Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 15437 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 15437 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 10/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14397/2024 R.G. proposto
da
ASSESSORATO RAGIONE_SOCIALE – REGIONE SICILIANA , in persona del legale rappresentante pro tempore e domiciliato ope legis in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore ed elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO
Oggetto: Pubblica amministrazione -Trasporto pubblico locale -Contributi previsti ex art. 1, D.L. n. 16/2005 ed art. 1, comma 1230, Legge n. 296/2006 -Erogazione – Presupposti
R.G.N. 14397/2024
Ud. 30/05/2025 CC
presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE rappresentata e difesa da ll’avvocato COGNOME
-controricorrente –
avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO PALERMO n. 611/2024 depositata il 11/04/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 30/05/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza n. 611/2024, la Corte d’appello di Palermo, nella regolare costituzione dell’appellata nonché appellante incidentale –RAGIONE_SOCIALE ha respinto il gravame proposto da ASSESSORATO REGIONALE DELLE RAGIONE_SOCIALE E RAGIONE_SOCIALE REGIONE SICILIANA avverso l’ordinanza ex art. 702 -ter c.p.c. del Tribunale di Palermo del 27 settembre 2019, la quale aveva condannato lo stesso ASSESSORATO REGIONALE DELLE RAGIONE_SOCIALE E RAGIONE_SOCIALE‘ REGIONE SICILIANA a corrispondere all’appellata la somma di € 1.208.793,53, oltre interessi a titolo di contributi previsti dal D.L. n. 16/2005 e dall’art. 1, comma 1230, Legge n. 296/2006 al fine di assicurare il rinnovo del primo e secondo biennio del CCNL Autoferrotranvieri 2004/2007 applicato ai dipendenti della stessa impresa.
La Corte territoriale, nel disattendere il gravame, ha osservato che da nessuna delle previsioni applicabili sia l’art. 1, D.L. n. 16/2005 (conv. con Legge n. 58/2005) sia l’art. 1, comma 1230, Legge n. 296/2006, sia l’art. 16, Legge n. 223/2006 risultava confermata la tesi dell’appellante per cui il pagamento del contributo
da parte della Regione doveva ritenersi subordinato all’espletamento di un procedimento amministrativo
La Corte territoriale ha invece ritenuto che i passaggi necessari per la materiale erogazione dei contributi non giustificassero il ritardo dell’appellante nel procedere all’erogazione medesima, rilevando che, fermo lo stanziamento delle somme da parte dello Stato, era da ritenersi sussistente in capo alla Regione un vero e proprio obbligo di provvedere all’erogazione anche in forma di acconto.
Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Palermo ricorre ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA’ REGIONE SICILIANA.
Resiste con controricorso RAGIONE_SOCIALE
La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380bis .1, c.p.c.
La ricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l’unico motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione del D.L. n. 16/2005 (conv. con Legge n. 58/2005) e dell’art. 1, comma 1230, Legge n. 296/2006.
Si censura la sentenza della Corte d’Appello di Palermo nella parte in cui non ha accolto il motivo avente ad oggetto il difetto di esigibilità del credito azionato da controparte.
La ricorrente, ricostruito il quadro delle fonti normative, deduce l’esistenza di un preciso iter procedimentale per l’erogazione dei contributi e, sulla scorta della ricostruzione del medesimo, argomenta che un’obbligazione giuridicamente vincolante e quindi il diritto di credito delle imprese operanti nel TPL come la controricorrente –
nasce unicamente nel momento in cui il Ministero competente approva ed adotta con proprio decreto la proposta di riparto formulata dalla Regione individuando formalmente le aziende creditrici e le somme a ciascuna di esse spettanti – e trasferisce le relative somme occorrenti per far fronte agli oneri derivanti alla Regione competente territorialmente.
Deduce, infatti che solamente con il provvedimento del Ministero il credito delle aziende viene definito nel suo specifico importo e deduce quindi che ‘il diritto a percepire il contributo non è affatto incondizionato, né certo nell’an e nel quantum, essendo legato allo stanziamento statale per l’esercizio considerato, come fissato nel relativo piano di riparto’ con la conseguenza che, in assenza dell’approvazione del provvedimento che determina la provvista finanziaria e ne autorizza il trasferimento, alla Regione siciliana è preclusa ogni erogazione.
Deve, in primo luogo, essere disattesa la nutrita serie di eccezioni di inammissibilità formulata dalla controricorrente.
Quanto al profilo della violazione del giudicato, l’eccezione risulta infondata, in quanto -come si avrà modo di vedere meglio in seguito -il meccanismo di erogazione del finanziamento statale opera con riferimento alle singole annualità ed in dipendenza della consistenza del personale interessato, integrandosi in tal modo un presupposto fattuale variabile che impedisce che il giudicato formatosi in ordine a singole annualità possa determinare effetti pienamente vincolanti anche per annualità distinte, potendosi anche richimare il principio per cui nei rapporti di durata, il vincolo del giudicato formatosi in relazione a periodi temporali diversi opera solo a condizione che il fatto costitutivo sia lo stesso ed in relazione ai soli aspetti permanenti del rapporto, con esclusione di quelli variabili (Cass. Sez. 1 – ,
Ordinanza n. 10430 del 19/04/2023; Cass. Sez. L – , Ordinanza n. 17223 del 18/08/2020).
