Sentenza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 31537 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 1 Num. 31537 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/12/2024
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 9230/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso da ll’avvocato COGNOME NOME unitamente all’avvocato NOME COGNOME
-ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE A BASE DI POLIETILENE – POLIECO, rappresentato e difeso da ll’avvocato COGNOME NOME unitamente all’avvocato COGNOME NOME COGNOME
-controricorrente- nonchè contro
NORDCONTENITORI RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso da ll’avvocato COGNOME NOME unitamente all’avvocato COGNOME NOME
-controricorrente avverso la SENTENZA RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di ROMA n. 6364/2021 depositata il 30/09/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/11/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE (in prosieguo «RAGIONE_SOCIALE») ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un solo motivo, avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Roma, in parziale riforma RAGIONE_SOCIALEa sentenza di primo grado, ha dichiarato la sopravvenuta carenza di legittimazione del RAGIONE_SOCIALE a ottenere il pagamento dei contributi ambientali relativamente ai RAGIONE_SOCIALE prodotti da parte di RAGIONE_SOCIALE di NOME COGNOME, previa trasmissione RAGIONE_SOCIALEe dichiarazioni periodiche dei quantitativi di imballaggio ceduti.
La società convenuta aveva chiesto il rigetto RAGIONE_SOCIALEa domanda proposta da RAGIONE_SOCIALE stante l’inidoneità dei RAGIONE_SOCIALE prodotti ad essere classificati come «imballaggi» sulla base RAGIONE_SOCIALEa normativa europea, precisando che, in ragione RAGIONE_SOCIALEa materia in RAGIONE_SOCIALE di cui detti prodotti si compongono, si era iscritta al RAGIONE_SOCIALE a base di RAGIONE_SOCIALE – cui versava il relativo contributo ambientale.
A detta difesa aveva aderito RAGIONE_SOCIALE intervenendo nel giudizio promosso da RAGIONE_SOCIALE e chiedendo che ad esso fosse riunito un separato giudizio promosso contro la medesima società produttrice RAGIONE_SOCIALE per richiedere analoghi pagamenti con riguardo ai RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE prodotti dalla stessa e ritenuti, appunto, inidonei ad essere definiti «imballaggi» soggetti a contributo RAGIONE_SOCIALE.
Il Tribunale di Roma, riuniti i due giudizi, ha accolto la domanda del RAGIONE_SOCIALE ritenendo -sia sulla base RAGIONE_SOCIALEa norma RAGIONE_SOCIALE, sia in ragione RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 RAGIONE_SOCIALEa direttiva 94/62 CE – di dover qualificare «imballaggi» i contenitori, le casse e i pallets prodotti dalla convenuta perché diretti a facilitare il trasporto e la manipolazione di merci e, comunque, tenuto conto RAGIONE_SOCIALEa funzione per la quale i RAGIONE_SOCIALE erano stati ideati; ha, perciò, dichiarato la società RAGIONE_SOCIALE tenuta ad effettuare le dichiarazioni periodiche dei quantitativi di imballaggio ceduti e ad eseguire i versamenti dei contributi dovuti e richiesti da RAGIONE_SOCIALE.
A fonte RAGIONE_SOCIALE‘appello RAGIONE_SOCIALEa sentenza proposto da RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE ha resistito, chiedendo la conferma RAGIONE_SOCIALEa sentenza in punto accertamento RAGIONE_SOCIALEa natura dei RAGIONE_SOCIALE prodotti dalla appellante e dei conseguenti obblighi nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, ma ha proposto, altresì, appello in via incidentale per ottenere -previa istruttoria -la determinazione RAGIONE_SOCIALE‘ammontare del contributo ambientale dovuto su cui il Tribunale non si era pronunciato; RAGIONE_SOCIALE ha, invece, richiesto l’accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘appello principale proposto da RAGIONE_SOCIALE e proposto appello incidentale perché fosse accertato quali tra i manufatti in RAGIONE_SOCIALE prodotti RAGIONE_SOCIALEa predetta non costituivano «imballaggi» e, quindi, l’obbligo RAGIONE_SOCIALEa società produttrice di trasmettere al medesimo le relative dichiarazioni periodiche e di pagare i relativi contributi consortili.
Nelle difese conclusionali svolte in appello RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE hanno chiesto l’applicazione RAGIONE_SOCIALEa nuova disposizione introdotta -nelle more del giudizio – dall’art. 3 comma 11 n. 8 del decreto legislativo 3 settembre 2020 n. 116 entrato in vigore il 26.9.2020 che, in attuazione RAGIONE_SOCIALEe direttive (UE) 2018/851 e 2018/852, ha sostituito il testo RAGIONE_SOCIALE‘art. 237 del d. lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (c.d. T.U.A o Codice RAGIONE_SOCIALE‘ambiente), prevedendo al comma 8 che « il contributo ambientale versato da un RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE esclude l’assoggettamento del medesimo bene, e RAGIONE_SOCIALEe
materie prime che lo costituiscono, ad altro contributo ambientale previsto dalla parte quarta del presente decreto legislativo. La presente disposizione si applica con efficacia retroattiv a», in quanto idonea -a loro dire -a paralizzare ogni pretesa creditoria del RAGIONE_SOCIALE al versamento del contributo ambientale preteso in quanto già versato al RAGIONE_SOCIALE; mentre RAGIONE_SOCIALE si è opposta a tali conclusioni offrendo una diversa interpretazione RAGIONE_SOCIALEa portata RAGIONE_SOCIALEa novità legislativa.
La Corte territoriale, con pronuncia assorbente di ogni altra questione e domanda -ha affermato che alla controversia è applicabile lo ius superveniens costituito dal predetto art. 3, comma 11, n. 8, del d. lgs. n. 116 del 2020 conseguentemente ha affermato che detta novella determina l’esonero RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE dall’obbligo di versamento del contributo al RAGIONE_SOCIALE atteso il già effettuato versamento del dovuto « per i medesimi RAGIONE_SOCIALE » al RAGIONE_SOCIALE, come da questo riconosciuto.
In particolare la Corte ha osservato: (a) che, alla luce RAGIONE_SOCIALE atti parlamentari relativi al decreto di legislativo in esame, il legislatore intendeva con la novella « procedere alla riscrittura di detto art. 237, recante criteri direttivi dei sistemi di RAGIONE_SOCIALE, richiamando i principi in merito alla natura e determinazione del contributo ambientale e introducendo il principio del ne bis in idem al fine di attuare pienamente il recepimento RAGIONE_SOCIALE‘art. 7 RAGIONE_SOCIALEa direttiva 2018/852 (UE) e RAGIONE_SOCIALE‘art. 8 bis RAGIONE_SOCIALEa direttiva 2018/851 (UE), garantendo così un RAGIONE_SOCIALE unitario dei principi operanti per i sistemi collettivi di cui ai Titoli I, II e III del T.U.A.»; (b) che la qualificazione dei prodotti come «imballaggi» renderebbe gli stessi sottoponibili al contributo del RAGIONE_SOCIALE mentre se considerati RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE il contributo spetterebbe al RAGIONE_SOCIALE; (c) che, tuttavia, trattandosi dei «medesimi RAGIONE_SOCIALE», la circostanza che il contributo sia stato versato a RAGIONE_SOCIALE da parte di RAGIONE_SOCIALE esonera la società, indipendentemente dalla qualificazione dei RAGIONE_SOCIALE, da
un’ulteriore analogo pagamento a RAGIONE_SOCIALE, in applicazione RAGIONE_SOCIALEa predetta normativa sopravvenuta.
