Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 15439 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 15439 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17150/2021 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore e domiciliata ex lege in ROMAINDIRIZZO presso la CANCELLERIA RAGIONE_SOCIALEa CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore e domiciliato ope legis in INDIRIZZO INDIRIZZO,
Oggetto: Pubblica amministrazione -Trasporto pubblico locale -Contributi previsti ex art. 1, D.L. n. 16/2005 ed art. 1, comma 1230, Legge n. 296/2006 -Erogazione – Presupposti
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
Ud. 30/05/2025 CC
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende
-controricorrente – avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO CATANIA n. 2200/2020 depositata il 17/12/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 30/05/2025 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza n. 2200/2020, pubblicata in data 17 dicembre 2020 , la Corte d’appello di Catania, nella regolare costituzione RAGIONE_SOCIALE‘appellata RAGIONE_SOCIALE, ha accolto l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE avverso l’ordinanza ex art. 702ter c.p.c. del Tribunale di Catania del 25 marzo 2019, e, per l’effetto, ha respinto la domanda proposta da RAGIONE_SOCIALE
Quest’ultima esercente attività di trasporto pubblico locale di persone nella RAGIONE_SOCIALE Sicilia, in virtù di contratto di affidamento in attuazione RAGIONE_SOCIALEa Legge regionale n. 19/2005 -aveva lamentato l’omessa erogazione da parte RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE SICILIA dei contributi previsti dal D.L. n. 16/2005 e dall’art. 1, comma 1230, Legge n. 296/2006 al fine di assicurare il rinnovo del primo e secondo biennio del CCNL Autoferrotranvieri 2004/2007 applicato ai dipendenti RAGIONE_SOCIALEa stessa impresa ed aveva quindi chiesto la condanna RAGIONE_SOCIALEo stesso RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE E RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE alla corresponsione RAGIONE_SOCIALEa somma di € 104.454,90 .
Costituitosi regolarmente l’ RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE E RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘ RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE -deducendo di avere già provveduto al versamento dei contributi per gli anni 2012 e 2013 e di non poter provvedere agli ulteriori versamenti, necessitando del previo trasferimento RAGIONE_SOCIALE risorse da parte RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE -il Tribunale di Catania aveva accolto la domanda.
La Corte d’appello ha ritenuto fondati entrambi i motivi di gravame dedotti dall’ RAGIONE_SOCIALE.
In primo luogo, infatti, la Corte territoriale ha affermato che il pagamento del contributo da parte RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE è subordinato all’espletamento di un procedimento amministrativo la cui disciplina è contenuta nelle leggi istitutive del contributo stesso e cioè sia l’art. 1, D.L. n. 16/2005 (conv. con Legge n. 58/2005) sia l’art. 1, comma 1230, Legge n. 296/2006 -emergendo dall’esame RAGIONE_SOCIALE previsioni che le risorse per l’erogazione dei contributi vengono assegnate alle Regioni con decreto del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e dei RAGIONE_SOCIALE e che, in assenza di tale decreto, le Regioni non possono procedere all’erogazione di contributi.
La Corte d’appello, quindi, ha concluso che, in assenza di prova RAGIONE_SOCIALE‘adozione dei decreti di trasferimento RAGIONE_SOCIALE somme, non poteva ritenersi sussistente alcun inadempimento RAGIONE_SOCIALE‘appellante.
La Corte d’appello ha escluso ulteriormente che l’esigibilità immediata dei contributi potesse essere desunta dall’art. 16, Legge n. 223/2006, sia perché non vi era prova RAGIONE_SOCIALEa ricomprensione RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE SICILIA nell’elenco di individuazione cui la previsione fa riferimento, sia perché la norma è riferita solo a parte RAGIONE_SOCIALE risorse necessarie per il pagamento del contributo, sia perché la stessa non ha comunque eliminato la previsione di assegnazione RAGIONE_SOCIALE risorse con
decreto ministeriale sulla base RAGIONE_SOCIALEa consistenza del personale in servizio, risultando quindi tale decreto necessario.