Quanto alla dedotta inammissibilità ‘per riproposizione nel giudizio di cassazione di questioni di merito già proposte in primo e secondo grado’ e per violazione del principio di autosufficienza’, si osserva che, da un lato, il motivo di ricorso si impernia su profili squisitamente in diritto, chiamando questa Corte a verificare il corretto governo delle previsioni di legge da parte del giudice di merito e, dall’altro lato, che lo stesso risulta pienamente rispettoso dell’art. 366 c.p.c.
Quanto alla dedotta inammissibilità ‘per ‘doppia conforme’ nei due gradi di merito’ , è sufficiente osservare che l’invocata preclusione concerne i casi in cui il ricorso si venga a basare su un motivo formulato con riferimento all’ipotesi di cui all’art. 360, n. 5), c.p.c., e non può in alcun modo essere estesa alla ben diversa ipotesi in cui venga ad essere dedotta l’ipotesi di cui all’art. 360, n. 3), c.p.c., la quale non incontra nell’art. 348 -ter c.p.c. alcuno sbarramento.
Quanto alla deduzione -operata in memoria ex art. 380bis .1 c.p.c. -di inammissibilità per sopravvennuto difetto di interesse ad agire dell’Ente ricorrente , occorre richiamare il principio per cui l’acquiescenza alla sentenza impugnata, con conseguente sopravvenuta carenza d’interesse della parte all’impugnazione proposta, consiste nell’accettazione della decisione, e quindi nella manifestazione di volontà del soccombente di rinunciare a tale impugnazione, la quale può avvenire in forma espressa o tacita, potendosi, tuttavia, in quest’ultimo caso ritenere sussistente solo qualora l’interessato abbia posto in essere atti dai quali emerga, in maniera precisa ed univoca, il suo proposito di non contrastare gli effetti giuridici della pronuncia, e cioè quando gli atti stessi siano
assolutamente incompatibili con la volontà di avvalersi dell’impugnazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 9687 del 22/04/2013).
Nel caso in esame, il mero versamento delle somme richieste dalla controricorrente -non è neppure chiaro se comprensive degli interessi -non può ritenersi univocamente riconducibile ad acquiescenza, ben potendo lo stesso essere riconducibile alla presenza di un titolo giudiziale cui deve essere data ottemperanza, e non può quindi assumere valenza di atto assolutamente incompatibile con la persistente volontà di avvalersi dell’impugnazione.
3. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
La pretesa originariamente azionata dall’odierna controricorrente si viene a basare sia sull’art. 1, D.L. n. 16/ 2005 (‘Interventi urgenti per la tutela dell’ambiente e per la viabilità e per la sicurezza pubblica’ ), conv. con modific. dalla Legge n. 58 /2005, sia sull’art. 1, comma 1230, Legge n. 296/2006 ( ‘Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato’ ).
La prima norma prevede al comma 2 che ‘Al fine di assicurare il rinnovo del primo biennio del contratto collettivo 2004-2007 relativo al settore del trasporto pubblico locale, è autorizzata la spesa di 260 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2005; al conseguente onere si provvede, quanto a 200 milioni di euro annui, con quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 9 e, quanto a 60 milioni di euro annui, con riduzione dei trasferimenti erariali attribuiti dal Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato a qualsiasi titolo assegnati a ciascun ente territoriale interessato sulla base del riparto stabilito con il decreto di cui al comma 3’ ; al succesivo comma 3 puntualizza che ‘Le risorse di cui al comma 2 sono assegnate alle regioni con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Le risorse sono attribuite con riferimento alla consistenza del personale in servizio alla data del 30 novembre 2004 presso le aziende di trasporto pubblico locale e presso le aziende ferroviarie, limitatamente a quelle che applicano il contratto autoferrotranvieri di cui all’articolo 23 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47. Le spese sostenute dagli enti territoriali per la corresponsione alle aziende degli importi assegnati sono escluse dal patto di stabilità interno ‘ .
La seconda previsione, invece, stabilisce che ‘Al fine di garantire il cofinanziamento dello Stato agli oneri a carico delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano per il rinnovo del secondo biennio economico del contratto collettivo 2004-2007 relativo al settore del trasporto pubblico locale, a decorrere dall’anno 2007 è autorizzata la spesa di 190 milioni di euro. Le risorse di cui al presente comma sono assegnate alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’ articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Le risorse sono attribuite con riferimento alla consistenza del personale in servizio alla data del 30 ottobre 2006 presso le aziende di trasporto pubblico locale e presso le aziende ferroviarie, limitatamente a quelle che applicano il contratto autoferrotranvieri di cui all’articolo 23 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47. Le spese sostenute dalle regioni e dalle province
autonome di Trento e di Bolzano per la corresponsione alle aziende degli importi assegnati sono escluse dal patto di stabilità interno ‘ .
