Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 6972 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 6972 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso 27865-2020 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi dRAGIONE_SOCIALE avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME;
ricorrenti –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dRAGIONE_SOCIALE avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 305/2020 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 24/02/2020 R.G.N. 1302/2019;
Oggetto
CONTRIBUTI RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE
R.G.N.27865/2020
Cron. Rep. Ud 12/02/2026 CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/02/2026 dalla Consigliera AVV_NOTAIO. NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1.La Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 305/2020, confermava la decisione del Tribunale di Milano che aveva accolto l’opposizione proposta dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE avverso tre avvisi di addebito, emessi dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e relativi alla contribuzione addizionale RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e poi RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
Riteneva la Corte che la contribuzione addizionale non fosse dovuta in quanto, ai sensi dell’art. 4, co.8 , l. n.423/91, le RAGIONE_SOCIALE non RAGIONE_SOCIALE sono equiparate a quelle RAGIONE_SOCIALE ai fini dell’assicurazione contro la disoccupazione involontaria, e queste ultime sono escluse dal pagamento del contributo addizionale.
Avverso la sentenza, l’RAGIONE_SOCIALE ricorre per un motivo.
L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso ulteriormente illustrato da memoria.
All’esito della camera di consiglio, il collegio ha riservato termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.
MOTIVI RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art.2, co.28, 29 e 30, l. n. 92/12, e dell’art.4, co.8, l. n.243/91, in relazione all’art 360 n. 3 c.p.c., per avere la Corte d’ A ppello escluso l’obbligo contributivo addizionale in forza dell’art.4, co.8 , l. n.243/91, senza considerare che la norma speciale dell’art 2 , commi 28-30, l. 92/2012 sancisce la non applicazione del suddetto contributo ai RAGIONE_SOCIALE dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in cui non possono includersi le università non RAGIONE_SOCIALE, come la RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
Il motivo è fondato
La questione è stata già decisa da questa Corte con precedente n.13519/2025, a cui si intende dare continuità, che ha chiarito che la norma di carattere generale dell’art.4, co.8 , l. n.243/91 risale ad epoca in cui vigeva l’assicurazione contro la disoccupazione involontaria e non ricomprende lo specifico istituto contributivo contributo addizionale per l’ASpI e poi per la NASpI – introdotto solo successivamente, con l. n. 92/12, con riguardo ai RAGIONE_SOCIALE assunti con contratto a tempo determinato, per i periodi contributivi successivi all’1.1.2013.
Si condividono e di seguito si riportano, pertanto, gli argomenti esposti nel precedente di questa Corte, sopra richiamato:
«L’art.4, co.8 l. n.243/91 dispone che: ‘Ai fini delle assicurazioni obbligatorie contro la tubercolosi e la disoccupazione involontaria e dei versamenti per il finanziamento delle finalità del soppresso RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, le università RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE sono soggette alla disciplina delle università RAGIONE_SOCIALE.’
L’art.2, co.28, l. n.92/12 esclude dal contributo addizionale le sole categorie di RAGIONE_SOCIALE di cui al successivo comma 29, tra cui, alla lettera d), sono indicati i RAGIONE_SOCIALE assunti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni, di cui all’art.1, co.2 d.lgs. n.165/01.
Tale articolo include tra le pubbliche amministrazioni le università RAGIONE_SOCIALE, mentre nel caso di specie si tratta di università non statale, ai sensi della l. n.243/91, e quindi di un’istituzione non qualificabile come pubblica amministrazione.; ….la contribuzione addizionale ASpI è disciplinata espressamente dall’art.2, co.29, l. n.92/12 per quanto concerne le ipotesi escluse dall’obbligo contributivo, con un regime compiuto e tale, quindi, da prevalere sulla norma generale antecedente del 1991.
Con l’art.3, co.2, d.l. n.87/18 conv. con modif. in l. n.96/18 la misura della contribuzione è stata elevata allo 0,5%, ma, ai sensi
dell’art.1, co.3 del medesimo d.l. n.87/18, tale aumento non si applica alle università private, per le quali continuano a valere le disposizioni anteriormente vigenti, e quindi la pregressa aliquota addizionale».
2.1. Le deduzioni svolte dalla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE nel controricorso e nella memoria difensiva, seppure pregevoli, non scalfiscono l’evidenziato rapporto di genere a specie tra la disposizione (generale) dettata dall’art.4 comma 8 della legge n.423/1991 e le disposizioni (speciali) dettate in materia di contribuzione addizionale ASpI/NASpI, rapporto che costituisce il nucleo essenziale dell ‘esposto ragionamento .
2.2. Conclusivamente, il ricorso va accolto con cassazione della sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto dell’originaria opposizione RAGIONE_SOCIALE avvisi di addebito.
2.3. Le spese dell’intero processo sono compensate considerato l’orientamento formatosi solo di recente.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originaria opposizione. Compensa le spese di lite dell’intero processo.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 12.02.2026
La Presidente
NOME COGNOME