In secondo luogo, la Corte ha ritenuto fondato anche il motivo di gravame col quale si contestava che l’obbligo di pagamento immediato venisse a discendere dalle previsioni del contratto concluso tra le parti, in quanto ha osservato che l’art. 9 del contratto -richiamato sul punto -concerneva unicamente il corrispettivo spettante all’azienda per lo svolgimento del servizio di trasporto pubblico e locale a carattere regionale e non anche le somme statali extracontrattuali previste dal D.L. n. 16/2005 e dalla Legge n. 296/2006.
Per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Catania, ricorre RAGIONE_SOCIALE
Resiste con controricorso RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE E RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘ RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380bis .1, c.p.c.
La ricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è affidato a cinque motivi.
1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 345 c.p.c.
Argomenta la ricorrente che l’odierna controricorrente solo in sede di appello avrebbe dedotto il profilo RAGIONE_SOCIALEa subordinazione dei contributi allo svolgimento di un preciso iter procedimentale, essendosi limitata nel giudizio di prime cure a dedurre che il RAGIONE_SOCIALE non aveva ancora stabilito ed assegnato le risorse da trasferire alle Regioni.
Deduce, quindi, che la Corte d’appello, sarebbe incorsa nella violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 345 c.p.c., accogliendo un’eccezione nuova non rilevabil e d’ufficio.
1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce la ‘violazione RAGIONE_SOCIALE‘art.702 quater c.p.c. in relazione all’art.360, comma I, n. 3 c.p.c., per la mancata ammissione RAGIONE_SOCIALEa prova indispensabile e RAGIONE_SOCIALE‘art.345 c.p.c. perché documenti di formazione successiva all’atto dl appello ed alla costituzione in giudizio sempre in relazione all’art.360, comma I, n.3 c.p.c.’ .
Si censura la decisione impugnata per non aver consentito la produzione di documenti conseguiti dalla ricorrente presso il RAGIONE_SOCIALE solo in data 26 giugno 2020, evidenziando che la necessità di acquisire i documenti medesimi era scaturita solo all’esito RAGIONE_SOCIALE difese RAGIONE_SOCIALE‘odierna controricorrente.
Si deduce, in sintesi, che la documentazione era ammissibile sia perché di formazione successiva al giudizio di primo grado sia perché ‘recuperato immediatamente dopo la pandemia’ sia perché ‘prova indispensabile a dimostrare ciò che l’Ente regionale, consapevole dei propri inescusabili ritardi aveva nascosto in violazione con i principi generali che regolano l’azione RAGIONE_SOCIALEa P.A., quasi addossando la colpa al RAGIONE_SOCIALE per i ritardi, ovverosia la prova RAGIONE_SOCIALE‘avvenuto stanziamento in bilancio RAGIONE_SOCIALE somme per gli anni 2014, 2015 e 2016 da parte RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE per coprire gli oneri finanziari RAGIONE_SOCIALE leggi 58/2005 e 296/2006′ .
1.3. Con il terzo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2, 17bis, Legge n. 241/1990.
Argomenta, in particolare, il ricorso che ‘le leggi di riferimento non prevedono, in nessuna parte, la procedura amministrativa illustrata dalle Amministrazioni oggi resistenti’ le quali non avrebbero
dato prova RAGIONE_SOCIALE‘esistenza di un atto normativo di secondo grado che venga a regolare la procedura di erogazione RAGIONE_SOCIALE risorse, con la conseguenza che dovrebbe trovare applicazione unicamente la Legge n. 241/1990.
Conclude la ricorrente affermando che ‘ Il diritto soggettivo alla percezione del finanziamento pubblico di cui alle leggi nn. 58/2005 e 296/2006 sorge con la legge istitutiva e, da quale momento anno per anno, per il solo fatto di mantenere la qualità di soggetto che esercita il servizio pubblico di trasporto, tant’è che in capo alla PRAGIONE_SOCIALEARAGIONE_SOCIALE regionale residua soltanto il compito di verificare l’effettiva esistenza dei relativi presupposti senza procedere ad alcun apprezzamento discrezionale circa l’an, il quid. il quomodo RAGIONE_SOCIALE‘erogazione ‘ .