Al ricorso per cassazione di RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE hanno resistito con controricorso. Le parti hanno depositato memoria.
Con ordinanza interlocutoria pronunciata all’esito RAGIONE_SOCIALEa camera di consiglio del 9 maggio 2024 la Corte ha disposto la trattazione RAGIONE_SOCIALEa causa in pubblica udienza rilevando che « la questione inerente all’interpretazione del nuovo testo RAGIONE_SOCIALE‘art. 237 del Codice RAGIONE_SOCIALE‘ambiente -segnatamente in tema di condizioni per l’applicazione del principio del ne bis in idem al pagamento del contributo da parte RAGIONE_SOCIALE imprenditori del settore a uno dei RAGIONE_SOCIALE operanti nel settore RAGIONE_SOCIALEo smaltimento dei RAGIONE_SOCIALE di cui alla Parte Quarta del ridetto Codice – è nuova, non rinvenendosi precedenti di questa Corte regolatrice, e di particolare rilevanza, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 375 cod. proc. civ., in considerazione RAGIONE_SOCIALE‘importanza giuridica ed economica RAGIONE_SOCIALE argomenti trattati» .
Il Procuratore Generale ha depositato memoria chiedendo l’accoglimento del ricorso. In particolare ha osservato che la modifica RAGIONE_SOCIALE‘art. 237, comma 8, originariamente inserito nel contesto del T.U.A. dal d. lgs. n. 116/2020 con la predetta formulazione (versione RAGIONE_SOCIALEa norma sulla quale si è pronunciata la sentenza qui impugnata) è stata sostanzialmente riscritta dall’ultimo decreto correttivo, il d.lgs. 23 dicembre 2022, n. 2013, fornendone, senza esplicitarlo, un’interpretazione autentica, e mantenendo ferma ed espressa la retroattività RAGIONE_SOCIALEa norma modificata che fa sì che essa debba essere considerata e spieghi effetti anche nel presente giudizio.
La disposizione RAGIONE_SOCIALE‘art. 237, comma 8, nella sua formulazione attuale recita: «Il contributo ambientale versato in conformità alle disposizioni di cui ai titoli II e III RAGIONE_SOCIALEa parte quarta del presente decreto legislativo ad un RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE , ovvero ad un consorzio
ex lege o ad un RAGIONE_SOCIALE alternativo, esclude l’assoggettamento del medesimo bene, e RAGIONE_SOCIALEe materie prime che lo costituiscono, ad altro contributo ambientale previsto dalla parte quarta del presente decreto legislativo. La presente disposizione si applica con efficacia retroattiva » (in corsivo il testo aggiunto dal Correttivo).
RAGIONI DELLA DECISIONE
La controversia -come specificato nell’ordinanza interlocutoria -riguarda la questione RAGIONE_SOCIALE‘interpretazione del nuovo testo RAGIONE_SOCIALE‘art. 237 del Codice RAGIONE_SOCIALE‘ambiente o T.U.A. introdotto ad opera del d.lgs n. 116/2020 ed in particolare RAGIONE_SOCIALEe condizioni per l’applicazione del principio, per così dire, di ne bis in idem al pagamento del contributo da parte RAGIONE_SOCIALE imprenditori di settore ad uno dei soggetti o sistemi collettivi operanti nello smaltimento dei RAGIONE_SOCIALE di cui alla Parte Quarta del detto Codice (RAGIONE_SOCIALE), ovvero del divieto di doppia contribuzione contenuto nella norma che, nella specie, ha condotto la decisione gravata a ritenere RAGIONE_SOCIALE privo RAGIONE_SOCIALEa legittimazione ad agire nei confronti RAGIONE_SOCIALEa società appellante RAGIONE_SOCIALE per l’adempimento RAGIONE_SOCIALE obblighi contributivi pretesi, con conseguente implicito rigetto RAGIONE_SOCIALEe relative domande svolte in primo grado dal RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE‘appello incidentale con il quale sono state riproposte in sede di gravame.
Preliminarmente va respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata da RAGIONE_SOCIALE per violazione RAGIONE_SOCIALE articoli 366 comma 1 n. 3 c.p.c. e 360 comma 2 n. 4 c.p.c. perché avrebbe omesso di specificare quali erano state le allegazioni di RAGIONE_SOCIALE e di RAGIONE_SOCIALE con riguardo alle caratteristiche e funzioni dei RAGIONE_SOCIALE oggetto RAGIONE_SOCIALEa controversia e neppure provveduto alla specifica indicazione e al deposito RAGIONE_SOCIALE atti processuali con i quali si sarebbe potuto rimediare alle lacune del ricorso, il quale, quindi, non permetterebbe di comprendere l’oggetto lo svolgimento
RAGIONE_SOCIALEa causa dinanzi alla giurisdizioni di merito nonché la sostanza dei motivi di ricorso e RAGIONE_SOCIALE effetti RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata.
Il ricorso, invero, è circoscritto come detto ad una questione di diritto -l’interpretazione RAGIONE_SOCIALEo ius superveniens -in ragione RAGIONE_SOCIALEa quale la Corte d’appello ha ritenuto la sopravvenuta carenza di legittimazione ad agire del RAGIONE_SOCIALE indipendentemente dalla qualificazione dei RAGIONE_SOCIALE oggetto RAGIONE_SOCIALEa controversia, sicché il ricorso è pienamente autosufficiente e specificamente argomentato.
2.1. D’altro canto non rilevano in questa sede stante il perimetro RAGIONE_SOCIALEa decisione di cui è investita questa Corte -le contestazioni, sempre di RAGIONE_SOCIALE, a proposito RAGIONE_SOCIALE effetti che RAGIONE_SOCIALE reputa prodottosi all’esito RAGIONE_SOCIALEa decisione gravata rispetto alle statuizioni rese dal Tribunale per effetto RAGIONE_SOCIALE‘inciso « confermata nel resto la precedente sentenza », contenuto nel dispositivo RAGIONE_SOCIALEa sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’Appello (quindi con riguardo: all’accertamento nel merito RAGIONE_SOCIALEa natura di imballaggi RAGIONE_SOCIALE oggetti controversi, alla sussistenza RAGIONE_SOCIALE‘obbligo di essa RAGIONE_SOCIALE di presentare le relative dichiarazioni, alla condanna a detta presentazione e relativa astreinte ) poiché nella logica del ricorso, che mira alla cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza, si tratta di considerazioni che non possono che essere ritenute destinate a valere nell’auspicato giudizio di rinvio non essendo idonee neppure per la forma in cui sono espresse -ad investire la Corte di un giudizio in proposito, per il principio fermo di questa Corte (cfr., tra le altre, di recente Cass. n.17224 del 18/08/2020) per cui il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato e vincolato dai motivi di ricorso, il quale, richiede, per ogni motivo, l’indicazione RAGIONE_SOCIALEa rubrica, la puntuale esposizione RAGIONE_SOCIALEe ragioni per cui è proposto nonché l’illustrazione RAGIONE_SOCIALE argomenti posti a sostegno RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata e l’analitica precisazione RAGIONE_SOCIALEe considerazioni che, in relazione al motivo, come espressamente indicato nella rubrica, giustificano la cassazione RAGIONE_SOCIALEa pronunzia.
