell’interpretazione della legge
alla prassi e alle circolari interpretative diramate dall’Amministrazione, palesemente e inequivocabilmente orientate per la lettura patrocinata dal Comune.
Ai fini dell’accertamento del pagamento indebito, poiché di questo si discute, è alla legge e al regolamento che la attua che occorre guardare e non alla interpretazione erronea che a tali fonti è stata, anche per lungo tempo, attribuita, che rileverà semmai ad altro fine, laddove, ad esempio, vengano in rilievo la buona fede del percettore o la responsabilità causale della lite.
La prassi amministrativa, di cui sono espressione gli atti regolamentari, le circolari, le risoluzioni o i singoli provvedimenti della Pubblica Amministrazione, non è suscettibile di produrre alcun diritto vivente vincolante per il giudice nell’interpretazione di disposizioni di legge, ma può contribuire, come dato fattuale concorrente con i dati linguistici del testo, ad orientarne l’esegesi nei limiti consentiti dal dettato normativo e dalle indicazioni della giurisprudenza (Cass., Sez. L, Sentenza n. 23960 del 21/10/2015; Cass., Sez. 5, Sentenza n. 20819 del 30/09/2020).
L’argomento tratto dal contenuto del modulo costituente l’allegato 1 del decreto ministeriale merita una diversa riflessione, perché in questo caso il documento si colloca al livello della norma sub-primaria.
Tuttavia, il predetto contenuto non è concludente, ancorché contenga il riferimento ad un solo anno, laddove il Comune dichiarante è chiamato ad attestare di aver «conseguito nell’anno … minori introiti per …» .
Formulazione questa, che, se si prescinde dalle interpretazioni ministeriali che indubbiamente la orientavano nel senso propugnato dal Comune, non è di per sé incompatibile anche con la tesi dei Ministeri ricorrenti.
Alla luce di quanto esposto, l’interpretazione proposta dai Ministeri è condivisibile, laddove esclude dalla base di calcolo per la va-
lutazione del superamento delle soglie il minor gettito ICI derivante da autodichiarazioni dei contribuenti relativi a fabbricati formulate negli anni precedenti, quando questo sia stato oggetto di trasferimenti compensativi e sia perciò consolidato nei trasferimenti erariali a favore di quel Comune (salvi gli effetti previsti per l’attribuzione delle rendite definitive).
È quindi possibile, come sostengono i Ministeri ricorrenti, che, per effetto del consolidamento dei trasferimenti erariali acquisiti, si determini la sterilizzazione dei minori gettiti ICI maturati con riferimento alle autodichiarazioni relative a fabbricati presentate in un certo anno, a causa del mancato superamento dell’una o dell’altra delle soglie di cui all’art. 64, comma 1, l. n. 388 del 2000 nell’anno di riferimento.
2.7. L’esposta tesi non può essere seguita, invece, laddove si spinge ad affermare l’impossibilità di considerare i minori gettiti ICI provocati da autodichiarazioni presentate in un certo anno, e neutralizzati a causa del mancato superamento delle soglie di cui all’art. 64, comma 1, l. cit., negli anni successivi, nel caso in cui, purtuttavia, e con riferimento agli stessi immobili, si produca un ulteriore mancato introito (v. ancora Cass., Sez. 1, Sentenza n. 18701 del 3/07/2023).
Per gli anni successivi, infatti occorrerà considerare l’oggettivo minor introito ICI di quell’anno, ferma l’espunzione di quello corrispondente ai trasferimenti già consolidati.
Sarà, cioè, necessario, anno per anno, valutare l’entità del minor gettito ICI provocato da autodichiarazioni e non compensato. Tale minor gettito può essere composto da una parte determinata da autodichiarazioni relative a fabbricati presentate nell’ultimo anno e da una parte determinata da autodichiarazioni relative a fabbricati presentate nell’anno o negli anni precedenti all’ultimo anno, che non abbiano generato consolidamento a norma dell’art. 64, comma 1, della l. n. 388 del 2000.
La Corte ritiene – in altri termini – che quelle stesse norme si debbano interpretare nel modo propugnato dalle Amministrazioni statali, ma con alcune precisazioni, che possono comportare conseguenze a cascata circa la determinazione del debito, che potrebbe perciò collocarsi in una posizione intermedia tra gli assunti contrapposti.
Non si deve infatti perder di vista che la ragione determinante che giustifica l’accoglimento della tesi erariale è il consolidamento della compensazione, che elide economicamente il minor introito compensato stabilmente, appunto, dall’attribuzione finanziaria.
Non vi è, tuttavia, alcun elemento testuale, né nella legge, né nel regolamento, che permetta di espungere dal minor gettito ICI di un certo anno anche quello maturato, in quell’anno, per effetto di autodichiarazioni presentate nell’anno precedente, o negli anni precedenti, e non compensate, negli anni precedenti, per la loro modestia sotto-soglia, e quindi non consolidate.
L’art. 2, comma 4, secondo periodo, d.m. n. 197 del 2002 conferma la correttezza di tale conclusione laddove afferma che «al fine di ottenere il contributo statale di cui al comma 1, i comuni interessati, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la minore entrata, inviano al Ministero dell’interno, per il tramite degli uffici territoriali del Governo, apposita dichiarazione, secondo il modello di cui all’allegato A al presente decreto, in cui attestano l’importo complessivo del minore gettito dell’I.C.I. derivante dai fabbricati classificabili nel gruppo catastale D a causa della autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali secondo la procedura prevista dal decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701.»
Tale disposizione si riferisce all’importo complessivo del minore gettito e non contiene alcun riferimento all’anno in cui per la prima volta è stata presentata dai contribuenti l’autodeterminazione della rendita catastale.
Se dall’importo complessivo si può detrarre quanto è già stabilmente compensato, perché consolidato, non ci si può spingere oltre sulla strada di una interpretazione riduttiva a fronte del dato letterale non solo della legge ma anche del regolamento.
In conclusione, il ricorso deve essere accolto la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte d’appello di Genova, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese processuali del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte
accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Genova, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione