Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 4015 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 4015 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 38196/2019 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente- contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO BOLOGNA n. 533/2019 depositata il 06/06/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/01/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO CHE
Con sentenza del 6.6.2019 la C orte d’appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia, che aveva accolto l’opposizione ad avviso di addebito con cui l’RAGIONE_SOCIALE aveva chiesto contributi per il fondo previdenziale artigianato computati sul reddito di capitale derivanti da partecipazione a RAGIONE_SOCIALE nella quale il socio indicato in epigrafe non aveva prestato alcuna attività.
In particolare, la Corte ha motivato circa la differenza tra il reddito per partecipazione della RAGIONE_SOCIALE e il reddito da partecipazione in una s.RAGIONE_SOCIALE e la sussistenza delle condizioni per l’esonero nel solo primo caso, attesa la costituzione di uno schermo societario rispetto alle vicende personali del socio.
Avverso la sentenza ricorre l’RAGIONE_SOCIALE per un motivo, che lamenta violazione di varie disposizioni di legge per l’esclusione dell’obbligo contributivo; NOME COGNOME resiste con controricorso.
Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento.
CONSIDERATO CHE
Il ricorso è infondato.
Questa Corte (cfr. Cass. n. 22901 del 19/08/2024) ha già precisato che, il lavoratore autonomo, iscritto alla gestione previdenziale in quanto svolgente un’attività lavorativa per la quale sussistono i requisiti per il sorgere della tutela previdenziale obbligatoria, deve includere nella base imponibile sulla quale calcolare i contributi la totalità dei redditi d’impresa così come definita dalla disciplina
fiscale, vale a dire quelli che derivano dall’esercizio di attività imprenditoriale (art. 55 del d.P.R. n. 917 del 1986), restando esclusi i redditi di capitale, quali quelli derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa (art. 44, lett. e, del d.P.R. n. 917 del 1986). Nel medesimo senso, già la sentenza n. 21540 del 20/08/2019.
Ne deriva il rigetto del ricorso.
Le spese vanno compensate, essendosi definito l’orientamento di legittimità qui applicato solo in epoca successiva alla pronuncia qui impugnata.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Spese compensate.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 gennaio 2025.