Ciò premesso e venendo all’esame RAGIONE_SOCIALE‘unico motivo di ricorso si osserva che lo stesso lamenta: « 1. Violazione e (o) falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 237, comma 8, del d. lgs. 152/2006, nonché RAGIONE_SOCIALE artt. 224, comma 9 e 234, comma 1, del d. lgs. n. 152/2006 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c .».
Deduce il ricorrente -in estrema sintesi -l’erroneità RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata in punto interpretazione RAGIONE_SOCIALEa normativa applicata, per non aver considerato: (i) che, secondo un criterio letterale, l’esonero dal pagamento del doppio contributo è espressamente riferito ad « altro » contributo ambientale (non al medesimo contributo); (ii) che, secondo il criterio teleologico, l’esonero, per espressa volontà legislativa, si applica solo ai rapporti tra « sistemi autonomi » e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE che si occupano RAGIONE_SOCIALEa medesima tipologia di RAGIONE_SOCIALE e non anche tra RAGIONE_SOCIALE destinati istituzionalmente a occuparsi di tipologie di RAGIONE_SOCIALE diverse.
Osserva il ricorrente che, volendo portare alle estreme conseguenze l’interpretazione suggerita dalla sentenza impugnata che valorizza il solo fatto che nella specie si tratti di contributo versato dal produttore ad un RAGIONE_SOCIALE per « i medesimi RAGIONE_SOCIALE », ne deriverebbe che qualsiasi impresa produttrice di speciali categorie di RAGIONE_SOCIALE sarebbe libera di scegliere il RAGIONE_SOCIALE al quale versare la contribuzione ambientale sulla base RAGIONE_SOCIALEa propria personale convenienza, anche a prescindere dalla natura e funzione dei propri prodotti e RAGIONE_SOCIALEe specifiche esigenze di smaltimento; sì che verrebbe elisa la stessa ratio legislativa RAGIONE_SOCIALE‘istituzione di appositi RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per la RAGIONE_SOCIALE di specifiche tipologie di RAGIONE_SOCIALE e lo stesso principio generale RAGIONE_SOCIALEa responsabilità estesa del produttore (c.d. EPR, Extended producer responsibility , strategia per sommare al prezzo di mercato di quel prodotto tutti i costi ambientali stimati associati a un prodotto durante l’intero ciclo di vita, quindi anche nella fase di smaltimento del relativo «rifiuto»),
che chiama quest’ultimo a farsi carico RAGIONE_SOCIALE oneri, anche finanziari, generati dai RAGIONE_SOCIALE dei propri prodotti.
In altre parole l’interpretazione recepita dai resistenti e dalla sentenza gravata RAGIONE_SOCIALEa norma in questione -come una vera e propria sanatoria volta a superare ogni pretesa di RAGIONE_SOCIALE, cristallizzandone gli effetti anche retroattivamente, per cui chi ha già pagato il contributo ambientale per un determinato bene non è tenuto a pagarlo nuovamente ad altro RAGIONE_SOCIALE -non soltanto sarebbe priva di fondamento giuridico, ma indurrebbe a condotte opportunistiche a danno non solo RAGIONE_SOCIALEa concorrenza ma anche RAGIONE_SOCIALE‘ambiente.
Infine l’opzione interpretativa accolta dalla sentenza gravata, secondo il ricorrente, è priva di fondamento anche sul piano RAGIONE_SOCIALEtico, perché, anche a voler porre in correlazione il nuovo comma 8 RAGIONE_SOCIALE‘art. 237 con l’art. 224 comma 9 T.U.A., richiamato ex adverso , deve considerarsi che una cosa è delimitare l’ambito oggettivo di due sistemi di RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE stabilendo di quali prodotti si debba occupare l’uno e di quali si debba occupare l’altro -che è quello che avrebbe sempre fatto l’art. 224 comma 9, riguarda al rapporto tra RAGIONE_SOCIALE e compliance scheme che si occupano di RAGIONE_SOCIALE diversi dagli imballaggi, compreso RAGIONE_SOCIALE (« l’applicazione del contributo ambientale RAGIONE_SOCIALE esclude l’assoggettamento del medesimo bene e RAGIONE_SOCIALEe medesime materie prime che lo costituiscono ad altri contributi con finalità ambientali previsti dalla parte quarta del presente decreto »); altra cosa è sancire, ma solo nei rapporti tra ciascun RAGIONE_SOCIALE e « sistemi collettivi autonomi » che si occupano RAGIONE_SOCIALEa medesima tipologia dei RAGIONE_SOCIALE, la possibilità per un operatore economico di compiere un versamento contributivo erroneo e ciò nondimeno liberatorio di uno dei suoi obblighi ambientali, come, appunto, fa l’art. 237 comma 8 novellato.
4. Il controricorrente RAGIONE_SOCIALE incentra, invece, la propria difesa proprio sulla rilevanza RAGIONE_SOCIALE‘articolo 224 comma 9 del T.U.A. che reputa costituisse un privilegio incostituzionale che riguardava solo RAGIONE_SOCIALE, a vantaggio del quale stabiliva -a suo dire -« che chi paga il RAGIONE_SOCIALE ha sempre pagato bene »; privilegio che la novella avrebbe corretto estendendone il contenuto a tutti i gestori (consorzi RAGIONE_SOCIALE e sistemi alternativi) di cui alla Parte IV del T.U.A., nel senso che chi ha pagato il contributo ambientale a uno di essi, sarebbe assolto da qualsiasi richiesta proveniente da altri RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa Parte IV del T.U.A., laddove invece, secondo la teoria del RAGIONE_SOCIALE, l’effetto liberatorio sarebbe circoscritto solo ai rapporti tra RAGIONE_SOCIALE e sistemi autonomi RAGIONE_SOCIALEo stesso settore.
In sintesi secondo RAGIONE_SOCIALE « l’imprenditore il quale evada la propria obbligazione ambientale verso la collettività (chi inquina paga) attraverso l’adesione e la contribuzione ad uno dei soggetti previsti dalla Parte Quarta del TUA, ha comunque adempiuto », e ciò in quanto il legislatore ha conferito pari dignità e compiti ai diversi soggetto di diritto privato operanti in materia di RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE, stabilendo per legge (dapprima con il d.lgs. n.22/97 c.d. decreto Ronchi, e da ultimo con la previsione RAGIONE_SOCIALEa Parte Quarta del Testo Unico in materia di RAGIONE_SOCIALE) la costituzione RAGIONE_SOCIALE stessi, che esercitano un’attività di utilità generale in materia del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, sulla base di obiettivi di RAGIONE_SOCIALE assegnati con decreto parte del RAGIONE_SOCIALE competente che vigila sul loro raggiungimento; sicché non potrebbe ritenersi inadempiente l’imprenditore che comunque corrispondendo ad uno di tale soggetti il contributo ambientale.