Così richiamato il quadro normativo, è da ritenere che lo stesso venga a delineare un sistema che prevede l’attribuzione alle Regioni da parte dello Stato delle risorse necessarie a finanziare il rinnovo del CCNL 2004-2007 ed il conseguente impiego di tali risorse da parte delle Regioni per procedere al finanziamento del rinnovo del CCNL.
Alla luce di tale meccanismo -che prevede un primo rapporto tra Stato e Regioni ed un secondo rapporto tra la Regione ed i contraenti del CCNL -appare evidente che la pretesa degli operatori nel settore del trasporto pubblico locale di ottenere l’impiego da parte delle Regioni del (co)finanziamento del rinnovo del CCNL in tanto può ritenersi sussistente in quanto sia avvenuta la previa erogazione delle risorse medesime alle Regioni da parte dello Stato.
Il tema, cioè, non è -come invece ritenuto dalla controricorrente – quello di affermare o meno la natura di diritto soggettivo delle pretese degli operatori come l’odierna ricorrente pur essendo evidente che alla qualificazione della posizione soggettiva come diritto si viene a ricollegare anche la giurisdizione del giudice ordinario -quanto quello di constatare che la pretesa medesima, in quanto attinente al rapporto Azienda-Regione, risulta in ogni caso condizionata alla previa erogazione del contributo da parte dello Stato alla Regione, nel rapporto che concerne questi Enti.
Le previsioni invocate dall’odierna controricorrente, quindi, non attribuiscono direttamente agli operatori del TPL una pretesa da far valere incondizionatamente nei confronti delle Regioni, ma delineano un sistema di trasferimento di risorse dallo Stato alle Regioni che quindi viene inevitabilmente a condizionare la disponibilità economica
di queste ultime e, di riflesso, la sussistenza della pretesa degli operatori del TPL.
Del resto – come correttamente osservato nel ricorso – il sistema di (co)finanziamento in tal modo delineato si viene a basare anche su una fase procedurale (art. 1, comma 3, 1, D.L. n. 16/2005) che contempla l’adozione di un decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, sulla scorta, peraltro della determinazione della consistenza del personale in servizio ad una certa data presso le TPL.
Sono, quindi, le stesse fonti normative a prevedere che l’attribuzione del (co)finanziamento alle Regioni non è automatica ma presuppone che il Ministero competente venga a determinare con il riparto delle risorse tra le Regioni -peraltro sulla base della consistenza del personale in servizio ad una certa data e con riferimento esclusivo alle aziende che applicano il CCNL autoferrotramvieri di cui al D.L. n. 355/2003 (conv. con mod con L. n. 47/2004) -con successivo trasferimento delle risorse alle singole Regioni.
Tale fase procedurale costituisce vero e proprio presupposto per l’erogazione delle risorse statali, venendo quindi a condizionare la disponibilità economica -e cioè la possibilità di stanziare in bilancio le somme – in capo alle Regioni e -di riflesso -la fondatezza della pretesa di imprese come l’odierna controricorrente.
Non si tratta, quindi, di operare una distinzione tra la fase di attribuzione del beneficio e la successiva fase di erogazione del contributo nell’ambito del medesimo rapporto tra Ente e privato come dedotto dalla controricorrente, richiamando precedenti decisioni di questa Corte (Cass. Sez. U, Sentenza n. 12372 del 16/05/2008) -in quanto nel caso in esame vegono in rilievo due distinti rapporti, e
cioè quello tra lo Stato e le Regioni, da una parte, e quello tra le Regioni e le imprese operanti nel TPL, dall’altro, sicchè mentre è in relazione al primo che l’erogazione del (co)finanziamento postula una fase procedurale rilevante ai fini del riconoscimento sia dell’ an sia del quantum del (co)finanziamento alla Regione quale diretta interessata -in relazione al secondo la definitiva attribuzione del (co)finanziamento da parte dello Stato alla Regione si pone come elemento presupposto che viene a condizionare la pretesa dell’impresa verso la Regione.
In conclusione si deve ritenere che la pretesa delle imprese operanti nel settore del trasporto pubblico locale ad ottenere dalle Regioni la corresponsione dei contributi per il rinnovo del CCNL previsti dagli artt. 1, D.L. n. 16/2005 (conv. con modific. dalla Legge n. 58/2005) e 1, comma 1230, Legge n. 296/2006, è subordinata alla previa erogazione del (co)finanziamento da parte dello Stato alle Regioni e non può ritenersi sussistente in assenza di tale erogazione.
Conseguentemente, per effetto dell’accoglimento del ricorso, la decisione impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte d’appello di Palermo, in diversa composizione, la quale si conformerà al principio qui enunciato e provvederà a regolare le spese anche del presente giudizio di cassazione.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, a lla Corte d’appello di Palermo in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 30 maggio 2025.
Il Presidente
NOME COGNOME