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Contributi previdenziali socio: esclusi utili da Srl

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 7267/2025, ha stabilito che i redditi derivanti dalla mera partecipazione a una società di capitali (S.r.l.), senza prestazione di attività lavorativa, non rientrano nella base imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali socio per la gestione commercianti. Il caso riguardava un agente di commercio a cui l’INPS richiedeva contributi sugli utili percepiti come socio di una S.r.l. La Corte ha chiarito che tali utili sono ‘redditi di capitale’ e non ‘redditi d’impresa’, e quindi sono esclusi dal calcolo contributivo, confermando un orientamento giurisprudenziale consolidato.

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Pubblicato il 18 settembre 2025 in Diritto Commerciale, Diritto del Lavoro, Giurisprudenza Civile

Contributi previdenziali socio: quando gli utili da S.r.l. sono esclusi

Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha consolidato un principio fondamentale per tutti i commercianti che sono anche soci di società di capitali. La questione è cruciale: gli utili derivanti dalla partecipazione in una S.r.l. devono essere inclusi nel calcolo dei contributi previdenziali socio? La risposta della Suprema Corte è chiara e si basa su una netta distinzione tra redditi d’impresa e redditi di capitale.

I Fatti del Caso

Un agente di commercio, regolarmente iscritto alla gestione commercianti dell’INPS, riceveva un avviso di addebito con cui l’Istituto gli richiedeva il pagamento di contributi previdenziali calcolati anche sugli utili percepiti dalla sua partecipazione in una società a responsabilità limitata (S.r.l.). L’agente era socio della S.r.l. ma non svolgeva alcuna attività lavorativa all’interno della stessa, limitandosi a percepirne gli utili in qualità di investitore.

Ritenendo la pretesa illegittima, il commerciante si opponeva all’avviso, sostenendo che i redditi derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali fossero da considerarsi ‘redditi di capitale’ e non ‘redditi d’impresa’, e come tali non computabili nella base imponibile per i contributi IVS. Il giudizio, proseguito dall’erede dopo il decesso del ricorrente originario, giungeva fino alla Corte di Appello, che accoglieva la tesi del contribuente, annullando la pretesa dell’INPS. L’Istituto, non soddisfatto, proponeva ricorso per cassazione.

La Decisione della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha rigettato il ricorso dell’INPS, confermando la decisione della Corte di Appello. I giudici hanno ribadito un principio ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità: ai fini del calcolo dei contributi dovuti alla gestione commercianti, la base imponibile è costituita dalla totalità dei redditi d’impresa, ma non include i redditi di capitale.

Le Motivazioni sui contributi previdenziali socio

La motivazione della Corte si fonda sull’interpretazione della normativa fiscale e previdenziale, in particolare sull’art. 3-bis della legge n. 438/1992 e sul Testo Unico delle Imposte sui Redditi (d.P.R. n. 917/1986). Il ragionamento seguito è lineare:

1. La Base Imponibile Contributiva: La legge stabilisce che la base imponibile per i contributi previdenziali dei commercianti è costituita dalla ‘totalità dei redditi d’impresa’ dichiarati ai fini IRPEF.
2. Distinzione Fiscale dei Redditi: Il Testo Unico distingue nettamente tra ‘redditi d’impresa’ (art. 55) e ‘redditi di capitale’ (art. 44). I primi derivano dall’esercizio di un’attività imprenditoriale. I secondi, tra cui rientrano gli utili da partecipazione in società di capitali (art. 44, lett. e), derivano dal mero impiego di capitale, senza che sia necessaria una prestazione lavorativa.
3. Irrilevanza degli Utili da S.r.l.: Poiché gli utili percepiti dal socio di una S.r.l. che non presta attività lavorativa nella società sono classificati come redditi di capitale, essi non possono concorrere a formare la base imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali. La contribuzione è dovuta solo sui redditi che sono il frutto dell’attività lavorativa per la quale si è iscritti alla gestione previdenziale.

La Corte ha sottolineato che un’interpretazione diversa, volta a includere anche i redditi da capitale, sarebbe contraria al sistema normativo e creerebbe una disparità di trattamento ingiustificata.

Le Conclusioni

Questa pronuncia offre una certezza giuridica importante per i lavoratori autonomi iscritti alla gestione commercianti. L’obbligo contributivo è strettamente legato ai proventi generati dall’attività d’impresa svolta. Pertanto, un commerciante che investe in una S.r.l. come socio di puro capitale, senza svolgervi alcuna mansione lavorativa, non dovrà versare i contributi previdenziali socio sugli utili che ne derivano. Questa distinzione è fondamentale per una corretta pianificazione fiscale e contributiva e protegge l’investitore da pretese indebite da parte degli enti previdenziali.

Gli utili derivanti dalla partecipazione in una S.r.l. rientrano sempre nel calcolo dei contributi previdenziali per un socio commerciante?
No. Secondo la Corte di Cassazione, gli utili rientrano nel calcolo solo se il socio presta anche un’attività lavorativa abituale e prevalente all’interno della società. Se la partecipazione è un mero investimento di capitale, gli utili sono considerati ‘redditi di capitale’ e sono esclusi dalla base imponibile contributiva.

Qual è la differenza fondamentale tra ‘redditi d’impresa’ e ‘redditi di capitale’ ai fini previdenziali?
I ‘redditi d’impresa’ sono quelli che derivano dall’esercizio attivo di un’attività commerciale e costituiscono la base per il calcolo dei contributi. I ‘redditi di capitale’, invece, derivano dal rendimento di un capitale investito (come gli utili da azioni o quote societarie) e, in assenza di una correlata attività lavorativa, non sono soggetti a contribuzione previdenziale per la gestione commercianti.

Cosa deve fare un commerciante che riceve una richiesta di contributi INPS sugli utili di una S.r.l. in cui non lavora?
Sulla base di questa ordinanza e della giurisprudenza consolidata, il commerciante può contestare la richiesta dell’INPS. È consigliabile rivolgersi a un professionista per presentare opposizione all’avviso di addebito, dimostrando che i redditi in questione sono di natura finanziaria (redditi di capitale) e non derivano da un’attività lavorativa soggetta a contribuzione.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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