Così interpretata, la novella non consentirebbe di scegliere arbitrariamente il RAGIONE_SOCIALE più conveniente, come paventa la ricorrente, ma di rimediare alla asimmetria normativa che privilegiava -secondo la sua lettura RAGIONE_SOCIALE‘art. 224 comma 9 la posizione di RAGIONE_SOCIALE rispetto agli altri pari consorzi di cui alla parte
quarta del testo unico RAGIONE_SOCIALE‘ambiente; realizzando una funzione deflattiva del contenzioso instaurato, cui si riconnette la dichiarazione di retroattività (come si ricaverebbe dalla relazione di accompagnamento alla novella che specifica che la norma di cui al comma 8 art. 237 « si rende necessaria per risolvere definitivamente le contestazioni e il contenzioso in tema di pagamento del doppio contributo ambientale da parte di sistemi collettivi per gli imballaggi »): un pagamento «mal fatto» in materia di contributo ambientale -ovvero avvenuto a favore di un consorzio diverso da quello che sarebbe stato o avrebbe potuto essere competente -ben possibile in ragione di una materia difficile e incerta -sarebbe divenuto, per effetto RAGIONE_SOCIALEa novella, «liberatorio» da richieste avanzate da altro RAGIONE_SOCIALE o sistemi sui «medesimi RAGIONE_SOCIALE».
Non si tratterebbe, dunque, di scegliere il RAGIONE_SOCIALE più conveniente ma di rimediare all’errore RAGIONE_SOCIALE‘imprenditore, di fronte al quale sarebbe « sufficiente che il RAGIONE_SOCIALE che ritenga di avere la competenza su quello specifico bene rivendichi il contributo, ma per il futuro non per il passato ».
RAGIONE_SOCIALE -dopo una articolata – ma inconferente in questa sede -disamina RAGIONE_SOCIALEa nozione di «imballaggio» e di «produttore» alla luce RAGIONE_SOCIALEa direttiva 94/62 CE e RAGIONE_SOCIALE‘interpretazione RAGIONE_SOCIALEa Corte di giustizia, e di questa Corte Suprema, ha sottolineato che secondo la direttiva (UE) 2018/852 e la trasposizione RAGIONE_SOCIALEa stessa nell’articolo 237 del d.lgs. 152/2006, i sistemi di restituzione, RAGIONE_SOCIALE e recupero devono essere « aperti alla partecipazione RAGIONE_SOCIALE operatori economici dei settori interessati », ove il criterio di apertura individuato sta nel «settore interessato» in ragione RAGIONE_SOCIALEe peculiarità del materiale utilizzato; per cui, sostiene, vi possono essere operatori economici che preferiscono aderire ad un RAGIONE_SOCIALE diverso dal RAGIONE_SOCIALE in quanto non specializzato, e, quindi, inefficiente e diseconomico nella RAGIONE_SOCIALE
di quella specifica materia, e non già per ragioni arbitrarie di mera convenienza, come afferma COGNOME semplicisticamente nel commentare la validità RAGIONE_SOCIALE‘interpretazione contestata RAGIONE_SOCIALE‘articolo 237 comma 8 offerta dalle resistenti e dalla sentenza gravata.
Perciò, considerato che il produttore può essere autosufficiente od organizzarsi in un’idonea RAGIONE_SOCIALE alternativo rispetto all’adesione ad uno dei consorzi di cui all’articolo 223 T.U.A., reputa che il criterio RAGIONE_SOCIALE‘apertura dei sistemi consenta « all’operatore di creare e scegliere il RAGIONE_SOCIALE a cui aderire secondo il criterio del settore interessato perché il contributo ambientale non serve a foraggiare il RAGIONE_SOCIALE ma a fornire risorse finalizzate alla miglior RAGIONE_SOCIALE di una fase RAGIONE_SOCIALE‘impresa qual è la RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE»; per cui RAGIONE_SOCIALE ben potrebbe aderire a RAGIONE_SOCIALE, un consorzio che, in ragione RAGIONE_SOCIALEa sua costituzione specializzata, gestisce con maggior efficienza ed economicità il circuito del RAGIONE_SOCIALE, il cui obiettivo primario è di favorire il ritiro dei RAGIONE_SOCIALE a base di RAGIONE_SOCIALE al termine del ciclo di utilità per avviarli ad attività di RAGIONE_SOCIALE e di recupero; mentre RAGIONE_SOCIALE per poter gestire la filiera RAGIONE_SOCIALEa plastica deve a sua volta ricorrere ad un altro consorzio di settore il CorePla, esponendo però un’inevitabile duplicazione dei costi di personale e di RAGIONE_SOCIALE.
Ne consegue -quanto all’interpretazione del novellato comma 8 RAGIONE_SOCIALE‘articolo 237 -che essendo RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE ciascuno un RAGIONE_SOCIALE, vale a dire, un «RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE», secondo il dettato RAGIONE_SOCIALEa norma, il principio del divieto di doppia imposizione del contributo ambientale, originariamente previsto a favore dei soli aderenti al RAGIONE_SOCIALE (art. 224, comma 9, cit. d.lgs. n. 152/2006) -con previsione che, al pari di RAGIONE_SOCIALE, reputa fosse palesemente discriminatoria -oggi debba intendersi valere a favore RAGIONE_SOCIALE aderenti a ogni RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, con efficacia retroattiva.
Ciò premesso reputa il Collegio che il ricorso di RAGIONE_SOCIALE sia fondato.
Come detto esso riguarda la portata RAGIONE_SOCIALEa modifica legislativa (introdotta col D.Lgs. n. 213 del 2022) attraverso cui è stata introdotta l’esclusione RAGIONE_SOCIALEa doppia imposizione, ovvero la sua interpretazione in astratto e conseguentemente la sussunzione RAGIONE_SOCIALEa fattispecie concreta oggetto di causa entro la previsione RAGIONE_SOCIALEa stessa in funzione RAGIONE_SOCIALEa corretta determinazione RAGIONE_SOCIALEe conseguenze giuridiche in tema di versamento del contributo ambientale dovuto.
Il suo esame merita di essere preceduto da un sintetico inquadramento del contesto normativo di RAGIONE_SOCIALE e dei principi che lo regolano.
6.1. Il quadro normativo di RAGIONE_SOCIALE è costituito dalla disciplina introdotta col d.lgs. n. 22/1997 (c.d. decreto Ronchi), con cui è stata data attuazione nel nostro ordinamento alla direttiva 91/156/CEE sui RAGIONE_SOCIALE in generale, alla direttiva 91/689/CEE sui RAGIONE_SOCIALE pericolosi e, in particolare, per quanto qui specificamente rileva, alla direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e sui RAGIONE_SOCIALE di imballaggio; quest’ultima -volta ad armonizzare le misure RAGIONE_SOCIALE concernenti la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE imballaggi e dei RAGIONE_SOCIALE d’imballaggio è stata modificata dalla direttiva 2004/12/CE, recepita nel nostro ordinamento dal d.lgs n. 152/2006, Testo Unico Ambientale o T.U.A., in cui sono confluite le norme del predetto decreto Ronchi , al quale è stato assegnato l’obiettivo primario RAGIONE_SOCIALEa « promozione dei livelli di qualità RAGIONE_SOCIALEa vita umana, da realizzare attraverso la salvaguardia ed il miglioramento RAGIONE_SOCIALEe condizioni RAGIONE_SOCIALE‘ambiente e l’utilizzazione accorta e razionale RAGIONE_SOCIALEe risorse naturali » (art. 2, comma 1 T.U.A.); detto Testo Unico in seguito è stato ripetutamente modificato ed integrato, da ultimo con il d.lgs n. 116/2020 onde dare attuazione alla direttiva (UE) 2018/852 che, unitamente alla direttiva (UE) 2018/851 fa parte del c.d. «pacchetto RAGIONE_SOCIALE», direttive che hanno lo scopo di introdurre maggiore efficienza, efficacia, economicità, trasparenza e apertura alla concorrenza nel settore produttivo RAGIONE_SOCIALE al ritiro recupero e
RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE e nel relativo mercato, come si desume dei relativi «considerando» che ne precedono la declinazione in articoli e dalle modifiche che detti articoli introducono nella normativa vigente: aspetto peraltro quello RAGIONE_SOCIALEa finalità RAGIONE_SOCIALE‘intervento normativo eurounitario non contestato in causa.
