Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 34180 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 34180 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7615/2019 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME che lo rappresenta e difende;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME;
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di NAPOLI n. 3791/2018 depositata il 26/07/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/11/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’Appello di Napoli, con sentenza depositata il 26.7.2018, ha rigettato l’appello proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza n. 2300/2016 con cui il Tribunale di Napoli aveva rigettato la sua domanda finalizzata all’accertamento del suo diritto alla concessione del contributi finanziari ex legge n. 219/1981 ed alla disapplicazione e/o annullamento del Provvedimento del Comune di Apollosa (BN) del 16 giugno 2009, che aveva ritenuto non ammissibile a finanziamento la richiesta presentata in data 18 agosto 1987 dallo COGNOME, in proprio e a nome degli eredi di COGNOME NOME.
La Corte d’Appello ha, in primo luogo, ritenuto la non applicabilità, al caso di specie, dell’art. 18 comma 4° d.lgs n. 76/1990 secondo cui, ai fini della concessione dei contributi ex lege n. 219/1981, ‘si prescinde dalla relativa domanda’ – sul rilievo che non era stato dimostrato il presupposto che l’immobile dell’istante fosse sito in comuni disastrati o gravemente danneggiati ed inclusi in piani di recupero e che, comunque, non si rientrava nelle ipotesi previste dagli artt. 34 e 36 d.lgs 76/1990, espressamente richiamate dall’art. 18 comma 4 legge cit., non facendosi nella domanda di finanziamento alcuna menzione a tali ipotesi.
Il giudice d’appello ha, inoltre, osservato che era priva di rilievo la questione relativa alla proroga del termine del 31.3.1989 (e dell’applicazione al caso di specie dell’art. 9 bis d.l. 142/1991), mancando qualsiasi attestazione del deposito della documentazione tecnica asseritamente prodotta nell’aprile 1990 e, in ogni caso, la perizia attestante la derivazione del danno ‘ dal terremoto ovvero da interventi per il riassetto del territorio connessi al sisma ‘ (prevista dall’art. 18 comma 2 lett a) d.lgsa n. 76/1990) era stata prodotta solo in data 12.4.2005, e ciò era sufficiente per determinare la decadenza prevista dall’art. 18 c. 10 legge cit.
Per completezza, la Corte d’Appello ha, altresì, evidenziato che la proroga prevista dall’art 9 bis d.l. n. 142/1991 era riferita esclusivamente al termine che scadeva il 31.12.1990, che era quello per la presentazione dei documenti per il solo Comune di Napoli.
Né la circostanza che il Comune di Apollosa avesse, in un primo momento, ammesso lo COGNOME nella graduatoria, era idonea, a determinare, nel difetto dei relativi presupposti, il sorgere del diritto al finanziamento. Alla P.A. compete solo l’accertamento delle condizioni per il riconoscimento del finanziamento, in presenza delle quali sorge il relativo diritto, indipendentemente all’intervento di un provvedimento amministrativo.
La Corte d’Appello ha ritenuto le richieste istruttorie formulate dallo COGNOME inammissibili per non essere state reiterate all’udienza di precisazione delle conclusioni nel giudizio di primo grado, non essendo, all’uopo sufficiente il richiamo ‘ a tutti i propri scritti ai verbali d’udienza ed a tutto quanto richiesto prodotto ed eccepito’ -e comunque irrilevanti ‘ dal momento che davvero non si comprende a cosa possa servire la prova testimoniale in ordine alo svolgimento del procedimento amministrativo, che deve essere valutato esclusivamente alla luce della relativa documentazione ‘.
Infine, il giudice di secondo grado ha osservato che -a prescindere da ogni altra considerazione circa la compatibilità tra la legge 241/1990 ed il procedimento per l’ottenimento dei finanziamenti ex lege 219/1981 (che ha ritenuto di escludere in conformità a quanto ritenuto dal Tribunale), l’art. 20 L. 241/1990, nel testo modificato dal D.L. n. 35/2005, conv. nella L. 80/2005, che ha introdotto il silenzio assenso quale regola generale, non trova applicazione ai procedimenti in corso all’entrata in vigore del predetto decreto legge, oltre a non applicarsi, per giurisprudenza consolidata, il silenzio -assenso ai finanziamenti ex lege 219/1981.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso NOME COGNOME, affidandolo a cinque motivi.
Il Comune RAGIONE_SOCIALE Apollosa ha resistito in giudizio controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato la memoria ex art. 380 bis.1 cod.proc.civ..
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo è stata dedotta violazione e falsa applicazione della L. n. 219/1981 poi trasfusa nel Testo Unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campnia, Basilicata , Puglia e Calabria. La violazione e falsa applicazione degli artt. 18 comma 5 d.lgs n. 76/90 e 9 bis d.l. n. 142/91, conv in L. n. 195/1991. Violazione dei principi generali sull’efficacia della legge nel tempo e nello spazio, Violazione dell’art. 15 Preleggi.