1.4. Con il quarto motivo il ricorso deduce ‘ violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art.9 del contratto dl affidamento del 2.10.2007 in relazione all’art.360, comma 1, numero e 3 e omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti in relazione all’art.360, comma 1, n.5 c.p.c. ‘ .
Il motivo viene così sviluppato:
‘ A pag. 15 RAGIONE_SOCIALEa comparsa di costituzione in appello fu chiarito alla Corte che il contratto di affidamento era stato citato solo per dimostrare che “la società appartiene alla platea dei beneficiari del contributo pubblico.., mentre i contratti attestano solamente che la società rientra tra i beneficiari del contributo in quanto attestano lo svolgimento del servizio pubblico…e conseguentemente l’applicazione ai dipendenti RAGIONE_SOCIALEa Contrattazione Collettiva per gli autoferrotranvieri 2004-2007 (pag. 15 RAGIONE_SOCIALEa comparsa di costituzione in appello).
In seno alla sentenza non vi è alcun cenno e neppure riferimento a tale fatto, il Collegio territoriale di Catania senza neppure esaminare le articolate difese RAGIONE_SOCIALEa società aderendo apoditticamente all’errore
commesso dall’Ente appellante ha accolto il secondo motivo di appello su quello che non era una capo di sentenza ma una semplice constatazione del Magistrato di primo grado che rilevava che la società svolgeva e svolge servizi mediante contratto a titolo oneroso ‘ .
1.5. Con il quinto motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, D.L. n. 16/2005 (conv. con Legge n. 58/2005), e 1, comma 1230, Legge n. 296/2006.
La società ricorrente sottolinea la natura di diritto soggettivo RAGIONE_SOCIALEa propria pretesa ed evidenzia che il diritto all’erogazione dei contributi ex D.L. n. 16/2005 e Legge n. 296/2006 matura annualmente essendo alla p.A: demandato unicamente il controllo in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge, senza che invece sia richiesto un atto di natura amministrativa e senza che la pRAGIONE_SOCIALE. eserciti un potere discrezionale.
Deduce, quindi, la ricorrente che ‘ è irrilevante l’eventuale trasferimento dei fondi da parte del RAGIONE_SOCIALE competente o la quantificazione RAGIONE_SOCIALE somme da parte RAGIONE_SOCIALE‘Ente, in quanto la RAGIONE_SOCIALE è tenuta ex lege 58/2005 e 296/2006 ad anticipare le somme, salvo poi eventuali compensazioni o conguagli da contabilizzare nel successivo anno di riferimento ‘ .
Il primo motivo è inammissibile e comunque infondato.
Inammissibile perché la riproduzione RAGIONE_SOCIALE difese svolte dall’odierno controricorrente nel giudizio di prime cure risulta assolutamente insufficiente e quindi inidonea a rispettare il canone di specificità di cui all’art. 366 c.p.c., riducendosi il richiamo RAGIONE_SOCIALEa ricorrente a tali difese ad un minimo frammento, del tutto carente.
Infondato, in quanto il profilo che la ricorrente sostiene essere stato dedotto ex novo in sede di appello non costituisce -come si
vedrà anche meglio in sede di esame del terzo e quinto motivo -una eccezione -per tale dovendosi comunque intendere un fatto estintivo, modificativo o impeditivo del diritto dedotto in giudizio bensì una mera difesa, avendo l’odierna controricorrente contestato la sussistenza di un elemento costitutivo RAGIONE_SOCIALEa domanda, in tal modo limitandosi a negare la sussistenza o la fondatezza RAGIONE_SOCIALEa pretesa avversaria (Cass. Sez. 3 – , Ordinanza n. 8525 del 06/05/2020; Cass. Sez. 2 – , Sentenza n. 14515 del 28/05/2019; Cass. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 23796 del 01/10/2018).