6.2. A partire dal decreto Ronchi , dunque, il legislatore RAGIONE_SOCIALE in attuazione RAGIONE_SOCIALEa normativa eurounitaria, ha regolato un RAGIONE_SOCIALE compiuto di disciplina del settore dei RAGIONE_SOCIALE al fine di assicurare, tenuto conto RAGIONE_SOCIALEa specificità dei vari RAGIONE_SOCIALE e dei relativi RAGIONE_SOCIALE, un’elevata protezione RAGIONE_SOCIALE‘ambiente attraverso, tra l’altro, la prevenzione e la riduzione RAGIONE_SOCIALEa produzione dei RAGIONE_SOCIALE e la loro corretta RAGIONE_SOCIALE, favorendone la RAGIONE_SOCIALE differenziata, il riutilizzo, il recupero e il RAGIONE_SOCIALE (v. gli articoli 2, 3 e 4 decreto Ronchi e gli articoli 2, 177 e 178 del d.lgs. 152/2006).
Detta regolamentazione prevede, in generale, in base al principio europeo del «chi inquina paga», che sui produttori e sugli utilizzatori, e non sui consumatori, devono ricadere i costi RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE differenziata, del ritiro, del riutilizzo, del recupero e del RAGIONE_SOCIALE di tutti i RAGIONE_SOCIALE di imballaggio.
In particolare prevede nel titolo II RAGIONE_SOCIALEa parte IV del d.lgs. n. 152/2006 una disciplina specifica per gli imballaggi e i RAGIONE_SOCIALE di imballaggio di qualunque materiale siano essi costituiti, e, all’art. 218, in conformità ed attuazione RAGIONE_SOCIALEe direttive europee (ed in particolare dei criteri interpretativi indicati nella direttiva 94/62 CE così come modificata dalla direttiva 2004/12 CE) la definizione di «imballaggio»; la quale ultima ha generato molti dubbi interpretativi e richiesto interventi tanto RAGIONE_SOCIALEa Corte di Giustizia (UE) quanto di Codesta Corte Suprema, da ultimo con la sentenza Cass. n. 12458/2023 seguita da Cass. ord. n. 2145/2024, ma che, tuttavia, non interessa la presente decisione, ove la natura del bene è considerata indifferente dalla sentenza gravata, la cui ratio decidendi di fonda esclusivamente sul fatto che si discuta del
contributo pagato su di un bene soggetto a contribuzione per lo smaltimento del relativo rifiuto a prescindere dalla sua natura e qualificazione come imballaggio o meno.
6.3. Il legislatore RAGIONE_SOCIALE ha previsto, altresì, già con il decreto Ronchi e poi nel titolo III RAGIONE_SOCIALEa parte IV del d.lgs. n.152/2006 (TUA), una disciplina di RAGIONE_SOCIALE ad hoc anche per altre categorie di RAGIONE_SOCIALE, caratterizzati dall’avere un particolare impatto nell’ambiente; in particolare, come già l’art. 48 comma 1 del decreto Ronchi, all’articolo 234 il T.U.A. si occupa dei RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE costituiti in RAGIONE_SOCIALE e prevede l’istituzione del RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE, « al fine di razionalizzare, organizzare e gestire la RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE destinati allo smaltimento», la cui attività istituzionale non comprende, però, tipologie di RAGIONE_SOCIALE e di RAGIONE_SOCIALE che, pur essendo costituiti in RAGIONE_SOCIALE sono oggetto RAGIONE_SOCIALEa disciplina specifica prevista per gli imballaggi (così art. 234 comma 1: «
.
Disposizione speculare a quella contenuta nell’articolo 224 comma 9 del titolo II RAGIONE_SOCIALEa parte IV del T.U.A. ai sensi del quale: «
allo scopo di evitare sovrapposizioni di competenze e duplicazioni di interventi a danno
di uno svolgimento efficiente, efficace ed economico RAGIONE_SOCIALEe attività di recupero e RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE.
Va sottolineato, dunque, che in ragione RAGIONE_SOCIALEe predette disposizioni il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE costituiscono due distinte forme di RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE tra loro complementari e concorrenti, sia ai sensi del d.lgs. n.22/97 (c.d. decreto Ronchi) sia ai sensi del d. lgs. n. 152/2006 (T.U.A. che ha sostituito il primo); e che tra il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non è configurabile alcuna sovrapposizione di competenze, dato che il legislatore diversifica chiaramente il loro rispettivo ambito di intervento, attribuendo al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE imballaggi (anche) in materiale plastico, e in RAGIONE_SOCIALE in particolare, e al RAGIONE_SOCIALE la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE altri RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE (ma non dei RAGIONE_SOCIALE costituiti con altro tipo di materiale plastico) sempre che non si configurino come «imballaggi» (nel senso che si tratti di competenze alternative con riguardo a detta tipologia di RAGIONE_SOCIALE v. di recente Cass. n. 2145/2024)
6.4. Va ancora ricordato che per dare attuazione al principio generale RAGIONE_SOCIALEa responsabilità estesa del produttore (c.d. EPR), l’art. 221 del d. lgs 152/2006 prevede al comma 1 che « i produttori e gli utilizzatori sono responsabili RAGIONE_SOCIALEa corretta ed efficace RAGIONE_SOCIALE ambientale RAGIONE_SOCIALE imballaggi e dei RAGIONE_SOCIALE di imballaggio riferibili ai propri prodotti» ed hanno «la responsabilità finanziaria o quella finanziaria e organizzativa RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa fase del ciclo di vita in cui il prodotto diventa un rifiuto » e, al comma 3, che gli stessi partecipano al RAGIONE_SOCIALE « salvo il caso in cui venga adottato uno dei sistemi di cui al comma 3 lett. a) e c) » per il quale « i produttori possono alternativamente: a) organizzare autonomamente anche in forma collettiva la RAGIONE_SOCIALE dei propri RAGIONE_SOCIALE di imballaggio sull’intero territorio RAGIONE_SOCIALE; b) aderire ad uno dei consorzi di cui all’articolo 223; c) attestare sotto la propria responsabilità che è stato messo in atto un RAGIONE_SOCIALE di restituzione dei propri imballaggi
mediante idonea documentazione che dimostri l’autosufficienza del RAGIONE_SOCIALE nel rispetto dei criteri e RAGIONE_SOCIALEe modalità di cui è commi 5 e 6 »: salvo, quindi, il caso in cui intendano provvedere in modo RAGIONE_SOCIALE allo smaltimento dei propri RAGIONE_SOCIALE da imballaggio, creando sistemi autonomi collettivi o dimostrando l’autosufficienza del RAGIONE_SOCIALE di restituzione dei propri imballaggi
Del pari i produttori di RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE diversi dagli imballaggi possono anch’essi costituire dei sistemi per organizzare autonomamente la RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE su tutto il territorio RAGIONE_SOCIALE (art. 234 comma d. lgs 152/2006) ed evitare di aderire al RAGIONE_SOCIALE; e lo stesso vale per gli altri consorzi RAGIONE_SOCIALE previsti dal titolo III del d.lgs. n. 152 2006 (vale a dire il RAGIONE_SOCIALE, di cui all’art. 233; il RAGIONE_SOCIALE usati, di cui all’art. 136; nonché i RAGIONE_SOCIALE costituiti per la RAGIONE_SOCIALE di pneumatici fuori uso, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 228 d.lgs cit.)