Espone il ricorrente che la Corte d’Appello ha erroneamente interpretato la normativa di riferimento, omettendo di considerare che, nella fattispecie, venendo in considerazione un immobile gravemente danneggiato dal sisma del 1980, ricadente in piano di recupero, stante il chiaro tenore del comma 4 dell’art. 18 T.U. n. 76/1990, ‘ai fini dell’assegnazione dei contributi si prescinde dalla domanda’. Né la Corte territoriale avrebbe correttamente interpretato il dettato normativo di cui all’art. 18 comma 2 e 5 D.L. n. 142/1991.
Inoltre, la Corte d’Appello non ha valutato correttamente la circostanza per cui la documentazione integrativa era stata tempestivamente depositata, e, segnatamente, in data 9.4.1990, non potendosi comminare alcuna decadenza del diritto dello COGNOME alla concessione dei contributi richiesti per mancato rispetto del termine del 31.3.1989, stante il differimento di detto termine al 31 dicembre 1991, ai sensi dell’art. 9 bis D.L. n. 142/1991.
2. Il motivo è inammissibile.
Come già evidenziato nella parte narrativa, la Corte d’Appello, nel rigettare l’impugnazione, ha, in primo luogo, ritenuto la non applicabilità, al caso di specie, dell’art. 18 comma 4° d.lgs n. 76/1990, sul rilievo che non era stato dimostrato il presupposto che l’immobile dell’istante fosse sito in comuni disastrati o gravemente danneggiati ed inclusi in piani di recupero e che comunque si rientrasse nelle ipotesi previste dagli artt. 34 e 36 d.lgs 76/1990, richiamate dall’art. 18 comma 4° legge cit., non facendosi nella domanda di finanziamento alcuna menzione a tali ipotesi.
La Corte d’Appello ha, altresì, osservato che era priva di rilievo la questione relativa alla proroga del termine del 31.3.1989 (e dell’applicazione al caso di specie dell’art. 9 bis d.l. 142/1991), mancando qualsiasi attestazione del deposito della documentazione tecnica asseritamente prodotta nell’aprile 1990 e, in ogni caso, la perizia attestante la derivazione del danno ‘ dal terremoto ovvero da interventi per il riassetto del territorio connessi al sisma ‘ (prevista dall’art. 18 comma 2° lett a) d.lgsa n. 76/1990) era stata prodotta solo in data 12.4.2005, e ciò era sufficiente per determinare la decadenza prevista dal comma 10° dell’art. 18 legge cit..
Per completezza, la Corte d’Appello ha, altresì, evidenziato che la proroga prevista dall’art 9 bis d.l. n. 142/1991 era riferita esclusivamente alla termine che scadeva il 31.12.1990, che era quello per la presentazione dei documenti per il solo Comune di Napoli.
Orbene, il ricorrente, nell’affermare, apoditticamente, che il suo era un immobile gravemente danneggiato ricadente in piano di recupero, non si è minimamente confrontato, sul punto, con la (sopra riportata) precisa ratio decidendi del giudice di secondo grado, limitandosi, a reiterare le precedenti censure, senza
neppure indicare le ragioni di fatto e di diritto a sostegno della sua posizione, ignorando, quindi, del tutto quanto evidenziato dalla Corte d’Appello.
Identico ragionamento deve svolgersi con riferimento alla dedotta (dal ricorrente) proroga del termine del 31.3.1989, in relazione alla quale, lo COGNOME ha del tutto ignorato la dirimente considerazione del giudice di secondo grado, secondo cui non solo mancava qualsiasi attestazione del deposito della documentazione tecnica asseritamente prodotta nell’aprile 1990, ma, in ogni caso, la perizia attestante la derivazione del danno ‘ dal terremoto ovvero da interventi per il riassetto del territorio connessi al sisma ‘ (prevista dall’art. 18 comma 2 lett a) d.lgs. n. 76/1990) era stata prodotta solo in data 12.4.2005, e ciò era sufficiente per determinare la decadenza prevista dal comma 10 dell’art. 18 legge cit.
Il ricorrente non ha inteso minimamente replicare a tali argomentazioni, limitandosi ad invocare, apoditticamente, l’applicazione al caso in esame delle normative dallo stesso invocate.
Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. in relazione all’art. 2697 cod. civ..
Espone il ricorrente che, a prescindere dalla tempestività della produzione documentale di interesse, la PRAGIONE_SOCIALE. aveva implicitamente dato atto della esaustività della documentazione, essendo stato il ricorrente utilmente collocato in graduatoria per la concessione dei contributi di cui è causa. Inoltre, l’Amministrazione competente non aveva mai fatto riferimento ad alcun effetto negativo o decadenziale, ma si era limitata a richiedere al ricorrente documentazione integrativa. Lo COGNOME aveva depositato con le memorie nel giudizio di primo grado ampia documentazione per provare il suo diritto. La Corte d’appello non aveva fatto il minimo riferimento a tali documenti, incorrendo nella violazione degli artt.