3. Il secondo motivo è infondato.
Dal momento che la decisione di prime cure è stata depositata nel 2019 a definizione di un ricorso depositato nel 2017, nel grado di appello trovava applicazione l’art. 345, terzo comma, c.p.c., nella versione risultante dalle modifiche apportate con D.L. n. 83/2012, conv. con modif. dalla Legge. n. 134/2012 (Cass. Sez. 2 – Ordinanza n. 21606 del 28/07/2021; Cass. Sez. 2 – , Sentenza n. 6590 del 14/03/2017), con la conseguenza che la produzione di nuovi documenti sarebbe stata consentita solo dopo aver accertato l’impossibilità di procedere al tempestivo deposito dei documenti medesimi nel giudizio di primo grado, per causa non imputabile alla parte, restando a tal fine ininfluente l’indispensabilità del documento ai fini del decidere (Cass. Sez. 1 -Ordinanza n. 16289 del 12/06/2024; Cass. Sez. 3 – , Sentenza n. 26522 del 09/11/2017).
Operata tale premessa , l’infondatezza del motivo deriva da una duplice considerazione.
La prima considerazione si ricollega a quanto già osservato in relazione al primo motivo, e cioè il fatto che le deduzioni che l’odierna controricorrente avrebbe svolto solo in sede di appello costituivano comunque mere difese, traducendosi nella contestazione in ordine
alla sussistenza di uno degli elementi costitutivi RAGIONE_SOCIALE‘odierna ricorrente.
Da ciò deriva, allora, l’evidente info ndatezza RAGIONE_SOCIALEa tesi RAGIONE_SOCIALEa ricorrente per cui le esigenze di produzione documentale erano sorte solo all’esito RAGIONE_SOCIALE difese svolte dalla controricorrente: trattandosi, anzi, di documentazione che atteneva alla prova di uno degli elementi costitutivi RAGIONE_SOCIALEa domanda, detta documentazione avrebbe dovuo essere prodotta sin dal giudizio di primo grado -come correttamente rilevato dalla Corte territoriale – e non solo nel corso del giudizio di appello, operando il principio per cui nel giudizio di appello non è ammissibile, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 345 c.p.c., la produzione di documenti che, ancorché formati successivamente, rappresentano fatti già esistenti all’epoca del giudizio di primo grado e che avrebbero potuto essere formati in precedenza e tempestivamente prodotti (Cass. Sez. 3 – , Ordinanza n. 21080 del 27/07/2024., ma si vedano anche Cass. Sez. 2 – , Sentenza n. 29506 del 24/10/2023 e Cass. Cass. Sez. 3 Sentenza n. 26522 del 09/11/2017).
Si deve invero conferire il giusto rilievo ad una circostanza evidenziata nella decisione impugnata, e cioè che le istanze di accesso agli atti da cui sarebbe scaturita la documentazione sono state formulate quando il giudizio di appello risultava ormai pendente da circa un anno ed era anzi già stata fissata udienza di precisazione RAGIONE_SOCIALE conclusioni , emergendo da tale circostanza l’assoluta inconsistenza RAGIONE_SOCIALE deduzioni svolte dalla ricorrente in ordine all’incidenza che su tale profilo avrebbe avuto l’emergenza pandemica insorta nel 2020.
La seconda considerazione si viene a ricollegare a tale ultimo profilo e concerne l’evidente tardività RAGIONE_SOCIALE‘istanza formulata dall’odierna ricorrente, nel momento in cui la stessa ha provveduto
alla produzione documentale non in sede di costituzione in appello ma nell’udienza di precisazione RAGIONE_SOCIALE conclusioni .
Questa Corte, infatti, già in relazione all’art. 345 c.p.c. nella formulazione risultante dalle modicihe apportate dall’art. 52, Legge n. 353/1990, aveva chiarito che la facoltà di produrre nuovi documenti in appello risultava comunque subordinata al rispetto RAGIONE_SOCIALE‘onere di produzione dei medesimi in sede di costituzione nel giudizio di appello, e non nel corso RAGIONE_SOCIALEo stesso, come peraltro prescritto, a pena di decadenza, dal codice di rito, trovando applicazione il disposto di cui agli artt. 163 e 166 c.p.c., richiamati dagli artt. 342, primo comma e 347, primo comma, c.p.c., tenuto conto RAGIONE_SOCIALE‘esigenza di concentrare le attività assertive e probatorie nella fase iniziale del procedimento (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 12731 del 10/06/2011; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 6528 del 02/04/2004; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5463 del 16/04/2002).