Dunque la regolamentazione del T.U.A. prevede tanto la costituzione dei consorzi RAGIONE_SOCIALE specializzati quanto di sistemi collettivi autonomi specializzati cui i produttori di specifiche categorie di RAGIONE_SOCIALE possono/devono aderire.
6.5. È in questo contesto che si inserisce il comma 8 RAGIONE_SOCIALE‘art. 237 del d.lgs n.152/2006, introdotto dal d.lgs. n. 116/2020 entrato in vigore con efficacia dichiaratamente retroattiva, disposizione ai sensi RAGIONE_SOCIALEa quale « il contributo ambientale versato a un RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE esclude l’assoggettamento del medesimo bene RAGIONE_SOCIALEe materie prime che lo costituiscono ad altro contributo ambientale previsto dalla parte quarta del presente decreto legislativo. La presente disposizione si applica con efficacia retroattiva », e che la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Roma qui gravata considera applicabile al rapporto tra RAGIONE_SOCIALE e i RAGIONE_SOCIALE nel senso di giustificare il rigetto RAGIONE_SOCIALEa domanda volta alla
condanna al pagamento del contributo ambientale da quest’ultimo preteso in primo grado nei confronti RAGIONE_SOCIALEa società produttrice, in quanto la stessa ha già versato, in relazione ai RAGIONE_SOCIALE oggetto RAGIONE_SOCIALEa pretesa , il contributo al RAGIONE_SOCIALE.
6.6. Va subito osservato che detta disposizione si inserisce nel più ampio contesto RAGIONE_SOCIALE‘art. 237 citato, rubricato « Criteri direttivi dei sistemi di RAGIONE_SOCIALE », le cui recenti modificazioni ad opera del d.lgs n. 116/2020 -frutto del recepimento RAGIONE_SOCIALEe Direttive (UE) 851 e 852 del 2018, volte -come detto ad accrescere il grado di efficacia, concorrenza e trasparenza nel settore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE – ha aperto sempre più all’intervento di sistemi autonomi di RAGIONE_SOCIALE rispetto ai RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Invero, a fronte di una disposizione che in precedenza -in un unico comma -si limitava a richiedere che i sistemi di RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE fossero « in ogni caso (…) aperti alla partecipazione di tutti gli operatori e concepiti in modo da assicurare il principio di trasparenza di non discriminazione di non distorsione RAGIONE_SOCIALEa concorrenza di libera circolazione nonché il massimo rendimento possibile », il d. lgs. 116/2020 ha completamente riformulato la norma, introducendo -«
modifiche volte a
regolare con maggior dettaglio, ed in funzione del loro necessario coordinamento in vista del raggiungimento RAGIONE_SOCIALE obiettivi di recupero e RAGIONE_SOCIALE, il rapporto tra RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e sistemi di RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE tradizionalmente definiti «autonomi», ovvero i sistemi di RAGIONE_SOCIALE che i produttori RAGIONE_SOCIALEe singole categorie speciali di RAGIONE_SOCIALE previste dalla parte IV del T.U.A. -dunque non solo gli imballaggi di cui al titolo II, ma, come detto poco sopra, anche quelli di cui al titolo III (quali, per esempio pneumatici fuori uso od oli RAGIONE_SOCIALE, batterie ecc.) -possono istituire per essere esonerati dalla partecipazione e dalla contribuzione ambientale in favore dei
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE previsti dai suddetti titoli II e III del T.U.A., previo riconoscimento del «RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE» da parte del RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE.
Infatti il novellato comma 1 stabilisce che: « I consorzi ovvero i sistemi di RAGIONE_SOCIALE in forma individuale o collettiva di cui ai titoli II e III RAGIONE_SOCIALEa parte quarta del presente decreto legislativo, già istituiti ovvero riconosciuti ovvero in corso di riconoscimento, operano sull’intero territorio RAGIONE_SOCIALE senza generare distorsioni RAGIONE_SOCIALEa concorrenza, curano per conto dei produttori la RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE provenienti dai prodotti che immettono sul mercato RAGIONE_SOCIALE e dai prodotti importati, in condizioni non discriminatorie, in modo da evitare ostacoli al commercio, adempiono ai propri obblighi senza limitare le operazioni di RAGIONE_SOCIALE e di RAGIONE_SOCIALE nelle aree più proficue », ed al comma 2 che: « I sistemi di RAGIONE_SOCIALE adottati devono essere aperti alla partecipazione RAGIONE_SOCIALE operatori economici interessati, assicurando il rispetto del principio di trasparenza e di non discriminazione, garantiscono la continuità dei servizi di RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE sull’anno solare di RAGIONE_SOCIALE, ancorché siano stati conseguiti gli obiettivi generali e specifici ad essi applicabili, nonché adeguata attività di informazione ai detentori di RAGIONE_SOCIALE sulle misure di prevenzione e di riutilizzo, sui sistemi di ritiro e di RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE anche al fine di prevenire la dispersione RAGIONE_SOCIALE stessi ».
Inoltre -con altre disposizioni -mira a rafforzare e finalizzare la responsabilità estesa dei produttori, stabilendo, fra l’altro, n questo contesto il nuovo comma 8 RAGIONE_SOCIALE‘art. 237, come afferma RAGIONE_SOCIALE, non ha affatto la portata invocata da RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ed accolta dalla sentenza qui gravata, quanto ai rapporti tra i due RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, ma è volto ad
escludere la duplicazione RAGIONE_SOCIALEa contribuzione ambientale sul «medesimo bene» nei rapporti tra ciascun RAGIONE_SOCIALE e sistemi c.d. «autonomi», ovvero quei sistemi collettivi costituiti dai produttori per la RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE di quel bene, che, di default, rientrerebbero astrattamente nella competenza del primo: statuendo, invero che « il contributo ambientale versato a un RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE esclude l’assoggettamento del medesimo bene e RAGIONE_SOCIALEe materie prime che lo costituiscono ad altro contributo ambientale previsto dalla parte quarta del presente decreto legislativo », intende risolvere eventuali contenziosi sorti sul punto tra il « RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE » di RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE nel rapporto con il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e non anche analogo contenzioso sorto nel rapporto con altri RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE preposti alla RAGIONE_SOCIALE di tipologie di RAGIONE_SOCIALE completamente differenti: ratio e scopo che rende ragione RAGIONE_SOCIALEa efficacia retroattiva espressamente riconosciuta dal legislatore alla disposizione in argomento.