115 e 116 cod. proc. civ., oltre che nella violazione dell’art. 2697 cod. civ. per inversione dell’onere della prova che avrebbe dovuto essere offerta dalla controparte.
Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. iv. in relazione all’omessa ammissione dei mezzi di prova richiesti in primo grado.
Si duole il ricorrente che le richieste istruttorie, reiterate in appello, non potevano essere considerate rinunciate, essendo state specificamente formulate nelle memorie ex art. 183 comma 6° n. 2 e riformulate in appello.
Con il quarto motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 20 e 7 L. 241/1990 e l’ulteriore violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.
Espone il ricorrente che la corretta applicazione del principio tempus regit actum comporta che la Pubblica Amministrazione debba considerare anche le modifiche normative durante il procedimento, con la conseguenza che la legittimità del provvedimento deve essere valutata con riferimento alla disciplina vigente al momento in cui è stato adottato il provvedimento finale, e non al momento della presentazione della domanda del privato.
Pertanto, ai sensi dell’art. 20 L. 241/1990, norma intervenuta nelle more del procedimento in questione, il silenzio dell’amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda. Ne consegue che, nel caso di specie, l’Amministrazione ha espresso il diniego alla domanda di contributo del ricorrente quando si era già formato il silenzio -assenso.
Il secondo ed il quarto motivo, da esaminare unitariamente, concernendo entrambi la condotta che sarebbe stata adottata dalla
P.A. (inserimento in graduatoria e comunque silenzio assenso) sull’istanza di concessione di contributi presentata dallo COGNOME, sono inammissibili.
In primo luogo, le censure del ricorrente, secondo cui egli avrebbe presentato, con le memorie di primo grado, ampia documentazione per dimostrare il proprio diritto, sono palesemente inammissibili, per genericità, non avendo lo COGNOME neppure avuto cura di indicare i documenti depositati nel corso del giudizio, che sarebbero stati idonei a provare il suo diritto.
Quanto all’intervenuto, in primo tempo, inserimento in graduatoria della domanda del ricorrente, da parte del Comune di Apollosa, la doglianza è inammissibile. Il ricorrente si è limitato a reiterare le precedenti censure, senza confrontarsi minimamente con la precisa argomentazione della Corte d’Appello, secondo cui la condotta della P.A. era inidonea a determinare il sorgere del diritto al finanziamento, nel difetto dei relativi presupposti. E ciò in quanto alla P.A., con riferimento ai contributi ex lege n. 219/1981 vertendosi in un giudizio sul rapporto e non sull’atto – compete solo l’accertamento delle condizioni per il riconoscimento del finanziamento, in presenza delle quali sorge il relativo diritto, indipendentemente d all’intervento di un provvedimento amministrativo.
Il ricorrente non si è, parimenti, confrontato con tutta la motivazione della Corte d’Appello relativa alla problematica del silenzio-assenso. Sul punto, lo COGNOME ha censurato solo la ratio decidendi della Corte d’Appello relativa alla non applicabilità dell’art. 20 L. 241/1990 ai procedimenti instaurati prima della entrata in vigore di tale norma, ma ha omesso di censurare le altre due rationes decidendi , già sopra evidenziate nella parte narrativa, con cui la Corte d’Appello (nel condividere l’impostazione giuridica del giudice di primo grado) ha escluso la compatibilità tra la legge n. 241/1990 ed il procedimento per l’ottenimento dei finanziamenti ex lege n. 219/1981 e l’applicabilità del silenzio assenso ai finanziamenti ex lege n. 219/1981.
In proposito, è orientamento consolidato di questa Corte che ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l’annullamento della sentenza (Cass. n. 18641 del 27/07/2017; vedi anche Cass. n. 13880 del 06/07/2020).
Anche il terzo motivo è inammissibile per le stesse ragioni sopra illustrate.
Il ricorrente si è limitato a censurare la ratio decidendi con cui la Corte d’Appello aveva ritenuto che lo stesso avesse rinunciato alle prove testimoniali precedentemente articolate, ma nessuna censura è stata svolta dallo stesso nei confronti della seconda ratio decidendi , con cui la Corte d’Appello ha ritenuto le richieste di prova testimoniale del tutto inutili, sul rilievo che lo svolgimento del procedimento amministrativo può essere valutato solo alla luce della relativa documentazione e non con prove orali.
Con il quinto motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione del DM n. 55/2014 e dell’art. 13, comma 1 quater del DPR n. 115/2002, in relazione alla condanna dell’odierno ricorrente al doppio del contributo unificato.
Il motivo è palesemente infondato.
L’art. 13, comma 1, quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Il ricorrente è rimasto soccombente nel giudizio d’appello e quindi correttamente la Corte d’Appello ha rilevato la sussistenza dei presupposti per il pagamento del doppio del contributo unificato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in € 5.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1° bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma il 9.11.2023