Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 28569 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 28569 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso 19253-2017 proposto da:
NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato AVV_NOTAIO COGNOME, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO
Oggetto
Contributi previdenza
R.G.N. 19253/2017
COGNOME.
Rep.
Ud. 28/06/2023
CC
INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Centrale RAGIONE_SOCIALE‘Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 1290/2017 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 09/02/2017 R.G.N. 22097/2015 e R.G.N. 22747/2015;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 28/06/2023 dal AVV_NOTAIO. NOME COGNOME.
R.G.19253/2017
RILEVATO CHE:
il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, riuniti due ricorsi proposti da NOME COGNOME, produttore libero di assicurazioni, diretti a sentir dichiarare lo stesso non tenuto a versare i contributi alla gestione commercianti RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, – il primo, in sede di opposizione ad avviso di addebito, per vizi di procedura, il secondo nel merito, per accertare la propria esatta qualificazione in base al c.c.n.l. corporativo del 1939 – ha rigettato le domande attoree;
quanto all’opposizione ad avviso di addebito, il Tribunale, qualificata la stessa come opposizione all’esecuzione, ne ha giudicato la tempestività passando ad esaminare, nel merito, la pretesa creditoria RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE;
quanto al merito, lo stesso Tribunale ha accertato che il ricorrente/opponente era tenuto a versare i contributi previdenziali nella misura accertata dal verbale ispettivo emesso dallo stesso istituto, essendo inquadrato nel IV gruppo professionale di cui al citato c.c.n.l., di cui fanno parte t utti i produttori liberi di piazza o di zona che non hanno l’obbligo di un determinato minimo di produzione e che siano stati autorizzati con apposito incarico (lettera di autorizzazione) e compensati a provvigione (ovvero a provvigione e premi di produzione);
NOME COGNOME ha domandato la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza del Tribunale sulla base di cinque motivi, illustrati da successiva memoria;
l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha depositato controricorso;
all’Adunanza il Collegio si è riservato il termine di 60 giorni per il deposito RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza (art. 380 bis 1, secondo comma cod.proc.civ.).
CONSIDERATO CHE:
col primo motivo, formulato ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, co.1, n. 4 cod. proc. civ., parte ricorrente contesta ‘Violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 429, co.1 c.p.c. Omessa lettura del dispositivo -Nullità assoluta ex art. 156 c.p.c. -Mancata discussione RAGIONE_SOCIALEa causa RG 22097/15 -Violazione costituzionale del diritto di difesa’;
col secondo motivo, formulato ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, co.1, n. 3 e n. 5 cod. proc. civ., lamenta ‘Violazione ar t. 174 cpc illegittimità RAGIONE_SOCIALEa riunione postuma del ricorso RG 22747/15 a quello RG 22097/15 per diversa disciplina regolatrice -Nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza sotto ulteriore profilo -illegittimità costituzionale eventuale’;
con il primo e il secondo mezzo parte ricorrente deduce la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza in relazione ai vizi formali richiamati in epigrafe;
col terzo motivo, formulato ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, co.1, n. 3 e n. 5 cod. proc. civ., deduce ‘Violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 l. 241/90 e 7 L.212/2000 Mancata in dicazione RAGIONE_SOCIALE‘atto presupposto Vizio di motivazione’; il mezzo è inteso a denunciare un asserito ‘ effetto perverso ‘ RAGIONE_SOCIALEa riunione dei giudizi, sostenendo che questa determinerebbe un ulteriore danno e pregiudizio al ricorrente, rappresentando quasi una forma di ritorsione architettata dal giudice del merito per avere, la parte, proposto istanza di ricusazione; nella sostanza la censura denuncia una carenza di motivazione del provvedimento di merito impugnato, per mancanza di indicazione, nell’avviso di addebito, RAGIONE_SOCIALE‘atto presupposto;
col quarto motivo, formulato ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, co.1, n. 3 e n. 4 cod. proc. civ., denuncia ‘Violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 25 d.lgs. n. 46/99 Nullità avviso di addebito Intervenuta decadenza -Macroscopica violazione di legge -Mancato accertamento -Opposizione ex art. 615 cpc – Inammissibilità domanda riconvenzionale Omessa pronuncia’;