6.8. Se in tal senso già poteva dirsi deponessero il tenore letterale RAGIONE_SOCIALEa previsione unitamente al criterio interpretativo teleologico e quello RAGIONE_SOCIALEtico, certamente, l’intervento correttivo da ultimo effettuato dal legislatore con l’art. 7 de d.lgs. n. 213/2023 entrato in vigore – con efficacia retroattiva espressa -il 16.6.2023, ha diradato ogni dubbio, e confermato la correttezza RAGIONE_SOCIALE‘interpretazione invocata da RAGIONE_SOCIALE. Ed infatti:
già il tenore letterale RAGIONE_SOCIALEa previsione -che testualmente esonera dall’assoggettamento « ad altro contributo ambientale previsto dalla parte quarta del presente decreto legislativo » il medesimo prodotto per il quale sia stato già versato « il contributo ambientale … ad un RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE » -induce a ritenere che detta ultima espressione sia volta a identificare il «RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE» di RAGIONE_SOCIALE di un certo rifiuto nel rapporto con il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE;
b) a maggior ragione il criterio interpretativo teleologico, volto a ricostruire lo scopo che il legislatore ha inteso perseguire con l’introduzione di tale articolo, non conduce a ravvisare nella norma in questione un principio di ne bis in idem in materia di contribuzione ambientale atto ad escludere la legittimazione del RAGIONE_SOCIALE a chiedere il pagamento del contributo ambientale su RAGIONE_SOCIALE aventi natura di imballaggi in relazione ai quali l’impresa produttrice abbia discrezionalmente scelto di sottrarsi per pagare, invece, un altro RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE) RAGIONE_SOCIALE a gestire tipologie di rifiuto diverse:
– sia perché, come afferma il ricorrente, proprio nel passaggio RAGIONE_SOCIALEa relazione di accompagnamento al d. lgs n.116/2020 citato dalla pronuncia impugnata, si afferma -con RAGIONE_SOCIALE all’introduzione del comma 8 RAGIONE_SOCIALE‘articolo 237 – « che la norma al comma 8 recepisce anche la condizione numero 2 del parere RAGIONE_SOCIALEa Commissione XIII del Senato», e «si rende necessaria per risolvere definitivamente le contestazioni e il contenzioso in tema di pagamento del doppio contributo ambientale da parte di sistemi collettivi per gli imballaggi (sottolineatura nel testo del ricorso)», il che inequivocabilmente induce a identificare i «sistemi collettivi» di cui si parla con i sistemi c.d. «autonomi» di RAGIONE_SOCIALE istituiti dai produttori RAGIONE_SOCIALE «imballaggi» diversi dal RAGIONE_SOCIALE (senza alcuna possibilità quindi di individuare in tale passaggio una volontà del legislatore di risolvere il contenzioso tra RAGIONE_SOCIALE destinati a trattare imballaggi e RAGIONE_SOCIALE -come RAGIONE_SOCIALE -che, per definizione ( ex art. 234 T.U.A.), non è un RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE occuparsi di imballaggi;
– sia perché ciò colliderebbe con la ratio RAGIONE_SOCIALE‘istituzione RAGIONE_SOCIALE appositi consorzi RAGIONE_SOCIALE o dei sistemi collettivi autonomi per la RAGIONE_SOCIALE di specifiche tipologie di RAGIONE_SOCIALE, e con lo stesso principio generale RAGIONE_SOCIALEa responsabilità estesa del produttore, che chiama quest’ultimo a farsi carico RAGIONE_SOCIALE oneri anche finanziari generati dai
RAGIONE_SOCIALE dei propri prodotti, che verrebbe evidentemente eluso ove si ammettesse che un operatore economico può versare il contributo ambientale a uno qualunque dei sistemi EPR regolati dalla parte IV del d. lgs. n. 152/2006, quand’anche diverso da quello al quale è tenuto a partecipare in considerazione dei RAGIONE_SOCIALE o dei materiali da esso prodotti o commercializzati, dovendosi invece considerare adempiuti i suoi obblighi economici, correlati alla RAGIONE_SOCIALE dei corrispondenti RAGIONE_SOCIALE, solo laddove detto operatore economico versi il contributo ambientale ad un compliance scheme a ciò specificamente RAGIONE_SOCIALE e perciò idoneamente attrezzato; diversamente opinando si violerebbero i principi dettati dall’Unione per una RAGIONE_SOCIALE improntata a criteri di efficienza efficacia ed economicità e rispetto RAGIONE_SOCIALEa parità di concorrenza, non foss’altro perché il gestore EPR privato del contributo dovuto per i RAGIONE_SOCIALE trattati sarebbe forzato a far gravare i relativi oneri sugli altri suoi partecipanti, il che creerebbe disparità di condizioni e comprometterebbe non solo le condizioni di effettiva e leale concorrenza tra operatori economici, e tra sistemi EPR, ma anche la stessa tenuta RAGIONE_SOCIALE‘intero RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE con grave pregiudizio per l’ambiente;
infine anche sul piano RAGIONE_SOCIALEtico la lettura RAGIONE_SOCIALEa norma proposta da RAGIONE_SOCIALE risulta corretta e condivisibile poiché l’articolo 224 comma 9 T.U.A. («
diversamente da quanto affermato da RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE non era volto a consentire a RAGIONE_SOCIALE di trattenere le somme che gli fossero state erroneamente versate da parte di un’impresa produttrice di RAGIONE_SOCIALE, anche in RAGIONE_SOCIALE, che non fossero «imballaggi», bensì ad escludere che per il medesimo bene o in
ragione RAGIONE_SOCIALEa materia prima RAGIONE_SOCIALEo stesso, un operatore che -in quanto produttore o utilizzatore di «imballaggio» – avesse pagato per quel bene il contributo RAGIONE_SOCIALE potesse essere chiamato a pagare «altri» contributi ambientali con finalità ambientali previsti dalla parte IV ( ad esempio «anche» il contributo a RAGIONE_SOCIALE in ragione RAGIONE_SOCIALEa materia in RAGIONE_SOCIALE del bene costituente «imballaggio»); dunque non era affatto una norma che introduceva un privilegio incostituzionale -come asserito da entrambi i resistenti -bensì una norma volta a fare chiarezza e a delimitare l’ambito oggettivo di due sistemi di RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE, stabilendo di quali prodotti si debba occupare l’uno e di quali si deve occupare l’altro, onde evitare una doppia contro contribuzione a carico del produttore per il medesimo bene; tant’è che, non a caso, il decreto correttivo ha abrogato, sempre con effetto dal 16 giugno 2023, l’art. 224, comma 9, poiché avendo chiarito -fornendone, sia pure non esplicitamente, un’interpretazione autentica la portata RAGIONE_SOCIALE‘art. 237 comma 8 T.U.A. come diretto ad escludere la doppia contribuzione nell’ambito del medesimo settore di RAGIONE_SOCIALE e smaltimento dei, ha reso inutile la sopravvivenza di quale specifica.
6.9. Ed invero la prima versione RAGIONE_SOCIALEa norma – sulla quale si è pronunciata la sentenza qui gravata -è stata sostanzialmente riscritta dall’ultimo decreto correttivo al d. lgs. n. 116 entrato in vigore il 16 giugno 2023, ovvero il d. lgs. n. 213/2022, che ha previsto -come sopra ricordato -che: «Il contributo ambientale versato in conformità alle disposizioni di cui ai titoli II e III RAGIONE_SOCIALEa parte quarta del presente decreto legislativo ad un RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE , ovvero ad un consorzio ex lege o ad un RAGIONE_SOCIALE alternativo, esclude l’assoggettamento del medesimo bene, e RAGIONE_SOCIALEe materie prime che lo costituiscono, ad altro contributo ambientale previsto dalla parte quarta del presente decreto legislativo. La presente disposizione si applica con efficacia retroattiva » (in corsivo il testo aggiunto dal Correttivo).