Tale principio deve trovare applicazione anche nella vigenza RAGIONE_SOCIALEa formulazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 345 c.p.c. come risultante dalle modifiche apportate con D.L. n. 83/2012 (conv. con modif. dalla Legge. n. 134/2012), considerato il regime più restrittivo da essa dettato ed in particolare l’ammissibilità dei soli documenti che non sia stato possibile produrre in primo grado per causa non imputabile alla parte, risultando in tal modo l’evidente infondatezza RAGIONE_SOCIALEa doglianza RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, riferità com’è ad una produzione documentale che concerneva profili attinenti agli stessi elementi costitutivi RAGIONE_SOCIALEa domanda ed è avvenuta quando le preclusioni operanti nel giudizio di appello erano già maturate.
Appare a questo punto opportuno procedere all’esame congiunto del terzo e del quinto motivo, in quanto connessi.
I motivi vanno disattesi.
La pretesa originariamente azionata dall’odierna ricorrente si viene a basare sia sull’art. 1, D.L. n. 16/ 2005 (‘ Interventi urgenti per la tutela RAGIONE_SOCIALE‘ambiente e per la viabilità e per la sicurezza pubblica ‘), conv. con modific. dalla Legge n. 58/2005, sia sull’art. 1, comma 1230, Legge n. 296/2006 (‘ Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE ‘ ).
La prima norma prevede al comma 2 che ‘Al fine di assicurare il rinnovo del primo biennio del contratto collettivo 2004-2007 relativo al settore del trasporto pubblico locale, è autorizzata la spesa di 260 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2005; al conseguente onere si provvede, quanto a 200 milioni di euro annui, con quota parte RAGIONE_SOCIALE maggiori entrate derivanti dal comma 9 e, quanto a 60 milioni di euro annui, con riduzione dei trasferimenti erariali attribuiti dal RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE – Dipartimento RAGIONE_SOCIALE a qualsiasi titolo assegnati a ciascun ente territoriale interessato sulla base del riparto stabilito con il decreto di cui al comma 3′ mentre al succesivo comma 3 puntualizza che ‘Le risorse di cui al comma 2 sono assegnate alle regioni con decreto del Ministro RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE trasporti, di concerto con il Ministro RAGIONE_SOCIALE, d’intesa con la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Le risorse sono attribuite con riferimento alla consistenza del personale in servizio alla data del 30 novembre 2004 presso le aziende di trasporto pubblico locale e presso le aziende ferroviarie, limitatamente a quelle che applicano il contratto autoferrotranvieri di cui all’articolo 23 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47. Le spese sostenute dagli enti territoriali per la
corresponsione alle aziende degli importi assegnati sono escluse dal patto di stabilità interno ‘ .
La seconda previsione, invece, stabilisce che ‘Al fine di garantire il cofinanziamento RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE agli oneri a carico RAGIONE_SOCIALE regioni e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per il rinnovo del secondo biennio economico del contratto collettivo 2004-2007 relativo al settore del trasporto pubblico locale, a decorrere dall’anno 2007 è autorizzata la spesa di 190 milioni di euro. Le risorse di cui al presente comma sono assegnate alle regioni e alle RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro RAGIONE_SOCIALE, d’intesa con la RAGIONE_SOCIALE di cui all’ articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Le risorse sono attribuite con riferimento alla consistenza del personale in servizio alla data del 30 ottobre 2006 presso le aziende di trasporto pubblico locale e presso le aziende ferroviarie, limitatamente a quelle che applicano il contratto autoferrotranvieri di cui all’articolo 23 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47. Le spese sostenute dalle regioni e dalle RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per la corresponsione alle aziende degli importi assegnati sono escluse dal patto di stabilità interno ‘ .
