Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 20162 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 20162 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso 24904-2018 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrenti –
contro
COGNOME NOME, domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati
Oggetto
R.G.N. 24904/2018
COGNOME.
Rep.
Ud. 30/05/2024
CC
NOME COGNOME, NOME COGNOME, COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 86/2018 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositata il 18/06/2018 R.G.N. 135/2016; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del
30/05/2024 dal AVV_NOTAIO. NOME COGNOME.
R.G. 24904/18
Rilevato che:
Con sentenza del 18.6.2018 n. 86, la Corte d’appello di Perugia respingeva il gravame proposto dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza del tribunale di Terni che aveva accolto la domanda di COGNOME NOME NOMEiscritto alla gestione commercianti RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, quale agente di commercio volta a chiedere l’esclusione degli utili a lui spettanti quale socio di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE dalla base imponibile utilizzata dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE per il calcolo RAGIONE_SOCIALEa contribuzione commercianti, essendo incontroverso che l’attività abituale e prevalente del COGNOME era quella di agente di commercio.
Il tribunale aveva accolto il ricorso, ritenendo che, in ragione RAGIONE_SOCIALEa normativa di settore, la base imponibile per la contribuzione dovuta dal ricorrente alla gestione commercianti non comprendesse la quota di utili spettante al medesimo in relazione alla sua partecipazione al capitale RAGIONE_SOCIALEe società a respo nsabilità limitata di cui era socio e ciò in ragione RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 bis del DL n. 384/92, in base al quale nella base imponibile RAGIONE_SOCIALEa gestione commercianti debbono confluire i redditi d’impresa prodotti da ll’iscritto, mentre la quota di utili spettanti al socio di società di capitali costituisce reddito di capitale, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 44 del TUIR, e non reddito d’impresa.
La Corte d’appello ha confermat o la sentenza di primo grado.
Avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione sulla base di un motivo, mentre COGNOME NOME resiste con controricorso, illustrato da memoria.
Il collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione RAGIONE_SOCIALEa decisione in camera di consiglio.
Considerato che:
Con il motivo di ricorso, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 bis RAGIONE_SOCIALEa legge n. 438/92, di conversione con modificazioni del DL n. 384/92, in combinato disposto con la legge n. 233/90, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente la Corte d’appello aveva ritenuto inesistente il maggior credito contributivo vantato dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, radicato sul maggior reddito percepito dal COGNOME in conseguenza RAGIONE_SOCIALEa sua partecipazione quale socio alle società a responsabilità limitata, RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE nel periodo 1998-2012.
Il motivo è infondato.
Secondo la Giurisprudenza di questa Corte ‘Il lavoratore autonomo, iscritto alla gestione previdenziale in quanto svolgente un’attività lavorativa per la quale sussistono i requisiti per il sorgere RAGIONE_SOCIALEa tutela previdenziale obbligatoria, deve includere nella base imponibile sulla quale calcolare i contributi la totalità dei redditi d’impresa così come definita dalla disciplina fiscale, vale a dire quelli che derivano dall’esercizio di attività imprenditoriale (art. 55 del d.P.R. n. 917 del 1986), restando esclusi i redditi di capitale, quali quelli derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa (art. 44, lett. e, del d.P.R. n. 917 del 1986)’ (Cass. n. 21540/19, Cass. nn. 23790/19, 23792/19, 24096/19, 24097/19) .
Pertanto, il presupposto imprescindibile per l’iscrizione alla gestione commercianti consiste nella prestazione di un’attività lavorativa abituale all’interno RAGIONE_SOCIALE‘impresa, sia essa gestita in forma individuale che societaria: e ciò perché – come a suo tempo rimarcato da Cass. civ. S.U. n. 3240 dei 2010 l’assicurazione obbligatoria intende accomunare commercianti, coltivatori diretti e artigiani ai lavoratori dipendenti in ragione RAGIONE_SOCIALE‘espletamento di attività lavorativa abituale, qualora il loro impegno personale si connoti, rispetto agli altri fattori produttivi, come elemento prevalente all’interno RAGIONE_SOCIALE‘impresa. Pertanto, è necessaria la prova, il cui onere incombe sull’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, di un effettivo svolgimento di un’attività di lavoro prevalente e abituale all’interno RAGIONE_SOCIALEa società, rispetto alla quale la mera posizione di socio amministratore o le indicazioni RAGIONE_SOCIALE‘atto costitutivo RAGIONE_SOCIALEa società o ancora le dichiarazioni reddituali possono solo svolgere una funzione probatoria a condizione che tali indicazioni offrano gli elementi di fatto da cui sia desumibile la sussistenza effettiva RAGIONE_SOCIALE‘attività lavorativa (Cass. n. 18892 cit.).
Atteso il consolidarsi RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza di legittimità in epoca successiva al deposito del ricorso per cassazione, le spese di lite possono compensarsi.
Sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo, rispetto a quello già versato a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Rigetta il ricorso.
Spese compensate
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento, ove
dovuto, da parte del ricorrente RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30.5.24.