Posto che il d. lgs. n. 213/2022 ha lasciato inalterata quella efficacia dichiaratamente «retroattiva» RAGIONE_SOCIALEa disposizione che costituisce il presupposto incontestato RAGIONE_SOCIALEa sua applicazione alla fattispecie controversa, va posto in evidenza che le aggiunte apportate all’art. 237, comma 8, T.U.A. dal medesimo si risolvono in una sorta di interpretazione autentica RAGIONE_SOCIALEa norma retroattiva proveniente dallo stesso legislatore che -come afferma condivisibilmente la Procura Generale nella sua memoria -conferma l’erroneità RAGIONE_SOCIALEa ricostruzione RAGIONE_SOCIALE‘art. 237, comma 8, T.U.A. prospettata dall’impugnata sentenza e dai resistenti.
Invero l’inciso « ovvero ad un consorzio ex lege o ad un RAGIONE_SOCIALE alternativo », aggiunto dal Correttivo dopo il sintagma « RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE » è volto a circoscrivere l’operatività RAGIONE_SOCIALEa disposizione ai rapporti tra RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e sistemi c.d autonomi; così come l’inciso « in conformità alle disposizioni di cui ai titoli II e III RAGIONE_SOCIALEa parte quarta del presente decreto legislativo » aggiunto dopo l’espressione « Il contributo versato », precisa inequivocabilmente che non qualsiasi versamento esonera chi lo ha effettuato dalla doppia contribuzione, ma solo quello appunto « conforme » alle norme che regolano il pagamento dei contributi ambientali in ragione RAGIONE_SOCIALEa specifica categoria di RAGIONE_SOCIALE che un operatore economico genera.
Un pagamento erroneo, dunque, effettuato in favore di uno dei sistemi EPR non ha, per l’impresa che lo esegue, un effetto liberatorio nei confronti del RAGIONE_SOCIALE che sarebbe astrattamente competente a ricevere il pagamento, perché l’effetto liberatorio è fatto discendere dal solo pagamento « conforme » alle disposizioni di cui ai titoli II e III RAGIONE_SOCIALEa Parte IV del TUA, dunque, anzitutto, rispettoso RAGIONE_SOCIALE‘ordine legale RAGIONE_SOCIALEe competenze fondato sulla tipologia di rifiuto speciale gestita dal RAGIONE_SOCIALE e dai i correlativi sistemi autonomi di RAGIONE_SOCIALE.
6.10. Lo scopo RAGIONE_SOCIALEa norma è, dunque, quello di estendere a tutte le ipotesi di RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE, il principio di irripetibilità dei pagamenti già desumibile, limitatamente ai prodotti sottoposti ai contributi RAGIONE_SOCIALE, dall’art. 224 comma 8 T.U.A., che, invero è stato soppresso, evitando ostacoli e condotte ostruzionistiche al regime RAGIONE_SOCIALEa libera concorrenza tra sistemi autonomi – che abbiano ottenuto il riconoscimento ministeriale e che siano costituiti da produttori di una speciale categoria di RAGIONE_SOCIALE e di materie prime, astrattamente tenuti ad aderire ad uno dei RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE previsti dalla parte quarta del T.U.A. per quel tipo di RAGIONE_SOCIALE – e tali RAGIONE_SOCIALE, i quali, dunque, non possono pretendere anch’essi il pagamento del contributo ambientale dal produttore aderente ad un RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e dunque per RAGIONE_SOCIALE e materie prime rientranti all’interno di tale RAGIONE_SOCIALE. Il che giustifica la «efficacia retroattiva» espressamente riconosciuta dal legislatore alla disposizione di cui all’art. 237, comma 8, d. lgs. n. 152/2006 al fine di risolvere eventuali contenziosi sorti sul punto tra RAGIONE_SOCIALE e sistemi autonomi.
Ne discende che detto comma 8, sancisce, se così si vuol dire, un principio di ne bis in idem per il caso in cui un operatore avesse già versato per il bene prodotto o utilizzato il contributo a un RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e questo venisse preteso (anche) dal RAGIONE_SOCIALE istituzionalmente a gestire tale tipologia di prodotto, che non può, però, essere indebitamente esteso ai rapporti tra RAGIONE_SOCIALE istituzionalmente deputati a gestire tipologie di prodotti (e di RAGIONE_SOCIALE) diverse.
6.11. Si può pertanto affermare il seguente principio di diritto: « il versamento del contributo ambientale è liberatorio laddove un produttore abbia versato per un bene il contributo a un «RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE» -sia questo un consorzio RAGIONE_SOCIALE o un RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE – istituzionalmente RAGIONE_SOCIALE allo smaltimento del rifiuto correlato a quella tipologia di prodotto secondo le disposizioni di cui
ai titoli II e III RAGIONE_SOCIALEa Parte IV del d.lgs. n. 152/2006, c.d. T.U.A., e non, invece, laddove il contributo sia stato versato a consorzi RAGIONE_SOCIALE o sistemi autonomi istituzionalmente deputati a gestire tipologie di prodotti e di RAGIONE_SOCIALE diverse ».
Venendo conclusivamente al caso di specie, onde stabilire se il versamento effettuato RAGIONE_SOCIALE in favore di RAGIONE_SOCIALE anziché di RAGIONE_SOCIALE sia un « versamento conforme », e quindi liberatorio, è necessario stabilire di che natura fosse il rifiuto oggetto del contributo ambientale pagato, tema erroneamente ritenuto irrilevante dalla sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello, avendo piuttosto esso carattere decisivo rispetto alla risoluzione RAGIONE_SOCIALEa controversia, dovendosi verificare se i RAGIONE_SOCIALE di cui trattasi in RAGIONE_SOCIALE e i relativi RAGIONE_SOCIALE si configurano o meno come imballaggi a sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 218, comma 1, lett. a), b), c), d), e) e dd): invero la qualificazione dei prodotti come imballaggi renderebbe gli stessi sottoponibili al contributo del RAGIONE_SOCIALE, ed il versamento effettuato da RAGIONE_SOCIALE in favore di RAGIONE_SOCIALE anziché di RAGIONE_SOCIALE dovrebbe considerarsi «non conforme» e, quindi, non liberatorio rispetto agli obblighi contributivi che la società ha nei confronti di RAGIONE_SOCIALE in ragione del fatto che produce imballaggi, in quanto compiuto in violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 234, comma 1, del T.U.A., ossia quella disposizione RAGIONE_SOCIALEa parte IV del decreto che delinea il riparto di competenze tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE escludendo espressamente dall’ambito di attività di quest’ultimo i RAGIONE_SOCIALE « in RAGIONE_SOCIALE e i relativi RAGIONE_SOCIALE che si configurano come imballaggi a sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 218, comma 1, lett. a), b), c), d), e) e dd) ».
Qualificazione che -come non ha mancato di sottolineare la Procura Generale -dovrà essere operata dal giudice di merito, nel giudizio di rinvio.
In definitiva il ricorso va accolto e conseguentemente la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte d’appello di
Roma in diversa composizione cui va demandato anche di provvedere sulle spese del grado di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, cui