Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 33516 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 33516 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso 22769-2022 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 73/2022 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositata il 21/03/2022 R.G.N. 65/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
del 14/11/2025 dal AVV_NOTAIO. NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
Oggetto
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
Ud. 14/11/2025 CC
NOME COGNOME adiva il Tribunale di Terni e proponeva opposizione alla comunicazione di debito notificatagli dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE il 29/05/2019, concernente l’omesso versamento di contributi eccedenti il minimale e dovuti alla gestione artigiani e commercianti. Il ricorrente, socio di una società in accomandita semplice, sosteneva di non essere tenuto al pagamento dei contributi richiesti per non avere svolto attività commerciale, in modo abituale e prevalente, e avere solo percepito il reddito da partecipazione nella società, reddito derivante dalla locazione dell’immobile di proprietà della società. L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso. Il Tribunale di Terni, con la sentenza n. 187/2021, ha accolto il ricorso e ha annullato l’avviso di addebito.
Avverso detta sentenza ha proposto appello l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE. NOME COGNOME si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell’impugnazione. Con la sentenza n. 73/2022 depositata in data 21/03/2022 la Corte di Appello di Perugia, sezione lavoro, ha respinto l’appello e ha condannato l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE alle spese.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE articolando un unico motivo. NOME COGNOME si è costituito con controricorso chiedendo il rigetto dell’impugnazione.
Il ricorso è stato trattato dal Collegio nella camera di consiglio del 14/11/2025.
CONSIDERATO CHE
Con l’unico motivo di ricorso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 3 -bis della legge 14/11/1992 n. 438 di conversione, con modificazioni, del d.l. 19/09/1992, n. 384 e dell’art. 6, comma terzo, del d.P.R. 22/12/1986, n. 917 (t.u.i.r.) in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.. L’Istituto critica la sentenza impugnat a per avere ritenuto che riguardo a NOME COGNOME, già iscritto alla gestione commercianti in
qualità di titolare di ditta individuale, non siano assoggettabili a contribuzione previdenziale i redditi percepiti per la sua partecipazione, quale socio accomandante, in una società di persone, così applicando erroneamente i requisiti per la iscrizione e la contribuzione alla gestione commercianti.
La sentenza impugnata, in effetti, ha motivato il rigetto dell’impugnazione proposta dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE in base alla circostanza che i redditi percepiti dal RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE dalla partecipazione alla sRAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, nella quale rivestiva la posizione di socio accomandante, non fossero da sottoporre a contribuzione perché derivanti da una attività qualificabile come mero godimento di un immobile, senza che fossero ravvisabili i caratteri della commercialità, imprenditorialità ovvero della intermediazione immobiliare; la Corte di Appello ha richiamato precedenti di questa Corte che hanno escluso, nel caso di percezione di canoni di locazione immobiliare, l’esercizio di una attività commerciale e , per questa, via l’assoggettabilità a contribuzione.
La sentenza della Corte territoriale ha, tuttavia, trascurato di considerare che in questo caso non era in discussione la possibilità di iscrivere o meno il ricorrente alla gestione commercianti, in ragione dell ‘ attività espletata con la società in accomandita semplice e che, per questa via, non era decisiva la qualificazione dei redditi derivanti dalla locazione immobiliare. In questa ipotesi l’iscrizione alla gestione commercianti era già operativa essendo NOME COGNOME già iscritto, in qualità di titolare della omonima ditta individuale.
Per questa via dovevano trovare applicazione diretta l’articolo 3 -bis del d.l. 384 del 1992, che stabilisce che per gli iscritti alla gestione commercianti l’ammontare del contributo annuo dovuto è rapportato alla totalità dei redditi di impresa denunciati, ai fini Irpef, per l’anno al quale i contributi si
riferiscono, e l’art. 6, comma terzo, del d.P.R. 917/1986 che stabilisce come i redditi delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, da qualsiasi fonte provengano e quale che sia l’oggetto sociale, sono sempre considerati redditi d ‘ impresa.
La Corte di Appello non ha fatto corretta applicazione degli indici normativi richiamati e nemmeno ha considerato i precedenti di questa Corte dettati in fattispecie analoghe alla presente, in cui si trattava di soggetti già iscritti, ad altro titolo, alla gestione commercianti e di redditi derivanti a diverso titolo dalla partecipazione societaria, sovente proprio per il caso di partecipazioni a società immobiliari.
Detti precedenti compongono un orientamento favorevole all ‘ assoggettabilità a contribuzione dei redditi analoghi a quelli in discussione. In tal senso si veda Cass. 15/02/2022, n. 4890 che, a sua volta citando precedenti conformi, recita: «parte ricorrente assume che il reddito percepito in conseguenza della sua partecipazione alla società in nome collettivo non debba essere valorizzato ai fini della determinazione della misura della contribuzione a percentuale dalla stessa dovuta per il triennio di causa; la presente controversia concerne, dunque, la determinazione della base imponibile contributiva; ciò è quanto opportunamente ribadisce la sentenza gravata (p.7), ove, nel sostenere le proprie argomentazioni, basate sull’esegesi delle norme positive applicabili, la Corte di merito rileva che “Ciò che viene in rilievo nel giudizio de quo non è l’an della contribuzione, essendo la ricorrente già iscritta alla gestione artigiani, bensì il quantum, id est la base imponibile del contributo annuo dovuto dagli iscritti alle gestioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali”; così correttamente inquadrato l’oggetto del
contenzioso, la Corte territoriale ha applicato il principio secondo cui “Ai fini della determinazione dei contributi dovuti dagli artigiani ed esercenti attività commerciali, vanno computati anche i redditi percepiti in qualità di socio accomandante, ai sensi degli artt. 3 bis del d.l. n. 384 del 1992, conv. con modif. in L. n. 438 del 1992, e 6, comma 3, del d.P.R. n. 917 del 1986, la cui interpretazione letterale e sistematica, avallata anche dalla Corte Cost. (sentenza 7 novembre 2001 n. 354), conduce ad includere nella base imponibile la totalità dei redditi d’impresa, fra i quali vanno considerati anche quelli delle società in accomandita semplice’ (Cass. n. 29779 del 2017)».
Dalle considerazioni che precedono discende la fondatezza del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello indicata in dispositivo, anche per le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Perugia, in diversa composizione, cui è demandata anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 14 novembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME