Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 2415 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 2415 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23913/2020 R.G. proposto da :
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso l’avvocatura centrale dell’istituto, in INDIRIZZO INDIRIZZO, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME unitamente agli avvocati COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, n.q. di erede di COGNOME NOME, con diritto di ricevere le notificazioni presso la PEC degli avvocati COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, che la rappresentano e difendono
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO PERUGIA n. 93/2020 pubblicata il 22/06/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/01/2026
dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Perugia ha rigettato il gravame proposto dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE nella controversia con NOME COGNOME, nella qualità di erede di NOME COGNOME.
La controversia ha per oggetto la assoggettabilità a contribuzione previdenziale -ai fini del requisito contributivo necessario per la pensione di anzianità da parte di lavoratore autonomo iscritto alla gestione commercianti – dei redditi derivanti dalla partecipazione agli utili di società di capitali da parte del socio fondatore, senza svolgimento alcuno di attività lavorativa. Nel caso in esame il reddito afferiva alla partecipazione di NOME COGNOME alla società RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, dal 01/06/1973 al 30/06/2016, in ragione del 51%, società della quale lo RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE era socio fondatore e amministratore.
Il Tribunale di Terni accoglieva il ricorso proposto dallo COGNOME, dichiarando che al fine del requisito contributivo della pensione di anzianità non dovessero essere computati i contributi afferenti ai redditi de quibus.
La corte territoriale ha richiamato i principi di diritto di Cass. n.21540/2019 ed ha in parte qua confermato la sentenza appellata. 5. Per la cassazione della sentenza ricorre l’RAGIONE_SOCIALE, con ricorso affidato a due motivi ai quali la COGNOME resiste con controricorso, illustrato da memoria. Al termine della camera di consiglio il collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine previsto
dall’art.380 bis.1 ultimo comma cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo (art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.) l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art.3 bis del d.l. n.384/1992, convertito con modificazioni dalla legge n.438/1992, in connessione con l’art.1 della legge n.233/1990, del l’art. 53 comma 2 lettera d) del d.P.R. n. 917/1986 e dell’art.10 del d.lgs. n.241/1997.
Deduce che ai sensi dell’art.53 comma 2 lettera d) del d.P.R. n.917/1986 le partecipazioni agli utili dei soci fondatori di società di capitali sono considerati redditi di lavoro autonomo, e che la corte territoriale ha errato nel non ritenere questi redditi soggetti alla contribuzione previdenziale.
Sul punto la corte territoriale ha ritenuto che la qualificazione di tali redditi come redditi di lavoro autonomo non avesse alcun effetto quanto al loro assoggettamento a contribuzione, essendo invece rilevante la diversa qualificazione di redditi d’impresa.
Sulla questione controversa, ed in particolare sulla assoggettabilità a contribuzione previdenziale della partecipazione agli utili del socio fondatore di società di capitali, il Collegio intende dare continuità ai principi di diritto di Cass. n. 14043/2025, nei termini di seguito riportati: «Il lavoratore autonomo, iscritto alla competente gestione in relazione a un’attività lavorativa che determina il riconoscimento di una tutela previdenziale obbligatoria, deve includere la totalità dei redditi d’impresa, secondo la nozione delineata dalla disciplina fiscale vigente, nella base imponibile sulla quale si determina la contribuzione dovuta. Devono essere esclusi, per contro, i redditi di capitale, come quelli derivanti da una partecipazione a società di capitali che non si accompagni alla prestazione di attività lavorativa (Cass., sez. lav., 20 agosto 2019, n. 21540; nello stesso senso, Cass., sez. lav., 20 novembre 2024, n. 2996 ) (C on) riferimento alla peculiare posizione del socio fondatore (b enché) la legge, all’art. 53,
comma 2, lettera d, del d.P.R. n. 917 del 1986, distingua tra la partecipazione agli utili del socio fondatore e la partecipazione agli utili del socio non fondatore, qualificando la prima come reddito da lavoro autonomo e la seconda come reddito di capitale ‘ tale distinzione non giova alla posizione dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ‘ atteso che quella operata dal TUIR è una fictio iuris destinata a spiegare effetti ai fini fiscali, ma non anche ad incidere sulla qualificazione dei relativi redditi ai fini contributivi» (Cass., sez. lav., 13 giugno 2023, n. 16814 e, negli stessi termini, Cass., sez. lav., 13 settembre 2023, n. 26437, punto 9 del Considerato) ».
