Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 4015 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 4015 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 38196/2019 R.G. proposto da : INPS, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
COGNOME, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO BOLOGNA n. 533/2019 depositata il 06/06/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/01/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO CHE
Con sentenza del 6.6.2019 la C orte d’appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia, che aveva accolto l’opposizione ad avviso di addebito con cui l’Inps aveva chiesto contributi per il fondo previdenziale artigianato computati sul reddito di capitale derivanti da partecipazione a RAGIONE_SOCIALE nella quale il socio indicato in epigrafe non aveva prestato alcuna attività.
In particolare, la Corte ha motivato circa la differenza tra il reddito per partecipazione della RAGIONE_SOCIALE e il reddito da partecipazione in una s.a.s. e la sussistenza delle condizioni per l’esonero nel solo primo caso, attesa la costituzione di uno schermo societario rispetto alle vicende personali del socio.
Avverso la sentenza ricorre l’Inps per un motivo, che lamenta violazione di varie disposizioni di legge per l’esclusione dell’obbligo contributivo; NOME COGNOME resiste con controricorso.
Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento.
CONSIDERATO CHE
Il ricorso è infondato.
Questa Corte (cfr. Cass. n. 22901 del 19/08/2024) ha già precisato che, il lavoratore autonomo, iscritto alla gestione previdenziale in quanto svolgente un’attività lavorativa per la quale sussistono i requisiti per il sorgere della tutela previdenziale obbligatoria, deve includere nella base imponibile sulla quale calcolare i contributi la totalità dei redditi d’impresa così come definita dalla disciplina
fiscale, vale a dire quelli che derivano dall’esercizio di attività imprenditoriale (art. 55 del d.P.R. n. 917 del 1986), restando esclusi i redditi di capitale, quali quelli derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa (art. 44, lett. e, del d.P.R. n. 917 del 1986). Nel medesimo senso, già la sentenza n. 21540 del 20/08/2019.
Ne deriva il rigetto del ricorso.
Le spese vanno compensate, essendosi definito l’orientamento di legittimità qui applicato solo in epoca successiva alla pronuncia qui impugnata.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Spese compensate.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 gennaio 2025.