col quinto motivo, formulato ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, co.1, n. 3 e n. 5 cod. proc. civ., ‘Violazione art. 24 d.lgs. 46/99 e 420 cpc – Nullità avviso di addebito per pendenza RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione RAGIONE_SOCIALE‘avviso di accertamento sottostante Illegittima mancata sospensione RAGIONE_SOCIALE‘esecutività RAGIONE_SOCIALEo stesso Regolamentazione RAGIONE_SOCIALEe relative spese illegittima, abnorme e sanzionatoria per il lavoratore’;
il quarto e il quinto mezzo contestano la pronuncia del Tribunale in quanto questi non avrebbe dichiarato l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE decaduto dall’iscrizione a ruolo dei contributi previdenziali oggetto di causa in ragione RAGIONE_SOCIALEa mancata individuazione, nel titolo esecutivo, de l riferimento all’atto presupposto e alla data RAGIONE_SOCIALEa relativa notifica;
il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse in capo al ricorrente;
lo stesso, nella memoria illustrativa, dichiara di non avere nessun interesse a proseguire il giudizio, domandando a questa Corte di dichiarare cessata la materia del contendere per essere, nel frattempo, intervenuta la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE n. 1466 del 2020 -passata in giudicato -che ha dichiarato infondata la pretesa RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE r elativamente ai contributi di cui all’avviso di addebito n. NUMERO_CARTA oggetto del verbale del 27.02.2013, ossia il medesimo avviso su cui si è pronunciata la sentenza del Tribunale impugnata in questa sede;
in definitiva, il Collegio – espunte le frasi sconvenienti rivolte nei confronti del giudice del merito contenute in ciascuna RAGIONE_SOCIALEe 18 pagine componenti il ricorso (fatta eccezione per le pagg. 6, 12 e 16) – dichiara l’atto inammissibile per carenza di interesse, conseguentemente, compensando le spese del giudizio di legittimità;
le frasi del ricorso da cancellare sono le seguenti:
pag. 5: gli ultimo otto righi partendo da ‘ Di guisa che… ‘ alla fine RAGIONE_SOCIALEa pagina ove termina con ‘camera di consiglio ‘
pag. 7: da rigo 7 a rigo 12 ; da rigo 23 a rigo 26 fino alla parola ‘contemporanei’
pag. 8
: righi 5, 6, 7
pag. 9 : r ighi 9 e 10 fino alla parola ‘legiferazione’; righi 17 e 18
pag. 10:
righi 24 e 25
pag. 11:
righi 21, 22, 23, 24,25
pag. 13
:
righi 18, 19, 20; rigo 23 da ‘il GL’ e rigo 24 fino alla parola ‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘
pag. 14 : righi 9, 10; rigo 13 da ‘insomma’ e rigo 14 fino a ‘impositore!’; rigo 28 da ‘il GL’; rigo 29 e rigo 30 fino a ‘impugnazione’;
pag. 15
: rigo 25, fino a ‘faziosa’;
pag- 17 : rigo 7 da ‘ma il GL’ e rigo 8 fino a ‘difensore’; rigo 12 da ‘ma ciò’ e righi 13 e 14 fino a ‘prescindere’
valutata altresì l’alta offensività RAGIONE_SOCIALEe espressioni contenute nel ricorso all’indirizzo RAGIONE_SOCIALEa persona del giudice del merito e costituenti il contenuto, pressoché esclusivo, RAGIONE_SOCIALE‘atto difensivo, il Collegio dispone la trasmissione RAGIONE_SOCIALE atti del presente procedimento (copia RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza e del ricorso introduttivo per cassazione) al RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ed alla Procura RAGIONE_SOCIALEa Repubblica presso il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE per quanto di rispettiva competenza in merito all’osservanza, da parte del difensore costituito, del dovere di probità, nonché alla conformità RAGIONE_SOCIALEe affermazioni dianzi indicate alla dignità ed al decoro RAGIONE_SOCIALEa professione forense così come prescritto dall’art. 88 cod. proc. civ.;
in considerazione RAGIONE_SOCIALE‘inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte, espunte le frasi sconvenienti contenute nel ricorso come dianzi indicate, dichiara lo stesso inammissibile. Spese compensate.
Dispone trasmettersi a cura RAGIONE_SOCIALEa Cancelleria copia RAGIONE_SOCIALE atti del presente procedimento al RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e alla Procura RAGIONE_SOCIALEa Repubblica presso il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE per quanto di rispettiva competenza.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 3, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art.1, comma 17 RAGIONE_SOCIALEa l. n.228 del 2012, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13.
Così deciso in RAGIONE_SOCIALE, all’Adunanza camerale del 28 giugno 2023
Il Presidente
NOME COGNOME