-Si rivela, dunque, conforme a diritto la sentenza impugnata, nell’escludere dall’imponibile contributivo gli utili conseguiti dal controricorrente nella qualità di socio fondatore di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in quanto estranei a quei redditi d’impresa, cui la legge conferisce rilievo ai fini della determinazione della base di computo della contribuzione dovuta.
Con il secondo motivo (art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.) RAGIONE_SOCIALE lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art.3 bis del d.l. n.384/1992, convertito con modificazioni dalla legge n.438/1992, in connessione con la legge n.233/1990.
Deduce che la corte territoriale ha errato nel ritenere assoggettabili a contribuzione i soli redditi connessi allo svolgimento di un’attività lavorativa, pacificamente insussistente nel caso esaminato.
Anche sul punto, va data continuità al costante orientamento di questa Corte, nei termini di seguito riportati: «La questione sottoposta all’esame di questa Corte attiene al se il lavoratore autonomo, iscritto alla gestione previdenziale in quanto svolgente un’attività lavorativa per la quale sussistono i requisiti per il sorgere della tutela previdenziale obbligatoria, debba parametrare il proprio obbligo contributivo a tutti i redditi percepiti nell’anno di riferimento, compresi quelli da partecipazione a società di capitali
nella quale egli non svolge attività lavorativa. (E’) stato rilevato che il d.l. 19 settembre 1992, n. 384, art. 3 bis, convertito con modificazioni dalla legge 14 novembre 1992 n. 438, ha previsto che, a decorrere dall’anno 1993, l’ammontare del contributo annuo dovuto per i soggetti di cui alla l. 2 agosto 1990, n. 233, art. 1, è rapportato alla totalità dei redditi di impresa denunciati ai fini IRPEF per l’anno al quale i contributi stessi si riferiscono; con la nuova disposizione rileva la totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF, con una formulazione che realizza un ampliamento della base imponibile contributiva, non parlandosi più della sola attività che dà titolo all’iscrizione alla gestione di cui alla legge n. 33 del 1990, art. 1. Al fine di individuare quale sia il reddito di impresa rilevante ai fini contributivi, occorre fare riferimento alle norme fiscali e, dunque, in primo luogo al testo unico delle imposte sui redditi, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. Il citato D.P.R. contiene distinte disposizioni onde qualificare i redditi di impresa rispetto ai redditi di capitale: i primi, a mente dell’art. 55 (nel testo postriforma del 2004), sono quelli che derivano dall’esercizio di attività imprenditoriale mentre l’art. 44, lett. e) (nel testo post- riforma del 2004) ricomprende tra i redditi di capitale gli utili da partecipazione alle società soggette ad IRPEG (ora IRES). Poiché la normativa previdenziale individua, come base imponibile sulla quale calcolare i contributi, la totalità dei redditi di impresa, così come definiti dalla disciplina fiscale e considerato che, secondo il testo unico delle imposte sui redditi, gli utili derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa, sono inclusi tra i redditi di capitale, questi ultimi non concorrono a costituire la base imponibile ai fini contributivi» (cfr. Cass. 18/03/2025 n.7275 con richiamo, in motivazione, agli altri precedenti della Corte).
Nella specie è incontroverso che i redditi in contestazione siano derivati da mera partecipazione ad utili di società di capitali, senza
prestazione di attività lavorativa; pertanto, va escluso che gli stessi debbano essere computati nella base imponibile contributiva.
Il ricorso deve dunque essere rigettato.
La formazione del principio di diritto oggetto del primo motivo di ricorso in un periodo temporale successivo alla proposizione del ricorso per cassazione giustifica la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 13/01/2026.
Il Presidente NOME COGNOME