Così richiamato il quadro normativo, è da ritenere che lo stesso venga a delineare un sistema che prevede l’attribuzione alle Regioni da parte RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE risorse necessarie a finanziare il rinnovo del CCNL 2004-2007 ed il conseguente impiego di tali risorse da parte RAGIONE_SOCIALE Regioni per procedere al finanziamento del rinnovo del CCNL.
Alla luce di tale meccanismo -che prevede un primo rapporto tra RAGIONE_SOCIALE e Regioni ed un secondo rapporto tra la RAGIONE_SOCIALE ed i contraenti del CCNL -appare evidente che la pretesa degli operatori nel settore
del trasporto pubblico locale di ottenere l’impiego da parte RAGIONE_SOCIALE Regioni del (co)finanziamento del rinnovo del CCNL in tanto può ritenersi sussistente in quanto sia avvenuta la previa erogazione RAGIONE_SOCIALE risorse medesime alle Regioni da parte RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE.
Il tema, cioè, non è -come invece ritenuto dalla ricorrente quello di affermare o meno la natura di diritto soggettivo RAGIONE_SOCIALE pretese degli operatori come l’odierna ricorrente pur essendo evidente che alla qualificazione RAGIONE_SOCIALEa posizione soggettiva come diritto si viene a ricollegare anche la giurisdizione del giudice ordinario -quanto quello di constatare che la pretesa medesima, in quanto attinente al rapporto RAGIONE_SOCIALE, risulta in ogni caso condizionata alla previa erogazione del contributo da parte RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE alla RAGIONE_SOCIALE, nel rapporto che concerne questi Enti.
Le previsioni invocate dall’odierna ricorrente, quindi, non attribuiscono direttamente agli operatori del TPL una pretesa da far valere incondizionatamente nei confronti RAGIONE_SOCIALE Regioni, ma delineano un sistema di trasferimento di risorse dallo RAGIONE_SOCIALE alle Regioni che quindi viene inevitabilmente a condizionare la disponibilità economica di queste ultime e, di riflesso, la sussistenza RAGIONE_SOCIALEa pretesa degli operatori del TPL.
Del resto -come correttamente osservato nella decisione impugnata – il sistema di (co)finanziamento in tal modo delineato si viene a basare anche su una fase procedurale (art. 1, comma 3, 1, D.L. n. 16/2005) che contempla l’adozione di un decreto del RAGIONE_SOCIALE di concerto con il RAGIONE_SOCIALE, sulla scorta, peraltro RAGIONE_SOCIALEa determinazione RAGIONE_SOCIALEa consistenza del personale in servizio ad una certa data presso le RAGIONE_SOCIALE.
Sono, quindi, le stesse fonti normative a prevedere che l’attribuzione del (co)finanziamento alle Regioni non è automatica ma presuppone che il RAGIONE_SOCIALE competente venga a determinare con il riparto RAGIONE_SOCIALE risorse tra le Regioni -peraltro sulla base RAGIONE_SOCIALEa consistenza del personale in servizio ad una certa data e con riferimento esclusivo alle aziende che applicano il CCNL autoferrotramvieri di cui al D.L. n. 355/2003 (conv. con mod con L. n. 47/2004) -con successivo trasferimento RAGIONE_SOCIALE risorse alle singole Regioni.
Tale fase procedurale costituisce vero e proprio presupposto per l’erogazione RAGIONE_SOCIALE risorse statali, venendo quindi a condizionare la disponibilità economica -e cioè la possibilità di stanziare in bilancio le somme – in capo alle Regioni e -di riflesso -la fondatezza RAGIONE_SOCIALEa pretesa di imprese come l’odierna ricorrente.
Non si tratta, quindi, di operare una distinzione tra la fase di attribuzione del beneficio e la successiva fase di erogazione del contributo nell’ambito del medesimo rapporto tra Ente e privato come dedotto dalla ricorrente, richiamando precedenti decisioni di questa Corte (Cass. Sez. U, Sentenza n. 12372 del 16/05/2008) -in quanto nel caso in esame vegono in rilievo due distinti rapporti, e cioè quello tra lo RAGIONE_SOCIALE e le Regioni, da una parte, e quello tra le Regioni e le imprese operanti nel TPL, dall’altro, sicchè mentre è in relazione al primo che l’erogazione del (co)finanziamento postula una fase procedurale rilevante ai fini del riconoscimento sia RAGIONE_SOCIALE‘ an sia del quantum del (co)finanziamento alla RAGIONE_SOCIALE quale diretta interessata -in relazione al secondo la definitiva attribuzione del (co)finanziamento da parte RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE alla RAGIONE_SOCIALE si pone come elemento presupposto che viene a condizionare la pretesa RAGIONE_SOCIALE‘impresa verso la RAGIONE_SOCIALE .
In conclusione si deve ritenere che la pretesa RAGIONE_SOCIALE imprese operanti nel settore del trasporto pubblico locale ad ottenere dalle Regioni la corresponsione dei contributi per il rinnovo del CCNL previsti dagli artt. 1, D.L. n. 16/2005 (conv. con modific. dalla Legge n. 58/2005) e 1, comma 1230, Legge n. 296/2006, è subordinata alla previa erogazione del (co)finanziamento da parte RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE alle Regioni e non può ritenersi sussistente in assenza di tale erogazione.
5. Il quarto motivo è inammissibile.
Le telegrafiche considerazioni del motivo si collocano, in primo luogo, al di fuori RAGIONE_SOCIALE‘ambito di corretta deduzione RAGIONE_SOCIALE‘ipotesi di cui all’art. 3 c.p.c., la quale postula – a pena d’inammissibilità del motivo giusta la disposizione RAGIONE_SOCIALE‘art. 366, n. 4, c.p.c. – non solo l’indicazione RAGIONE_SOCIALE norme che si assumono violate ma anche, e soprattutto, specifiche argomentazioni intellegibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici RAGIONE_SOCIALEa fattispecie o con l’interpretazione RAGIONE_SOCIALE stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. 1 – Ordinanza n. 16700 del 05/08/2020; Cass. Sez. 1 Sentenza n. 24298 del 29/11/2016), dovendo quindi il ricorrente indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo (Cass. Sez. U – Sentenza n. 23745 del 28/10/2020).
In secondo luogo, il motivo si colloca anche al di fuori RAGIONE_SOCIALE‘ipotesi di cui all’art. 360, n. 5), c.p.c., dal momento che quest’ultima secondo i principi fisati da questa Corte (Cass. Sez. U, Sentenza n.
8053 del 07/04/2014; Cass. Sez. 6 – 3, Sentenza n. 25216 del 27/11/2014; Cass. Sez. 3 – Sentenza n. 9253 del 11/04/2017) – deve essere riferita ad un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo RAGIONE_SOCIALEa sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti ed abbia carattere decisivo, con consgeuente estraneità alla fattispecie RAGIONE_SOCIALEa mancata analisi di questioni o argomentazioni (Cass. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 22397 del 06/09/2019; Cass. Sez. 1 – Ordinanza n. 26305 del 18/10/2018; Cass. Sez. 2 – Sentenza n. 14802 del 14/06/2017), laddove ad essere -genericamente – denunciato nella specie è proprio l’omesso esame di una mera argomentazione.
Il motivo, del resto, neppure si confronta concretamente con quella che, sul punto, è la ratio decidendi , avendo la Corte d’appello bensì esaminato la previsione contrattuale, escludendone tuttavia la rilevanza in quanto riferita al diverso profilo del corrispettivo contrattuale per le prestazioni svolte e non anche alla distinta tematica del contributo per il rinnovo del CCNL.
Il ricorso deve quindi essere respinto, con conseguente condanna RAGIONE_SOCIALEa ricorrente alla rifusione in favore del controricorrente RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, liquidate direttamente in dispositivo.
Stante il tenore RAGIONE_SOCIALEa pronuncia, va dato atto, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, RAGIONE_SOCIALEa “sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto” , spettando all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause
originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020).
P. Q. M.
La Corte, rigetta il ricorso.
condanna la ricorrente a rifondere al controricorrente le spese del giudizio di Cassazione, che liquida in € 3.500,00, oltre spese eventualmente prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Sezione Prima